IL TRIBUNALE Ha pronunciato in data 3 dicembre 2013 la seguente ordinanza: Rilevato in fatto Con ricorsi depositati in data 3 ottobre, 14 ottobre e 18 ottobre 2011 Mattana Luciano, Periotto Maria, Guidotto Marco, Fichera Isabellina, Ognibeni Caterina, Tasso Elisa, Antonelli Emanuela, Bona Chiara, Brunel Fiorella, Dal Pont Gabriella, Tipoldi Giovanni, Oliari Viviana, Cerullo Antonio, Oriolo Antonella, Minei Angela, Fratta Assunta, Valle Ilenia, Vianello Giulio, Ceranelli Alessandra, Donatoni Marco, Colombini Serena, Eccli Michela, Sandri Mario, Prezzi Antonia, Berti Roberta, Rasera Chiara, Montelli Luisa, Huber Vera, Malalan Giuliana, Corigliano Saveria, Trainotti Ottilia, La Manna Teresa, Ciccarelli Sandra, Gualano Ruben, Sartori Angela, Fortugno Nicolina, Schwarz Emanuela, Dallago Annalisa, Salvato Sara, Di Gennaro Francesca, Marzadro Anna Giulia, Michelazzi Raffaella, Bellotti Giuseppe, Zandonai Beatrice, Tomedi Fabiola, Mazzini Francesca, Prosser Carolina, Sommadossi Giovanna, Garbuio Anna Maria, Regolini Marina, Fantini Katrin, Dal Farra Maria, Paltrinieri Marta, Petrillo Maria Lucia, Carli Nadia, Tardivo Antonella, Degliantonini Federico, Rossi Ezio, Aldrighettoni Cristina, Di Luoffo Antonella, Angelini Flavio, Trenti Cristina, Gionta Vaentina, Turri Stefania, Miorelli Silvia, Miorelli Cecilia, Terzani Fiammetta, Rigotti Erika, Angelico Marilusi, Bonventre Maria Grazia, Cortese Mirko, Petterlin Paolo, Brendolise Renza, Gelmi Giordano, Cagol Nunzia, Ferrieri Monica, Casagrande Alessia, Sighel Maura, Debiasi Cristina, Pezzato Cinzia, Costantino Scirocco Ilaria, Cau Gabriella, Bongiovanni Maddalena, Taddia Emanuela, Scagliotti Cristina, Spinelli Maria Giovanna, Sicilia Giuseppina Giovanna, Braus Maia Cristina, Faccio Monica, Righi Angela, Artini Nicola, Facchini Michela, Lunz Marco, Catoni Francesca, Nordio Valentina, Zencher Valentina, Sartori Mariachiara, Maule Milena, Andreolli Francesca, Russo Antonietta, Soini Rosanna, Martinelli Paola, Scarasciullo Laura, Caliari Clelia, La Greca Adda, Gaeta Marica, Pozzer Ruggero, Margherito Marilena, Caceffo Serena, Sank Sabine, Schiliro' Anna Maria, Scerra Filippo, Ravanelli Federica, Marini Michele, Fiabane Pietro, Menapace Alessandra, Artini Graziella, Armani Michela, Pugliese Francesco, Mosna Alessandro, Longhi Magda, Pappalardo Silvia, Valletta Nikolas, Laguercia Leda Danielle, Salpietro Maria Catena, Antolini Mariachiara e Ficara Francesco - premesso di aver stipulato, o con il dirigente del servizio provinciale competente (in un primo tempo l'agenzia provinciale per l'istruzione denominata «sovrintendenza scolastica provinciale», successivamente il servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione) o con il dirigente della singola istituzione scolastica, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi: I) in un primo tempo della disciplina statale ex art. 4 legge 3 maggio 1999, n. 124, applicabile nel territorio della provincia di Trento anche successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 («Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento») in forza della previsione ex art. 2 comma 7 dello stesso d.P.R. («Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici, scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato»); II) successivamente della disciplina provinciale ex art. 93 comma 1, 2 e 3 l.p. 7 agosto 2006, n. 5 - hanno proposto nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, tra le altre, le seguenti domande: «1) in via principale: Accertarsi e dichiararsi la nullita' o illegittimita' o inefficacia dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato come indicati in narrativa sottoscritti dai ricorrenti con la Provincia Autonoma di Trento e per l'effetto accertare e dichiarare la conversione del primo contratto sottoscritto da ogni ricorrente ovvero dalla data di uno di quelli successivi sempre sottoscritti da ogni ricorrente, ovvero dalla data ritenuta di giustizia anche in relazione all'inserimento dei singoli ricorrenti nelle graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato, in contratto di lavoro a tempo indeterminato con la resistente; 2) in via subordinata solo se disattesa la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato, condannarsi la Provincia Autonoma di Trento, in personale del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di ogni singolo ricorrente per l'accertata illegittima apposizione del termine, nella misura ritenuta di giustizia tenendo conto dell'art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001 come vigente , risarcimento che vorra' applicare secondo i criteri emersi dalla giurisprudenza di merito e di legittimita' citata in narrativa o secondo equita' ex art. 1226 c.c.». La domanda di accertamento della nullita' delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato viene fondata dai ricorrenti sull'asserita violazione della clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 ha dato attuazione. La domanda (subordinata) di risarcimento del danno viene fondata dai ricorrenti quale conseguenza della nullita' delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato, in applicazione del disposto ex art. 36 comma 5, secondo periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative»). Ritenuto in diritto Viene sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 1 legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'art. 93 comma 1 e 2 della legge della Provincia di Trento 7 agosto 2006, n. 5, nella parte in cui - in violazione degli artt. 11 e 117 comma 1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 ha dato attuazione - consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze - annuali secondo l'art. 4 comma 2 legge n. 124/1999, annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale secondo l'art. 93 comma 2 l.p. n. 5/2006 - in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, cosi' da configurare la possibilita' dell'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato senza che a detta possibilita' si accompagni la previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi. Sulla rilevanza nel giudizio a quo Occorre doverosamente premettere che nel presente giudizio e' gia' stata sollevata, con ordinanza del 17 gennaio 2012, altra questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 1 legge n. 124/1999 e dell'art. 93 comma 1 e 2 l.p. n. 5/2006, di cui la Consulta ha dichiarato «la manifesta inammissibilita'» con ordinanza n. 206 del 3 luglio 2013, stante l'inefficacia dell'ipotetica pronuncia di accoglimento ai fini della decisione della domanda giudiziale concretamente posta al Tribunale di Trento», in considerazione della «generale preclusione della possibilita' di trasformare i contratti a tempo determinato nel settore pubblico in contratti a tempo indeterminato» (art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001 e specificamente per il settore scolastico art. 4 comma 14-bis legge n. 124/1999, inserito dall'art. 1 comma 1 d.l. 25 settembre 2009, n. 134 convertito dall'art. 1 comma 1 legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche' art. 10 comma 4-bis d.lgs. n. 368/2001, inserito dall'art. 9 comma 18 d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito dall'art. 1 comma 1 legge 12 luglio 2011, n. 106). In effetti nell'ordinanza introduttiva del primo incidente di costituzionalita' la rilevanza della questione era stata motivata esclusivamente con riferimento alla domanda, proposta dai ricorrenti in via principale, di conversione dei contratti a tempo determinato stipulati con la Provincia Autonoma di Trento in contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, in realta', i ricorrenti hanno proposto, come gia' evidenziato nella parte «in fatto», anche una domanda (subordinata) di risarcimento del danno ex art. 36 comma 5, secondo periodo d.lgs. n. 165/2001 quale conseguenza della nullita' delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato. Quindi la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 1 legge n. 124/1999 e dell'art. 93 comma 1 e 2 l.p. n. 5/2006 viene qui motivata sulla base di un presupposto di fatto diverso da quello posto a fondamento della precedente ordinanza di rimessione del 17 gennaio 2012, il che appare consentito alla luce del consolidato orientamento della Consulta (ord. n. 399 del 2002; sent. 189 del 2001; sentenze n. 433 del 1995, n. 451 del 1989 e n. 930 del 1988; ord. n. 164 del 1987), secondo cui l'art. 24 comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87 preclude la riproponibilita' della medesima questione di legittimita' costituzionale, da parte dello stesso giudice, soltanto se la precedente pronuncia della Corte abbia natura decisoria, di talche' non osta all'esame nel merito della questione la declaratoria di manifesta inammissibilita' per difetto di rilevanza in dipendenza di una mera lacuna della prima ordinanza di rimessione (atteso che, come precisato da Corte Cost. n. 451/1989 cit., gli elementi richiesti per l'ammissibilita' della questione debbono risultare esclusivamente dall'ordinanza di rimessione, e non possono eventualmente essere tratti dagli atti del giudizio a quo; infatti soltanto l'ordinanza, debitamente pubblicata, rende noto per ogni effetto, alla generalita' dei cittadini e agli organi giudiziari, la pendenza del giudizio costituzionale in tutti i suoi estremi). Il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimita' costituzionale. Applicando le norme impugnate la domanda di accertamento della nullita' delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato e la domanda di risarcimento del danno ex art. 36 comma 5, secondo periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative») dovrebbero essere rigettate; infatti incontestato che i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra i ricorrenti e l'Amministrazione convenuta scaturiscono da contratti stipulati nella piena osservanza della disciplina interna in tema di reclutamento del personale scolastico (in particolare dell'art. 4 comma 1 legge n. 124/1999 e dell'art. 93 comma 1 e 2 l.p. n. 5/2006), che consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo; quindi, alla luce della vigente disciplina interna in ordine al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato, non sarebbe configurabile la nullita' parziale, ipotizzata dai ricorrenti in ordine alle clausole appositive dei termini finali, per violazione di norme imperative, dei contratti di durata annuale stipulati con l'Amministrazione convenuta. Di recente il legislatore (art. 9 comma 18 d.l. 13 maggio 2011, n. 70 conv, con legge 12 luglio 2011, n. 106) ha aggiunto nell'art. 10 d.lgs. n. 368/2001 il comma 4-bis, secondo cui «stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita' di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto». Secondo un orientamento di merito tale innovazione presuppone che in precedenza la disciplina ex d.lgs. n. 368/2001 trovasse integrale applicazione anche in ordine ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA. L'assunto non puo' essere condiviso: e' evidente, attesa la contiguita' cronologica, che il legislatore e' intervenuto in reazione al formarsi di una giurisprudenza di merito che ha statuito l'illegittimita' per contrasto con le prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 368/2001 - in tema di sussistenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (art. 1 comma 1), dell'indicazione scritta delle stesse (art. 1 comma 2) e soprattutto dei limiti alla successione di contratti a tempo determinato (art. 5) - con declaratoria, in talune pronunce, di conversione in rapporto a tempo indeterminato (ed infatti la stessa ratio e' sottesa ad altro intervento del legislatore, costituito dall'art. 1 comma 1 d.l. 25 settembre 2009, n. 134, conv. con legge. 24 novembre 2009, n. 167, che, novellando l'art. 4 legge n. 124/1999, ha introdotto il comma 14-bis, secondo cui «i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni») o, in altre pronunce, di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2011; invero l'inapplicabilita' della disciplina ex d.lgs. n. 368/2001 ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA emergeva gia' dalle previsioni ex d.lgs. n. 165/2001, dove - a fronte dell'art. 36 comma 1 (testo originario), secondo cui: «Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato... in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230..., nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina» - l'art. 70 comma 8, dopo aver stabilito che «le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola», ha precisato che «sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni» (tale norma e' rimasta immutata anche dopo la novella dell'art. 36 comma 1 d.lgs. n. 165/2001 - ulteriore riprova della persistente vigenza anche dopo l'emanazione del d.lgs. n. 369/2001 dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 introdotto in precedenza - ad opera dell'art. 17 comma 26 d.l. 1° luglio 2009, n. 78 conv. con legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui: «Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato... in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»); in questo senso sono orientate sia la Consulta (ord. 207 del 2013, specie settimo considerato, punti 5 e 6) sia la a Suprema Corte (Cass. 20 giugno 2012, n. 10127, specie § 24-34;). Infine appare opportuno ricordare che l'appena menzionata ord. n. 207 del 2013 ha ritenuto ammissibili due questioni di illegittimita' costituzionale sollevate in giudizi in cui i ricorrenti, avendo svolto attivita' di docenti o di personale amministrativo scolastico in base a numerosi e ripetuti contratti a termine, hanno agito per sentir dichiarare l'illegittimita' delle clausole di apposizione del termine e per la conseguente condanna dell'amministrazione a convertire il loro contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, ovvero al risarcimento del danno. Sulla non manifesta infondatezza le procedure di reclutamento del personale della scuola In tema di reclutamento del personale scolastico a tempo determinato la disciplina statale (art. 4 legge n. 124/1999) dispone: «1. alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di' supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo; 2. alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si' provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario; 3. nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee; 4. i posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo; 5. con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti; 6. per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge; 7. per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto...»). Il regolamento di cui al comma 5 e' stato emanato con d.m. 25 maggio 2000, n. 201 e successivamente con d.m. 13 giugno 2007, n. 131. Quanto alla disciplina provinciale l'art. 93 comma 1, 2 e 3 l.p. n. 5/2006 («Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee») prevede: «1. Per garantire la continuita' didattica e il regolare avvio dell'anno scolastico, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato e nei limiti della spesa massima prevista dall'articolo 85, la Provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare, mediante l'utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli o delle graduatorie d'istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o disponibili e non vacanti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 e secondo le modalita' definite con regolamento. Le graduatorie d'istituto devono essere articolate in fasce, in relazione ai titoli e alle abilitazioni, inoltre devono garantire una validita' temporanea coerente con le graduatorie provinciali per titoli; 2. per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni qualora risultino disponibili la medesima cattedra o posto; per la copertura delle cattedre o dei posti d'insegnamento disponibili, inoltre, puo' stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima triennale; 3. per la copertura di cattedre e di posti d'insegnamento non coperti ai sensi del comma 2, a decorrere dalla data stabilita dalla Provincia per l'inizio delle lezioni, il dirigente dell'istituzione scolastica stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima annuale. Qualora la mancata copertura delle cattedre o dei posti di insegnamento ai sensi del comma 2 dipenda dall'assenza o dall'esaurimento delle graduatorie provinciali, il dirigente dell'istituzione scolastica, previo nulla osta del dirigente del servizio provinciale competente, puo' stipulare contratti di lavoro a tempo determinato anche prima dell'inizio delle lezioni». Il regolamento di cui al comma 1 e' stato emanato con decreto del presidente della provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg («Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale»), il quale all'art. 2 dispone: «1. I posti di insegnamento e le cattedre, di seguito denominati «Posti», non assegnati a personale assunto a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di: a) incarichi annuali, per i posti vacanti e disponibili entro la data del 31 ottobre e che rimangono tali per l'intero anno scolastico; b) supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, per i posti non vacanti ma disponibili entro la data del 31 ottobre, fino al termine dell'anno scolastico o per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire posti e che si rendono disponibili entro la data del 31 ottobre; c) supplenze temporanee brevi per ogni altra necessita' di supplenza diversa dai casi previsti dalle lettere a) e b). 