LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO
Riunita con l'intervento dei signori:
Di Nardo Giuseppe, Presidente e relatore;
Spezzano Enzo, giudice;
Pasto' Emo, giudice;
Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 570/13 depositato
il 12 settembre 2013, avverso diniego rimborso Irpef - Aliquote 2011,
contro: Ag. entrate Dir. provin. Uff. controlli Campobasso, proposto
dal ricorrente: Candela Anna, corso Bucci F, 76 - 86100 Campobasso.
Ordinanza
Prima di esaminare i fatti e le questioni di diritto che si
pongono nel presente procedimento si ritiene opportuno fare una breve
premessa in considerazione della particolarita' della materia oggetto
del giudizio, ovvero il trattamento tributario sui compensi arretrati
dei giudici tributari, materia che, come e' evidente, tocca gli
interessi anche dei componenti di questo Collegio giudicante (che
hanno, o comunque potrebbero avere, anche essi contenzioso col MEF in
relazione all'applicabilita' dell'art. 39, comma 5, D.L. n. 98/2011),
si' che in ciascuno dei detti componenti si e' posto il dubbio sulla
ricorrenza o meno nella specie della ipotesi di astensione
obbligatoria di cui all'art. 51, comma primo n. 1 seconda ipotesi,
c.p.c., disposizione genericamente richiamata, per i componenti delle
commissioni tributarie, dall'art. 6, primo comma, D.Lgs. n. 546/92.
Dopo attenta riflessione, tuttavia, questo collegio e' pervenuto
alla conclusione che sia inapplicabile, nella concreta fattispecie,
la predetta ipotesi di astensione obbligatoria, e tanto per i motivi
di seguito esposti.
Come e' ben noto l'art. 51, comma primo n. 1, c.p.c. dispone che
il giudice ha l'obbligo di astenersi «se ha interesse nella causa o
in altra vertente su identica questione di diritto».
Orbene, escluso che nella specie sia ravvisabile l'interesse
nella causa nel senso di interesse diretto ovvero che potrebbe
giustificare la partecipazione del giudice al processo mediante un
intervento con evidente violazione del principio di imparzialita' del
giudice (nemo judex in causa propria) resta da esaminare se possa
ravvisarsi la sussistenza della seconda ipotesi, ovvero quella della
sussistenza dell'interesse del giudice in altra causa vertente su
identica questione di diritto.
La ratio della predetta seconda ipotesi e' evidentemente quella
di evitare che sulla causa si pronunci un giudice che, avendo gia'
maturato una sua opinione sulla decisione, possa giudicare nel senso
di precostituire un precedente giudiziario a se stesso favorevole,
con evidente compromissione dei fondamentali principi della
imparzialita' ed autonomia della magistratura, nonche' lesione della
credibilita' della funzione giurisdizionale.
La predetta seconda causa di incompatibilita', qualificata come
incompatibilita' di diritto in contrapposizione alla incompatibilita'
di fatto di cui alla prima ipotesi del cit. art. 51 n. 1 c.p.c., e'
stata ritenuta non applicabile al processo tributario, e detta
interpretazione e' da ritenere possibile e condivisibile poiche'
l'art. 6 D.Lgs. n. 546/92 espressamente prevede che «l'astensione e
la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono
disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in
quanto applicabili».
E' stato infatti ritenuto che il giudice tributario e' pur sempre
un contribuente onde puo' di sovente verificarsi che egli abbia con
l'Amministrazione finanziaria rapporti che implichino questioni di
diritto identiche a quelle che viene chiamato a decidere. Del resto
la giurisprudenza di legittimita' (v. S.U. 12345/2001 e Cass.
12525/2003) e' costante nel ritenere che la disciplina
dell'astensione e' concepita in relazione a fatti, situazioni e
interessi inerenti a singoli magistrati e non gia' ad intere
categorie di giudici o ai giudici componenti dell'intero collegio.
Inoltre non possono sfuggire le gravi disfunzioni e i disservizi che
si verificherebbero ritenendo applicabile la c.d. incompatibilita' di
diritto ai giudici tributari, anche con riferimento alla competenza
territoriale delle commissioni tributarie che e' pur sempre
inderogabile.
