LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO 
 
    Riunita con l'intervento dei signori: 
        Di Nardo Giuseppe, Presidente e relatore; 
        Spezzano Enzo, giudice; 
        Pasto' Emo, giudice; 
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 570/13  depositato
il 12 settembre 2013, avverso diniego rimborso Irpef - Aliquote 2011,
contro: Ag. entrate Dir. provin. Uff. controlli Campobasso,  proposto
dal ricorrente: Candela Anna, corso Bucci F, 76 - 86100 Campobasso. 
 
                              Ordinanza 
 
    Prima di esaminare i fatti e  le  questioni  di  diritto  che  si
pongono nel presente procedimento si ritiene opportuno fare una breve
premessa in considerazione della particolarita' della materia oggetto
del giudizio, ovvero il trattamento tributario sui compensi arretrati
dei giudici tributari, materia  che,  come  e'  evidente,  tocca  gli
interessi anche dei componenti di  questo  Collegio  giudicante  (che
hanno, o comunque potrebbero avere, anche essi contenzioso col MEF in
relazione all'applicabilita' dell'art. 39, comma 5, D.L. n. 98/2011),
si' che in ciascuno dei detti componenti si e' posto il dubbio  sulla
ricorrenza  o  meno  nella  specie  della   ipotesi   di   astensione
obbligatoria di cui all'art. 51, comma primo n.  1  seconda  ipotesi,
c.p.c., disposizione genericamente richiamata, per i componenti delle
commissioni tributarie, dall'art. 6, primo comma, D.Lgs. n. 546/92. 
    Dopo attenta riflessione, tuttavia, questo collegio e'  pervenuto
alla conclusione che sia inapplicabile, nella  concreta  fattispecie,
la predetta ipotesi di astensione obbligatoria, e tanto per i  motivi
di seguito esposti. 
    Come e' ben noto l'art. 51, comma primo n. 1, c.p.c. dispone  che
il giudice ha l'obbligo di astenersi «se ha interesse nella  causa  o
in altra vertente su identica questione di diritto». 
    Orbene, escluso che  nella  specie  sia  ravvisabile  l'interesse
nella causa nel  senso  di  interesse  diretto  ovvero  che  potrebbe
giustificare la partecipazione del giudice al  processo  mediante  un
intervento con evidente violazione del principio di imparzialita' del
giudice (nemo judex in causa propria) resta  da  esaminare  se  possa
ravvisarsi la sussistenza della seconda ipotesi, ovvero quella  della
sussistenza dell'interesse del giudice in  altra  causa  vertente  su
identica questione di diritto. 
    La ratio della predetta seconda ipotesi e'  evidentemente  quella
di evitare che sulla causa si pronunci un giudice  che,  avendo  gia'
maturato una sua opinione sulla decisione, possa giudicare nel  senso
di precostituire un precedente giudiziario a  se  stesso  favorevole,
con  evidente  compromissione   dei   fondamentali   principi   della
imparzialita' ed autonomia della magistratura, nonche' lesione  della
credibilita' della funzione giurisdizionale. 
    La predetta seconda causa di incompatibilita',  qualificata  come
incompatibilita' di diritto in contrapposizione alla incompatibilita'
di fatto di cui alla prima ipotesi del cit. art. 51 n. 1  c.p.c.,  e'
stata ritenuta  non  applicabile  al  processo  tributario,  e  detta
interpretazione e' da  ritenere  possibile  e  condivisibile  poiche'
l'art. 6 D.Lgs. n. 546/92 espressamente prevede che  «l'astensione  e
la ricusazione  dei  componenti  delle  commissioni  tributarie  sono
disciplinate dalle disposizioni del codice  di  procedura  civile  in
quanto applicabili». 
    E' stato infatti ritenuto che il giudice tributario e' pur sempre
un contribuente onde puo' di sovente verificarsi che egli  abbia  con
l'Amministrazione finanziaria rapporti che  implichino  questioni  di
diritto identiche a quelle che viene chiamato a decidere.  Del  resto
la  giurisprudenza  di  legittimita'  (v.  S.U.  12345/2001  e  Cass.