2. Gli incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera a), sono rinnovati annualmente e comunque per un massimo di due anni se per il medesimo posto permangano le condizioni richieste per il primo conferimento. A tal fine il contratto individuale di lavoro contiene la clausola con la quale e' previsto il rinnovo automatico del contratto medesimo. 3. Il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, previsti dal comma 1, lettere a) e b), e' effettuato dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, di seguito denominata «struttura provinciale competente», prima della data stabilita dalla Giunta provinciale per l'inizio delle lezioni utilizzando le vigenti graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale. 4. A decorrere dalla data di inizio delle lezioni il conferimento e' effettuato dal dirigente dell'istituzione scolastica, utilizzando le vigenti graduatorie d'istituto, per la copertura di: a) incarichi annuali e supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, in caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie provinciali per titoli; b) supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, fino a sei ore settimanali di insegnamento; c) incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera a), non coperti prima della data di inizio delle lezioni; d) supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche previste dal comma 1, lettera b), non coperte prima della data di inizio delle lezioni; e) supplenze temporanee brevi di cui al comma 1, lettera e). 5. In caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie provinciali per titoli, il dirigente della struttura provinciale competente puo' autorizzare i dirigenti delle istituzioni scolastiche ad effettuare il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche anche prima della data di inizio delle lezioni». Di recente Corte Cost. 9 febbraio 2011, n. 41 ha evidenziato che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124/1999 - istitutiva delle graduatorie permanenti (le quali vengono utilizzate dall'amministrazione scolastica in primis per l'attribuzione del 50% dei posti di ruolo disponibili determinati ogni triennio e secondariamente per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalita' - art. 399 comma 1 e 401 comma 1 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ) - «e' quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito». Si tratta di una logica conseguenza del principio ex art. 97 ult. comma Cost. («Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge») che individua nel concorso, quale strumento di selezione del personale, lo strumento piu' idoneo a garantire, in linea di principio, l'imparzialita' e l'efficienza della pubblica amministrazione, di talche' l'amministrazione sceglie il lavoratore da assumere all'esito di un procedimento preordinato a garantire l'imparzialita' e la trasparenza della selezione, nonche' l'individuazione degli aspiranti piu' capaci e quindi piu' meritevoli (in termini Corte Cost. 27 marzo 2003, n. 89; Cass. 15 giugno 2010, n. 14350; Cass. 7 maggio 2008, n. 11161;). L'inapplicabilita' ai contratti stipulati dai ricorrenti della disciplina ex d.lgs. n. 368/2001 In proposito appare sufficiente richiamare quanto gia' esposto nella parte della motivazione dedicata alla rilevanza nel giudizio a quo della questione di legittimita' costituzionale in esame. La disciplina del reclutamento del personale a tempo determinato della scuola in rapporto al diritto dell'Unione Europea I ricorrenti eccepiscono la difformita' della disciplina relativa al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 volta allo scopo di attuare l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE), il cui obiettivo e', tra l'altro, «creare un quadro normativa per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato» (clausola 1), come meglio specificato nella clausola 5 («Misure di prevenzione degli abusi - 1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o piu' misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. 2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato: a) devono essere considerati «successivi»; b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato»). Secondo un orientamento ormai consolidato (Corte Cost. 170/1984, Corte Cost. 389/1989; Corte Cost, ord. 168/1991; Corte Cost. 482/1995; Corte Cost. 348/2007; Corte Cost. 349/2007; Corte Cost. 28/2010; Corte Cost, 227/2010; Corte Cost. ord. 207/2013; Cass. S.U. 8 agosto 2011, n. 17074; Cass. pen. 4 marzo 2005, n. 17836; Cass. 2 marzo 2005, n. 4466; Cass. 26 settembre 2003, n. 14312; Cass. 10 dicembre 2002, n. 17564; CdS IV, 18 gennaio 1996, n. 54; tutte in conformita' alla giurisprudenza della Corte di giustizia di cui sono espressione, tra le altre, sentenze 4 febbraio 1988, causa C-157/86, Murphy e a., punto 11; 22 giugno 1989, causa C-103/88, Costanzo, punto 33; 29 aprile 1999, causa C-224/97, Ciola, punto 26; 26 febbraio 2000, causa C-262/97, Engelbrecht, punto 40; 11 gennaio 2007, causa C-208/05, ITC Innovative Technology Center GmbH, punti 68 e 69; 14 ottobre 2010, causa C-243/09, Fuss, punto 63;), in virtu' del principio (fondato sul precetto ex art. 11 Cost. e piu' recentemente sul disposto ex art. 117 comma 1 Cost.) del primato del diritto dell'Unione Europea sul diritto nazionale: A) se una fattispecie trova regolamentazione sia in fonti europee di diretta applicazione (ossia in norme dalle quali i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio) sia in fonti interne, la disciplina deve essere individuata alla luce della fonte europea, di talche' la normativa interna in contrasto, se e' anteriore deve ritenersi implicitamente abrogata, se e' posteriore deve essere disapplicata; in