Sulla base di tali premesse il collegio ha ritenuto di escludere
la sussistenza della predetta causa di astensione.
Passando quindi all'esame del ricorso si osserva quanto segue.
La ricorrente, dott.ssa Candela Anna, premesso:
1) che, per l'espletamento dell'attivita' di giudice
tributario in questa Commissione tributaria provinciale, nel dicembre
dell'anno 2012 ha percepito compensi arretrati di competenza
dell'anno 2011 (importo lordo € 5.932,75, ritenute € 1.981,05,
importo netto e 3.951,70) assoggettati dal Ministero dell'economia e
delle finanze a tassazione ordinaria (aliquota massima) in base
all'art. 39, comma 5, del D.L. n. 98/2011 (convertito con modif. in
legge n. 111/2011), invece che a tassazione separata (aliquota
media), come in precedenza previsto dall'art. 17, comma 1 lett. b),
per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi tra i
quali sono espressamente ricompresi i compensi dovuti ai giudici
tributari;
2) che l'art. 39, comma 5, D.L. n. 98/2011, che disciplina
unicamente il trattamento tributario per i compensi arretrati erogati
ai giudici tributari nell'anno successivo a quello di competenza, e'
da ritenere in contrasto con gli artt. 53 e 3 della Costituzione
poiche', per il sistema di progressivita' delle aliquote, reca
pregiudizio per il contribuente con lesione del principio della
capacita' contributiva e crea ingiustificata disparita' di
trattamento dei giudici tributari rispetto ad altre identiche
situazioni, di fatto e giuridiche, relative ad altri contribuenti;
3) che la predetta norma di cui all'art. 39/5 cit. e' stata
illegittimamente applicata ad emolumenti arretrati maturati
precedentemente alla sua entrata in vigore;
4) che l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di
Campobasso, in data 7 maggio 2013 ha emesso provvedimento di diniego
dell'istanza di rimborso da essa ricorrente presentata il 22 aprile
2013;
5) che la predetta A.E. ha altresi' respinto il reclamo de
essa ricorrente proposto ai sensi dell'art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92.
Tanto premesso, la ricorrente ha proposto rituale ricorso a
questa Commissione chiedendo annullarsi l'opposto provvedimento
dichiarandosi l'obbligo dell'A.E. di Campobasso di assoggettare gli
emolumenti arretrati relativi all'anno 2011 al regime di tassazione
separata, applicando l'aliquota media e rimborsando le somme
trattenute in eccesso, oltre interessi, previa, occorrendo,
remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 39, comma 5, D.L. n. 98/2011, vinte le spese
di lite.
Instauratosi il contraddittorio si e' costituita l'A.E. di
Campobasso che ha contestato ogni avverso assunto, assumendo di avere
fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 39/5 cit. di
cui ha affermato la conformita' alla Costituzione, concludendo per il
rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese del
giudizio.
Nella odierna pubblica udienza, sentite le conclusioni delle
parti, questa Commissione ha deciso come da dispositivo della
presente ordinanza.
Va innanzitutto rilevato che, dovendosi decidere
dell'applicabilita' o meno dell'art. 39, comma 5, del D.L. n. 98/2011
- norma entrata in vigore il 17 luglio 2011 - a redditi maturati dal
1° gennaio al 31 dicembre 2011 e corrisposti nel dicembre 2012, e'
necessario distinguere il regime giuridico applicabile per il periodo
antecedente l'entrata in vigore della norma da quello applicabile per
il periodo successivo.
Invero la proposta eccezione di illegittimita' costituzionale e'
da ritenere rilevante solo in riferimento al trattamento tributario
applicato dal MEF agli emolumenti arretrati corrisposti alla
ricorrente per il periodo temporale dal 17 luglio 2011 (data di
entrata in vigore del cit. art. 39/5) al 31 dicembre 2011, poiche'
per il periodo precedente (1° gennaio 2011- 16 luglio 2011) la detta
disposizione di cui al cit. art. 39/5, non essendo retroattiva, non
puo' trovare applicazione, onde la eccepita questione di
illegittimita' costituzionale e' priva del requisito della rilevanza.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
L'art. 39, comma 5, D.L. n. 98/2011 testualmente dispone che «I
compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il
periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono
concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art.
11 TUIR 917/1986».
Poiche', come si e' premesso, l'art. 39/5 cit. e' entrato in
vigore in data 17 luglio 2011, e' del tutto evidente che per il
periodo antecedente, e precisamente, nella specie, per il periodo
decorrente dal primo gennaio sino al sedici luglio 2011, deve trovare
applicazione la previgente disciplina posta dall'art. 17, primo
comma, lett. b), D.P.R. n. 917/86 (TUIR) che prevede che «L'imposta
si applica separatamente sui seguenti redditi... b) emolumenti
arretrati... compresi i compensi e le indennita' di cui al comma
dell'art. 47 (ora art. 50)...», art. 50 che, tra gli altri compensi
corrisposti dallo Stato, espressamente, al comma 1 della lettera f),
contempla «...i compensi corrisposti ai membri delle commissioni
tributarie».
Invero da nessun elemento puo' trarsi il convincimento che il
cit. art. 39/5 sia norma retroattiva onde non puo' che darsi
applicazione alle norme di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla
legge in generale contenute nel codice civile: «la legge non dispone
che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo» e 3, comma 1, L.
n. 212/2000 (Statuto del Contribuente): «...le disposizioni
tributarie non hanno effetto retroattivo».
In proposito non sembra superfluo ricordare che la espressa
inclusione del principio di irretroattivita' delle disposizioni
tributarie nello Statuto del contribuente assume un particolare
rilievo poiche' l'art. 1 del predetto Statuto dispone che «le
disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 3, 23,
53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate e modificate
solo espressamente e mai da leggi speciali».
E' pur vero che le norme statutarie non possono avere rango
superiore alla legge ordinaria, onde giammai la loro violazione
potrebbe fondare un giudizio di legittimita' costituzionale, tuttavia
«alla specifica clausola rafforzativa di auto qualificazione delle
disposizioni stesse come attuativa delle norme costituzionali
richiamate e come principi generali dell'ordinamento tributario non
puo' non essere attribuito un preciso valore normativo: quest'ultima
espressione, in particolare... deve essere intesa nel significato di
principi generali del diritto, dell'azione amministrativa e
dell'ordinamento tributario e si riferisce, evidentemente, in primo
luogo, a quelle disposizioni statutarie che dettano norme volte ad
assicurare la trasparenza e il buon andamento dell'attivita'
amministrativa e ad orientare in senso garantistico tutta la
prospettiva costituzionale del diritto tributario» (v. Cass.
17572/2002 - 7080/2004 - 9308/2013 e, da ultimo, S.U. 18184/2013).
Nella concreta fattispecie l'interpretazione (e la conseguente
applicazione) dell'art. 39/5 cit. fatta dal MEF, che ha ritenuto di
applicare l'aliquota ordinaria (invece che quella media) ai compensi
arretrati corrisposti alla contribuente relativi a periodo anteriore
all'entrata in vigore della detta norma, e' palesemente illegittima
perche' contrastante non solo con il generale principio della
irretroattivita' della legge tributaria di cui si e' detto ma anche
con il principio costituzionale di cui all'art. 53 Cost. poiche', in
violazione del carattere attuale, proprio della capacita'
contributiva, ha ricollegato al momento della riscossione la maggiore
nuova imposizione, ignorando il tempo della realizzazione del
presupposto impositivo al quale deve invece essere riferita la
valutazione della capacita' contributiva.
E' appena il caso di rilevare che, sotto tale profilo, se, per
ipotesi, il legislatore avesse espressamente enunciato la
retroattivita' dell'art. 39/5 cit. si sarebbe dovuto ritenere
rilevante la questione di illegittimita' sollevata per violazione
dell'art. 53 Cost. anche con riferiniento al periodo temporale
predetto precedente l'entrata in vigore della norma.
Quanto, invece, alla effettuata applicazione del cit. art. 39/5
per gli emolumenti arretrati relativi al periodo successivo
all'entrata in vigore della norma (ovvero dal 17 luglio al 31
dicembre 2013), la sollevata questione di illegittimita'
costituzionale della norma e' rilevante e non manifestamente
infondata.
Invero, quanto alla rilevanza, e' del tutto evidente che della
norma dovrebbe necessariamente farsi applicazione per determinare il
sistema di tassazione (ordinaria o separata) per gli emolumenti
arretrati maturati successivamente all'epoca della entrata in vigore
di essa.
La questione si rivela altresi' non manifestamente infondata
poiche' la norma predetta si ritiene contrastante con i principi
dell'uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., della capacita'
contributiva di cui all'art. 53 Cost., e dell'autonomia ed
indipendenza del giudice di cui all'art. 104 Cost.
Si osserva, infatti, che fra tutti i redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente, ex art. 50 TUIR, solo per gli emolumenti
arretrati per prestazioni riferibili all'anno precedente corrisposti
ai giudici tributari l'art. 39/5 cit. ha previsto, a decorrere dal 17
luglio 2011, la tassazione ordinaria (ovvero l'applicazione
dell'aliquota massima) se corrisposti «entro il periodo di imposta
successivo a quello di riferimento» (restando invece applicabile
l'aliquota media se corrisposti nei periodi di imposta pori
immediatamente successivi).
Prima, pero', di esaminare le ragioni che inducono questo
giudicante a ritenere non manifestamente infondata la sollevata
eccezione di illegittimita' costituzionale della norma censurata,
sembra opportuna una breve premessa.
Ai sensi dell'art. 51 TUIR per il reddito di lavoro dipendente
(al quale e' assimilato ex art. 50, comma 1 lett. f), TUIR il
compenso dovuto ai giudici tributari) vige il principio di cassa in
forza del quale le somme ed i valori devono essere assoggettati ad
imposizione nello stesso anno in cui sono corrisposti. Unica deroga
e' la previsione della c.d. cassa allargata per la quale e' imputato
al periodo di imposta precedente il reddito percepito entro il 12
gennaio successivo.
Per evitare, tuttavia, che per i redditi percepiti con ritardo
rispetto alla loro maturazione (avvenuta in periodi di imposta
precedenti) il sistema della progressivita' delle aliquote possa
determinare un carico fiscale molto elevato, l'art. 17 TUIR
stabilisce che, in detta ipotesi, l'imposta deve essere applicata
separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di
imposta.
Al fine di scongiurare, pero', che la regola dell'imposizione
separata sia utilizzata con finalita' elusive, l'art. 17 cit. dispone
che essa si applica solo se il ritardo nella corresponsione avviene
«per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti
amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla
volonta' delle parti».
Sul punto la Circolare n. 23/E del 5 febbraio 1997 dell'Agenzia
delle entrate precisa che tra le oggettive situazioni di fatto (non
dipendenti dalla volonta' delle parti) che impediscono il pagamento
delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo
ordinariamente adottati dalla generalita' dei sostituti di imposta, e
quindi giustificano l'applicazione della tassazione separata, non e'
ricompreso il ritardo nell'erogazione dei compensi solo se esso sia
fisiologico, ovvero allorquando, per la complessita' della procedura
di liquidazione, i tempi di erogazione risultino conformi a quelli
ordinariamente connessi ad analoghe procedure utilizzate dagli altri
sostituti di imposta rientranti nella prassi comune.
Nella concreta fattispecie, pero', e' assolutamente da escludere
che si versi nell'ipotesi del c.d. ritardo fisiologico trattandosi di
compensi agevolmente liquidabili in base ai prospetti predisposti
nello stesso anno di maturazione (escluso ovviamente l'ultimo
trimestre liquidabile entro il 15 gennaio successivo come di seguito
sara' precisato) dagli Uffici di segreteria della Commissione
tributaria di appartenenza e che sono stati corrisposti nell'ultimo
mese dell'anno successivo a quello di competenza.
Si ricorda, sul punto, che lo stesso Ministero dell'economia e
finanze con la nota prot. n. 39616 del 20 giugno 2005, nel dettare le
modalita' temporali di erogazione dei compensi ai giudici tributari,
dispone scadenze inderogabili per la chiusura contabile periodica e/o
annuale (15 luglio per il periodo 1° gennaio/30 giugno anno corrente
- 15 ottobre per il periodo 1° luglio/30 settembre anno corrente -15
gennaio per il periodo 1° ottobre/31 dicembre anno precedente),
concedendo solo qualche settimana per gli ulteriori adempimenti.
Non e' senza significato, in proposito, rilevare che la predetta
nota 39616/2005 del MEF faceva seguito alla nota n. 48710 datata 11
marzo 2004 con cui la Direzione centrale dell'Agenzia delle entrate
aveva disposto che i compensi dei giudici tributari relativi al
secondo semestre dell'anno dovevano essere corrisposti «nel mese di
maggio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono» precisando
che la predetta corresponsione nel mese di maggio costituiva «ritardo
fisiologico rispetto ai tempi tecnici ordinariamente occorrenti per
la corresponsione dei compensi variabili».
La detta disciplina e' stata, pero', del tutto modificata
dall'art. 39, comma 5, del D.L. n. 98/2011 (conv. con mod. nella L.
n. 111/2011) - contenente disposizioni urgenti per la riduzione della
spesa pubblica - con cui e' stato disposto che (unicamente) per i
membri delle commissioni tributarie i compensi corrisposti entro il
periodo di imposta successivo a quello di riferimento sono
assoggettati alla aliquota ordinaria, mentre e' rimasta inalterata la
preesistente tassazione separata per tutti gli altri redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1,
TUIR.
Trattasi, come e' evidente, di norma gravemente discriminatoria
che si palesa come una sorta di monito proprio nei confronti di quei
soggetti che hanno il compito di giudicare sulla corretta
applicazione delle leggi tributarie e sul rispetto delle garanzie
poste dall'ordinamento giuridico per i contribuenti, si da
manifestare una sorta di supremazia del potere esecutivo, ed anzi,
piu' specificamente del MEF, che ha predisposto il D.L. n. 98/2011 e
che, per di piu', e' debitore nei confronti dei giudici tributari per
i compensi, gia' abbastanza esigui, da corrispondere agli stessi
(nonostante che esso MEF rivesta, inconcepibilmente, la qualita' di
parte sostanziale, attraverso le Agenzie fiscali, nella maggior parte
dei giudizi tributari) sul potere giudiziario, con grave lesione del
principio di autonomia ed indipendenza dei giudici, di cui all'art.
104 della Costituzione, oltre che dei principi costituzionali
dell'uguaglianza e della capacita' contributiva ex artt. 3 e 53 Cost.
E' pur vero, infatti, che il legislatore si e' trovato nella
necessita' di rispettare le esigenze di bilancio e di contenimento
della spesa pubblica, ma l'intervento sui meccanismi retributivi dei
giudici tributari avrebbe dovuto essere adottato in un sistema di
coinvolgimento di tutti i contribuenti, o quanto meno di tutte le
categorie di cui all'art. 50/1 TUIR, secondo i principi di pari
capacita' contributiva e progressivita', nel rispetto dei principi di
proporzionalita', ragionevolezza ed uguaglianza e non attraverso una
manovra irrazionale e discriminatoria.
Non puo' ignorarsi che nel principio di uguaglianza, posto
dall'art. 3 della Costituzione, e' ricompresa anche l'uguaglianza
tributaria ed e' noto che il giudice delle leggi ha da tempo
affermato che a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi
impositivi (Sent. n. 120/72) e che la capacita' contributiva, ex art.
53 Cost., va intesa come idoneita' del soggetto per l'obbligazione di
imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione
risulta collegata (Sentenze nn. 78/86 - 25/84 - 63/82).
E' pertanto necessario verificare se vi sia uguaglianza tra le
situazioni da confrontare: i giudici tributari da un lato, le altre
categorie di percettori di reddito assimilato a quello di lavoro
dipendente dall'altro.
Oggetto della comparazione e' l'applicazione di una maggiore
tassazione (aliquota ordinaria invece che media) con il preminente
fine di soddisfare necessita' indivisibili della collettivita'.
Trattasi di maggiore tassazione che e' imposta ai soli giudici
tributari, in evidente contrasto con il principio di uguaglianza,
senza che sussista alcuna giustificazione della scelta legislativa
che, violando il detto principio, concreta il vizio di eccesso di
potere legislativo per carenza di coerenza, congruita' e
proporzionalita', con evidente disparita' di trattamento poiche' la
discrezionalita' del potere legislativo e' esercitata in maniera
diversa nei confronti di soggetti che si trovano in posizioni
identiche.
Se pure, infatti, possono ravvisarsi differenze tra gli
emolumenti (peraltro del tutto inadeguati) dei giudici tributari e
quelli degli altri percettori di redditi di cui all'art. 50/1 TUIR,
tuttavia la diversita' qualitativa dei redditi non richiede solo che
sia diversa la forma di produzione, ma richiede - per essere conforme
alla Costituzione - che la capacita' contributiva dei soggetti esenti
dal maggior tributo (ovvero di coloro nei cui confronti si applica la
tassazione separata) sia di gran lunga inferiore quantitativamente
rispetto a quella dei contribuenti soggetti al maggior tributo
(ovvero alla tassazione ordinaria).
Nella specie non si desume affatto dall'art. 39/5 cit. che la
omessa inclusione nella norma degli altri contribuenti indicati
nell'art. 50/1 TUIR dipenda dalla valutazione delle caratteristiche
differenziali delle varie forme di lavoro e della minore capacita'
contributiva.
Pertanto l'ingiustificata discriminazione del trattamento
tributario dei compensi corrisposti ai giudici tributari, di cui alla
lettera f) del primo comma dell'art. 50 TUIR, da quello vigente per i
compensi, di pari importo o anche maggiori, erogati agli altri
percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, di cui a tutte
le altre categorie di cui all'art. 50/1 TUIR, concreta la violazione
degli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.
Non sembra superfluo ricordare che la stessa Corte
costituzionale, nel dichiarare (Sent. n. 223/2012) l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 9/2 del D.L. n. 78/2010, che aveva imposto
il c.d. contributo di solidarieta' a carico dei soli dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, ha precisato che «L'eccezionalita' della
situazione economica che lo Stato deve affrontare e', infatti,
suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche il
ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di
contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di
garantire i servizi e la protezione di cui tutti i cittadini
necessitano. Tuttavia e' compito dello Stato garantire, anche in
queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali
dell'ordinamento costituzionale, il quale, certo, non e' indifferente
alla realta' economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non
puo' consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul quale e'
fondato l'ordinamento costituzionale». E' ben noto, del resto, che
«La Costituzione... esige un indefettibile raccordo con la capacita'
contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di
progressivita', come svolgimento ulteriore, nello specifico campo
tributario, del principio di uguaglianza, collegato al compito di
rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla
liberta' ed uguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di
solidarieta' politica, economica e sociale - artt. 2 e 3 Cost.»
(Sent. n. 341/2000) si' che il controllo della Corte, in ordine alla
lesione del principio di cui all'art. 53 Cost., come specificazione
del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,
consiste in un «giudizio sull'uso ragionevole, o meno, che il
legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in
materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della
struttura dell'imposta con il suo presupposto economico, come pure la
non arbitrarieta' dell'entita' dell'imposizione» (Sent. n. 111/97).
Consegue che la introduzione di un trattamento tributario
peggiorativo (tassazione ordinaria) rispetto a quello (tassazione
separata) riservato ai percettori di redditi similari ed anche di
importo maggiore (quali le varie categorie di cui all'art. 50/1 TUIR)
viola il principio della parita' di prelievo a parita' di presupposto
economicamente rilevante, essendo del tutto ingiustificata la
limitata categoria dei soggetti passivi.
Conclusivamente nel caso della ricorrente questo giudicante
potrebbe decidere solo sulla domanda relativa alla eccepita
illegittima applicazione dell'art. 39/5 D.L. n. 98/2011 agli
emolumenti maturati dal primo gennaio al 16 luglio 2011, dovendo,
invece, per il residuo periodo, sospendere il giudizio rimettendo gli
atti alla Corte costituzionale.
Poiche', pero', ai sensi dell'art. 35, terzo comma ultimo
periodo, D.Lgs. n. 546/92, non e' consentita l'emissione di sentenza
non definitiva (limitata solo a parte della domanda), l'intero
giudizio deve essere sospeso.