12525/2003)   e'   costante   nel   ritenere   che   la    disciplina
dell'astensione e' concepita  in  relazione  a  fatti,  situazioni  e
interessi  inerenti  a  singoli  magistrati  e  non  gia'  ad  intere
categorie di giudici o ai giudici  componenti  dell'intero  collegio.
Inoltre non possono sfuggire le gravi disfunzioni e i disservizi  che
si verificherebbero ritenendo applicabile la c.d. incompatibilita' di
diritto ai giudici tributari, anche con riferimento  alla  competenza
territoriale  delle  commissioni  tributarie  che   e'   pur   sempre
inderogabile. 
    Sulla base di tali premesse il collegio ha ritenuto di  escludere
la sussistenza della predetta causa di astensione. 
    Passando quindi all'esame del ricorso si osserva quanto segue. 
    La ricorrente, dott.ssa Candela Anna, premesso: 
        1)  che,  per  l'espletamento   dell'attivita'   di   giudice
tributario in questa Commissione tributaria provinciale, nel dicembre
dell'anno  2012  ha  percepito  compensi  arretrati   di   competenza
dell'anno  2011  (importo  lordo  € 5.932,75,  ritenute  €  1.981,05,
importo netto e 3.951,70) assoggettati dal Ministero dell'economia  e
delle finanze a  tassazione  ordinaria  (aliquota  massima)  in  base
all'art. 39, comma 5, del D.L. n. 98/2011 (convertito con  modif.  in
legge n.  111/2011),  invece  che  a  tassazione  separata  (aliquota
media), come in precedenza previsto dall'art. 17, comma 1  lett.  b),
per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi tra i
quali sono espressamente ricompresi  i  compensi  dovuti  ai  giudici
tributari; 
        2) che l'art. 39, comma 5, D.L. n.  98/2011,  che  disciplina
unicamente il trattamento tributario per i compensi arretrati erogati
ai giudici tributari nell'anno successivo a quello di competenza,  e'
da ritenere in contrasto con gli artt.  53  e  3  della  Costituzione
poiche', per  il  sistema  di  progressivita'  delle  aliquote,  reca
pregiudizio per il  contribuente  con  lesione  del  principio  della
capacita'  contributiva   e   crea   ingiustificata   disparita'   di
trattamento  dei  giudici  tributari  rispetto  ad  altre   identiche
situazioni, di fatto e giuridiche, relative ad altri contribuenti; 
        3) che la predetta norma di cui all'art. 39/5 cit.  e'  stata
illegittimamente   applicata   ad   emolumenti   arretrati   maturati
precedentemente alla sua entrata in vigore; 
        4) che l'Agenzia  delle  entrate,  Direzione  provinciale  di
Campobasso, in data 7 maggio 2013 ha emesso provvedimento di  diniego
dell'istanza di rimborso da essa ricorrente presentata il  22  aprile
2013; 
        5) che la predetta A.E. ha altresi' respinto  il  reclamo  de
essa ricorrente proposto ai sensi dell'art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92. 
    Tanto premesso, la  ricorrente  ha  proposto  rituale  ricorso  a
questa  Commissione  chiedendo  annullarsi  l'opposto   provvedimento
dichiarandosi l'obbligo dell'A.E. di Campobasso di  assoggettare  gli
emolumenti arretrati relativi all'anno 2011 al regime  di  tassazione
separata,  applicando  l'aliquota  media  e  rimborsando   le   somme
trattenute  in  eccesso,   oltre   interessi,   previa,   occorrendo,
remissione alla Corte costituzionale della questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 39, comma 5, D.L. n. 98/2011, vinte le spese
di lite. 
    Instauratosi  il  contraddittorio  si  e'  costituita  l'A.E.  di
Campobasso che ha contestato ogni avverso assunto, assumendo di avere
fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 39/5 cit.  di
cui ha affermato la conformita' alla Costituzione, concludendo per il
rigetto del ricorso con condanna  della  ricorrente  alle  spese  del
giudizio. 
    Nella odierna pubblica  udienza,  sentite  le  conclusioni  delle
parti,  questa  Commissione  ha  deciso  come  da  dispositivo  della
presente ordinanza. 