caso di dubbio circa la portata applicativa della fonte europea ed in particolare di un presunto contrasto con la norma interna, la questione deve essere inviata, ai sensi dell'art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia, la quale, avendo il compito di assicurare «il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati» (art. 19 comma 1 TUE), precisa autoritariamente il significato del diritto dell'Unione, determinandone in definitiva l'ampiezza ed il contenuto delle possibilita' applicative, con sentenze dichiarative che hanno la stessa efficacia delle disposizioni interpretate; B) se il contrasto, non rimediabile neppure in via interpretativa (piu' approfonditamente infra), si pone tra la normativa interna e fonti europee prive di effetto diretto, la disciplina da applicare resta quella interna, salvo il rinvio alla Corte Costituzionale per illegittimita' costituzionale della disciplina stessa, dove la norma europea assume il rango di parametro interposto (secondo quanto espressamente sancito dall'art. 117 comma 1 Cost.). a) La Corte di giustizia e' ferma nel ritenere (sentenza 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler e a., punti 54-57; 7 settembre 2006, causa C-53/04, Marroni e Sardino, punti 40-43; 7 settembre 2004, causa 180/04, Vassallo, punti 32-35; 13 settembre 2007; 13 settembre 2000, causa C-307/05, Del Cerro Alonso, punto 25; 22 dicembre 2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09, Gavieiro Gavieiro, punti 36-45;) - come si evince tanto dalla formulazione della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro, quanto dal loro sistema generale nonche' dalla loro finalita' - che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti ed ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico; b) Sempre la Corte di giustizia ha statuito (sentenze 15 aprile 2008, causa C-268/2006, Impact., punti 69-80; 23 aprile 2009, in cause riunite C-378/07 e C-380/07, Angelidaki e a., punto 196) che la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro non appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale in quanto, ai sensi di tale disposizione, rientra nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o piu' tra le misure enunciate in tale clausola o, ancora, a norme equivalenti in vigore, purche' tengano conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori; nel contempo non e' possibile determinare in maniera sufficiente la protezione minima che dovrebbe comunque essere attuata in virtu' di suddetta clausola. c) Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia (v. sentenze Adeneler e a., cit., punti 65, 80, 92 e 101; Marrosu e Sardino, cit., punto 50; Vassallo, cit., punto 35; Impact, cit., punti 69 e 70, e Angelidaki e a., cit., punti 74 e 151, nonche' ordinanza 1° ottobre 2010, causa C-3/10, Affatato, punti 43 e 44;), la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro impone agli Stati membri - onde prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato e qualora il diritto nazionale non preveda gia' misure equivalenti - l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle tre misure elencate in tale disposizione ed attinenti, rispettivamente, a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro; b) durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi; c) numero dei rinnovi di questi ultimi. In ordine alle misure previste sub b) e c) dalla clausola 5, punto 1) dell'accordo quadro (durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, numero dei loro rinnovi) appare evidente l'assenza della loro previsione nella disciplina statale relativa al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato (art. 4 comma 1 legge n. 124/1999); cio' e' ancora piu' vero dopo la novella dell'art. 10 d.lgs. n. 368/2001, in cui e' stato inserito il comma 4-bis, il quale ha precisato che ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA «non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto», norma questa che, secondo quanto chiarito dal Governo italiano nella causa C-3/10, Affatato, cit., punto, 48, e' stata introdotta proprio «al fine di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico». Quanto alla disciplina provinciale (art. 93 comma 1 e 2 l.p. n. 5/2006), le previsioni di un numero massimo (due) di rinnovi dei contratti a tempo determinato di durata annuale e di una durata massima (tre anni) dei contratti a tempo determinato sembrano riguardare esclusivamente «la medesima cattedra o posto», come emerge dalla lettera dell'alt 93 comma 2 cit., consentendo, cosi', alla Provincia Autonoma di Trento la stipulazione di ulteriori contratti a tempo determinato con gli stessi docenti. In ordine alla misura prevista sub a) dalla clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro (esistenza di «ragioni obiettive» che giustifichino il rinnovo dei rapporti a tempo determinato successivi), la Corte di giustizia ha precisato (sentenze Adeneler e a., cit., punti 69, 70, 71 e 74; Angelidaki, cit., punti 88-100; 26 gennaio 2012, in causa C-586/10, Kucuk, punti 30-31): «La nozione di «ragioni oggettive» dev 'essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attivita' e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Dette circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalita' di politica sociale di uno Stato membro... Per contro, una disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale ed astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, non soddisferebbe i criteri precisati al punto precedente.... In particolare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato sulla sola base di una tale disposizione generale, senza relazione con il contenuto concreto dell'attivita' considerata, non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tale effetto». A) La Suprema Corte nella pronuncia 20 giugno 2012, n. 