ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma
1, lettera a), e 4 della legge della Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige 18 marzo 2013, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 27
novembre 1993, n. 19 (Indennita' regionale a  favore  dei  lavoratori
disoccupati  inseriti  nelle  liste  provinciali   di   mobilita'   e
disposizioni in  materia  di  previdenza  integrativa)  e  successive
modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3,  concernente
"Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a
base territoriale regionale" e successive  modifiche»,  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-28
maggio 2013, depositato in cancelleria il 30 maggio 2013 ed  iscritto
al n. 64 del registro ricorsi 2013. 
    Udito nella camera di consiglio del  12  marzo  2014  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che con  ricorso  notificato  il  24-28  maggio  2013  e
depositato in cancelleria  il  30  maggio  2013,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale, in  riferimento  all'art.  81,  quarto  comma,  della
Costituzione, degli artt. 1, comma 1, lettera a),  e  4  della  legge
della Regione autonoma Trentino-Alto  Adige  18  marzo  2013,  n.  2,
recante «Modifiche alla legge  regionale  27  novembre  1993,  n.  19
(Indennita' regionale a favore dei  lavoratori  disoccupati  inseriti
nelle liste provinciali di mobilita' e  disposizioni  in  materia  di
previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale
27  febbraio  1997,  n.  3,  concernente  "Interventi  di  previdenza
integrativa  a  sostegno  dei  fondi  pensione  a  base  territoriale
regionale" e successive modifiche»; 
    che il comma 1, lettera a), dell'art. 1 della legge della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige n. 2 del 2013 prevede che gli  artt.  1,
2, 3, 4 e 5 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennita'
regionale a favore dei lavoratori disoccupati  inseriti  nelle  liste
provinciali di mobilita' e  disposizioni  in  materia  di  previdenza
integrativa) siano sostituiti con  l'art.  1,  rubricato  «Indennita'
integrativa dell'Assicurazione sociale per l'impiego - ASPL»,  che  a
sua volta istituisce un'indennita' regionale a favore dei  lavoratori
disoccupati  e  delle  lavoratrici  disoccupate,  residenti   e   con
domicilio nella Regione Trentino-Alto Adige; 
    che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,  nondimeno
per tale ulteriore onere non sarebbe prevista alcuna copertura  della
spesa, tanto che il successivo art. 4 della medesima legge  regionale
n. 2 del 2013, per l'anno 2013  rinvia  all'utilizzo  di  fondi  gia'
stanziati in bilancio, mentre per gli esercizi successivi rinvia alle
leggi di bilancio, senza quindi prevedere correlativamente  riduzioni
di altre spese o modificazioni legislative  che  comportino  nuove  o
maggiori entrate a compensazione delle predette  spese,  come  invece
prescritto dagli artt. 17 e 19, comma  2,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica); 
    che pertanto, secondo la parte ricorrente, il combinato  disposto
degli artt. 1, comma 1, lettera a), e 4  della  legge  della  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige n. 2 del 2013, nella  parte  in  cui  si
prevede un'indennita' di disoccupazione a  favore  dei  lavoratori  e
delle lavoratrici residenti nella Regione, in aggiunta a quelle  gia'
previste, violerebbe l'art. 81, quarto  comma,  Cost.  per  non  aver
indicato modalita' di  copertura  in  conformita'  a  quanto  dettato
dall'art. 17 della legge n. 196 del  2009,  la  cui  applicazione  e'
estesa anche alle Regioni e Province autonome di Trento e di  Bolzano
dal successivo art. 19; 
    che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige non si e'  costituita
in giudizio; 
    che, con successivo atto del 14 dicembre  2013,  spedito  per  la
notifica il successivo 19 dicembre, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rilevando che l'art.
1 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 12 settembre 2013, n.
6 [Modifica della legge regionale 18 marzo  2013,  n.  2  concernente
«Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n.  19  (Indennita'
regionale a favore dei lavoratori disoccupati  inseriti  nelle  liste
provinciali di mobilita' e  disposizioni  in  materia  di  previdenza
integrativa)  e  successive  modifiche  e  alla  legge  regionale  27
febbraio 1997, n. 3 concernente "Interventi di previdenza integrativa
a sostegno dei  fondi  pensione  a  base  territoriale  regionale"  e
successive modifiche» e della legge regionale 18 febbraio 2005, n.  1
concernente «Pacchetto famiglia e previdenza  sociale»  e  successive
modifiche] ha sostituito integralmente l'art.  4  della  legge  della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 2 del 2013,  il  cui  dettato
ora e' il seguente: «1. Dall'applicazione dell'articolo 1,  comma  1,
lettera a) non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle gia'
autorizzate  in  bilancio  sull'unita'  previsionale  di  base  10100
"Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento  delle  funzioni
delegate alle Province Autonome",  per  i  fini  di  cui  alla  legge
regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni.  2.  Ai
maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b) quantificabili in euro 4  milioni
500 mila annui per l'esercizio 2013 e per il triennio  2013-2015,  si
fa fronte per euro 1 milione 500 mila  con  i  fondi  gia'  stanziati
sull'unita'  previsionale  di  base  10100  "Assegnazioni  di   parte
corrente per il finanziamento delle funzioni delegate  alle  Province
Autonome" e per euro 3 milioni mediante  autorizzazione  all'utilizzo
di  fondi  inutilizzati  gia'   assegnati   sulla   medesima   unita'
previsionale di base 10100 negli anni dal 2009 al 2012  ai  fini  del
finanziamento delle misure anticrisi di cui alle leggi  regionali  15
luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra  finanziaria
regionale di assestamento per l'anno 2009), 27 settembre 2010,  n.  2
(Modifica di leggi regionali in materia di  previdenza  integrativa),
14 luglio 2011, n. 5 (Sostegno durante il periodo della  finestra  di
accesso alla pensione  a  favore  di  coloro  che  beneficiano  della
mobilita' e proroga delle misure anticrisi) e 21 settembre 2012, n. 5
(Proroga delle misure anticrisi)»; 
    che secondo la parte ricorrente il nuovo testo dell'art. 4  della
legge regionale n. 2 del 2013 si pone in linea di conformita' con  la
normativa statale e con il dettato costituzionale; 
    che quindi il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato
al ricorso ed ha chiesto alla Corte costituzionale di  pronunciare  i
conseguenti provvedimenti. 
    Considerato  che  la  rinuncia  al  ricorso,   in   mancanza   di
costituzione in  giudizio  della  controparte,  determina,  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo.