ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2,  commi
1 e 8, 3, comma 37, 4, comma 68, 10, commi 68 e 69, 12,  commi  30  e
31, e  14,  commi  43  e  44,  della  legge  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione  -  legge
finanziaria 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri
con ricorso notificato il 5-10 marzo 2011, depositato in  cancelleria
il 15 marzo 2011 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2011. 
    Visto   l'atto   di   costituzione   della    Regione    autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    udito nell'udienza pubblica  del  25  febbraio  2014  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Maria  Letizia  Guida   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Massimo  Luciani
per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 5-10 marzo 2011, depositato in cancelleria  il  15  marzo  2011  e
iscritto al registro ricorsi n. 23 del 2011, ha impugnato  gli  artt.
2, commi 1 e 8, 3, comma 37, 4, comma 68, 10,  commi  68  e  69,  12,
commi 30 e 31, e 14,  commi  43  e  44,  della  legge  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22  (Disposizioni
per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione -
legge finanziaria 2011), per violazione degli  artt.  3,  117,  commi
primo, secondo, lettere e), r) e s), e terzo,  e  120,  primo  comma,
della Costituzione, nonche' degli artt. 12,  39  e  43  del  Trattato
della Comunita' europea, fatto a Roma il 25 marzo 1957,  dell'art.  7
del Regolamento CEE n. 1612/1968 del Consiglio, del 15 ottobre  1968,
relativo alla libera circolazione dei  lavoratori  all'interno  della
Comunita', della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21  maggio
1992,  relativa  alla  conservazione   degli   habitat   naturali   e
seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna  selvatiche,  e  della
direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
30  novembre  2009,  concernente  la  conservazione   degli   uccelli
selvatici, e degli artt. 4, 5 e  51  della  legge  costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1 (Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia). 
    2.- Le disposizioni impugnate  contengono  misure  eterogenee  in
materia di  imposte,  ambiente,  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive e personale delle pubbliche amministrazioni nella  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia. 
    2.1.- L'art. 2 della  legge  censurata  detta  norme  riguardanti
varie attivita' economiche.  Il  comma  1  prevede  che  «[a]i  sensi
dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
123  (Disposizioni  per  la  razionalizzazione  degli  interventi  di
sostegno pubblico alle imprese, a norma  dell'articolo  4,  comma  4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59),  e  dell'articolo  39,
comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere  per
le seguenti finalita', nel limite massimo  determinato  dall'articolo
1, comma 13, contributi nella forma di  credito  d'imposta  a  valere
sull'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), determinata
per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011 e, limitatamente
alla finalita' di cui alla lettera b), per i soggetti  con  esercizio
sociale non coincidente con l'anno solare, anche con  riferimento  al
periodo  d'imposta  2011  -  2012:  a)   salvaguardia   del   livello
occupazionale    nel    territorio    regionale;    b)     incremento
dell'occupazione e creazione di  nuove  opportunita'  di  inserimento
stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale; c) sostegno  e
conservazione dei valori tradizionali della  panificazione  artigiana
quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunita'  su
di esso localizzata». Il comma 7 stabilisce il limite massimo ai fini
del calcolo del contributo previsto per l'incremento dell'occupazione
e la creazione di nuove opportunita' di inserimento stabile in ambito
lavorativo nel territorio regionale. Il  comma  8  dispone  che  tale
limite massimo «e' elevato di 5 punti percentuali per le imprese  che
assumono soggetti disoccupati e inoccupati  residenti  in  Italia  da
almeno dieci anni, e nella regione Friuli Venezia  Giulia  da  almeno
cinque anni». 
    2.2.-  L'art.  3  della  legge  impugnata  riguarda   la   tutela
dell'ambiente e la  difesa  del  territorio.  Il  comma  37  di  tale
articolo inserisce quattro nuovi commi dopo il comma 1  dell'articolo
12 della legge regionale 15 ottobre 2009,  n.  17  (Disciplina  delle
concessioni e conferimento di funzioni in materia di  demanio  idrico
regionale). Il comma 1-bis prevede che «[s]u proposta  dell'Assessore
regionale   all'ambiente,   la   Giunta   regionale   puo'   emettere
un'autorizzazione  in  deroga  alla  presente  legge  e  alla   legge
regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi  in  materia  di  risorse
agricole, naturali, forestali e montagna e in  materia  di  ambiente,
pianificazione territoriale, caccia e pesca), per lo  svolgimento  di
manifestazioni sportive motoristiche all'interno  di  tutte  le  aree
naturali protette  (SIC,  ZPS,  prati  stabili,  biotopi,  A.R.I.A.),
valutando la positivita' che ne trarrebbe la Regione  in  termini  di
presenza turistica, comunicazione mediatica e valore  sportivo  della
manifestazione.  L'evento   sportivo   deve   avere   una   validita'
internazionale,  europea  o  mondiale,  confermata   dall'Assessorato
regionale alle attivita' sportive e deve essere gia' stato  sostenuto
finanziariamente per almeno tre anni dalla Regione». Il  comma  1-ter
stabilisce  che  «[l]a  Giunta  autorizza,  per  quanto  di   propria
competenza, gli eventi sportivi di cui al comma 1-bis  unicamente  su
percorsi ricavati entro specifiche  aree  golenali  e  fluviali,  ivi
comprese  tutte  le  aree   magredili   adiacenti,   incluse   quelle
appartenenti al demanio militare alla data del 31 dicembre  2009,  in
deroga alle disposizioni previste  dall'articolo  12  della  presente
legge e dall'articolo 22 della legge regionale n. 17/2006. Tali  aree
sono cosi' delimitate: a) fiume Tagliamento: dal ponte di Pinzano  al
ponte  di  Madrisio;  b)  fiume  Cosa:  dal  ponte  di   Lestans   al
Tagliamento; c) fiume Cellina:  dal  ponte  della  Ferrovia  fino  al
Meduna; d) fiume Meduna: dal ponte di Meduno al ponte sulla SR 13; e)
fiume Colvera: dal ponte sulla 464 fino al Meduna». Il comma 1-quater
prevede che «[l]a struttura  regionale  competente  insieme  all'ente
promotore predispongono un  percorso  che  utilizzi  piste  o  tracce
esistenti a terra. Ai fini della presente legge  sono  da  intendersi
piste anche le tracce a piede argine interne ed esterne allo  stesso.
Laddove non vi siano  piste  segnate  a  terra,  saranno  autorizzati
percorsi solo  su  alveo  attivo,  affinche'  sia  individuabile  una
traccia,  possibilmente  con  livellamenti  del  terreno  operati  da
macchine operatrici in accordo con l'Ufficio provinciale  dei  lavori
pubblici. L'Ufficio provinciale dei lavori pubblici e'  incaricato  a
rilasciare il decreto autorizzativo di utilizzo delle aree demaniali,
successivamente alla delibera della Giunta regionale  e  a  informare
tutti i Comuni entro  i  cui  perimetri  ricade  il  tracciato  della
manifestazione». Il comma 1-quinquies, infine, stabilisce che «Per le
finalita' previste dai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies,  il
canone  dovuto  dall'ente  promotore  e'  stabilito,  in  1.000  euro
indipendentemente dalla quantita' di  chilometri  utilizzati  per  lo
svolgimento dell'attivita'. Nel caso in cui l'attivita' ricada su due
province, l'importo sara' frazionato percentualmente sulla  base  dei
chilometri ricadenti su ciascuna provincia». 
    2.3.- L'art. 4 della legge censurata  riguarda  la  gestione  del
territorio. Il comma 68, in particolare, stabilisce che «[i]  rifiuti
urbani  prodotti  in  Regione  possono  circolare   liberamente   sul
territorio regionale e possono essere trattati anche in impianti  non
appartenenti all'ambito territoriale ottimale di produzione». 
    2.4.- L'art. 10 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia n. 22 del 2010 detta norme in  materia  di  «sussidiarieta'  e
devoluzione». Il comma 68 prevede che  «All'articolo  6  della  legge
regionale  12  febbraio  2001,  n.  3  (Disposizioni  in  materia  di
sportello unico per le  attivita'  produttive  e  semplificazione  di
procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale),  come
da ultimo modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale
n. 17/2010, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma  2,  le
parole "entro il 31 dicembre 2010" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro il 30 giugno 2011"; b) al comma 3,  le  parole  "entro  il  31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  30  giugno
2011"».  Il  comma  69  prevede  che  «all'articolo  53  della  legge
regionale 30 luglio  2009,  n.  13  (Legge  comunitaria  2008),  come
modificato dall'articolo 11,  comma  23,  della  legge  regionale  n.
24/2009, sono apportate le seguenti modifiche:  a)  al  comma  3,  le
parole "entro il 31 dicembre 2010" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro il 30 giugno 2011"; b) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:
"4. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui  al
comma  3,  il  Comune  non  abbia  istituito  lo   sportello   unico,
l'esercizio delle  relative  funzioni  e'  delegato,  decorsi  trenta
giorni   dal   predetto   termine,   alla   Camera    di    Commercio
territorialmente competente."; c) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati». 
    2.5.- L'art.  12  della  legge  impugnata  contiene  disposizioni
urgenti in materia di razionalizzazione e  contenimento  della  spesa
pubblica. Il comma 30 prevede che «[a]i fini del conseguimento  degli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 9,
commi 5, 6, 7, 8 e 28 del decreto  legge  78/2010,  convertito  dalla
legge 122/2010, per le Amministrazioni di cui al comma 21 e gli  enti
del  servizio  sanitario  della   Regione,   continuano   a   trovare
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, commi dal 14  al
23, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge  finanziaria
2010), come modificato  dall'articolo  8,  comma  1,  della  presente
legge». Ai sensi del successivo comma 31, «[i] limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010, convertito dalla
legge 122/2010, non si applicano all'Agenzia regionale del lavoro  di
cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18  (Norme
regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)». 
    2.6.-  L'art.  14  della  legge  censurata   detta   misure   sul
funzionamento   della   Regione.   Il   comma   43   stabilisce   che
«[a]ll'articolo 13 della legge regionale n. 24/2009 sono apportate le
seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 16, prima del numero
1 e' introdotto il seguente: "01. per i comuni con  popolazione  fino
ai 5.000 abitanti;"; b) alla lettera b) del comma 16, dopo il  numero
3 e' inserito il seguente: "3-bis. nel caso  di  rapporti  di  lavoro
coperti da finanziamenti concessi ai sensi della  legge  15  dicembre
1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche), e della legge regionale 23 febbraio 2001, n. 38  (Norme  a
tutela   della   minoranza   linguistica   slovena   della    regione
Friuli-Venezia  Giulia);";  c)  dopo  il  comma  16  e'  inserito  il
seguente: "16-bis. Con riferimento agli enti  locali  della  Regione,
sono previste le seguenti ulteriori fattispecie di deroga  ai  limiti
di  cui  al  comma  16:  a)  per  il  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato: 1) esigenze di copertura da parte dei  comuni  gestori
di ambito socio-assistenziale di posti resisi vacanti  a  seguito  di
cessazioni; b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e,  ove
previsto,  per  il   ricorso   alla   collaborazione   coordinata   e
continuativa: 1) attivita' finanziate totalmente o  cofinanziate  con
fondi a destinazione vincolata; 2) esigenza di  assicurare  attivita'
correlate  all'esercizio  di  attivita'  stagionale   non   utilmente
fronteggiabile con altre modalita'; 3) esigenza di fronteggiare stati
di  emergenza  dichiarata  o  calamita'  naturale;  4)  esigenze   di
copertura da parte dei comuni gestori di  ambito  socio-assistenziale
di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni."; d) al comma 17  le
parole "al numero 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai numeri  3  e
3-bis"; e) il terzo periodo del comma 17, e' sostituito dal seguente:
"La Giunta regionale e' autorizzata ad assentire,  su  richiesta  dei
singoli enti locali, ulteriori deroghe al limite di cui al comma  16,
con riferimento alla sola ipotesi di figure uniche e non fungibili.";
f) il quarto periodo del comma 17 e' soppresso; g)  al  comma  40  le
parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle parole  "31  dicembre
2011"». Il successivo comma 44 prevede che «[p]er le finalita' di cui
al terzo periodo del comma 17 dell'articolo 13 della legge  regionale
n. 24/2009, come sostituito dalla lettera e) del  comma  43,  trovano
applicazione le modalita' e le tempistiche gia' definite dalla Giunta
regionale, alla data di entrata in vigore della presente  legge,  per
le ipotesi di deroga al limite  di  cui  al  comma  16  del  medesimo
articolo 13». 
    3.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  censura  la  legge
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.  22  del  2010  sotto
diversi profili. 
    3.1. - La difesa dello Stato impugna, in primo luogo,  l'art.  2,
comma 1, perche' il legislatore regionale, introducendo un meccanismo
agevolativo, avrebbe ecceduto la propria competenza statutaria (artt.
4, 5 e 51) e invaso  quella  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
sistema tributario di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),
Cost. Il ricorrente censura, poi, l'art. 2, comma 8,  per  violazione
delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori, con
conseguente lesione dell'art. 117, primo comma, e 120 Cost. 
    3.2.- La difesa dello Stato censura, in secondo luogo, l'art.  3,
comma 37, della legge impugnata, per violazione dell'art. 117,  commi
primo e secondo, lettera s), Cost., e degli artt. 4 e 5 dello statuto
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' della direttiva
n. 92/43/CEE del Consiglio delle  Comunita'  europee  del  21  maggio
1992,  relativa  alla  conservazione   degli   habitat   naturali   e
seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna  selvatiche,  e  della
direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
30  novembre  2009,  concernente  la  conservazione   degli   uccelli
selvatici. Il ricorrente sostiene che tale disposizione, autorizzando
lo svolgimento di manifestazioni  sportive  motoristiche  all'interno
delle aree protette, sarebbe in contrasto con  l'art.  11,  comma  2,
lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ((Legge quadro  sulle
aree protette), secondo cui il Regolamento del parco  disciplina  «il
soggiorno e la circolazione  del  pubblico  con  qualsiasi  mezzo  di
trasporto». 
    3.3.- Il ricorrente censura, in terzo luogo, l'art. 4, comma  68,
della legge impugnata, per violazione dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera s), Cost., e degli artt. 4 e 5 dello  statuto  della  Regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia.  La  norma  impugnata  sarebbe   in
contrasto con l'art. 182-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale sancisce il  principio
di autosufficienza e di prossimita' per lo svolgimento  di  attivita'
di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani non pericolosi. 
    3.4.- La difesa dello Stato censura, in quarto luogo, l'art.  10,
commi 68 e 69, della  legge  impugnata,  che  detta  disposizioni  in
materia di sportello unico per le attivita' produttive. Ad avviso del
ricorrente, il legislatore  regionale  avrebbe  ecceduto  la  propria
competenza statutaria di cui agli artt. 4 e  5  dello  statuto  della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  e  invaso  la   competenza
esclusiva dello  Stato  in  materia  di  «coordinamento  informativo,
statistico ed  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
regionale e locale» di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera  r),
Cost. Le norme impugnate - che consentono di disciplinare l'attivita'
dello sportello unico con un decreto del  Presidente  della  Regione,
fissano  il  termine  al  30  giugno  2011  per  l'istituzione  dello
sportello unico e autorizzano le Camere  di  commercio  a  subentrare
nelle attivita' nell'ipotesi di inerzia dei  Comuni  -  sarebbero  in
contrasto con gli artt. 4 e  12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  7  settembre   2010,   n.   160   (Regolamento   per   la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico
per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133).  Tali  disposizioni  statali
prevedono che le procedure di semplificazione  e  il  riordino  della
disciplina sullo sportello unico per le  attivita'  produttive  siano
fissate entro 180 giorni dalla data di pubblicazione  del  d.P.R.  n.
160 del 2010, pubblicato il 30 settembre 2010. Il  termine  stabilito
dal legislatore statale non ammette deroghe, sicche'  il  legislatore
regionale, nel prevedere  tempi  di  attuazione  diversi,  renderebbe
inefficace  il  coordinamento  dello  sportello   unico   a   livello
nazionale. 
    3.5.- Il ricorrente censura, in quinto luogo, l'art. 12, commi 30
e 31, della legge impugnata,  per  violazione  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost., e degli  artt.  4  e  5  dello  statuto  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia. Quanto al comma  30,  il  legislatore
regionale avrebbe ecceduto la propria competenza statutaria (artt.  4
e 5 dello statuto) e, non prevedendo un risparmio  di  spesa  per  le
amministrazioni della Regione,  avrebbe  violato  l'art.  117,  terzo
comma, Cost., in materia di «coordinamento della  finanza  pubblica».
Con riguardo al successivo comma 31, il quale dispone che i limiti di
spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e  di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010,  n.  122,  non  trovano  applicazione  per  l'Agenzia
regionale del lavoro, la  Regione  avrebbe  violato  l'articolo  117,
terzo  comma,  Cost.,  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica, perche' l'art. 9, comma 28, del  decreto-legge  n.  78  del
2010 prevede espressamente che la riduzione di spesa si applica anche
alle agenzie. Sarebbero dunque lesi anche gli articoli 4  e  5  dello
statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 
    3.6.- La difesa dello Stato censura, infine, l'art. 14, commi  43
e 44, della legge impugnata,  per  violazione  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost., e degli  artt.  4  e  5  dello  statuto  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia. L'art. 14, commi 43 e 44,  stabilisce
una serie di deroghe in materia di assunzioni, ulteriori  rispetto  a
quanto gia' previsto dall'art. 13, comma 16, della legge regionale n.
24 del 2009. Infatti, il comma 43 dell'articolo  14,  nel  modificare
l'art. 13 della legge regionale  n.  24  del  2009,  dispone  che  le
amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale  con
contratto di lavoro a  tempo  indeterminato,  nonche'  a  quelle  con
contratto di lavoro a tempo determinato,  verificano,  in  attuazione
del principio generale di sussidiarieta'  e  ai  fini  di  una  spesa
pubblica reversibile, la possibilita' e la convenienza  di  ricorrere
ad appalti di servizi o ad incarichi professionali; prevede  che,  in
caso di esito  negativo  della  suddetta  verifica,  l'assunzione  di
personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato
e il ricorso alla collaborazione coordinata  e  continuativa  possono
avvenire, per gli esercizi 2010 e 2011, nonche' 2012,  2013  e  2014,
nel limite  di  un  contingente  di  personale  la  cui  spesa  annua
onnicomprensiva non superi il 20 per cento di  quella  relativa  alle
cessazioni di personale a  tempo  indeterminato  avvenute  nel  corso
dell'esercizio  precedente  e  non  gia'   riutilizzata   nel   corso
dell'esercizio stesso. La stessa norma stabilisce, inoltre, che detto
limite e' derogabile in una serie di ipotesi.  Con  riferimento  agli
enti locali della Regione, sono previste le condizioni per  ulteriori
deroghe: «a) per il contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato:  1)
esigenze  di  copertura  da  parte  dei  comuni  gestori  di   ambito
socio-assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di  cessazioni;
b) per il contratto di lavoro a tempo determinato  e,  ove  previsto,
per il ricorso alla  collaborazione  coordinata  e  continuativa:  1)
attivita'  finanziate  totalmente  o   cofinanziate   con   fondi   a
destinazione vincolata; 2) esigenza di assicurare attivita' correlate
all'esercizio di attivita' stagionale  non  utilmente  fronteggiabile
con altre modalita'; 3) esigenza di fronteggiare stati  di  emergenza
dichiarata o calamita' naturale; 4) esigenze di  copertura  da  parte
dei comuni gestori di  ambito  socio-assistenziale  di  posti  resisi
vacanti a seguito di cessazioni». Il comma 44 del  medesimo  art.  14
prevede, poi, che  per  alcune  delle  finalita'  richiamate  trovino
applicazione le modalita' e le tempistiche gia' definite dalla Giunta
regionale, alla data di entrata in vigore della legge impugnata,  per
le ipotesi di deroga al limite di cui al comma 16 dell'art. 13  della
legge regionale n. 24 del 2009. 
    Ad avviso del ricorrente, il quadro  normativo  risultante  dalle
modifiche introdotte dalle disposizioni censurate contrasterebbe  con
l'art. 14, commi da 7 a 10, del decreto-legge  n.  78  del  2010,  il
quale dispone che, ai fini del concorso delle autonomie  regionali  e
locali al rispetto degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  gli  enti
sottoposti al patto di  stabilita'  interno  devono  assicurare,  tra
l'altro, anche la riduzione delle spese di personale. Il  legislatore
regionale,  non  rispettando  tali  limiti,  eccederebbe  la  propria
competenza legislativa di cui agli artt. 4 e 5  dello  statuto  della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  e  violerebbe  i  principi
stabiliti  dall'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,   in   materia   di
«coordinamento della finanza pubblica». 
    4.-  Si  e'  costituita   in   giudizio   la   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia, con  atto  depositato  in  cancelleria  il  14
aprile  2011,  chiedendo  che  il  ricorso  venga  respinto   perche'
inammissibile e non fondato, per le ragioni da illustrare in separata
memoria. 
    5.- Con atto depositato in cancelleria  il  4  ottobre  2011,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  dichiarato  di  rinunciare
parzialmente al ricorso n. 23 del 2011,  con  riguardo  alle  censure
relative agli art. 2, commi 1 e 8, 3, comma 37, e 4, comma 68,  della
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 2010. La
rinuncia  parziale  e'  stata  formalmente  accettata  dalla  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia con atto depositato in cancelleria  il
7 dicembre 2011. 
    6.- In data 22 novembre 2011, la Regione autonoma  Friuli-Venezia
Giulia   ha   depositato   in   cancelleria   memoria   illustrativa,
limitatamente alle questioni relative agli art. 10, commi  68  e  69,
12, commi 30 e 31, e 14, commi 43 e 44, della legge impugnata. 
    6.1.- In primo luogo, la difesa regionale rileva che  le  censure
riferite all'art. 10, commi 68 e 69, riguardante lo  sportello  unico
per le  attivita'  produttive,  sono  inammissibili  e  comunque  non
fondate. 
    La legge impugnata sarebbe intervenuta sulla  disciplina  dettata
dall'art. 6 della  legge  regionale  n.  3  del  2001  esclusivamente
introducendo il termine del 30 giugno 2011, dapprima  fissato  al  31
dicembre 2010. Il testo delle disposizioni modificate  dall'art.  10,
comma 68, della legge  impugnata  sarebbe  quindi  rimasto  uguale  a
quello che risultava dall'art. 9 della  legge  regionale  n.  13  del
2009, fatta  eccezione  per  il  nuovo  termine,  peraltro  soppresso
dall'art. 5, comma 1, della legge  regionale  1  aprile  2011,  n.  4
(Modifiche alla L.R. n. 22/2010, n. 11/2009, n. 4/2005, n.3/2001 e n.
13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di  sportello  unico
per  le  attivita'  produttive  e  di  accordi  di   programma).   Di
conseguenza, l'impugnazione del comma  68  sarebbe  inammissibile  in
quanto il ricorso non contiene alcuna censura rivolta  alla  modifica
dei predetti termini, mentre farebbe riferimento a previsioni gia' in
vigore precedentemente all'emanazione della legge impugnata.  Sarebbe
inoltre cessata la materia del contendere con riguardo alla questione
di cui all'art. 10, comma 69,  della  legge  censurata,  per  effetto
della abrogazione, disposta dall'art. 5, comma 2, della stessa  legge
regionale n. 4 del 2011, dei commi 3 e 4  dell'art.  53  della  legge
regionale n. 13 del 2009, cosi' come  erano  stati  modificati  dalla
legge impugnata. In ogni caso, la difesa regionale ritiene la censura
riferita agli artt. 4  e  5  dello  statuto  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia inammissibile  per  genericita'  e  la  censura
fondata  sull'art.   117,   secondo   comma,   lettera   r),   Cost.,
inammissibile per difetto di motivazione, in quanto il ricorrente non
argomenta le ragioni per cui «una norma del titolo V, certamente  non
piu' favorevole dello Statuto  speciale  (dato  che  attribuisce  una
competenza esclusiva allo Stato), dovrebbe applicarsi ad una  Regione
speciale». 
    Nel merito, la difesa regionale osserva che la  censura  riferita
al termine per l'attivazione dello sportello unico per  le  attivita'
produttive non avrebbe piu' ragione di essere,  perche'  le  relative
disposizioni sono state abrogate e pertanto risulta  ora  applicabile
direttamente la norma statale. Con riguardo alla delega  di  funzioni
alle camere di commercio, la parte resistente, oltre  a  ribadire  la
cessazione della materia del contendere (in quanto la norma regionale
e' stata abrogata prima del termine e, quindi,  non  avrebbe  trovato
applicazione),  sottolinea  che  la  disposizione  impugnata  ha   il
medesimo contenuto della norma statale di cui all'art. 4  del  d.P.R.
n. 160 del 2010, per cui non sussisterebbe il contrasto lamentato nel
ricorso. Infine, la difesa regionale ribadisce che l'art.  10,  comma
68, della legge censurata non avrebbe  il  contenuto  contestato  dal
ricorrente, ne' appare chiaro in quale  modo  «la  previsione  di  un
decreto del Presidente della Regione  con  cui  "sono  individuati  i
procedimenti amministrativi  regionali  che  a  partire  dal  termine
indicato nel decreto  medesimo  sono  inseriti  nel  procedimento  di
competenza  dello  sportello  unico"  possa  ritenersi  eccedente  le
competenze  regionali  o  lesiva  della  competenza  statale  di  cui
all'articolo 117,  secondo  comma,  lettera  r),  Cost.».  Andrebbero
quindi  considerate  le  diverse  materie  di  competenza   esclusiva
regionale, tra cui l'organizzazione  interna.  E  sarebbe  lo  stesso
d.P.R. n.  160  del  2010  a  rinviare  «in  piu'  punti  [...]  alle
discipline regionali, con  cio'  dimostrando  che  neppure  lo  Stato
pretende competenza esclusiva» sullo sportello unico per le attivita'
produttive. 
    6.2.- La difesa regionale sostiene, poi,  la  inammissibilita'  e
l'infondatezza delle censure riferite all'art. 12,  commi  30  e  31,
della legge impugnata. 
    Con riguardo  al  comma  30,  la  Regione  resistente  rileva  la
genericita' della relativa censura, perche'  tale  disposizione,  nel
richiamare  l'art.  13  della  legge  regionale  n.  24   del   2009,
rinvierebbe a una complessa disciplina diretta a  limitare  la  spesa
pubblica. Il ricorrente  non  spiegherebbe,  dunque,  perche'  questa
disciplina non comporterebbe un risparmio di spesa, ne' illustrerebbe
i termini del contrasto con i principi statali di coordinamento della
finanza pubblica. 
    Nel merito, la Regione sottolinea che l'art. 12, comma 30,  della
legge censurata fa riferimento all'art. 9, commi 5, 6,  7  e  8,  del
decreto-legge n. 78 del 2010 come tramite «per l'individuazione degli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica, e che essi di per se'
non sono destinati  ad  applicarsi  alle  Regioni».  Essi  porrebbero
«limiti  rigidi  ed  autoapplicativi  a  voci  puntuali   di   spesa,
consistendo nella fissazione di limiti specifici alle  assunzioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni espressamente  indicate;  e  si
tratta di limiti di natura tale che, qualora fossero applicabili alle
Regioni, sarebbero illegittimi, eccedendo dalla potesta'  statale  di
principio». Ne deriva che tali norme, secondo  la  parte  resistente,
non potrebbero essere invocati quali  parametri  interposti.  Infine,
sarebbe lo  stesso  terzo  periodo  del  comma  28  dell'art.  9  del
decreto-legge n. 78 del 2010 a stabilire che «Le disposizioni di  cui
al  presente  comma  costituiscono  principi  generali  ai  fini  del
coordinamento  della  finanza  pubblica  ai  quali  si  adeguano   le
regioni», oltre che le Province autonome, gli enti locali e gli  enti
del Servizio sanitario nazionale. 
    Con riferimento al comma  31  del  citato  art.  12,  la  Regione
ritiene  la  censura  inammissibile  e   non   fondata,   in   quanto
l'applicazione  dei  limiti  di  cui  all'art.  9,  comma   28,   del
decreto-legge n. 78 del 2010  alla  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia  «potrebbe  derivare  solo  dal  recepimento  di  essi   nella
legislazione regionale, nel quadro delle complessiva legislazione  di
adeguamento agli obiettivi». 
    6.3.- Parimenti inammissibili e non fondate sarebbero, secondo la
Regione, le censure riferite all'art. 14, commi 43 e 44, della  legge
impugnata. 
    L'inammissibilita' deriverebbe dalla genericita' e dal difetto di
motivazione delle censure, in quanto il ricorrente non  illustrerebbe
in  che  modo  le  deroghe  previste  dalla  disposizione   censurata
implicherebbero una violazione delle norme statali, ne'  indicherebbe
quale dei commi cui e' fatto riferimento (da 7 a 10 dell'art. 14  del
decreto-legge n. 78 del 2010) sarebbe  leso  dalla  norme  impugnata.
Quanto al merito, la Regione rileva che, dei parametri  genericamente
indicati  dalla  difesa  dello  Stato,  l'art.  14,  comma   7,   del
decreto-legge n. 78 del 2010 modifica  l'art.  1,  comma  557,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007),
prescrivendo la riduzione delle spese di personale, ma  «senza  porre
limiti rigidi». Inoltre, il limite stabilito dall'art. 14,  comma  9,
che modifica l'art. 76 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133, ad avviso della Regione  non  potrebbe  essere
invocato quale parametro di costituzionalita' della norma  impugnata,
per le medesime ragioni esposte con riguardo all'art.  9,  comma  28,
del decreto-legge n. 78 del 2010. Sarebbe evidente,  infine,  che  il
complesso  della  disciplina  contenuta  dell'art.  13  della   legge
regionale n. 24 del 2009 «limita e riduce le spese per il  personale:
sicche', in mancanza di alcuna contestazione  specifica,  relativa  a
disposizioni specifiche, deve ritenersi che  esso  sia  coerente  con
l'articolo 1, comma 557, della  legge  n.  296  del  2006,  e  dunque
perfettamente legittimo». 
    7.- In data 4 febbraio 2014,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha depositato in cancelleria una memoria illustrativa, in  cui
si ribadiscono le argomentazioni dedotte  nel  ricorso  con  riguardo
alle censure non oggetto di rinuncia. 
    Con riferimento all'art. 10  delle  legge  impugnata,  la  difesa
dello Stato sostiene che l'interesse a  ricorrere  permarrebbe  anche
successivamente all'abrogazione dell'impugnato comma 68, in quanto la
proroga al 30 giugno  2011  del  termine  per  la  istituzione  dello
sportello unico ha avuto comunque  efficacia,  seppur  per  un  breve
periodo  di  tempo.  Secondo  la  difesa   dello   Stato,   parimenti
illegittimo sarebbe l'art. 12, comma 30, della  legge  impugnata,  in
quanto  l'ultrattivita'  che  essa   dispone   di   norme   regionali
antecedenti  l'emanazione  del   decreto-legge   n.   78   del   2010
determinerebbe il mancato  rispetto  dei  principi  di  coordinamento
della  finanza  pubblica  da  questa  previsti.  Il  Presidente   del
Consiglio dei ministri  osserva,  inoltre,  che  la  Regione  non  ha
dimostrato in alcun modo che  la  conservazione  dei  limiti  fissati
dalla legislazione regionale antecedente consentirebbe di  rispettare
i nuovi  e  piu'  ristrettivi  limiti  stabiliti  con  legge  statale
successiva.   Infine,   la   difesa   dello   Stato   insiste   sulla
illegittimita' costituzionale dell'art. 14,  commi  43  e  44,  della
legge regionale impugnata, perche' le deroghe ivi previste  sarebbero
in contrasto con l'art. 14, commi da 7 a 10, del decreto-legge n.  78
del 2010, secondo cui gli enti  sottoposti  al  patto  di  stabilita'
interno devono assicurare anche le spese di riduzione  di  personale.
Anche in questo caso, secondo la difesa dello Stato, la  Regione  non
avrebbe dimostrato che i principi  di  «coordinamento  della  finanza
pubblica» siano stati rispettati. 
    8.- Con atto depositato in cancelleria il  4  febbraio  2014,  la
Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  ha  presentato  una  memoria
illustrativa. 
    Con  riguardo  all'art.  12  della  legge  impugnata,  la  difesa
regionale rileva che il comma 31  e'  stato  abrogato  dall'art.  18,
comma  1,  lettera   e),   della   legge   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  9  agosto  2012,   n.   16   (Interventi   di
razionalizzazione  e  riordino  di  enti,  aziende  e  agenzie  della
Regione),  mentre  l'art.  14  della  medesima  legge  regionale   ha
soppresso l'Agenzia regionale del lavoro, a decorrere dal 1°  gennaio
2013. Sostiene la Regione che, nel  periodo  della  sua  vigenza,  il
citato comma 31 non  sarebbe  stato  applicato,  sicche'  si  sarebbe
determinata la cessazione della materia del contendere. In ogni caso,
la difesa regionale sottolinea la inapplicabilita' dell'art. 9, comma
28, del decreto-legge n. 78 del 2010 alle Regioni a statuto speciale. 
    Con  riferimento  all'art.  14,  commi  43  e  44,  della   legge
impugnata, la Regione osserva che, a seguito della  soppressione  del
terzo periodo del comma 17 dell'art. 13 della legge regionale  n.  24
del 2009 - divenuto quarto periodo per effetto  dell'art.  12,  comma
27,  lettera  d),  della  legge  regionale  11  agosto  2011,  n.  11
(Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio  pluriennale  per  gli
anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34  della  legge  regionale  n.
