ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  4,  5  e
11, comma 2, della legge della Regione Campania 18 febbraio 2013,  n.
1 (Cultura e diffusione dell'energia solare  in  Campania),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
10-12 aprile 2013, depositato in cancelleria il  18  aprile  2013  ed
iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; 
    udito nell'udienza pubblica  dell'11  marzo  2014  il  Presidente
Gaetano Silvestri in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Luigi
Mazzella; 
    udito l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 18  aprile
2013, il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato,  con
riferimento agli artt. 3, 11, 41, 117, primo, secondo, lettera e),  e
terzo  comma,  nonche'   118   della   Costituzione,   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e  11,  comma  2,  della
legge della Regione Campania  18  febbraio  2013,  n.  1  (Cultura  e
diffusione dell'energia solare in Campania); 
    che, secondo il Presidente del Consiglio, l'art. 4 della predetta
legge regionale, stabilendo che  la  Regione,  a  partire  dal  2013,
«sceglie  di  coprire  i  propri  fabbisogni  energetici  del   Piano
energetico  regionale  con  energia  solare»,   determinerebbe,   nel
concreto, un divieto aprioristico, generalizzato e indiscriminato  di
utilizzazione delle altre forme di energia; 
    che, in tal modo, essa, ponendosi in contrasto con  la  normativa
statale di principio di cui al decreto-legge 7 febbraio  2002,  n.  7
(Misure urgenti per garantire  la  sicurezza  del  sistema  elettrico
nazionale), che  attribuisce  alla  competenza  statale  il  rilascio
dell'autorizzazione per gli impianti  superiori  a  300  MW  termici,
eccederebbe la competenza legislativa della  Regione  in  materia  di
«produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia»,  di
cui all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  e  violerebbe  altresi'  i
principi di sussidiarieta', ragionevolezza e leale collaborazione, di
cui al combinato disposto degli artt. 3, 117 e 118 Cost.; 
    che la disposizione regionale, inoltre, invaderebbe  l'ambito  di
competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela  della
concorrenza», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e),  Cost.,
incidendo sull'assetto del mercato, dal  momento  che  determinerebbe
una situazione di artificiosa alterazione della  concorrenza  fra  le
diverse  aree  del  Paese  (e  tra  i  diversi  modi  di   produzione
dell'energia); 
    che la disposizione de qua, inoltre, violerebbe gli  artt.  11  e
117, primo comma, Cost., e cio' per  contrasto  con  quanto  previsto
dalla direttiva del 15 gennaio 2009, n.  2009/2/CE  (Direttiva  della
commissione recante trentunesimo  adeguamento  al  progresso  tecnico
della   direttiva   67/548/CEE   del   Consiglio    concernente    il
ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari   ed
amministrative  relative  alla  classificazione,  all'imballaggio   e
all'etichettatura delle sostanze pericolose ? Testo rilevante ai fini
del SEE), secondo cui,  per  la  costruzione  di  nuovi  impianti  di
generazione, gli Stati membri adottano una  procedura  autorizzatoria
informata, tra l'altro, al criterio di non discriminazione; 
    che, secondo il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sarebbe
poi illegittimo l'art. 5 della legge regionale  censurata,  il  quale
prevede la programmazione di un piano di  dismissione  degli  attuali
impianti di produzione termoelettrica da fonte fossile e la riduzione
della importazione regionale di energia; 
    che, infatti, l'articolo eccederebbe la competenza della  Regione
in  materia  di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.,  e  cio'  per
contrasto con il citato decreto-legge n. 7 del 2002, con l'art. 3 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della  direttiva
96/92/CE recante norme comuni per  il  mercato  interno  dell'energia
elettrica) e con l'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del  sistema
elettrico  nazionale  e  per  il  recupero  di  potenza  di   energia
elettrica) convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge  27
ottobre 2003,  n.  290,  che  riservano  al  gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale l'esercizio delle  attivita'  di  trasmissione
dell'energia  elettrica,  escludendo  ogni  competenza  regionale  di
programmazione in materia di dismissione di  elettrodotti  ricompresi
nell'ambito della rete di trasmissione nazionale; 
    che illegittimo sarebbe, infine, l'art. 11, comma 2, della  legge
regionale impugnata, perche', in contrasto con la  normativa  statale
di  principio  di  cui  alle  disposizioni  contenute   nel   decreto
legislativo n. 79 del  1999,  prevedrebbe  un  regime  differente  da
quello individuato a livello statale per  l'esercizio  dell'attivita'
di distribuzione, determinando il costo dell'energia all'utente senza
tenere conto degli oneri di sistema (ma basandosi esclusivamente  sul
costo di ammortamento degli impianti, sul costo  di  gestione  e  sul
costo di manutenzione), e, in tal modo, contrasterebbe con il decreto
legislativo n. 79 del 1999 e con le disposizioni di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione  dei
servizi  di  pubblica  utilita'.  Istituzione  delle   Autorita'   di
regolazione dei servizi di pubblica utilita'), ledendo, peraltro,  le
competenze dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  in
materia di determinazione ed aggiornamento delle tariffe elettriche; 
    che si e' costituita in giudizio la Regione  Campania,  deducendo
l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso; 
    che, in data 4  marzo  2014,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso; 
    che, successivamente, in data 10 marzo 2014, la Regione  Campania
ha trasmesso a questa Corte la deliberazione della  Giunta  regionale
del 10 marzo 2014, di accettazione della rinuncia al ricorso. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
chiesto che  sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  degli
artt. 4, 5 e 11, comma 2,  della  legge  della  Regione  Campania  18
febbraio 2013, n. 1 (Cultura  e  diffusione  dell'energia  solare  in
Campania), con riferimento agli artt. 3, 11, 41, 117, primo, secondo,
lettera e), e terzo comma, nonche' 118 della Costituzione; 
    che, successivamente, lo  stesso  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso; 
    che la Giunta regionale della Campania ha deliberato di accettare
la rinuncia; 
    che la rinuncia del ricorrente al  ricorso,  cui  faccia  seguito
l'accettazione della  parte  resistente,  comporta  l'estinzione  del
processo (art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale).