ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della
legge  della  Regione  autonoma  Sardegna  21  febbraio  2013,  n.  4
(Modifiche all'articolo 1  della  legge  regionale  n.  1  del  2013,
all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del  2012  e  disposizioni
concernenti  i  cantieri  comunali),  promosso  dal  Presidente   del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-29  aprile  2013,
depositato in cancelleria il 24 aprile 2013 ed iscritto al n. 57  del
registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; 
    udito nell'udienza pubblica  del  25  febbraio  2014  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    uditi l'avvocato  dello  Stato  Maria  Gabriella  Mangia  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Massimo  Luciani
per la Regione autonoma Sardegna. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 23-29 aprile  2013,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale, in riferimento agli  artt.  81,  quarto  comma,  117,
terzo comma, e 119 della Costituzione, dell'art. 2 della legge  della
Regione  autonoma  Sardegna  21  febbraio  2013,  n.   4   (Modifiche
all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del  2013,  all'articolo  2
della legge regionale n. 14 del 2012  e  disposizioni  concernenti  i
cantieri comunali). 
    1.1.-  Ad  avviso  del  Governo,  l'impugnato  art.   2   sarebbe
illegittimo per contrasto con gli  artt.  117,  terzo  comma,  e  119
Cost., segnatamente per  violazione  del  principio  fondamentale  di
«coordinamento della finanza pubblica» di cui all'art. 9,  comma  28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 30 luglio 2010, n. 122. La Regione autonoma  Sardegna  avrebbe,
in tal modo, travalicato i limiti della sua competenza concorrente in
materia di «coordinamento della finanza  pubblica»,  ad  essa  estesa
dall'art. 10  della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), quale
forma di autonomia piu' ampia. 
    Ritiene, a tal  proposito,  il  ricorrente  non  potersi  nutrire
dubbio alcuno sul contrasto della norma in esame con l'art. 9,  comma
28, del d.l. n. 78 del 2010,  di  cui  piu'  volte  questa  Corte  ha
rimarcato la natura  di  principio  di  coordinamento  della  finanza
pubblica,  non  derogabile  dalla  legge  regionale.   Peraltro,   la
disposizione regionale censurata non sarebbe riconducibile ad  alcuna
delle  eccezioni  introdotte   dall'art.   4-ter,   comma   12,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie,  efficientamento  e  potenziamento  delle
procedure di accertamento), convertito, con modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 26 aprile  2012,  n.  44,  con  il  quale  il
legislatore statale ha consentito agli enti locali, a  decorrere  dal
2013, di superare il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del  d.l.
n. 78 del 2010, posto che il superamento del limite e' previsto per i
soli  casi  di  «assunzioni  strettamente  necessarie   a   garantire
l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione  pubblica
e del settore sociale». 
    1.2.- La norma regionale in  esame,  inoltre,  non  prevedendo  i
mezzi finanziari necessari a  coprire  le  spese  di  assunzione  del
personale, contrasterebbe con l'art. 81, quarto comma, Cost. 
    2.- Si e' costituita la Regione autonoma  Sardegna  e  nella  sua
memoria ha preliminarmente osservato che l'art. 2 della legge reg. n.
4 del 2013 e' stato interamente sostituito dall'art.  l  della  legge
della Regione autonoma Sardegna 23  aprile  2013,  n.  9  (Interventi
urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale). 
    2.1.- La difesa regionale assume  che  l'articolo  specificamente
impugnato e' stato vigente per un brevissimo  lasso  temporale  (dato
che la legge reg. n. 9 del 2013 e' seguita a meno di due  mesi  dalla
legge reg. n. 4 del 2013 ed  e'  stata  approvata  addirittura  prima
della notificazione del ricorso  da  parte  dell'Avvocatura  generale
dello Stato) e che di tale circostanza questa Corte ha sempre  tenuto
conto ai fini della cessazione della materia del contendere. 
    2.2.- La resistente eccepisce, in ogni  caso,  l'inammissibilita'
del gravame, anzi la  sua  irricevibilita'  per  difetto  di  rituale
notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio.  Essa  e'
stata effettuata dall'Avvocatura generale dello Stato «in proprio» ai
sensi dell'art. 55 della legge 18 giugno 2009,  n.  69  (Disposizioni
per lo sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la  competitivita'
nonche' in materia  di  processo  civile),  che,  secondo  la  difesa
regionale, non sarebbe applicabile nel caso in esame. 