21/2007) - disposta dall'art. 12, comma 6, lettera  f),  della  legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del
bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2013), l'impugnato
comma 44 sarebbe divenuto inapplicabile. La difesa regionale comunque
ribadisce l'inammissibilita' della  questione  perche'  promossa  con
riferimento a una pluralita' di norme regionali e  di  norme  statali
interposte. Infine, la Regione rileva che l'art.  76,  comma  7,  del
decreto-legge n. 112 del 2008 (sostituito dall'art. 14, comma 9,  del
decreto-legge n. 78 del 2010) e' stato piu'  volte  modificato  e  la
versione attuale porrebbe limiti meno severi  rispetto  all'art.  13,
comma  16,  della  legge  regionale  n.  24  del   2009,   richiamato
dall'impugnato comma 43. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  impugnato  gli
artt. 2, commi 1 e 8, 3, comma 37, 4, comma 68, 10, commi  68  e  69,
12, commi 30 e 31, e 14, commi 43 e 44,  della  legge  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22  (Disposizioni
per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione -
legge finanziaria 2011), per violazione degli  artt.  3,  117,  commi
primo, secondo, lettere e), r) e s), e terzo,  e  120,  primo  comma,
della Costituzione, nonche' degli artt. 12,  39  e  43  del  Trattato
della Comunita' europea, fatto a Roma il 25 marzo 1957,  dell'art.  7
del Regolamento CEE n. 1612/1968 del Consiglio, del 15 ottobre  1968,
relativo alla libera circolazione dei  lavoratori  all'interno  della
Comunita', della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21  maggio
1992,  relativa  alla  conservazione   degli   habitat   naturali   e
seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna  selvatiche,  e  della
direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
30  novembre  2009,  concernente  la  conservazione   degli   uccelli
selvatici, e degli artt. 4, 5 e  51  della  legge  costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1 (Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia). 
    Le disposizioni impugnate contengono misure eterogenee in materia
di imposte, ambiente, sportello unico per le attivita'  produttive  e
personale delle  pubbliche  amministrazioni  nella  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia. 
    2.- Nelle more del giudizio,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con atto depositato in cancelleria il 4  ottobre  2011,  ha
dichiarato di rinunciare parzialmente al ricorso, con  riguardo  agli
artt. 2, commi 1 e 8, 3,  comma  37,  e  4,  comma  68,  della  legge
impugnata. La rinuncia parziale e' stata formalmente accettata  dalla
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  con  atto  depositato  in
cancelleria il 7 dicembre 2011. 
    Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio relativamente alle
questioni riferite alle anzidette disposizioni  (da  ultimo,  per  un
caso analogo, sentenza n. 77 del 2013). 
    3. - Con riguardo ai motivi di ricorso non oggetto  di  rinuncia,
va preliminarmente rilevato che,  nelle  more  del  giudizio,  alcune
delle disposizioni impugnate sono state  modificate.  Occorre  quindi
accertare se tale ius superveniens abbia determinato, come  sostenuto
dalla difesa regionale, la cessazione della  materia  del  contendere
delle questioni riferite agli artt. 10, commi 68 e 69, 12, comma  31,
e 14, comma 44, della legge  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia n. 22 del 2010. 
    3.1- Successivamente al ricorso, gli  impugnati  commi  68  e  69
dell'art. 10 della legge censurata sono  stati  entrambi  oggetto  di
modifiche da parte dell'art. 5 della legge regionale 1° aprile  2011,
n. 4 (Modifiche alla L.R. n.  22/2010,  n.  11/2009,  n.  4/2005,  n.
3/2001 e n. 13/2009 in  materia  di  agevolazioni  alle  imprese,  di
sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  e  di  accordi   di
programma), entrata in vigore il 7 aprile 2011.  Tale  legge,  da  un
lato, e' intervenuta sull'art. 6, commi 2 e 3, della legge  regionale
12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia  di  sportello  unico
per  le  attivita'  produttive  e  semplificazione  di   procedimenti
amministrativi e del corpo legislativo  regionale),  come  modificati
dal censurato comma 68, abrogando  le  parole  «entro  il  30  giugno
2011»; dall'altro, ha soppresso i commi 3  e  4  dell'art.  53  della
legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008),  come
modificati dall'impugnato comma 69. 
    A seguito di tali modifiche, e'  stato  percio'  abrogato  quanto
disposto dall'art. 10, comma 69, lettera b), della  legge  censurata,
il quale aveva introdotto  un  potere  sostitutivo  delle  camere  di
commercio nei confronti dei Comuni, esercitabile nell'ipotesi in  cui
questi ultimi non avessero provveduto ad attivare gli sportelli unici
entro il termine stabilito. La norma e' stata soppressa  prima  della
scadenza del termine del 30 giugno 2011 e, quindi,  prima  che  abbia
potuto trovare applicazione. Va dunque dichiarata cessata la  materia
del contendere con riguardo  alla  questione  riferita  all'art.  10,
comma 69, lettera b), della legge impugnata (ex  plurimis,  per  casi
analoghi, sentenze n. 19 del 2014 e n. 298 del 2013). 
    Non  puo'  giungersi  alla  stessa  conclusione  per  le  censure
riferite alle altre disposizioni di cui al medesimo  comma  69  e  al
comma 68. Dette disposizioni hanno posticipato dal 31  dicembre  2010
al 30 giugno 2011 il termine per l'attivazione degli sportelli unici;
attivazione che, in  base  alla  normativa  statale,  sarebbe  dovuta
comunque avvenire entro centottanta giorni  dalla  pubblicazione  del
decreto del Presidente della Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino  della  disciplina
sullo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive,   ai   sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133),
vale a dire entro il 29 marzo 2011. La citata legge  regionale  n.  4
del 2011, come anticipato, ha abrogato le parole «entro il 30  giugno
2011» inserite dalla legge censurata, cosi' rinviando  implicitamente
al termine previsto dalla disciplina statale. L'abrogazione e'  pero'
entrata in vigore il 7 aprile 2011, ossia dopo il 29 marzo 2011.  Non
puo' quindi essere  dichiarata  cessata  la  materia  del  contendere
perche' le disposizioni impugnate, seppur  per  pochi  giorni,  hanno
avuto medio tempore applicazione. 
    3.2.- Ancora nelle more del giudizio, l'art. 18, comma 1, lettera
e), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto
2012, n. 16 (Interventi di  razionalizzazione  e  riordino  di  enti,
aziende e agenzie della Regione), ha abrogato l'art.  12,  comma  31,
della legge censurata. Secondo la Regione, il citato  comma  31,  nei
suoi  circa  diciannove  mesi  di  vigenza,   non   avrebbe   trovato
applicazione, sicche' sarebbe cessata la materia del  contendere.  La
difesa regionale, pero', non ha fornito alcun elemento a sostegno  di
tale assunto, tanto piu' necessario perche' la disposizione impugnata
risulta di agevole applicazione.  Essa,  infatti,  sottrae  l'Agenzia
regionale del lavoro ai limiti stabiliti dal legislatore statale  per
le assunzioni a tempo determinato,  cosi'  violando,  ad  avviso  del
ricorrente, l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    3.3.- Ne' determina la cessazione della materia del contendere la
modifica  legislativa  che,  secondo   la   Regione,   avrebbe   reso
inapplicabile l'art.  14,  comma  44,  della  legge  impugnata.  Tale
modifica e' intervenuta ad opera dell'art. 12, comma 6,  lettera  f),
della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27  (Disposizione  per  la
formazione del bilancio pluriennale e  annuale  -  Legge  finanziaria
2013). La disposizione censurata,  che  richiamava  il  potere  della
Giunta regionale di autorizzare gli enti locali a  ulteriori  deroghe
al limite di assunzioni di personale, e' percio'  rimasta  in  vigore
per circa due anni, ma la  Regione  non  ha  offerto  alcun  elemento
idoneo a mostrare che, in tale periodo, la  norma  impugnata  non  ha
trovato applicazione. 
    4.- Ancora in via preliminare, vanno  respinte  le  eccezioni  di
inammissibilita' sollevate dalla parte resistente. 
    4.1.- La Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  innanzitutto,
eccepisce l'inammissibilita' delle  censure  riguardanti  l'art.  10,
commi 68 e 69, della legge impugnata. La difesa regionale ritiene che
la censura riferita agli artt. 4 e 5  dello  statuto  speciale  della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia   sia   inammissibile   per
genericita' e che la censura fondata sull'art.  117,  secondo  comma,
lettera r), Cost., sia inammissibile per difetto di  motivazione,  in
quanto il ricorrente non argomenta le ragioni per cui «una norma  del
titolo V, certamente non piu' favorevole dello Statuto speciale (dato
che  attribuisce  una  competenza  esclusiva  allo  Stato),  dovrebbe
applicarsi ad una Regione speciale». 
    Le eccezioni non sono fondate. 
    In primo luogo, il richiamo compiuto  dalla  difesa  dello  Stato
agli artt. 4 e 5 dello statuto della Regione autonoma  Friuli-Venezia
Giulia,  i  quali  elencano  le  materie  di   potesta'   legislativa
regionale, non e' generico, bensi' sufficiente  per  identificare  le
disposizioni  statutarie  asseritamente   violate.   Il   ricorrente,
infatti,  lamenta  che  la  Regione  sia  intervenuta  in  un  ambito
materiale non attribuito alla competenza  regionale  e,  dunque,  non
indicato dai parametri statutari invocati. 
    In secondo luogo, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha
motivato adeguatamente circa l'applicabilita' alla  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia dell'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.
Il  ricorrente,  infatti,  precisa  che  le  disposizioni  statutarie
relative  alla  potesta'  legislativa  regionale  non  includono   il
«coordinamento  informativo,  statistico  ed  informatico  dei   dati
dell'amministrazione». Inoltre, la difesa dello Stato  sottolinea  la
necessita'  che  tale  materia,  in  cui  il  ricorrente  colloca  la
disciplina dello sportello unico per le attivita'  produttive,  venga
regolata a livello nazionale e dunque non compete alla Regione ne' in
base allo statuto, ne' ai sensi del Titolo V  della  Parte  II  della
Costituzione. 
    4.2.-  La  Regione  autonoma   Friuli-Venezia   Giulia,   infine,
eccepisce l'inammissibilita' delle censure riferite  agli  artt.  12,
commi 30 e 31, e 14, commi 43 e 44, della legge impugnata  in  quanto
generiche  e  non  sufficientemente  motivate.  Secondo   la   difesa
regionale, il  ricorrente  non  spiegherebbe  perche'  la  disciplina
censurata non comporterebbe un risparmio di spesa, ne'  illustrerebbe
in che modo le deroghe previste dalla normativa  regionale  impugnata
implicherebbero una violazione delle norme statali, ne'  indicherebbe
con precisione quale dei commi cui e' fatto riferimento nel ricorso -
da 5 a 8 e 28 dell'art 9 e da 7 a 10 dell'art. 14  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  -  sarebbe  leso
dalle disposizioni censurate. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiarito i motivi  di
gravame e ha illustrato, seppur sinteticamente,  le  ragioni  per  le
quali le disposizioni impugnate violerebbero i parametri invocati. 
    In primo luogo, il ricorrente riporta che l'art.  12,  comma  30,
della legge impugnata rinvia, dopo aver  richiamato  espressamente  i
parametri interposti di cui all'art. 9 del decreto-legge  n.  78  del
2010, alla disciplina in materia di assunzioni  gia'  prevista  dalla
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre  2009,
n. 24 (Legge finanziaria 2010). Ad avviso della difesa  dello  Stato,
la normativa regionale, cosi' facendo, detterebbe misure  diverse  da
quelle  stabilite  dalla   legislazione   statale   in   materia   di
«coordinamento della finanza pubblica»,  con  conseguente  violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    In secondo  luogo,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
sottolinea che l'art. 14, commi 43 e 44, della legge censurata amplia
le ipotesi di deroga al limite stabilito dalla legislazione regionale
in  materia  di  assunzioni  di  personale.  Cio',  ad   avviso   del
ricorrente, sarebbe in  contrasto  con  le  disposizioni  legislative
statali che dettano una riduzione della spesa per il personale  delle
pubbliche amministrazioni e un preciso limite alle  assunzioni  (art.
14, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 78 del 2010). 
    Le  censure  prospettate,  dunque,   risultano   sufficientemente
motivate e i parametri invocati adeguatamente indicati. 
    5.- Nel merito, restano da esaminare le questioni  per  le  quali
non  va  dichiarata  la  cessazione  della  materia  del  contendere,
riguardanti la disciplina dello  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive   e   le   assunzioni   di   personale   nelle   pubbliche
amministrazioni. 
    6.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  censura  le  norme
regionali in materia di sportello unico per le  attivita'  produttive
rilevando che la  Regione  avrebbe  ecceduto  la  propria  competenza
statutaria di cui agli artt. 4  e  5  dello  statuto  speciale  della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  e  invaso  la   competenza
esclusiva dello  Stato  in  materia  di  «coordinamento  informativo,
statistico ed  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
regionale e locale» di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera  r),
Cost. 
    6.1.-  Va  premesso  che,  da  quanto  esposto  nel  ricorso,  la
questione deve intendersi  limitata  all'art.  10,  commi  68  e  69,
lettera a), della legge censurata, nella parte in cui le disposizioni
impugnate sono intervenute sul  termine  previsto  per  l'attivazione
degli sportelli unici per le attivita' produttive. 
    6.2.- La questione, cosi' delimitata, e' fondata. 
    La disciplina dello sportello unico per le  attivita'  produttive
riguarda non solo la regolamentazione dei compiti e del funzionamento
degli sportelli, ma anche il termine entro cui questi ultimi  debbono
essere attivati. Questa Corte ha gia' chiarito  che  tale  disciplina
rientra nella materia del «coordinamento  informativo  statistico  ed
informatico dei  dati  della  amministrazione  statale,  regionale  e
locale» (sentenza n. 15 del 2010). Detta  materia  e'  affidata  alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera r), Cost., e non e' indicata dagli artt. 4 e 5
dello statuto della Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  tra  le
materie di potesta' legislativa regionale. 
    Le disposizioni regionali impugnate,  nell'estendere  il  termine
stabilito dalla normativa statale per l'attivazione  degli  sportelli
unici, hanno violato l'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.  Va
dunque dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, commi
68,  e  69,  lettera  a),  della   legge   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 2010. 
    7.- Con riguardo alle questioni  riferite  alle  disposizioni  in
materia  di  assunzione  di  personale,  va  innanzitutto  confermata
l'applicabilita' alla  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  dei
principi di coordinamento  della  finanza  pubblica  stabiliti  dalla
legislazione statale, piu' volte riconosciuta  da  questa  Corte  (da
ultimo, sentenze n. 3 del 2013 e n. 217 del 2012). 
    Non puo' accogliersi, percio', la tesi della difesa regionale, la
quale,  per  sostenere  la  inapplicabilita'  alla  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia dei principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica dettati dal  decreto-legge  n.  78  del  2010,  richiama  le
pronunce n. 260 del 2013, n. 267 e 215 del 2012.  Dette  sentenze  si
riferiscono esclusivamente alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste e si basano sulle specifiche  disposizioni  riguardanti  tale
Regione. Le relative motivazioni non possono quindi  estendersi  alla
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per  la  quale  la  legge  30
dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato -  legge  di  stabilita'  2011)  ha
previsto espressamente l'applicazione dei principi  di  coordinamento
della finanza pubblica  di  cui  al  decreto-legge  n.  78  del  2010
(articolo 1, comma 156); ne'  vi  sono  disposizioni  statutarie  che
ostano a tale applicazione. 
    7.1.- Risolta positivamente la questione  circa  l'applicabilita'
alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del decreto-legge  n.  78
del 2010, va ribadita la natura di principio fondamentale in  materia
di «coordinamento della finanza pubblica» delle disposizioni  statali
invocate dal ricorrente quali parametri interposti, come  piu'  volte
affermato da questa Corte (da ultimo, sentenza n. 289 del 2013). Tali
disposizioni statali, successivamente al ricorso, sono state  oggetto
di modifiche che, come gia' rilevato in altri giudizi, non  ne  hanno
alterato la «sostanza normativa» (sentenza n. 148 del 2012). 
    7.2.- Una volta confermata l'applicabilita' alla Regione autonoma
Friuli-Venezia dei principi di coordinamento della  finanza  pubblica
di cui al decreto-legge n.  78  del  2010,  e  in  particolare  delle
disposizioni di tale decreto invocate dal ricorrente quali  parametri
del presente giudizio, va deciso il merito della questione. 
    L'art. 12, comma 30, della legge impugnata, da un lato,  richiama
espressamente gli obiettivi stabiliti dall'art. 9, commi 5, 6, 7,  8,
9 e 28 del decreto-legge n. 78 del 2010, dall'altro,  pero',  prevede
che continuino ad applicarsi le disposizioni gia'  dettate  dall'art.
14, commi da 13 a 24, della legge regionale  n.  24  del  2009.  Tale
disciplina, oltre a contenere un lungo elenco di  deroghe,  fissa  un
limite  diverso  da  quello  stabilito  dalla  legislazione  statale.
Infatti, il comma 16 dell'art. 14 della legge  regionale  n.  24  del
2009 fa riferimento, per le  assunzioni  di  personale  a  tempo  sia
determinato,  sia  indeterminato,  al  20  per  cento   della   spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, mentre l'art. 9,
comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 fa riferimento al  50  per
cento della spesa per il  personale  a  tempo  determinato  nell'anno
2009. La norma censurata, nel  rinviare  alla  menzionata  disciplina
regionale, viola il principio di coordinamento della finanza pubblica
di cui all'art. 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28, del decreto-legge n. 78 del
2010, perche' si discosta dal limite previsto da tali disposizioni  e
perche'  contempla  una  serie  di  deroghe  non  individuate   dalla
legislazione statale. 
    Parimenti  illegittimo  e'  l'art.  12,  comma   31,   che,   non
sottoponendo  l'Agenzia  regionale  del  lavoro  al  limite  per   le
assunzioni di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n.  78  del
2010, introduce una deroga, non  prevista  dal  legislatore  statale,
all'ambito  soggettivo  di  applicazione   di   tale   principio   di
coordinamento della finanza pubblica. 
    Va, dunque, dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
12, commi 30 e 31, della legge della Regione autonoma  Friuli-Venezia
Giulia, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    7.3.- Infine, anche i commi 43 e  44  dell'art.  14  della  legge
censurata sono in contrasto con i  principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica dettati dal legislatore statale. 
    Le norme impugnate introducono ulteriori  ipotesi  di  deroga  al
limite per le assunzioni stabilito  dall'art.  13,  comma  16,  della
legge  regionale  n.  24  del  2009:  il  comma  43  aggiunge   nuove
fattispecie a quelle gia' previste;  il  comma  44  attribuisce  alla
Giunta regionale il  potere  di  autorizzare  ulteriori  deroghe.  E'
evidente, quindi, la violazione dei principi di  coordinamento  della
finanza pubblica stabiliti dall'art. 14, commi 7,  8,  9  e  10,  del
decreto-legge  n.  78  del  2010,  che   impongono   alle   pubbliche
amministrazioni una riduzione delle  spese  per  il  personale  e  un
limite alle assunzioni, non consentendo l'incremento delle ipotesi di
deroga a detto limite. 
    Ne' puo' accogliersi la tesi sostenuta dalla Regione, per cui  il
limite previsto dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge  n.  78  del
2010, a seguito delle modifiche intervenute,  sarebbe  divenuto  meno
restrittivo di quello stabilito in sede  regionale.  Detto  limite  -
fatte salve alcune specifiche ipotesi di deroga - vale ora  solo  per
il personale a tempo indeterminato e nella misura del 40  per  cento;
per il personale a tempo determinato continua ad applicarsi l'art. 9,
comma 28, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.  Invece,  l'art.
13, comma 16, della legge regionale n. 24 del  2009,  richiamato  dai
censurati commi 43 e 44, per un verso, prevede il limite del  20  per
cento  per  il  personale  sia  a  tempo  determinato,  sia  a  tempo
indeterminato; per altro verso, detta una serie di deroghe differenti
e aggiuntive rispetto alla normativa statale. 
    In conclusione,  i  commi  43  e  44  dell'art.  14  della  legge
impugnata, nell'introdurre ulteriori ipotesi di deroga al  limite  di
assunzioni gia'  stabilito  dalla  legislazione  regionale,  sono  in
contrasto con i principi  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
dettati dall'art. 14, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 78 del
2010, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.