10127 ed una parte della giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Perugia, n. 524/2010; n. 341/2011;) non ravvisano alcun contrasto tra la disciplina interna in ordine al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato e la clausola 5 punto 1 dell'accordo quadro; in particolare Cass. 10127/2012 cit. ha statuito: «Lo speciale "corpus" normativo delle supplenze, integrato nel sistema di accesso ai ruoli ex art. 399 del d.lgs. n. 297 del 1994, modificato dall'art. 1 della legge n. 124 del 1999, consentendo la stipula dei contratti a termine solo per esigenze oggettive dell'attivita' scolastica, cui non fa riscontro alcun potere discrezionale dell'amministrazione, costituisce "norma equivalente" alle misure di cui alla direttiva 1999/70/CE e, quindi, non si pone in contrasto con la direttiva stessa, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria. Ne consegue che la reiterazione dei contratti a termine non conferisce al docente il diritto alla conversione in contratto a tempo indeterminato, ne' il diritto al risarcimento del danno, ove non risulti perpetrato, ai suoi danni, uno specifico abuso del diritto nell'assegnazione degli incarichi di supplenza». B) Di contro, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. Siena, 27 settembre 2010, Fiorilli/Miur; Trib. Livorno, 26 novembre 2010, X/MIUR; Trib. Torino, 11 gennaio 2011, Lo Faro/MIUR; Trib. Genova, 25 marzo 2011 Billeci e a./MIUR; Trib. Trieste, 29 marzo 2011 Matiassi e a./MIUR; Trib. Napoli, 16 giugno 2011, Serse/MIUR; Trib. Trani, 18 giugno 2011, Modugno/MIUR; ), le supplenze disposte in esecuzione dell'art. 4 comma 1 legge n. 124/1999 (e, per quanto concerne la controversia in esame, anche dell'art. 93 comma 1, l.p. n. 5/2006 e dell'art. 2 comma 1 lett. a) n. 23-130/Leg del 2008), in relazione all'ipotesi di «copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico») vengono conferite per far fronte a stabili vacanze nell'organico determinate dal fatto che il numero delle unita' del personale in ruolo e' inferiore a quello dei posti in organico; di contro, qualora venisse apprestata una dotazione di personale equivalente alle posizioni prestabilite nell'organico, le variazioni della domanda di prestazioni sul territorio, che risultassero impreviste rispetto ai dati conosciuti sulla popolazione scolastica, si potrebbero fronteggiare in linea di massima con la mobilita' dei dipendenti e solo in via sussidiaria con forane contrattuali flessibili. Appare evidente che l'esigenza di provvedere alla copertura dei posti, per i quali non siano state presentate domande di assegnazione da parte del personale di ruolo - costituente, ad avviso della giurisprudenza di merito minoritaria, una ragione oggettiva idonea a giustificare la reiterazione di contratti a tempo determinato in funzione delle supplenze annuali ex art. 4 comma 1 legge n. 124/1999 - potrebbe essere soddisfatta apprestando una dotazione di personale a tempo indeterminato equivalente al numero dei posti dell'organico di diritto; nel contempo e' innegabile che cio' comporterebbe - anche considerando i tempi necessari all'espletamento delle procedure di mobilita' - un aggravio della spesa pubblica quando il calo demografico o comunque la diminuzione per qualsiasi altro motivo del numero delle iscrizioni o, piu' in generale, dell'offerta formativa determinasse un sovradimensionamento dell'organico; quindi alla scelta del legislatore - di consentire all'Amministrazione scolastica di procedere alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili mediante il conferimento di supplenze annuali, anziche' attraverso assunzioni in ruolo a tempo indeterminato - e' sottesa la necessita' di contenimento della spesa pubblica, evitando che si verifichi il fenomeno (menzionato dalla Provincia Autonoma di Trento nella propria memoria di costituzione) dei cd. docenti di ruolo «soprannumerari», ossia in esubero rispetto alle effettive esigenze del servizio scolastico. Alla luce dell'orientamento espresso dalle giurisdizioni superiori (per tutte Corte Cost. 289/2010; Corte Cost. 89/2003; Cass. 7 maggio 2008, n. 11161; Cass. 3 giugno 2004, n. 10605; Cass. 2 maggio 2003, n. 6699; Cass. 16 settembre 2002, n. 13528; CdS. V, 1° aprile 2011, n. 2022; CdS. VI, 24 gennaio 2011, n. 467;) la razionalizzazione, il controllo ed il contenimento della spesa pubblica costituiscono interessi generali collegati al principio costituzionale ex art. 97 del buon andamento dell'azione amministrativa. Tuttavia nella controversia in esame occorre stabilire, alla luce della gia' richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia, se tali interessi generali: (a) possano essere ricondotti alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni del servizio scolastico per lo svolgimento delle quali la pubblica amministrazione procede alla copertura dei posti vacanti e disponibili mediante supplenze annuali, o (b) attengano al perseguimento di una legittima finalita' di politica sociale dello Stato membro. In proposito la Suprema Corte (sent. 10127/2012 cit.) ha cosi' statuito: «59. Alla luce della richiamata giurisprudenza comunitaria ritiene questa Corte che il corpus normativo disciplinate il reclutamento del personale, nel consentire la stipula di contratti a tempo determinato in relazione alla oggettiva necessita' di far fronte,con riferimento al singolo istituto scolastico - e, quindi, al caso specifico -, alla copertura dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, ovvero alla copertura dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre, ovvero ancora ad altre necessita' quale quella di sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, riferendosi a circostanze precise e concrete caratterizzanti la particolare attivita' scolastica costituisce «norma equivalente» alle misure di cui alla clausola 5 n. 1, lett. da A) a C) dell'accordo quadro secondo quanto indicato dalla sentenza 28 aprile 2009 C-370/07 Angelidaki cit.; 60. Rileva, altresi', ai fini di cui trattasi, - e con riferimento alle fattispecie regolate dal primo e dalla legge n. 124 del 1999, art. 4, comma 2 cit. - quale fattore oggettivo, relativo all'attivita' scolastica, lo stretto collegamento tra la necessita' di ricorrere alla supplenza e la ciclica variazione in aumento ed in diminuzione della popolazione scolastica e la sua collocazione geografica; 61. Ne' puo' non considerarsi che, come in precedenza rimarcato, il sistema delle graduatorie per garantire l'oggettivita' della scelta dell'incaricato, la migliore formazione scolastica (Corte cost. n. 41 del 2011 cit.) e la stessa immissione in ruolo dell'incaricato - la cui posizione in graduatoria progredisce, in ragione dell'assicurato diritto di precedenza, in funzione del numero delle supplenze - comporta necessariamente la reiterazione degli incarichi che, pur tuttavia, come osservato, rimangono temporanei e collegati ciascuno alla specifica e precisa esigenza del singolo istituto scolastico; 62. Al riguardo va ricordato che la direttiva n. 70 del 1999 guarda alla successione di piu' contratti di rapporti di lavoro a tempo determinato come potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori dipendenti si' da richiedere apposite disposizioni di tutela minima (dirette ad evitare la «precarizzazione» della situazione dei lavoratori suddetti), identificabili non di certo in norme legali o regolamentari limitate ad autorizzare - in modo generale ed astratto il ricorso a ripetuti contratti di' lavoro a tempo determinato (sentenza 26 gennaio 2012 C-586/10 Kucuk, punto 28, e sentenza 28 aprile 2009 C-370/07, Angelidaki cit., punto 97). Il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscano la forma comune dei rapporti di lavoro, non esclude pero' che i contratti di lavoro a tempo determinato possano rappresentare una caratteristica dell'impiego in alcuni settori e per determinate occupazioni e attivita', sicche' viene lasciato agli Stati membri una certa discrezionalita' nello stabilire le condizioni precise alle quali si puo' fare uso di questi contratti (sentenza 26 gennaio 2012 C-586/10 Kucuk, cit. punto 52; sentenza 4 luglio 2006 C-212/04, Adeneler, cit. punto 91; sentenza 7 settembre 2006, causa C-53/04, M e S., punto 47; sentenza 28 aprile 2009 C-370/07, Angelidaki cit, punti 145 e 183); 63. E' corollario di quanto ora detto che spetta al giudice nazionale di valutare se in concreto l'impiego di un dipendente per un lungo periodo di tempo in forza di ripetuti e numerosi contratti sia rispettosa della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza 26 gennaio 2012 C-586/10 Kucuk, cit. punto 55), che deve ritenersi, nel caso di specie, rispettata perche' il reiterarsi degli incarichi, come rilevato - ma e' opportuno ribadirlo - risponde ad oggettive, specifiche esigenze, a fronte delle quali non fa riscontro alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione, per essere la stessa tenuta al puntuale rispetto della articolata normativa che ne regola l'assegnazione; 64. Alla stregua delle esposte considerazioni ritiene questa Corte che la specifica disciplina del reclutamento del personale scolastico, ed in particolare quella relativa al conferimento delle supplenze, e' conforme alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro di cui alla Direttiva del Consiglio Ce 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e costituisce, quindi, «norma equivalente». La Consulta (ord. n. 207 del 2013), da un lato, ha ritenuto: «che l'attribuzione dei tre tipi previsti di supplenza e' resa necessaria, nell'ordinamento nazionale, dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, che affermano il diritto fondamentale allo studio, il quale impone allo Stato l'organizzazione del servizio in modo da poterlo adattare anche ai costanti cambiamenti numerici della popolazione scolastica, per cui l'art. 4 della legge n. 124 del 1999 - sottoposto all'esame di questa Corte - risponde a tale necessita; che non si potrebbe stabilire che all'attribuzione di tutte le supplenze annuali (su posti vacanti e disponibili) si provveda con i contratti a tempo indeterminato, perche' in questo modo la Pubblica Amministrazione si esporrebbe alla concreta possibilita' di avere un numero di docenti superiori al necessario, ipotesi, quest'ultima, da evitare in linea generale e, in particolare, nel periodo attuale nel quale sussistono gravi necessita' di contenimento della spesa pubblica, anche in base ad impegni derivanti da vincoli posti dall'Unione europea; che, infatti, in caso di successiva diminuzione della popolazione scolastica, la copertura di tutte le cattedre effettivamente vacanti potrebbe determinare esuberi del personale docente; che si tratta di un servizio attivabile a domanda, in quanto il diritto allo studio, previsto dalla Costituzione, crea la condizione per cui lo Stato non puo' rifiutarsi di erogare il servizio stesso, con la conseguenza che la domanda di istruzione attiva automaticamente l'erogazione del servizio; che il sistema scolastico italiano presenta esigenze di flessibilita' fisiologicamente ineliminabili, riconducibili a diversi fattori, alcuni indipendenti dalle scelte di governo, tra i quali: mutamenti continui della popolazione scolastica; attribuzione delle cattedre, in larga percentuale, ad insegnanti donne, specie per i cicli di formazione primaria, che esigono forme di tutela quanto ai congedi di maternita'; fenomeni di immigrazione (allo stato attuale, circa quattro milioni di immigrati, che vanno doverosamente inclusi nel sistema scolastico); flussi migratori interni da regione a regione; scelta di indirizzi scolastici da parte delle famiglie; trasferimenti di personale docente