    Va    innanzitutto    rilevato    che,     dovendosi     decidere
dell'applicabilita' o meno dell'art. 39, comma 5, del D.L. n. 98/2011
- norma entrata in vigore il 17 luglio 2011 - a redditi maturati  dal
1° gennaio al 31 dicembre 2011 e corrisposti nel  dicembre  2012,  e'
necessario distinguere il regime giuridico applicabile per il periodo
antecedente l'entrata in vigore della norma da quello applicabile per
il periodo successivo. 
    Invero la proposta eccezione di illegittimita' costituzionale  e'
da ritenere rilevante solo in riferimento al  trattamento  tributario
applicato  dal  MEF  agli  emolumenti  arretrati   corrisposti   alla
ricorrente per il periodo temporale  dal  17  luglio  2011  (data  di
entrata in vigore del cit. art. 39/5) al 31  dicembre  2011,  poiche'
per il periodo precedente (1° gennaio 2011- 16 luglio 2011) la  detta
disposizione di cui al cit. art. 39/5, non essendo  retroattiva,  non
puo'  trovare   applicazione,   onde   la   eccepita   questione   di
illegittimita' costituzionale e' priva del requisito della rilevanza. 
    Tanto premesso si osserva quanto segue. 
    L'art. 39, comma 5, D.L. n. 98/2011 testualmente dispone  che  «I
compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro  il
periodo di imposta successivo a quello di  riferimento  si  intendono
concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi  dell'art.
11 TUIR 917/1986». 
    Poiche', come si e' premesso, l'art.  39/5  cit.  e'  entrato  in
vigore in data 17 luglio 2011, e'  del  tutto  evidente  che  per  il
periodo antecedente, e precisamente, nella  specie,  per  il  periodo
decorrente dal primo gennaio sino al sedici luglio 2011, deve trovare
applicazione la  previgente  disciplina  posta  dall'art.  17,  primo
comma, lett. b), D.P.R. n. 917/86 (TUIR) che prevede  che  «L'imposta
si  applica  separatamente  sui  seguenti  redditi...  b)  emolumenti
arretrati... compresi i compensi e le  indennita'  di  cui  al  comma
dell'art. 47 (ora art. 50)...», art. 50 che, tra gli  altri  compensi
corrisposti dallo Stato, espressamente, al comma 1 della lettera  f),
contempla «...i compensi  corrisposti  ai  membri  delle  commissioni
tributarie». 
    Invero da nessun elemento puo' trarsi  il  convincimento  che  il
cit. art.  39/5  sia  norma  retroattiva  onde  non  puo'  che  darsi
applicazione alle norme di cui all'art. 11 delle  disposizioni  sulla
legge in generale contenute nel codice civile: «la legge non  dispone
che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo» e 3, comma 1, L.
n.  212/2000  (Statuto   del   Contribuente):   «...le   disposizioni
tributarie non hanno effetto retroattivo». 
    In proposito non  sembra  superfluo  ricordare  che  la  espressa
inclusione  del  principio  di  irretroattivita'  delle  disposizioni
tributarie nello  Statuto  del  contribuente  assume  un  particolare
rilievo poiche'  l'art.  1  del  predetto  Statuto  dispone  che  «le
disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt.  3,  23,
53  e  97  della  Costituzione,   costituiscono   principi   generali
dell'ordinamento tributario e possono essere  derogate  e  modificate
solo espressamente e mai da leggi speciali». 
    E' pur vero che le  norme  statutarie  non  possono  avere  rango
superiore alla legge  ordinaria,  onde  giammai  la  loro  violazione
potrebbe fondare un giudizio di legittimita' costituzionale, tuttavia
«alla specifica clausola rafforzativa di  auto  qualificazione  delle
disposizioni  stesse  come  attuativa  delle   norme   costituzionali
richiamate e come principi generali dell'ordinamento  tributario  non
puo' non essere attribuito un preciso valore normativo:  quest'ultima
espressione, in particolare... deve essere intesa nel significato  di
principi  generali  del   diritto,   dell'azione   amministrativa   e
dell'ordinamento tributario e si riferisce, evidentemente,  in  primo
luogo, a quelle disposizioni statutarie che dettano  norme  volte  ad
assicurare  la  trasparenza  e  il  buon   andamento   dell'attivita'
amministrativa  e  ad  orientare  in  senso  garantistico  tutta   la
prospettiva  costituzionale  del  diritto   tributario»   (v.   Cass.
17572/2002 - 7080/2004 - 9308/2013 e, da ultimo, S.U. 18184/2013). 
    Nella concreta fattispecie l'interpretazione  (e  la  conseguente
applicazione) dell'art. 39/5 cit. fatta dal MEF, che ha  ritenuto  di
applicare l'aliquota ordinaria (invece che quella media) ai  compensi
arretrati corrisposti alla contribuente relativi a periodo  anteriore
all'entrata in vigore della detta norma, e'  palesemente  illegittima
perche'  contrastante  non  solo  con  il  generale  principio  della
irretroattivita' della legge tributaria di cui si e' detto  ma  anche
con il principio costituzionale di cui all'art. 53 Cost. poiche',  in
violazione   del   carattere   attuale,   proprio   della   capacita'
contributiva, ha ricollegato al momento della riscossione la maggiore
nuova  imposizione,  ignorando  il  tempo  della  realizzazione   del
presupposto impositivo  al  quale  deve  invece  essere  riferita  la
valutazione della capacita' contributiva. 
    E' appena il caso di rilevare che, sotto tale  profilo,  se,  per
ipotesi,   il   legislatore   avesse   espressamente   enunciato   la
retroattivita'  dell'art.  39/5  cit.  si  sarebbe  dovuto   ritenere
rilevante la questione di  illegittimita'  sollevata  per  violazione
dell'art. 53  Cost.  anche  con  riferiniento  al  periodo  temporale
predetto precedente l'entrata in vigore della norma. 
    Quanto, invece, alla effettuata applicazione del cit.  art.  39/5
per  gli  emolumenti  arretrati  relativi   al   periodo   successivo
all'entrata in vigore  della  norma  (ovvero  dal  17  luglio  al  31
dicembre   2013),   la   sollevata   questione   di    illegittimita'
costituzionale  della  norma  e'  rilevante  e   non   manifestamente
infondata. 
    Invero, quanto alla rilevanza, e' del tutto  evidente  che  della
norma dovrebbe necessariamente farsi applicazione per determinare  il
sistema di tassazione  (ordinaria  o  separata)  per  gli  emolumenti
arretrati maturati successivamente all'epoca della entrata in  vigore
di essa. 
    La questione si  rivela  altresi'  non  manifestamente  infondata
poiche' la norma predetta si  ritiene  contrastante  con  i  principi
dell'uguaglianza,  di  cui  all'art.   3   Cost.,   della   capacita'
contributiva  di  cui  all'art.  53  Cost.,   e   dell'autonomia   ed
indipendenza del giudice di cui all'art. 104 Cost. 
    Si osserva, infatti, che fra tutti i redditi assimilati a  quelli
di lavoro dipendente, ex  art.  50  TUIR,  solo  per  gli  emolumenti
arretrati per prestazioni riferibili all'anno precedente  corrisposti
ai giudici tributari l'art. 39/5 cit. ha previsto, a decorrere dal 17
luglio  2011,  la   tassazione   ordinaria   (ovvero   l'applicazione
dell'aliquota massima) se corrisposti «entro il  periodo  di  imposta
successivo a quello  di  riferimento»  (restando  invece  applicabile
l'aliquota  media  se  corrisposti  nei  periodi  di   imposta   pori
immediatamente successivi). 
    Prima,  pero',  di  esaminare  le  ragioni  che  inducono  questo
giudicante a  ritenere  non  manifestamente  infondata  la  sollevata
eccezione di illegittimita'  costituzionale  della  norma  censurata,
sembra opportuna una breve premessa. 
    Ai sensi dell'art. 51 TUIR per il reddito  di  lavoro  dipendente
(al quale e' assimilato ex  art.  50,  comma  1  lett.  f),  TUIR  il
compenso dovuto ai giudici tributari) vige il principio di  cassa  in
forza del quale le somme ed i valori devono  essere  assoggettati  ad
imposizione nello stesso anno in cui sono corrisposti.  Unica  deroga
e' la previsione della c.d. cassa allargata per la quale e'  imputato
al periodo di imposta precedente il reddito  percepito  entro  il  12
gennaio successivo. 
