IL GIUDICE DI PACE
Ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento iscritto al
N. R. G. 503/08, tra: avv. Luigi Musumeci, elettivamente domiciliato
in Acicastello, via Trieste n. 73, presso il proprio studio, da se
stesso difeso, attore.
Contro: Poste Italiane S.p.A., in persona del Presidente
pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle
liti resa e calendata in atti, dall'avvocato Mario Renato Crupi ed
elettivamente domiciliala presso l'Ufficio legale delle Poste di
Catania, via Etnea n. 215.
Oggetto: condannatorio.
Conclusioni delle parti: come riportate negli scritti difensivi e
nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. Luigi
Musumeci conveniva in giudizio Poste italiane S.p.a,, anche quale
divisione BancoPosta B.U. centro servizi Postel, richiedendo la
statuizione di illegittimita' dei provvedimenti da queste assunti,
nei confronti dell'attore, con estensione verso terzo altro soggetto,
al sensi della legge n. 386/1990 nonche' declaratoria di erronea
intetretazione del testo normativo utilizzata per l'assunzione del
provvedimenti afflittivi irrogati con conseguente accertamento della
illegittimita' delle comunicazioni estese ad altri soggetti in
violazione dei limiti sanciti dagli artt. 15 legge n. 386/1990 ex
art. 2050 C.C., 23, 117-119 e 152, decreto legislativo n. 196/03.
Deduceva parte attrice che dal 1998 egli e' unico titolare un
rapporto di c/c postale avente n. 000000 1 6952954 conto BancoPosta;
che dal 2003, egli e' titolare cointestatario, unicamente e
disgiuntamente a tale Musumeci Maria Lucia Rita, di un ulteriore
rapporto di c/c postale avente n. 000034114843 conto BancoPosta; che
ambedue i rapporti di conto corrente risultano incardinati presso la
medesima agenzia; che in data 30 settembre 2007, l'attore emetteva n.
1 foglietto di assegni tratto sul c/c postale n. 00000016952954 per
€ 1.250,00; che il suddetto titolo, emesso con valuta 30 settembre
2007 andava a scadenza presentazione utile l'8 ottobre 2007; che alla
data del 30 settembre 2007 il conto di traenza rappresentava
disponibilita' e capienza tanto in valuta quanto in disponibilita';
che ciononostante, in sede di prima presentazione, avvenuta tra n
30/09 e l'8 ottobre 2007 il titolo veniva reso per difetto di
"provvista"; che il prenditore provvedeva quindi ad una seconda
presentazione che, in forza dei tempi di negoziazione, slittava di un
giorno oltre il termine utile venendo cosi' poto all'incasso con
valuta 30 settembre 2007 e contabile 9 ottobre 2007;. che in ragione
di tale inconveniente informatico il 19 ottobre 2007 Poste Italiane
S.p.A. con comunicazione raccomandata dell'11 ottobre 2007,
proveniente dal CMP Windows di Lamezia T., informava il soggetto
cointestatario del secondo rapporto di c/c - ossia quello non
intaccato dall'insoluto di provvista, che il proprio contitolare
aveva emesso un assegno privo di provvista e, forte di tale premessa,
l'Istituto di credito informava il soggetto estraneo della emissione
di preavviso di iscrizione al CAI ex art. l0-bis, legge n. 386/90 ed
invitava la destinataria della missiva alla restituzione dei propri
moduli di assegno; che solo il successivo 25 ottobre 2007 l'Istituto
di credito informava l'attore dell'intervenuta applicazione delle
procedure ex legge n. 386/90 con diffida dell'11 ottobre 2007 sempre
proveniente dal CMP Windows di Lamezia T.; che, contattato
tempestivamente il beneficiario dell'assegno in contestazione
(Societa' NRG Italia S.p.A.), quest'ultimo negava l'insoluto talche'
dalle evidenze contabili l'assegno risultava regolarmente incassato;
che solo a fronte di tale riscontro, l'attore verificando i movimenti
del proprio c/c - aveva contezza che sebbene l'assegno reclamato
fosse transitato regolarmente sui conto corrente senza storno, senza
alcuna comunicazione di insoluto, Poste Italiane S.p.A. - il 10
ottobre 2007 - si era autorizzata al prelievo della somma aggiuntiva
di € 15,00 a titolo di "Postagiro di Servizio Commissioni per
impagato assegno 4978780247"; che, sebbene con formali atti di mora,
prodotti in giudizio, l'attore avesse diffidato le convenute circa la
irregolarita' della procedura posta in essere, Poste Italiane S.p.A.
aveva ugualmente attivato la procedura prevista dalla legge n.