    2.3.- L'impugnazione sarebbe, inoltre, inammissibile per  difetto
di  una  completa  identificazione  dei  parametri  di   legittimita'
costituzionale.   E'   all'uopo   richiamata   una    giurisprudenza,
asseritamente consolidata, di questa Corte per cui sarebbe onere  del
ricorrente dimostrare che l'atto impugnato esorbita dalle  competenze
della Regione (o della Provincia autonoma), dando espressamente conto
delle fonti che ne tutelano l'autonomia speciale. 
    2.4.-  Sarebbe,  poi,  specificamente  inammissibile  il  secondo
motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia  una  presunta
violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.  senza  preoccuparsi  di
dimostrare che la disposizione in oggetto preveda effettivamente  una
spendita di risorse nuove o maggiori da parte della Regione  Sardegna
(cio' che, secondo la resistente sarebbe, invece, da escludere). 
    2.5.- Nel merito, la difesa regionale deduce  la  non  fondatezza
delle censure del Governo. 
    2.5.1.-  Priva  di  fondamento  sarebbe,  anzitutto,  quella   di
violazione del principio fondamentale  della  materia  «coordinamento
della finanza pubblica» di cui all'art. 9, comma 28, del d.l.  n.  78
del 2010. E cio' perche', secondo la  resistente,  le  risorse  umane
impiegate nei cosiddetti «cantieri  comunali»  non  sono  al  diretto
servizio degli enti locali e  non  possono  essere  qualificate  come
«personale» da calcolare nel limite di cui all'art. 9, comma 28,  del
d.l. n. 78 del 2010. Tanto risulterebbe dal comma 2-bis  dell'art.  5
della legge della Regione autonoma  Sardegna  15  marzo  2012,  n.  6
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione - legge finanziaria 2012),  ove  si  prevede,  con  una
formula inequivoca, che i cantieri comunali devono essere avviati  in
ogni caso «evitando forme di impiego  che  costituiscano  presupposti
per la creazione di nuovo precariato». 
    Ritiene,  comunque,  la  difesa  regionale  che,  quand'anche   i
lavoratori dei cantieri comunali fossero da computare  nel  personale
dell'ente locale, non per questo la  disposizione  impugnata  sarebbe
illegittima. 
    I  cantieri  comunali  sono  stati  istituiti   dal   legislatore
regionale nel lontano 1988, come strumento di intervento nel  settore
sociale, incentivante  l'occupazione  mediante  progetti  finalizzati
alla realizzazione, riattamento, manutenzione e gestione di  opere  o
attivita' pubbliche o di pubblica utilita'. 
    La difesa regionale ne desume che - come gia' ritenuto da  questa
Corte nella sentenza n. 10 del 2010,  a  proposito  della  cosiddetta
"social card" - l'intervento in esame e'  finalizzato  «ad  alleviare
una situazione di  estremo  bisogno  e  di  difficolta'  nella  quale
versano talune persone, mediante l'erogazione di una prestazione  che
non e' compresa tra quelle assicurate dal sistema previdenziale e  da
quello sanitario, ma costituisce un intervento di politica  sociale»,
peraltro,  «attinente  all'ambito  materiale  dell'assistenza  e  dei
servizi sociali, oggetto di una competenza  residuale  regionale»  ai
sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.  La  finalita'  sociale  dei
cantieri comunali sarebbe stata confermata dalla  nuova  formulazione
dell'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2013,  come  novellata
dall'art. l della legge reg. n. 9 del 2013, la' dove  prevede  che  i
progetti e le assunzioni di lavoratori sono preordinati a  «garantire
l'esercizio di funzioni specifiche  del  settore  sociale»,  rendendo
cosi' esplicito  un  dato  che  era  comunque  evidente  anche  nella
originaria formulazione della disposizione impugnata e che si  poteva
ricavare dall'intero ordinamento dei cosiddetti «cantieri comunali» o
«progetti comunali finalizzati all'occupazione». 
    Pertanto, contrariamente a  quanto  sostiene  il  ricorrente,  la
disposizione in oggetto rientrerebbe  a  pieno  titolo  nella  deroga
prevista per gli interventi nel «settore sociale»  proprio  dall'art.
9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, limitatamente  alle  assunzioni
strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle  funzioni,  tra
le altre, nel campo "sociale". 
    2.5.2.- Infondato sarebbe pure il secondo motivo di ricorso,  con
cui si censura  la  violazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  Cost.
presupponendo che il legislatore regionale non abbia  individuato  le
risorse necessarie a coprire le nuove spese. 
    In verita', secondo la difesa regionale, la disposizione in esame
si limiterebbe a qualificare gli interventi di sviluppo sociale posti
in essere dai Comuni, senza per questo determinare nuovi  o  maggiori
oneri in capo all'Amministrazione regionale. In particolare, la norma
impugnata non farebbe altro che definire  i  cantieri  comunali  come
«progetti speciali» che «non hanno carattere  permanente»,  di  guisa
che essi possano dar luogo soltanto ad assunzioni  «di  progetto».  E
cio' senza  alcuna  previsione  di  spesa,  che  resterebbe,  dunque,
regolata dalla disciplina previgente, estranea al presente  giudizio.
In buona sostanza, il finanziamento  dei  cantieri  comunali  sarebbe
assicurato dalle singole leggi di spesa che attribuiscono ai Comuni i
fondi per  la  realizzazione  dei  progetti  e  che  disciplinano  le
modalita' di utilizzo di quegli stessi fondi. 
    3.- Con memorie depositate in prossimita' dell'udienza  le  parti
hanno argomentato ulteriormente le proprie  posizioni,  ribadendo  le
conclusioni  gia'  rassegnate  nei  rispettivi  atti   iniziali   del
giudizio. 
    3.1. - In particolare, la difesa della Regione ha insistito nella
richiesta  di  dichiarazione  della  cessazione  della  materia   del
contendere  alla  luce  delle  ulteriori  modificazioni  del   quadro
normativo rilevante. Quanto alla  mancata  applicazione  della  legge
impugnata,  la  difesa  regionale  ha  rilevato  che:  a)  l'articolo
censurato e' stato vigente per un brevissimo lasso di tempo (meno  di
due  mesi);  b)  1'Amministrazione  regionale,  con  nota  prot.   n.
4938/I.7.1 del 3 febbraio 2014, ha attestato che i  finanziamenti  in
contestazione sono stati disposti, per il 2012, in applicazione della
legge reg. n. 6 del 2012 e, per il 2013, anche in applicazione  delle
leggi regionali, di modifica della prima, n. 9 del 2013  e  2  agosto
2013, n. 21 (Sostegno alle poverta' e interventi vari) (e' richiamata
la delibera della Giunta regionale n. 47/19 del 14 novembre 2013), di
tal che la legge impugnata non avrebbe avuto concreta  attuazione  da
parte della Regione Sardegna. 
    3.2. - Con la dedotta cessazione della materia del contendere  la
difesa  dello  Stato  non  ha  concordato  affatto,  denunciando   la
sostanziale invarianza del contenuto  precettivo  della  disposizione
impugnata. Con la conseguenza che, a suo  avviso,  sarebbero  rimaste
valide ed attuali le censure proposte dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri con il ricorso introduttivo del presente giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il  23-29
aprile 2013 e  depositato  in  cancelleria  il  24  aprile  2013,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha  impugnato  l'art.  2  della
legge  della  Regione  autonoma  Sardegna  21  febbraio  2013,  n.  4
(Modifiche all'articolo 1  della  legge  regionale  n.  1  del  2013,
all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del  2012  e  disposizioni
concernenti i cantieri comunali), deducendone il  contrasto  con  gli
artt. 117, terzo comma, 119 e 81, quarto comma, della Costituzione. 
    La disposizione  regionale  censurata  prevede  che  «I  cantieri
comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono  a  tutti
gli  effetti  progetti   speciali   finalizzati   all'attuazione   di
competenze e di politiche regionali, non hanno carattere permanente e
pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono
presupposto per l'applicazione dei limiti di cui  all'art.  9,  comma
28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122, e successive modifiche ed integrazioni». 
    Le censure sono articolate su un duplice ordine di motivi. 
    Con il primo motivo il Governo denuncia la violazione degli artt.
117, terzo comma, e 119 Cost., perche' non sarebbe  stato  rispettato
il principio di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art.  9,
comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, in  base  al  quale  «A  decorrere
dall'anno 2011, le amministrazioni  pubbliche  possono  avvalersi  di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con  contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite  del  50  per
cento della spesa sostenuta per le stesse  finalita'  nell'anno  2009
[...]». 
    Con  il  secondo  motivo  il  ricorrente  lamenta  la  violazione
dell'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto, a suo avviso, la  legge
regionale in esame non avrebbe previsto i mezzi finanziari  necessari
a coprire le spese di assunzione del personale. 
    2.- La difesa della  Regione  autonoma  Sardegna  ha  chiesto  la
dichiarazione di cessazione della materia del  contendere  alla  luce
dello ius superveniens di seguito indicato ed ha, comunque,  eccepito
l'inammissibilita' del ricorso e dedotto la sua infondatezza. 