di ruolo; presenza di sedi disagiate e assegnazioni provvisorie, soprattutto nelle isole e zone di montagna; a questi si aggiungono ulteriori fattori di flessibilita' riconducibili a scelte di governo, tra i quali: frequenti accampamenti di istituti; diverse modalita' di programmazione delle classi; unificazione di indirizzi scolastici; che, pertanto, deve riconoscersi come nell'ordinamento italiano sia indispensabile utilizzare un numero significativo di docenti e di personale amministrativo scolastico assunti con contratti a tempo determinato, proprio per garantire la costante presenza degli stessi in numero sufficiente a coprire le necessita' di tutte le scuole statali; che il sistema delle graduatorie permanenti del personale a tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, e' in grado di garantire sia che l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato avvenga con criteri oggettivi - cioe' senza abusi ne' disparita' - sia di consentire a detto personale di avere una ragionevole probabilita', nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato; che, inoltre, la normativa nazionale e' strutturata, almeno in linea di principio, in modo tale che l'assunzione del personale scolastico con contratti a tempo determinato pur non prevedendo la durata massima di tali contratti, ne' il numero dei rinnovi degli stessi - possa rispondere alle ragioni obiettive di cui alla clausola 5, punto 1, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE;»; dall'altro ha ritenuto: «che l'art. 4, compia 1, della legge n. 124 del 1999 - oggetto del giudizio davanti a questa Corte - nella sua parte principale, non appare censurabile, in quanto regola la tipologia di supplenze - previsione necessaria per assicurare la copertura dei posti vacanti di anno in anno - non disponendo, di conseguenza, questa norma ne' il rinnovo dei contratti a tempo determinato prolungati nel tempo, ne' l'esclusione del diritto al risarcimento del danno; che, peraltro, detta disposizione contiene, nella proposizione finale, la previsione per cui il conferimento delle supplenze annuali su posti effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre abbia luogo «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente non di ruolo»; che la previsione sopra richiamata, contenuta nell'ultima proposizione del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 124 del 1999, potrebbe configurare la possibilita' di un rinnovo dei contratti a tempo determinato senza che a detta possibilita' si accompagni la previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi; che questa condizione - unitamente al fatto che non vi sono disposizioni che riconoscano, per i lavoratori della scuola, il diritto al risarcimento del danno in favore di chi e' stato assoggettato ad un'indebita ripetizione di contratti di lavoro a tempo determinato - potrebbe porsi in conflitto con la citata clausola 5, punto 1, della direttiva n. 1999/70/CE;». Appare, quindi, non manifestamente infondato affermare l'esistenza di un contrasto tra la disciplina interna del reclutamento del personale scolastico a tempo determinato applicabile nel caso in esame (art. 4 comma 1 legge n. 124/1999 ed art. 93 comma 1 e 2 l.p. n. 5/2006) ed il diritto dell'Unione Europea, in particolare in ordine alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro nella parte in cui la prima consente l'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, senza che a detta possibilita' si accompagni la previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi. E' vero che soltanto la normativa statale (art. 4 comma 1 legge n. 124/1999 prevede espressamente che il conferimento delle supplenze annuali, ai fini della copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, avvenga «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo»; tuttavia il riferimento ai «posti vacanti e disponibili entro la data del 31 ottobre e che rimangono tali per l'intero anno scolastico», contenuto nel combinato disposto dell'art. 93 comma 2 l.p. n. 5/2006 e dell'art. 2 comma 1 lett. a) d.p.g. p. n. 23/130 del 2008 rende evidente che la loro copertura mediante contratti a tempo determinato avviene in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale docente di ruolo, il solo in grado di occupare stabilmente i posti vacanti e disponibili; inoltre le previsioni, contenute nella sola legislazione provinciale, di un numero massimo (due) di rinnovi dei contratti a tempo determinato di durata annuale e di una durata massima (tre anni) dei contratti a tempo determinato, sembrano riguardare esclusivamente «la medesima cattedra o posto», come risulta dalla lettera dell'art. 93 comma 2 legge n. 5/2006, e non impediscono la stipulazione con la stessa Provincia Autonoma di Trento di ulteriori contratti a tempo determinato, come si evince dalle carriere lavorative di alcuni dei ricorrenti di cui ai doc. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 allegati al ricorso. Si e' gia' ricordato che secondo l'orientamento consolidato della Corte di giustizia la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro non appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale, di talche' l'eventuale contrasto con la normativa interna determina non gia' la disapplicazione di quest'ultima (come avviene nel caso di fonti europee di diretta applicazione), ma il rinvio alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117 comma 1 Cost.; in questo senso si e' espressa anche la Consulta nell'ordinanza n. 207 del 2013 («come si e' gia' rilevato nell'ordinanza n. 103 del 2008 - quando davanti a questa Corte pende un giudizio di legittimita' costituzionale per incompatibilita' con le norme comunitarie, queste ultime, se prive di effetto diretto, rendono concretamente operativi i parametri di cui agli artt. 11 e 117, primo cornuta, Cost.»).