386/1990 preavvertendo il traente della segnalazione al C.A.I. ed al
Prefetto competente ed imponendo il pagamento illegittimo della
clausola penale ex art. 3, l. cit.; che Poste italiane S.p.a.,
inoltre, dando corso alla procedura sanzionatoria, in data
antecedente alla notificazione degli adempimenti ex art. 9-bis, l.
cit., in data 11-19 ottobre 2007 aveva provveduto ad informare altro
soggetto, non autorizzato al trattamento dei dati personali inerenti
il rapporto 000016952954; che Poste Italiane S.p.a., inoltre, ha
azionato l'istruzione della procedura C.A.I. in costanza di un titolo
effettivamente pagato e per il quale il prenditore non aveva agito
(ne' avrebbe potuto, in quanto soddisfatto) in recupero di alcuna
somma; che nonostante i diversi atti posti in essere Poste Italiane
S.p.A. ha ritenuto di non prendere posizione al riguardo continuando
nella istruzione della procedura C.A.I. senza ravvedimento; che, in
ragione di tale atteggiamento, l'odierno attore ha subito il prelievo
dal conto della somma di € 15,00, e' stato quindi costretto al
pagamento della ulteriore somma di € 168,99 a titolo di penale, spese
notarili e conto di ritorno per potere ottenere dal prenditore
dichiarazione liberatoria di un pagamento gia' avvenuto con accredito
su conto ed ha infine subito una ingiustificato procedura
sanzionatoria.
In particolare l'attore sottolineava che la condotta posta in
essere dalla convenuta e' stata caratterizzata da diversi elementi di
illegittimita' nella applicazione della disciplina di settore. In
primo luogo, da una errata interpretazione ed applicazione della
legge n. 386/90 (violazione artt. 8, 10-bis e 3 l. cit. in
considerazione del fatto proprio la Societa' convenuta ha certificato
e dichiarato la prova dell'avvenuto pagamento, documentata in atti,
si' che l'attivazione degli adempimenti di cui agli artt. 8 e 10-bis
della l. cit. non sarebbe stata necessaria rendendo; in tal modo,
l'intervenuta irrogazione degli obblighi dovuti ex art. 3 l. cit.
assolutamente illegittima.
In secondo luogo, da una errata interpretazione ed applicazione
del decreto legislativo n. 196/03 (violazione artt. 15 ex art. 2050
C.C., 23, 117-119 e 152 decreto legislativo derivante dalla
circostanza documentale, e documentata in giudizio, che Societa'
convenuta si e': arrogata l'autonomo diritto di divulgare
informazioni inerenti dati personali di un soggetto nei confronti di
terzi che non intrattenevano con questi alcun rapporto aderente la
tenuta del c/c interessato dagli eventuali provvedimenti, nonche' di
operare in tale direzione ancor prima di avere notificato al diretto
interessato le necessarie comunicazioni.
Poste Italiane si costituiva chiedendo il rigetto della domanda,
affermando, tra l'altro, che il titolo tratto dall'attore, veniva
regolato con procedura check truncation il 2 ottobre 2007 da Banca
Intesa San Paolo ed ha ricevuto messaggio d'impagato per difetto di
provvista ai sensi dell'art. 2, legge n. 386/1990, essendoci sul
conto un saldo contabile di € 6.200,91 a fronte di un saldo
disponibile di € 950,91 rilevato dall'e/c prodotto; come previsto
dalle condizioni economiche di c/c, esposte nel foglio informativo,
la disponibilita' del versamento degli assegni postali avviene dopo 4
giorni lavorativi bancari; successivamente alla presentazione in
stanza di compensazione di Roma, in data 8 ottobre 2007, confermato
il precedente messaggio d'impagato, il titolo era poi addebitato per
il solo importo facciate dal momento che era subentrata
disponibilita' di credito per la maturazione di altri titoli giacenti
sul rapporto; il difetto di provvista cosi' rilevato prima facie
costringeva quindi l'Istituto di Credito, ai sensi dell'art. 9 bis
386/90 ad inviare al correntista - in data 15 ottobre 2007 -
preavviso di revoca emissione assegni con le avvertenze previste
dalla normativa azionata.
In particolare la convenuta ha evidenziato che la disposizione
contenuta nell'art. 9, lett. b), legge n. 386/90, nella parte in cui
dispone che, in ipotesi di difetto di provvista, l'iscrizione del
nominativo del traente nell'archivio informatizzato previsto nel
successivo art. 9 bis l. cit., sia effettuata quando e' decorso il
termine stabilito dall'art. 8 senza che il traente abbia fornito la
prova dell'avvenuto pagamento, deve essere interpretata alla luce di
quanto disposto dall'art. 8 della medesima legge che a sua volta
stabilisce che le sanzioni amministrative non si applicano se il
traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termine di
presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli
interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per
la constatazione equivalente.
Il riferimento all'art. 8, cosi' come contenuto nel successivo
art. 9, non va quindi inteso limitatamente al solo termine di
scadenza ivi previsto, ma va interpretato piu' ampiamente, nel senso
che per evitare l'iscrizione nell'archivio informatico, il traente
non e' tenuto al solo pagamento dell'assegno, ma anche al pagamento
degli interessi, della penale ed altro.
A conforto di tale tesi, la convenuta ha altresi' sostenuto che
in ipotesi di assegno emesso senza copertura l'obbligato e' comunque
tenuto al pagamento degli interessi e delle spese ex art. 50, R.D.
17363/33 (rectius, e non 1173/33) ed art. 1196 c.c., si' che la sola
corresponsione della somma indicata sul titolo non sarebbe neppure
idonea a determinare l'estinzione del debito principale, alla luce
dei criteri d'imputazione previsti dall'art. 1194 c.c.
All'udienza di comparizione i procuratori delle parti chiedevano
rinvio della causa ai sensi dell'art. 320 c.p.c. con facolta' di
deposito di memorie sino all'udienza.
Alla successiva udienza di trattazione del 16 gennaio 2009, la
difesa dell'attore, alla luce dei piu' recenti orientamenti della
Corte costituzionale (segnatamente, Corte Cost. ord. 27/07/2006 n.
319; Corte Cost. ord. 30/07/1997 n. 299); in tema di titoli di
credito e sanzioni amministrative, sollevava questione di
legittimita' costituzionale, preliminare e sopravvenuta in relazione
alle eccezioni e deduzioni formulate dalla convenuta in prima
udienza.
Sulla questione cosi' sollevata, le parti su invito del Giudice
precisavano le conclusioni all'udienza del 21 dicembre 2009 ed il
Giudice poneva sul punto la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il Giudice di Pace ritiene sussistenti i presupposti per
sollevare d'ufficio, previa riqualificazione giuridica dei
presupposti di formulazione, questione di legittimita' costituzionale
degli artt. 8 ed 8-bis, 9-bis e 3 legge n. 386/1990, nel loro
combinato disposto integrale con gli art. 1829 c.c. nonche' gli artt.
32 e 50 R.D. 1736/1933 in relazione agli artt. 2-3, 24-25 e 41 della
Costituzione, in quanto per tale veste disposizioni applicabili alla
disciplina della fattispecie in esame.
Secondo tali disposizioni:
art. 8 l. cit. - "Pagamento dell'assegno emesso senza provvista
dopo la scadenza del termine di presentazione. - 1. Nei casi previsti
dall'art. 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il
traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli
interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per
la constatazione equivalente. 2. Il pagamento puo' essere effettuato
nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento
trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero
presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha
effettuato la constatazione equivalente. 3. La prova dell'avvenuto
pagamento deve essere fornita dai traente allo stabilimento trattario
o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione
equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del
rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata
ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante
attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo
dovuto. 4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative non puo' essere iniziato prima che sia decorso il
termine per il pagamento indicato nel comma - art. 8-bis, l. cit. -
"Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative". - 1.
Nei casi previsti dall'articolo 1, se viene levato il protesto o
effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale
trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto
territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto
o non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene
direttamente informato dal trattario.
2. Nei casi previsti dall'art. 2, il trattario da' comunicazione
del mancato pagamento ai pubblico ufficiale che deve levare il
protesto o effettuare la constatazione equivalente; il pubblico
ufficiale, se non e' stato effettuato il pagamento dell'assegno nel
termine previsto dall'art. 8, trasmette il rapporto di accertamento
della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in
cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione
equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto
dall'art. 8, informa direttamente il prefetto territorialmente
competente. 3. Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o
dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi
della violazione a norma dell'art. 14, della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la
notifica e' di trecentosessanta giorni. 4. L'interessato, entro
trenta giorni dalla notifica, puo' presentare scritti difensivi e
documenti. 5. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni
presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. 6. Si
applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le
disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili".
Art. 9-bis l. cit. - "Preavviso di revoca. - 1. Nel caso di
mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di
provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine
indicato nell'art. 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto
pagamento, il suo nominativo sara' iscritto nell'archivio di cui
all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sara' revocata ogni
autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente
e' invitato a restituire, alla scadenza del medesimo temine e sempre
che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo
possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.
2. La comunicazione e' effettuata presso il domicilio eletto dal
traente a norma dell'art. 9-ter entro il decimo giorno dalla
presentazione ai pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo
concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e
quella di ricevimento. 3. Anche in deroga a quanto stabilito
dall'art. 9, comma 2, lettera b), l'iscrizione del nominativo del
traente nell'archivio non puo' aver luogo se non sono decorsi almeno
dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. 4. La
comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilita' di
eseguirla presso il domicilio eletto. 5. Se la comunicazione non e'
effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario e'
obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e
fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o e'
insufficiente la provvista, nei limite di lire venti milioni per ogni
assegno";
-art. 10-bis l. cit. - "Archivio degli assegni bancari e
postali e delle carte di pagamento irregolari. - 1. Al fine del
regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, e' istituito presso
la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e
postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i
seguenti dati:
a) generalita' dei traenti degli assegni bancari o postali
emessi senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o
senza provvista, nonche' assegni non restituiti alle banche e agii
uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate
per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o
senza provvista, nonche' sanzioni penali e connessi divieti applicali
per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione
amministrativa accessoria;
d) generalita' del soggetto al quale e' stata revocata
l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata
l'autorizzazione all'utilizzo;
l) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia
stato denunciato il furto o lo smarrimento.
2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati,
puo' avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio,
secondo quanto previsto dall'art. 8, della legge 31 dicembre 1996, n.
675. 3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle
informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di
esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 13, della legge 31
dicembre 1996, n. 675. 4. I prefetti, le banche, gli intermediari
finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle
informazioni contenute nell'archivio per le finalita' previste dalla
presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta
utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. L'autorita'
giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute
nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni". - Art. 3
l. cit. - "Clausola penale. - 1. Nei casi previsti dall'art. 2 il
mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario
presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al
prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il
pagamento dei titolo una penale pari al dieci per cento della somma
dovuta e non pagata. 2. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo
esecutivo anche per la somma rappresentante la penale".
Art. 1829 c.c. - "Crediti verso terzi. - Se non risulta una
diversa volonta' delle parti, l'inclusione nel conto di un credito
verso un terzo si presume fatta con la clausola "salvo incasso". In
tal caso, se il credito non e' soddisfatto, il ricevente ha la scelta
di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto
reintegrando nelle sue. ragioni colui che ha fatto la rimessa. Puo'
eliminare la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente
esercitato le azioni contro il debitore";
art. 50, R.D. 1736133 - "Del regresso per mancato pagamento. - Il
portatore puo' chiedere in via di regresso:
1) l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;
2) gli interessi al tasso legale dal giorno della
presentazione;
3) le spese per il protesto o la constatazione equivalente,
quelle per gli avvisi dati e le altre spese".
art. 32, R.D. 1736133 - "Della presentazione e del pagamento. -
L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di
otto giorni se e' pagabile nello stesso comune in cui fu emesso, di
quindici giorni se pagabile in altro comune del Regno; di trenta
giorni se e' pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranita'
italiana compresi nei bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se
e' pagabile negli altri territori soggetti alla sovranita' italiana.
L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale e'
pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di
sessanta giorni a secondo che il luogo di emissione e quello di
pagamento siano nello stesso o in diversi continenti. A questo
effetto gli assegni bancari emessi in un paese di Europa e pagabili
in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati
come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente. I
termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario
come data di emissione".
Le norme violate dalle disposizioni impugnate sono gli artt. 2-3,
24-25 e 41 della Costituzione della Repubblica italiana.
Nel presente giudizio civile la questione di legittimita'
costituzionale dell'impugnato testo di legge, nella sua lettura
integrata, e' rilevante in quanto dalla decisione della stessa
dipende il contenuto della pronuncia che questo giudicante si e'
riservato di prendere stille richieste della difesa attorea e, piu'
in generale, sull'istruzione della causa.
I punti sotto i quali e' necessario focalizzare l'esatta natura
della fattispecie in esame sono diversi e possono cosi'
sintetizzarsi: (a) la legittimita' dei provvedimenti informativi ex
art. 9-bis l. cit. assunti da Poste Italiane nei confronti di
soggetto estraneo al rapporto controverso; (b) la tardivita' dei
provvedimenti informativi assunti da Poste Italiane nei confronti del
correntista intimato; (e-,) la imposizione del pagamento della
clausola penale in favore di un beneficiario non piu' creditore, e
non agente, sotto minaccia di segnalazione amministrativa; (C-2)
l'adempimento tardivo del correntista; (C-3) la mancata iscrizione
pregiudizievole nonostante il ritardo; (d) la revoca
dell'autorizzazione ad emettere assegni applicata al cointestatario
di diverso rapporto: (e) la mancanza del requisito soggettivo
previsto dall'art. 3 l. cit. per l'applicazione della clausola
penale, ossia la mancanza di un prenditore agente; (f) la presenza di
un pagamento a soddisfo del facciate in favore del primo ed unico
beneficiario, senza presenza di storno in conto e con uguale
applicazione di servizio commissioni impagato; (g) la attivazione
delle procedure ex art. 3 l. cit., allorquando il titolo era gia'
stato pagato, cosi come ammesso dalla stessa convenuta.
L'esame di codesti aspetti travalica ampiamente le ipotesi gia'
esaminate dall'On.le Collegio con le pronunce interinali sopra
richiamate, condivise da questo giudicante nella esposizione dei
principi di diritto ivi sanciti.
L'ipotesi, infatti, va oltre la mera illegittimita'
costituzionale della norma allorche' essa impone per non darsi luogo
all'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio informatica
della Banca d'Italia (e la conseguente revoca di ogni autorizzazione
a emettere assegni) - che, entro il termine di cui all'art. 8 della
stessa legge, venga fornita la prova dell'avvenuto pagamento
dell'assegno, invece di ritenere sufficiente, a questi fini che, nel
rispetto dei limiti temporali innanzi indicati, il titolo sia stato
effettivamente pagato.
La diversa chiave di lettura imposta dal caso in esame muove
dalla circostanza che la procedura afflittiva e' stata (a) attivata
con la sua comunicazione al traente solo allorquando il titolo era
gia' stato pagato e - in ogni caso - (b) in assenza dei requisiti
soggettivi imposti dall'art. 3 l. cit., ossia in mancanza di un
creditore agente in recupero dell'importo facciate.
Questi elementi, secondo il dato testuale del provvedimento
normativo in parola, devono essere considerati a priori - a monte -
delle stesse procedure afflittive previste dagli artt. 8/8-bis, 9-bis
e 10-bis l. cit. come elemento sostanziale per la corretta
applicazione delle metodologie operative delle operazioni di
irrogazione.
Difettando i presupposti per l'applicabilita' delle sanzioni,
nessun procedimento puo' essere iniziato - lo stesso dato testuale
dell'impianto che suggerisce codesta conclusione.
Infatti, l'art. 8, comma 1 l. cit. dispone che "nei casi previsti
dall'art. 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il
traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli
interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per
la constatazione equivalente (nda, al creditore che procede, art. 3
l. cit.)".
E' sempre lo stesso art. 8, comma 4, l. cit. dispone che "Il
procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non
puo' essere iniziato prima che sia decorso il termine per il
pagamento indicato nel comma 1".
A fortiori esso non puo', e non deve, essere avviato nell'ipotesi
in cui il titolo sia stato pagato prima dell'avvio delle procedure di
comunicazione ed in assenza di un creditore che procede.
In ordine a tale ultima ipotesi, carente questo preliminare
requisito, neppure la clausola penale puo' essere applicata, a
maggior ragione intimata dall'Istituto di credito, qualora non vi sia
un creditore agente per il recupero delle somme portate dal titolo,
nonostante la sua funzione pubblicistica, in quanto non piu'
sussistendo l'impagato per difetto di provvista non vi e' piu' un
creditore
Ora, la maggior parte delle circostanze che questo Decidente si
trova a dovere affrontare muovono specularmente dalle asserzioni
difensive delle parti e dalla produzione da questi offerta.
Parte attrice ha documentalmente dimostrato le ragioni per le
quali duole il pregiudizio sofferto; di contro, parte convenuta -
nelle proprie alienazioni difensive - ha espressamente dichiarato
che, sebbene l'attore - traente avesse ottemperato con ritardo al
pagamento della clausola penale ovvero alla sua comunicazione
all'istituto di credito Poste Italiane S.p.a., quest'ultimo non ha
posto in essere alcun procedimento afflittivo.