    3.- Per stabilire se la materia  del  contendere  sia  cessata  o
meno, occorre premettere che il testo originario  della  disposizione
regionale censurata, oggetto d'impugnazione da parte del Governo,  e'
stato interamente sostituito dall'art. l della  legge  della  Regione
autonoma Sardegna 23 aprile 2013, n. 9 (Interventi urgenti in materia
di lavoro e nel settore sociale), non impugnata. 
    Detta modifica, giusta l'art. 2 della stessa legge reg. n. 9  del
2013, e' entrata in vigore il giorno della pubblicazione della  legge
nel Bollettino ufficiale della Regione, ossia il 26  aprile  2013  (a
circa due mesi di distanza dall'entrata in vigore della legge reg. n.
4 del 2013). Nella formulazione vigente, l'art. 2 della legge reg. n.
4  del  2013  prevede  quanto  segue:  «I   cantieri   comunali   per
l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a  tutti  gli  effetti
progetti speciali  finalizzati  all'attuazione  di  competenze  e  di
politiche  regionali  le  cui   assunzioni   risultano   strettamente
necessarie a garantire l'esercizio di funzioni specifiche del settore
sociale. L'onere finanziario  e'  interamente  a  carico  di  risorse
regionali  e  le  assunzioni  di  progetto  in  essi  previste   sono
riconducibili alle deroghe introdotte dall'articolo 4-ter, comma  12,
del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16  (Disposizioni  urgenti  in
materia   di   semplificazioni    tributarie,    efficientamento    e
potenziamento delle procedure di accertamento), convertito con  legge
26 aprile 2012, n.  44,  con  il  quale  il  legislatore  statale  ha
consentito agli enti locali, a decorrere dal  2013,  di  superare  il
limite previsto dall'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge,  con
modificazioni, dall'articolo l, comma l, della legge 30 luglio  2010,
n. 122,  nei  soli  casi  di  assunzioni  strettamente  necessarie  a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione
pubblica e del settore sociale». 
    Infine, la disciplina in esame e'  stata  ulteriormente  definita
(pur senza novellare testualmente le fonti  previgenti)  dall'art.  3
della legge della Regione autonoma Sardegna  2  agosto  2013,  n.  21
(Sostegno alle poverta' e interventi vari) - esso pure non  censurato
direttamente -, ove si e' stabilito  che  «I  cantieri  comunali  per
l'occupazione e i cantieri verdi, il  cui  onere  e'  finanziato  con
risorse  regionali,  costituiscono  a  tutti  gli  effetti   progetti
speciali finalizzati all'attuazione  di  competenze  e  di  politiche
regionali  miranti  a  fronteggiare  l'emergenza  socio-economica.  I
comuni attuano gli interventi ai sensi dell'articolo 94  della  legge
regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), [e  s.m.i.],
e le relative spese sono classificate quali  spese  di  investimento;
qualora i progetti speciali siano attuati ai sensi  dell'articolo  24
della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria  2000),
per le assunzioni in essi previste si applicano  le  disposizioni  di
cui all'articolo l  della  legge  regionale  23  aprile  2013,  n.  9
(Interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale)». 
    4.- Alla luce del sopra riportato ius superveniens,  che  non  ha
formato oggetto di alcuna  impugnazione  da  parte  del  Governo,  la
Regione autonoma Sardegna ritiene che  sia  cessata  la  materia  del
contendere. La difesa dello Stato non concorda con tale  conclusione,
sottolineando, in particolare, la sostanziale omogeneita'  del  testo
novellato  della  disposizione  in  esame   con   quello   originario
specificamente censurato. 
    In buona sostanza, mentre la disposizione regionale escludeva  le
assunzioni di progetto previste nei cantieri comunali dall'ambito  di
applicazione dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del d.l.  n.  78
del 2010 (50% della spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nel
2009), la novella di cui all'art. 1 della legge reg. n. 9 del 2013 le
ha ascritte al novero delle deroghe di cui all'art. 4-ter, comma  12,
del d.l.  n.  16  del  2012.  Con  quest'ultima  disposizione  si  e'
consentito agli enti locali, a  partire  dal  2013,  di  superare  il
limite anzidetto «nei soli casi di assunzioni strettamente necessarie
a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni  di  polizia  locale,   di
istruzione pubblica e  del  settore  sociale».  L'applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 1 della legge reg.  n.  9  del  2013  e'
stata poi confermata dall'art. 3 della legge  reg.  n.  21  del  2013
relativamente alle assunzioni nei progetti speciali attuati ai  sensi
dell'art. 24 della legge della Regione autonoma  Sardegna  20  aprile
2000, n. 4 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Regione  -  legge  finanziaria  2000),  sostitutivo
dell'art. 36 della legge della Regione  automa  Sardegna  29  gennaio
1994, n. 2 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Regione - legge finanziaria 1994). Lo stesso art. 3
ha, invece, classificato come «spese di  investimento»  tutte  quelle
relative agli interventi attuati dai Comuni  ai  sensi  dell'art.  94
della legge della Regione autonoma Sardegna  4  giugno  1988,  n.  11
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione  -
legge finanziaria 1988). 
