ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  1,
comma 4, 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge della Regione  Veneto
29 giugno 2012, n. 23  (Norme  in  materia  di  programmazione  socio
sanitaria  e  approvazione  del   Piano   socio-sanitario   regionale
2012-2016), promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato a mezzo posta il 3-6 settembre 2012, depositato in
cancelleria l'11 settembre 2012 e iscritto al  n.  119  del  registro
ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    udito nella camera di consiglio del 9  ottobre  2013  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso notificato a mezzo posta il 3-6 settembre 2012, depositato in
cancelleria l'11 settembre 2012 e iscritto al  n.  119  del  registro
ricorsi del 2012, ha promosso giudizio di legittimita' costituzionale
degli articoli 1, comma 4, 9, comma 1, e 10,  comma  1,  della  legge
della Regione Veneto 29 giugno 2012,  n.  23  (Norme  in  materia  di
programmazione   socio   sanitaria   e   approvazione    del    Piano
socio-sanitario regionale 2012-2016); 
    che l'art. 1, comma 4, della legge reg. Veneto n. 23 del 2012  e'
censurato in quanto individua la figura del direttore  generale  alla
sanita' e al sociale e prevede che questi sia nominato dal  Consiglio
regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale  e  abbia
il   compito   di   realizzare   gli   obiettivi   sociosanitari   di
programmazione, indirizzo  e  controllo,  nonche'  di  coordinare  le
strutture e i soggetti afferenti al settore; 
    che, data la  formulazione  generica  e  poco  chiara,  la  norma
censurata   istituirebbe   una   nuova   figura   senza    precisarne
adeguatamente la collocazione organizzativa; 
    che la medesima disposizione impugnata,  prevedendo  che  sia  il
Consiglio regionale a  nominare  tale  direttore,  comporterebbe  una
violazione degli artt. 46 e 58 della legge  regionale  statutaria  17
aprile 2012, n. 1 (Statuto del Veneto) e degli artt. 97,  121  e  123
della Costituzione; 
    che il Presidente del Consiglio censura, inoltre,  gli  artt.  9,
comma 1, e 10, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2012; 
    che l'art. 9, comma 1,  stabilisce  che  l'adeguamento  al  Piano
socio sanitario regionale delle schede di dotazione  ospedaliera  sia
effettuato dalla Giunta,  previo  parere  obbligatorio  e  vincolante
della competente commissione consiliare; 
    che l'art. 10, comma  1,  dispone  che  le  schede  di  dotazione
territoriale delle unita' organizzative dei servizi e delle strutture
di ricovero  intermedie  siano  approvate  dalla  Giunta,  ugualmente
previo parere obbligatorio e vincolante della commissione  consiliare
competente; 
    che, di conseguenza, per le  medesime  ragioni  gia'  esposte  in
riferimento all'art. 1, comma 4, della legge reg. Veneto  n.  23  del
2012, anche gli artt. 9,  comma  1,  e  10,  comma  1,  censurati  si
porrebbero in contrasto con gli artt. 46 e 58 dello statuto e con gli
artt. 97, 121 e 123 Cost.; 
    che la Regione Veneto si  e'  costituita  in  giudizio  con  atto
depositato nella cancelleria della Corte il giorno 10  ottobre  2012,
deducendo l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso; 
    che, con legge della  Regione  Veneto  3  dicembre  2012,  n.  46
(Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione  ed
organizzazione  socio-sanitaria  e  di  tutela   della   salute)   e'
sopravvenuta una modifica  di  ciascuna  delle  norme  censurate;  in
particolare l'art. 1 della legge reg. n. 46 del 2012 ha previsto  che
il direttore generale alla sanita' e al sociale  sia  nominato  dalla
Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta, mentre  con
riferimento alle  schede  di  dotazione  ospedaliera  e  territoriale
l'art. 2 ha  sostituito  la  previsione  del  parere  obbligatorio  e
vincolante della competente commissione consiliare con il solo parere
obbligatorio di quest'ultima; 
    che, con memoria depositata il giorno 15 aprile 2013, la  Regione
Veneto  ha  sostenuto  che,  a  causa  delle  intervenute   modifiche
legislative regionali, le ragioni di doglianza  sarebbero  cessate  e
che, medio tempore,  la  legislazione  censurata  non  avrebbe  avuto
alcuna  applicazione,  chiedendo   pertanto   la   dichiarazione   di
cessazione della materia del contendere; 
    che l'Avvocatura dello  Stato,  il  giorno  15  aprile  2013,  ha
depositato richiesta di rinvio a nuovo ruolo  della  trattazione  del
giudizio, inizialmente fissata per il  7  maggio  2013,  al  fine  di
consentire di valutare se permanesse  l'interesse  alla  coltivazione
del ricorso, e che la difesa regionale, con  atto  depositato  il  18
aprile 2013, ha aderito all'istanza di rinvio; 
    che, con atto depositato il 3  giugno  2013,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare  all'impugnazione,
a causa della intercorsa modifica  legislativa  che  ha  emendato  le
disposizioni impugnate in senso satisfattivo; 
    che, con atto depositato il 23 luglio 2013, la Regione Veneto  ha
accettato la citata rinuncia all'impugnazione. 
    Considerato che il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  con
atto depositato il 3 giugno 2013, a seguito delle modifiche apportate
alle disposizioni della legge della Regione Veneto 3  dicembre  2012,
n.  23  (Norme  in  materia  di  programmazione  socio  sanitaria   e
approvazione  del  Piano  socio-sanitario  regionale  2012-2016),  ha
rinunciato al ricorso; 
    che la Regione Veneto, in data 23 luglio 2013, ha depositato atto
di accettazione della rinuncia; 
    che, ai sensi dell'articolo 23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, la  rinuncia  al  ricorso,
seguita da accettazione della controparte, estingue il processo.