La circostanza si appalesa come manifesta disparita' di
trattamento tra i soggetti che, emesso un titolo senza provvista, non
adempiono nel termine agli obblighi derivanti ex art. 3 l. cit. e non
comunicano tali adempimenti all'Istituto segnalante; e coloro che,
emesso un titolo senza provvista, adempiono nel termine agli obblighi
derivanti ex art. 3 l. cit. ma non comunicano, ovvero comunicano in
ritardo, tali adempimenti all'Istituto segnalante.
Sotto tale profilo la norma di disciplina e' testualmente chiara
al contenuto delle previsioni ex art. 8 ed 8-bis l. cit.
Diversamente, in relazione alla fattispecie in esame, e' dato
osservare come l'Istituto di credito abbia agito in veste di
autorita' competente ex art. 4 l. cit. intimando l'adempimento della
clausole a pena e pur non avendone competenza e, nonostante le
irregolarita' del traente, discrezionalmente arroccandosi il diritto
- potere di obliterare al contenuto delle disposizioni procedimentali
in caso di mancata comunicazione.
E allora delle due l'una, o l'art. 3 l. cit. e' applicabile in
ogni caso ed a qualunque ipotesi anche in assenza del requisito
soggettivo, oppure no.
Ancora.
O, ai sensi dell'art. 4 l. cit. per autorita' competente -
nell'ambito di un rapporto terzo fra creditore e debitore - deve
riconoscersi potere anche all'istituzione bancaria al fine di
"intimare" irrogazione delle sanzioni nel difetto dello spontaneo
adempimento alta clausola penale, oppure no. In tal caso, In assenza
di tale potere, l'ufficio di credito deve (e non dovrebbe) limitarsi
solo agli adempimenti ad esso derivanti dalla disposizione ex art.
9-bis l. cit. senza poteri in ordine alla clausola penale
diversamente ponendosi parte di un rapporto debito-credito al quale
e' estranea.
Ove cosi' non fosse, nell'ipotesi identica a quella di specie,
sarebbe di assoluta evidenza il vuoto normativo e la conseguente
disparita' di trattamento per l'arbitraria assimilazione al dettato
normativo di soggetti che, onorato il capitale prima del procedimento
di preavviso, vedano intimarsi successivamente dal proprio istituto
di credito l'ulteriore pagamento della clausola penale in favore di
un beneficiario non piu' creditore agente (ammesso che lo sia mai
stato anche per un istante.).
Giusto perche' a questo Decidente, giudice "a quo", incombe
l'obbligo di descrivere compiutamente la fattispecie cosi' da
consentire il sindacato di incostituzionalita' delle disposizioni
censurande da parte della Corte, e' di palmare importanza
sottolineare in questo provvedimento come, dalla difesa della
convenuta azienda di credito sia emerso che l'intimazione
all'adempimento della clausola penale non sia stato legittimo poiche'
essa ha agito d'imperio assimilando codesta fattispecie a quella
della effettiva emissione del titolo in permanenza di difetto della
provvista e non considerando che alla data del preavviso di revoca
non sussistesse piu' un creditore beneficiario. E' altresi' di
particolare importanza evidenziare come, seguendo la logica d'imperio
adottata da Poste Italiane S.p.a., alla omissione del traente non ha
fatto seguito alcuna segnalazione e trasmissione del nominativo di
quegli all'archivio della Banca d'Italia.
L'istituto di credito quindi non vi ha provveduto ne'
anteriormente ne' successivamente alla prova del pagamento, fornita
in ritardo dal traente.
- Art. 2-3 e 41 Cost.
La disparita' di trattamento cui quest'ultimo e' stato sottoposto
appalesa illegittima applicazione di norme di legge, usata in modo
univoco innanzi a fattispecie assolutamente opposte con limitazione,
restrizione e violazione degli artt. 2, 3 e 41 Cost.
Ad adiuvare codesta linea interpretativa sovvengono le
disposizioni di cui agli artt. 50 e 32, R.D. 1736/1933.
La prima delle due norme, disciplinando i poteri del portatore in
regresso, sostanzialmente trova conferma temporale nella lettera
dell'art. 3 - legge n. 386/90 del quale consente migliore e piu'
ampia interpretazione.
La clausola penale non e' obbligo istituzionale ma e' obbligo del
debitore innanzi alla facolta' azionata dal creditore che agisce per
il recupero del credito 50" - il portatore puo' chiedere..." in
presenza di pagamento spontaneo del debitore e di' accettazione del
creditore, che piu' non agisce, prima della notifica dei comunicati
ex art. 9-bis l. 386/90 non puo' piu' intimarsi applicazione della
ulteriore clausola penale da parte del terzo sotto comminatoria di
avvio del procedimento di irrogazione delle sanzioni.
La seconda delle due norme, disciplinando la fase della
presentazione e del pagamento al portatore beneficiario, offre una
chiave di lettura diversa a quella sostenuta dalla convenuta Poste
Italiane S.p.a.
Quest'ultima asserisce infatti, richiamando la vigenza delle
condizioni economiche di conto corrente e del relativo foglio
informativo (atti espressione di volonta' negoziale unilaterale
assimilabili alla proposta di contratto, quindi non fonte normativa
di origine legislativa) che il versamento di un assegno si presume
effettuato "salvo buon fine" ai sensi dell'art. 1829 c.c. e tale
clausola comporterebbe che il rimettente acquisti la disponibilita'
della somma da esso portata solo dopo il suo effettivo pagamento.
Su tale assunto, la parte convenuta ha rilevato che il versamento
in effettuato dal correntista presso altro ufficio diverso da quello
di radicamento, cosicche' qualora il beneficiario avesse voluto avere
la disponibilita' immediata della somma avrebbe dovuto negoziare il
titolo presso l'ufficio di radicamento del conto traente.
L'obiezione a parere di questo Decidente appare destituita di
pregio poiche' tale estensione all'interpretazione della norma
violerebbe la lettera dell'art. 32 R.D. 1736/1933 parte seconda
"32..., di quindici giorni se pagabile in altro comune del Regno...".
La testuale applicazione di tale periodo della norma citata, allo
stato non abrogata ne espunta dall'ordinamento giuridico vigente,
indica e sta a significare che al giorno di pagamento dell'importo
facciate, durante la gestione del periodo di impagato, avendo il
beneficiario incassato l'effetto postale dal comune di Milano, il
termine utile di pagamento era di quindici giorni e non di otto.
Con cio' trovando giustificazione il pagamento dell'importo
facciate alla data dell'8 settembre 2009 come momento temporale
antecedente all'avvio delle procedure di preavviso che, allorquando
giunte a conoscenza del traente erano gia' state di gran lunga
superate dalla sopravvenuta disponibilita' delle provviste entro il
termine richiesto proprio dall'art. 32 R.D. cit.
Cio' vuole significare che gli impugnati provvedimenti normativi,
applicati in modo univoco in situazioni difformi dagli Istituti di
credito hanno riservato, e continuano a riservare, un ingiustificato
trattamento di favore per le Banche e gli altri Enti Creditizi - che,
sotto l'intimazione della comminatoria di maggiori sanzioni,
intervengono da terzi in rapporti obbligatori a loro estranei,
assumendo mola proprio quella qualifica di autorita' competenti alla
vigilanza che nessuna norma ha loro riconosciuto caratterizzandosi
come espressione di pericolo assimilabile agli effetti degli artt.
1434-1435 e ss. c.c. nonche' art. 610 c.p.
La continuativa autorizzazione di tali atteggiamenti all'interno
della collettivita' produttiva privata ad opera dei poteri forti
rappresentati da Banche ed altri Enti Creditizi consente di privare
la collettivita' di uno strumento di lotta alle forme piu' subdole di
intimidazione, quella praticata per mezzo di apparentemente innocui
congegni contrattuali o legislativi deformati dalla prassi
applicativa, dei quali a rimanere vittima e' quasi sempre il semplice
consumatore; vale a dire quel cittadino che non vive di rendite di
posizione, ma solo del proprio quotidiano lavoro, quello sul quale,
secondo l'art. 1 della Costituzione, e' fondata la nostra Repubblica
Democratica.
Invero, un'interpretazione proveniente dal legislatore si rende
necessaria solo quando si vengono a determinare tra gli operatori del
diritto contrasti in ordine al significato di una legge o alle sue
conseguenze giuridiche, cosa costantemente verificatasi per la legge
n. 386/90.
Anzi, la soluzione adottata dalla prassi contrasta apertamente
con l'interpretazione unanimemente data dal linguaggio adottato dal
legislatore.