    Orbene, questa Corte ha ripetutamente affermato che le condizioni
richieste  «perche'  debba  essere  dichiarata  la  cessazione  della
materia  del  contendere»  sono  «a)   sopravvenuta   abrogazione   o
modificazione delle  norme  censurate  in  senso  satisfattivo  della
pretesa avanzata con  il  ricorso;  b)  mancata  applicazione,  medio
tempore, delle norme abrogate o modificate (ex plurimis, sentenze  n.
193 del 2012; n. 32 del 2012; n. 325 del 2011)» (sentenza n. 300  del
2012). 
    Alla luce di siffatte enunciazioni,  e'  da  ritenere  che  nella
specie  non   sussiste   alcuno   dei   requisiti   enucleati   dalla
giurisprudenza costituzionale  per  pervenire  alla  declaratoria  di
cessazione della materia del contendere» (al  riguardo,  sentenze  n.
246, n. 228, n. 218 e n. 187 del 2013). 
    In particolare, quanto al carattere satisfattivo  della  modifica
normativa sopravvenuta,  la  nuova  formulazione  della  disposizione
regionale impugnata, sancendo  che  le  assunzioni  di  progetto  nei
cosiddetti cantieri comunali  «risultano  strettamente  necessarie  a
garantire l'esercizio di  funzioni  specifiche  del  settore  sociale
[...]  e   [...]   sono   riconducibili   alle   deroghe   introdotte
dall'articolo 4-ter, comma 12, del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.
16», non assicura, per la  genericita'  della  sua  formulazione,  la
riconduzione  delle  fattispecie   da   essa   previste   nell'ambito
settoriale e ben circoscritto delle ipotesi  derogatorie  individuate
dal legislatore statale. Sicche', come condivisibilmente ha osservato
la difesa dello  Stato  opponendosi  alla  dedotta  cessazione  della
materia del contendere, il contenuto e la ratio della disposizione in
vigore sono rimasti fondamentalmente identici a quelli della versione
precedente  (con  la  sottrazione  delle  anzidette  assunzioni  alla
disciplina di cui all'art. 9, comma 28, del d.l.  n.  78  del  2010),
essendo mutata solo ed  unicamente  la  "giustificazione"  della  non
applicabilita'  alla  fattispecie  in  esame  dei  limiti  posti  dal
legislatore statale (prima  la  "specialita'"  e  il  "carattere  non
permanente" dei progetti, ora anche la  espressa  riconduzione  delle
assunzioni de quibus alle eccezioni di cui all'art. 4-ter, comma  12,
del d.l. n. 16 del 2012). 
    Allo stesso modo, il successivo art. 3 della legge reg.  Sardegna
n. 21 del 2013 ha confermato l'impianto della  normativa  previgente.
Da un lato, esso ha, infatti, stabilito che le  disposizioni  di  cui
all'art. 1  della  legge  reg.  n.  9  del  2013  si  applicano  alle
assunzioni previste  nei  «cantieri  comunali  per  l'occupazione»  e
«verdi» costituenti progetti speciali attuati ai sensi  dell'art.  24
della legge reg. n. 4 del  2000.  Dall'altro,  ha  classificato  come
«spese di investimento» quelle relative agli interventi  attuati  dai
Comuni ai sensi dell'art. 94 della legge  reg.  n.  11  del  1988,  e
successive modifiche ed integrazioni, con  cio'  sottraendo  i  costi
imputabili ai lavoratori ivi utilizzati al tetto  di  spesa  invocato
dal Governo a motivo del denunciato contrasto della  norma  impugnata
con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. 
    Sotto l'altro profilo, militano contro  la  mancata  applicazione
medio  tempore  della  norma  censurata,   sia   la   sua   efficacia
(potenzialmente) immediata, non potendosi escludere  che  «assunzioni
di  progetto»  possano  essersi   verificate   alla   stregua   della
disposizione novellata durante il suo, ancorche'  contenuto,  periodo
di vigenza (circa due mesi), sia il mancato  riscontro  -  nel  corpo
della delibera della Giunta regionale n. 47/19 del 14 novembre  2013,
richiamata dall'attestazione rilasciata  dalla  Regione  Sardegna  ai
propri difensori - che i finanziamenti per il  2013  sarebbero  stati
assegnati  anche  in  applicazione  delle   modificazioni   apportate
all'art. 2 della legge reg. n. 4  del  2013  dalle  successive  leggi
regionali n. 9 e n. 21 del 2013. 
    Una volta escluso che la  disposizione  regionale  censurata  sia
stata modificata in termini satisfattivi delle censure  e  non  abbia
avuto alcuna concreta applicazione, si deve procedere senz'altro allo
scrutinio della sua legittimita' costituzionale. 
    Inoltre, attesa la sopravvivenza del nucleo precettivo contestato
nella  versione  riformata  della  norma  impugnata,   la   questione
dev'essere trasferita, altresi', alla  nuova  formulazione  di  essa,
avendo questa Corte anche di recente ribadito il proprio  consolidato
orientamento secondo cui «nell'ipotesi in cui le modifiche  normative
non  siano  satisfattive  rispetto  alle  censure,  la  questione  di
costituzionalita' [deve essere] trasferita sulla nuova  disposizione,
salvo che quest'ultima appaia dotata  di  un  contenuto  radicalmente
innovativo rispetto alla norma originaria (ex plurimis,  sentenze  n.
193 del 2012 e n. 30 del 2012)» (sentenza n. 219 del 2013). 
    In definitiva, la ravvisata continuita' normativa tra il disposto
originario specificamente censurato e le sue successive modificazioni
e integrazioni impone l'ampliamento del giudizio di legittimita'  nei
confronti  di  tutte  quelle  norme  che,  come  quella   sostitutiva
dell'art. 2 della legge reg.  n.  4  del  2013,  hanno  modellato  la
disciplina delle risorse umane  impiegate  nei  cosiddetti  «cantieri
comunali» in termini tali da sottrarla parimenti all'applicazione dei
limiti di spesa stabiliti dal legislatore statale sub art.  9,  comma
28, del d.l. n. 78 del 2010. 
    Questa Corte ha, infatti, affermato, con giurisprudenza costante,
«che, in forza del principio di effettivita' della tutela delle parti
nei giudizi  in  via  di  azione,  s'impone  il  trasferimento  della
questione alla norma che, sebbene  portata  da  un  atto  legislativo
diverso da quello oggetto di impugnazione,  sopravvive  immutata  nel
suo contenuto precettivo (sentenze numeri 449 del 2006, 424 del  2004
e 533 del 2002)» (sentenza n. 162 del 2007). 
    Tale estensione del sindacato di costituzionalita' risponde,  del
resto, a quanto implicitamente sostenuto nella memoria depositata  in
prossimita' dell'udienza dalla difesa  dello  Stato,  la  quale,  pur
senza  invocare  espressamente  il  trasferimento  della   questione,
dimostra di darla per scontata, la' dove  rileva  «che  il  contenuto
precettivo e' rimasto sostanzialmente invariato». 
    5.-  Cio'  premesso,  la  Regione  autonoma  Sardegna   eccepisce
l'inammissibilita' del ricorso sotto  tre  profili,  tutti  privi  di
fondamento. 
    5.1.-  L'irricevibilita'  del  ricorso  perche'  notificato   "in
proprio", in  quanto  non  e'  ravvisabile  alcun  serio  motivo  per
discostarsi  dalla  giurisprudenza  costituzionale  che  ha  ritenuto
ammissibile tale forma di notificazione nel giudizio di  legittimita'
costituzionale in via principale (sentenze n. 277 del 2013 e  n.  310
del 2011). 
    5.2.-  L'omessa  o  incompleta  identificazione   dei   parametri
statutari,  perche'  il  ricorrente,  ancorche'  stringatamente,   ha
espressamente dedotto che l'autonomia speciale della Sardegna, invero
non ascrivibile a materia  di  competenza  legislativa  regionale  di
fonte  statutaria,  non  esime  l'anzidetta  Regione   dal   rispetto
dell'art.   117,   terzo   comma,   Cost.,   mostrando   con    cio',
«evidentemente,  di  ritenere  quest'ultimo   parametro   idoneo   ad
attribuire alla Regione stessa un'autonomia piu' ampia nella  materia
del coordinamento della finanza pubblica» (sentenza n. 277 del  2013,
citata, ove si e' esclusa la pretermissione dei  parametri  statutari
denunciata dalla resistente, anche in  quel  caso,  Regione  autonoma
Sardegna). 
    5.3.- Anche l'eccepita carenza di  motivazione  della  violazione
dell'art. 81, quarto comma, Cost. dev'essere disattesa, perche',  sia
pure in modo succinto, il Governo  ha  argomentato  adeguatamente  al
riguardo. 
    6.- Nel  merito,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2 della legge reg. n. 4 del 2013 promossa dal  Governo  per
contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e' fondata. 
    6.1.- Questa Corte ha reiteratamente affermato, dalla sentenza n.
173 del 2012, che l'art. 9, comma  28,  del  d.l.  n.  78  del  2010,
indicato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  come  norma
interposta, costituisce, in effetti,  un  principio  fondamentale  di
«coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 289 e n.  18  del
2013 e n. 262 del 2012) e l'ha  ritenuto  applicabile,  piu'  di  una
volta, alla stessa Regione autonoma Sardegna  (sentenze  n.  277  del
2013 e n. 212 del 2012),  come  altre  disposizioni  statali  ponenti
vincoli stringenti in subiecta materia ad  altre  Regioni  a  statuto
speciale (ex plurimis, sentenze n. 3 del 2013 e n. 217 del 2012). 
    6.2.-  I  lavoratori  impiegati  nei   cantieri   comunali   sono
perfettamente assimilabili al personale di cui si occupa la succitata
norma statale di contenimento della spesa  pubblica:  essi  non  sono
attinti per l'esercizio di funzioni specifiche del  settore  sociale,
sicche' non  rientrano  nelle  ipotesi  eccezionali  d'immunita'  dai
limiti di spesa in esame riservate alle assunzioni degli enti  locali
per talune specifiche finalita' come quelle suindicate. 
    Le ambiguita' lessicali della normativa regionale in  materia  di
cantieri comunali non consentono di escludere, infatti, che le  forme
di utilizzazione riflettano moduli prettamente  lavoristici.  Tant'e'
che si parla, per  richiamare  la  dizione  specificamente  adoperata
nella disposizione censurata, di «assunzioni di progetto». 
    In ogni caso, l'ambito di applicazione  della  norma  statale  di
contingentamento di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010
e' talmente ampio da ricondurvi anche una  fattispecie,  come  quella
dei lavori socialmente utili evocata dalla norma  in  questione,  che
pure e' contrassegnata da tratti di specialita'. 
    In buona sostanza, l'utilizzo di prestazioni  lavorative  per  il
tramite di «cantieri di lavoro» ricade  de  plano  nell'ambito  della
disciplina di cui all'art. 9, comma 28, del  d.l.  n.  78  del  2010,
poiche' rappresenta, comunque, una forma  di  lavoro  temporaneo  del
quale l'Amministrazione  si  avvale,  anche  indirettamente,  per  la
realizzazione di opere o attivita' di interesse pubblico locale. 
    Peraltro, che gli oneri finanziari sostenuti per la  stipula  dei
rapporti di lavoro socialmente utili vadano conteggiati ai  fini  del
rispetto del limite di spesa per le tipologie di  lavoro  flessibile,
fissato dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, e' avvalorato
dall'esplicito  differimento   dell'applicazione   della   norma   in
questione   ai   lavoratori   socialmente   utili   in    corso    di
stabilizzazione,   introdotto   dall'art.   1,   comma   6-bis,   del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di  termini  previsti
da  disposizioni   legislative),   convertito,   con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio  2012,  n.  14.  Vi  si
prevede, in particolare, che «Le disposizioni dell'articolo 9,  comma
28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  [e  s.m.],  si
applicano [...] ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi
di stabilizzazione gia' avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive  modificazioni,
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, nei  limiti  delle  risorse  gia'  disponibili  nel
bilancio  degli  enti  locali  a  tal  fine  destinate,  a  decorrere
dall'anno 2013». 
    Dall'introduzione di una specifica  disposizione  transitoria  si
trae, cosi', la conferma che, in linea di principio, anche  le  forme
di  lavoro  temporaneo  caratterizzate  da  finalita'  sociale   sono
immediatamente  soggette  alle  limitazioni  di  carattere   generale
all'uso del lavoro temporaneo. 
    6.3.- La disposizione censurata non rientra neppure nella  deroga
prevista per gli interventi nel settore sociale dallo stesso art.  9,
comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. 
    Dall'esame  del  complesso  normativo  in  tema   di   cosiddetti
«cantieri  comunali»  si  ricava  che  la  loro  destinazione,  lungi
dall'essere  circoscritta   alle   funzioni   del   settore   sociale
riconosciute agli enti locali, ricomprende tutta una serie di opere e
attivita' in nessun modo riconducibili alla deroga sopra  richiamata.
Ne fanno parte,  infatti,  in  base  all'art.  94  della  legge  reg.
Sardegna n. 11 del 1988, «progetti [da finanziare ai Comuni  al  fine
di  incentivare  l'occupazione]   finalizzati   alla   realizzazione,
riattamento, manutenzione e gestione di opere o attivita' pubbliche o
di pubblica  utilita'  e  alla  promozione  o  sostegno  di  progetti
occupazionali connessi al migliore utilizzo  delle  risorse  locali»;
secondo l'art. 24 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2000, si  tratta
di interventi straordinari di lavoro articolato  in  tutti  i  Comuni
della Sardegna e prioritariamente rivolti:  «a)  alla  qualificazione
dei servizi degli enti locali; b) alla  salvaguardia,  valorizzazione
nonche' gestione ottimale dei beni culturali, archeologi  e  storici;
c) al sostegno di  progetti  produttivi  di  itinerari  culturali  di
archeologia industriale e mineraria; d) alla cura ed  estensione  del
verde urbano nonche' del patrimonio boschivo comunale». 
    La stessa norma impugnata si riferisce, in  termini  generali,  a
«cantieri  comunali  per  l'occupazione»  e   a   «cantieri   verdi».
L'asserita funzione sociale di  essi  travalica,  dunque,  i  confini
della deroga invocata dalla difesa regionale. La "stretta necessita'"
di  assicurare  l'esercizio  di  ben  specificate   e   rigorosamente
delimitate funzioni degli enti comunali (polizia  locale,  istruzione
pubblica e, appunto, settore sociale) non puo' offrire "copertura"  a
qualunque pur  commendevole  iniziativa  di  spesa  ispirata  a  fini
sociali  per  la   realizzazione   di   progetti   speciali   diretti
all'attuazione di competenze e politiche regionali. 
    6.3.1.- La denunciata  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost. sussiste anche per l'art. 1 della legge reg. n. 9 del 2013, che
ha  sostituito  il  testo  della  disposizione  regionale   impugnata
sancendo  a  priori  l'inerenza  al  settore  sociale  dei  «progetti
speciali» in esame e delle «assunzioni» ivi previste. Il dettato  del
suddetto art. 1, cui poi fa rinvio ulteriormente l'art. 3 della legge
reg. n. 21 del 2013, e', infatti, troppo generico,  anche  alla  luce
del quadro normativo complessivo in tema di «cantieri comunali»,  per
contenere  le  «assunzioni  di  progetto»  di  cui   si   controverte
nell'alveo ristretto delle assunzioni eccezionalmente  concesse  agli
enti locali fuori dai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n.
78  del  2010  solo  perche'  assolutamente  indispensabili  per   lo
svolgimento di  peculiari  funzioni,  come  quelle,  per  quanto  qui
rileva, del settore sociale. 
    6.3.2.- Neppure il citato art. 3 della legge reg. Sardegna n.  21
del 2013 sfugge alla censura di denunciata violazione  dell'anzidetto
principio fondamentale in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. E  cio',  per  un  verso,  perche'  esso  richiama  per  le
assunzioni previste nei progetti speciali attuati ai sensi  dell'art.
24 della sopra citata legge reg. n.  4  del  2000  le  gia'  ritenute
illegittime disposizioni di cui all'art. 1 della legge reg.  Sardegna
n. 9 del 2013. Per altro verso, perche', distinguendo immotivatamente
gli interventi omogenei regolati dall'art. 94 della legge reg. n.  11
del  1988  (e  successive  modifiche   e   integrazioni),   qualifica
genericamente «di investimento» tutte le relative spese. In tal modo,
la disposizione regionale in oggetto classifica,  dunque,  come  tali
anche i costi delle risorse umane coinvolte nei  progetti  in  esame,
finendo per aggirare il limite  invalicabile  di  spesa  puntualmente
evocato dal Governo a parametro interposto. 
    6.4.-   Dev'essere,   pertanto,    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 4  del  2013,
nel testo sia originario, sia quale risulta  sostituito  dall'art.  1
della legge reg. n. 9  del  2013,  nonche',  in  via  consequenziale,
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge  reg.  n.  21
del 2013. 
    7.-   La   questione   di   legittimita'   costituzionale   della
disposizione impugnata (e delle suddette disposizioni modificative ed
integrative) per violazione dell'art.  81,  quarto  comma,  Cost.,  a
questo punto, e' assorbita dalla riscontrata lesione degli artt. 117,
terzo comma, e 119 Cost.