ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, lettera
b), della legge 20 maggio 1970, n.  300  (Norme  sulla  tutela  della
liberta' e  dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'  sindacale  e
dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
collocamento), promosso dal Tribunale ordinario di Melfi nel giudizio
civile tra la FIOM - Federazione impiegati  operai  metalmeccanici  -
Federazione Provinciale di Potenza e la SATA -  Societa'  autoveicoli
tecnologie avanzate s.p.a. ed altre, con ordinanza  del  28  novembre
2012, iscritta al n. 173 del registro  ordinanze  2013  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  34,  prima   serie
speciale, dell'anno 2013. 
    Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso ex art. 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta'
e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e  dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e  norme  sul  collocamento),  l'adito
Tribunale ordinario di Melfi, premessane la rilevanza, ha  sollevato,
con   l'ordinanza   in   epigrafe,   questione,    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 19, primo comma, lettera b), della legge  n.
300 del 1970, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e  39  della
Costituzione, nella parte in cui non prevede  che  la  rappresentanza
sindacale aziendale possa  essere  costituita  anche  nell'ambito  di
associazioni  sindacali  che,  pur  non  firmatarie   dei   contratti
collettivi  applicati  nell'unita'   produttiva,   abbiano   comunque
partecipato alla negoziazione relativa agli  stessi  contratti  quali
rappresentanti dei lavoratori dell'azienda; 
    che, nel presente giudizio,  non  vi  e'  stata  costituzione  di
parti, ne' ha spiegato intervento il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    Considerato che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,
della medesima norma da questa denunciata, e' stata,  in  parte  qua,
dichiarata l'illegittimita' costituzionale con la sentenza di  questa
Corte n. 231 del 2013; 
    che la questione in esame, per sopravvenuta carenza  di  oggetto,
e', quindi, manifestamente inammissibile. 
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, e 9, commi 1 e  2,  delle  norme  integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.