    Per evitare, tuttavia, che per i redditi  percepiti  con  ritardo
rispetto alla  loro  maturazione  (avvenuta  in  periodi  di  imposta
precedenti) il sistema  della  progressivita'  delle  aliquote  possa
determinare  un  carico  fiscale  molto  elevato,  l'art.   17   TUIR
stabilisce che, in detta ipotesi,  l'imposta  deve  essere  applicata
separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso  periodo  di
imposta. 
    Al fine di scongiurare, pero',  che  la  regola  dell'imposizione
separata sia utilizzata con finalita' elusive, l'art. 17 cit. dispone
che essa si applica solo se il ritardo nella  corresponsione  avviene
«per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti
amministrativi sopravvenuti o per altre cause  non  dipendenti  dalla
volonta' delle parti». 
    Sul punto la Circolare n. 23/E del 5 febbraio  1997  dell'Agenzia
delle entrate precisa che tra le oggettive situazioni di  fatto  (non
dipendenti dalla volonta' delle parti) che impediscono  il  pagamento
delle  somme  riconosciute  spettanti  entro  i   limiti   di   tempo
ordinariamente adottati dalla generalita' dei sostituti di imposta, e
quindi giustificano l'applicazione della tassazione separata, non  e'
ricompreso il ritardo nell'erogazione dei compensi solo se  esso  sia
fisiologico, ovvero allorquando, per la complessita' della  procedura
di liquidazione, i tempi di erogazione risultino  conformi  a  quelli
ordinariamente connessi ad analoghe procedure utilizzate dagli  altri
sostituti di imposta rientranti nella prassi comune. 
    Nella concreta fattispecie, pero', e' assolutamente da  escludere
che si versi nell'ipotesi del c.d. ritardo fisiologico trattandosi di
compensi agevolmente liquidabili in  base  ai  prospetti  predisposti
nello  stesso  anno  di  maturazione  (escluso  ovviamente   l'ultimo
trimestre liquidabile entro il 15 gennaio successivo come di  seguito
sara'  precisato)  dagli  Uffici  di  segreteria  della   Commissione
tributaria di appartenenza e che sono stati  corrisposti  nell'ultimo
mese dell'anno successivo a quello di competenza. 
    Si ricorda, sul punto, che lo stesso  Ministero  dell'economia  e
finanze con la nota prot. n. 39616 del 20 giugno 2005, nel dettare le
modalita' temporali di erogazione dei compensi ai giudici  tributari,
dispone scadenze inderogabili per la chiusura contabile periodica e/o
annuale (15 luglio per il periodo 1° gennaio/30 giugno anno  corrente
- 15 ottobre per il periodo 1° luglio/30 settembre anno corrente  -15
gennaio per il  periodo  1°  ottobre/31  dicembre  anno  precedente),
concedendo solo qualche settimana per gli ulteriori adempimenti. 
    Non e' senza significato, in proposito, rilevare che la  predetta
nota 39616/2005 del MEF faceva seguito alla nota n. 48710  datata  11
marzo 2004 con cui la Direzione centrale dell'Agenzia  delle  entrate
aveva disposto che i  compensi  dei  giudici  tributari  relativi  al
secondo semestre dell'anno dovevano essere corrisposti «nel  mese  di
maggio dell'anno successivo a quello cui si  riferiscono»  precisando
che la predetta corresponsione nel mese di maggio costituiva «ritardo
fisiologico rispetto ai tempi tecnici ordinariamente  occorrenti  per
la corresponsione dei compensi variabili». 
    La  detta  disciplina  e'  stata,  pero',  del  tutto  modificata
dall'art. 39, comma 5, del D.L. n. 98/2011 (conv. con mod.  nella  L.
n. 111/2011) - contenente disposizioni urgenti per la riduzione della
spesa pubblica - con cui e' stato disposto  che  (unicamente)  per  i
membri delle commissioni tributarie i compensi corrisposti  entro  il
periodo  di  imposta  successivo  a  quello   di   riferimento   sono
assoggettati alla aliquota ordinaria, mentre e' rimasta inalterata la
preesistente  tassazione  separata  per  tutti  gli   altri   redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1,
TUIR. 
    Trattasi, come e' evidente, di norma  gravemente  discriminatoria
che si palesa come una sorta di monito proprio nei confronti di  quei
soggetti  che  hanno  il  compito   di   giudicare   sulla   corretta
applicazione delle leggi tributarie e  sul  rispetto  delle  garanzie
poste  dall'ordinamento  giuridico  per   i   contribuenti,   si   da
manifestare una sorta di supremazia del potere  esecutivo,  ed  anzi,
piu' specificamente del MEF, che ha predisposto il D.L. n. 98/2011  e
che, per di piu', e' debitore nei confronti dei giudici tributari per
i compensi, gia' abbastanza  esigui,  da  corrispondere  agli  stessi
(nonostante che esso MEF rivesta, inconcepibilmente, la  qualita'  di
parte sostanziale, attraverso le Agenzie fiscali, nella maggior parte
dei giudizi tributari) sul potere giudiziario, con grave lesione  del
principio di autonomia ed indipendenza dei giudici, di  cui  all'art.
104  della  Costituzione,  oltre  che  dei  principi   costituzionali
dell'uguaglianza e della capacita' contributiva ex artt. 3 e 53 Cost. 
    E' pur vero, infatti, che il  legislatore  si  e'  trovato  nella
necessita' di rispettare le esigenze di bilancio  e  di  contenimento
della spesa pubblica, ma l'intervento sui meccanismi retributivi  dei
giudici tributari avrebbe dovuto essere adottato  in  un  sistema  di
coinvolgimento di tutti i contribuenti, o quanto  meno  di  tutte  le
categorie di cui all'art. 50/1  TUIR,  secondo  i  principi  di  pari
capacita' contributiva e progressivita', nel rispetto dei principi di
proporzionalita', ragionevolezza ed uguaglianza e non attraverso  una
manovra irrazionale e discriminatoria. 
    Non puo'  ignorarsi  che  nel  principio  di  uguaglianza,  posto
dall'art. 3 della Costituzione,  e'  ricompresa  anche  l'uguaglianza
tributaria ed e'  noto  che  il  giudice  delle  leggi  ha  da  tempo
affermato che a situazioni uguali devono corrispondere uguali  regimi
impositivi (Sent. n. 120/72) e che la capacita' contributiva, ex art.
53 Cost., va intesa come idoneita' del soggetto per l'obbligazione di
imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione
risulta collegata (Sentenze nn. 78/86 - 25/84 - 63/82). 
    E' pertanto necessario verificare se vi sia  uguaglianza  tra  le
situazioni da confrontare: i giudici tributari da un lato,  le  altre
categorie di percettori di reddito  assimilato  a  quello  di  lavoro
dipendente dall'altro. 
    Oggetto della comparazione  e'  l'applicazione  di  una  maggiore
tassazione (aliquota ordinaria invece che media)  con  il  preminente
fine di soddisfare necessita' indivisibili della collettivita'. 
    Trattasi di maggiore tassazione che e' imposta  ai  soli  giudici
tributari, in evidente contrasto con  il  principio  di  uguaglianza,
senza che sussista alcuna giustificazione  della  scelta  legislativa
che, violando il detto principio, concreta il  vizio  di  eccesso  di
potere  legislativo   per   carenza   di   coerenza,   congruita'   e
proporzionalita', con evidente disparita' di trattamento  poiche'  la
discrezionalita' del potere  legislativo  e'  esercitata  in  maniera
diversa nei  confronti  di  soggetti  che  si  trovano  in  posizioni
identiche. 
    Se  pure,  infatti,  possono  ravvisarsi   differenze   tra   gli
emolumenti (peraltro del tutto inadeguati) dei  giudici  tributari  e
quelli degli altri percettori di redditi di cui all'art.  50/1  TUIR,
tuttavia la diversita' qualitativa dei redditi non richiede solo  che
sia diversa la forma di produzione, ma richiede - per essere conforme
alla Costituzione - che la capacita' contributiva dei soggetti esenti
dal maggior tributo (ovvero di coloro nei cui confronti si applica la
tassazione separata) sia di gran  lunga  inferiore  quantitativamente
rispetto a  quella  dei  contribuenti  soggetti  al  maggior  tributo
(ovvero alla tassazione ordinaria). 
    Nella specie non si desume affatto dall'art.  39/5  cit.  che  la
omessa inclusione  nella  norma  degli  altri  contribuenti  indicati
nell'art. 50/1 TUIR dipenda dalla valutazione  delle  caratteristiche
differenziali delle varie forme di lavoro e  della  minore  capacita'
contributiva. 
    Pertanto   l'ingiustificata   discriminazione   del   trattamento
tributario dei compensi corrisposti ai giudici tributari, di cui alla
lettera f) del primo comma dell'art. 50 TUIR, da quello vigente per i
compensi, di pari  importo  o  anche  maggiori,  erogati  agli  altri
percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, di cui a tutte
le altre categorie di cui all'art. 50/1 TUIR, concreta la  violazione
degli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione. 
    Non   sembra   superfluo   ricordare   che   la   stessa    Corte
costituzionale, nel dichiarare (Sent. n.  223/2012)  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 9/2 del D.L. n. 78/2010, che  aveva  imposto
il c.d. contributo di solidarieta' a carico dei soli dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, ha precisato che  «L'eccezionalita'  della
situazione economica  che  lo  Stato  deve  affrontare  e',  infatti,
suscettibile senza dubbio  di  consentire  al  legislatore  anche  il
ricorso  a  strumenti   eccezionali,   nel   difficile   compito   di
contemperare il  soddisfacimento  degli  interessi  finanziari  e  di
garantire i  servizi  e  la  protezione  di  cui  tutti  i  cittadini
necessitano. Tuttavia e' compito  dello  Stato  garantire,  anche  in
queste   condizioni,   il   rispetto   dei   principi    fondamentali
dell'ordinamento costituzionale, il quale, certo, non e' indifferente
alla realta' economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non
puo' consentire deroghe al principio di  uguaglianza,  sul  quale  e'
fondato l'ordinamento costituzionale». E' ben noto,  del  resto,  che
«La Costituzione... esige un indefettibile raccordo con la  capacita'
contributiva,  in  un  quadro  di  sistema  informato  a  criteri  di
progressivita', come svolgimento  ulteriore,  nello  specifico  campo
tributario, del principio di uguaglianza,  collegato  al  compito  di
rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti  di  fatto  alla
liberta' ed uguaglianza dei cittadini-persone umane,  in  spirito  di
solidarieta' politica, economica e sociale  -  artt.  2  e  3  Cost.»
(Sent. n. 341/2000) si' che il controllo della Corte, in ordine  alla
lesione del principio di cui all'art. 53 Cost.,  come  specificazione
del fondamentale principio di uguaglianza di cui  all'art.  3  Cost.,
consiste in  un  «giudizio  sull'uso  ragionevole,  o  meno,  che  il
legislatore stesso abbia  fatto  dei  suoi  poteri  discrezionali  in
materia tributaria, al fine di verificare la coerenza  interna  della
struttura dell'imposta con il suo presupposto economico, come pure la
non arbitrarieta' dell'entita' dell'imposizione» (Sent. n. 111/97). 
    Consegue  che  la  introduzione  di  un  trattamento   tributario
peggiorativo (tassazione ordinaria)  rispetto  a  quello  (tassazione
separata) riservato ai percettori di redditi  similari  ed  anche  di
importo maggiore (quali le varie categorie di cui all'art. 50/1 TUIR)
viola il principio della parita' di prelievo a parita' di presupposto
economicamente  rilevante,  essendo  del  tutto   ingiustificata   la
limitata categoria dei soggetti passivi. 
    Conclusivamente  nel  caso  della  ricorrente  questo  giudicante
potrebbe  decidere  solo  sulla  domanda   relativa   alla   eccepita
illegittima  applicazione  dell'art.  39/5  D.L.  n.   98/2011   agli
emolumenti maturati dal primo gennaio al  16  luglio  2011,  dovendo,
invece, per il residuo periodo, sospendere il giudizio rimettendo gli
atti alla Corte costituzionale. 
    Poiche',  pero',  ai  sensi  dell'art.  35,  terzo  comma  ultimo
periodo, D.Lgs. n. 546/92, non e' consentita l'emissione di  sentenza
non definitiva  (limitata  solo  a  parte  della  domanda),  l'intero
giudizio deve essere sospeso.