L'irragionevolezza delle norme impugnate appare "ictu oculi"
evidente se si considera che, nella controversia in esame,
applicandola, consentirebbe ad un Giudice di Pace della Repubblica
una pronuncia di rigetto della domanda attore con riconoscimento del
legittimo operato di Poste Italiane nella circostanziata applicazione
della procedura di irrogazione delle sanzioni (ugualmente non
comminate) nonostante le omissioni e/o i ritardi dei traente.
Art. 24 Cost.
Per gli stessi motivi risulta violato l'art. 24 della
Costituzione, atteso che tutti coloro, probabilmente non molti, che
hanno avuto la forza, il coraggio e l'intuito giuridico di opporsi in
un giudizio contro codesta prassi operativa posta in essere dalle
Banche e dagli altri Enti Creditizi si vedono lesi nel diritto alla
tutela giurisdizionale nella quale avevano confidato in base al
diritto vigente.
Risulta cosi' frustrata la tutela giurisdizionale di diritti lesi
dalla reiterazione di condotte consapevolmente finalizzate ad una
sorta di Intervento impositivo da parte di autorita' incompetenti, e
non riconosciute legislativamente, nel farsi portatori di un
interesse ultra contrattuale in assenza dei requisiti soggettivi
previsti dalle norme sostanziali di disciplina ed in concomitanza ai
limiti procedimentali delle disposizioni attuative della legge n.
386/1990 descritte in narrativa, cosi necessitandosi l'individuazione
di un criterio oggettivo per l'individuazione del limite oltre il
quale la imposizione dei pagamenti della clausola penale sotto
comminatoria di degnazione alla centrale dei rischi di Banca d'Italia
integra l'illegittimita' di un comportamento oggettivamente
perseguibile in sede civile nonche' una condotta assimilabile alle
ipotesi di violenza privata in sede penale.
Art. 25 Cost.
L'art. 25 della Costituzione, da ritenersi norma non solo di
principio, e' violato perche' con l'applicazione pragmatica delle
impugnate disposizioni non si protegge il cittadino consumatore che,
di fatto, nelle ipotesi identiche a quella in esame, viene a trovarsi
punito - in forma preventiva in assenza di una precisa disciplina
normativa che regoli l'ipotesi di settore.
L'atteggiamento cosi' posto in essere da Banche ed altri Enti
Creditizi deflette e scoraggia l'accesso al credito e alla iniziativa
economica privala, alla quale notoriamente il lavoratore, il
consumatore, il cittadino, od anche un semplice professionista,
accede quale strumento di vita quotidiana in diretta relazione alle
condizioni quotidiane ed attuali del credito a consumo.
Viceversa, dall'ammissibilita' dell'atteggiamento vessatorio
posto in essere da Banche ed altri Enti Creditizi l'unica tutela
riconosciuta viene concessa giusto alla condotta dei banchieri piu'
arroganti che non si fanno mai carico, da contraenti forti, della
prevedibile evoluzione in senso vessatorio degli effetti delle prassi
operative bancarie sulla vita dei cittadini, come doverosamente
sarebbero tenuti a fare in base all'ordinamento e segnatamente subito
dopo l'entrata in vigore della legge n. 386/1990.
Tanto piu' se si considera che:
1) negli anni successivi all'entrata in vigore della legge n.
386/1990 la Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi
sull'interprestazione piu' estensiva dell'art. 3 l. cit. arrivando a
statuire il consolidato principio secondo il quale (solo)
nell'ipotesi di emissione a vuoto di assegni bancari non e'
consentita la rinuncia alla penale di cui all'art. 3, legge n. 386
del 1990, non trattandosi di misura posta ad esclusivo vantaggio del
creditore cartolare;
2) la natura della clausola penale ex art. 3 l. cit. si
differenzia da quella disciplinata dall'art. 1382 c.c. che
costituisce pattuizione accessoria al contratto, per la sua natura
pubblicistica poiche' gia' inerendo alla procedibilita' dell'azione
penale, attraverso la sanzione del pagamento della immodificabile
percentuale del 10% dell'importo dell'assegno mirava a dissuadere
dalla commissione del reato di emissione di assegni senza provvista,
unica ipotesi codificata.
Principio di diritto:
Dica la Corte se l'interpretazione della legge n. 386/1990 in
relazione alle disposizioni di cui agli artt. 8 ed 8-bis, 9-bis e 3
legge n. 386/1990, nel loro combinato disposto integrale con gli art.
1829 c.c. nonche' gli artt. 32 e 50 - R.D. 1736/1933, laddove
applicate in ipotesi di cd. "check trunckaction" mediante canali
telematici, pur soddisfacendo il creditore beneficiario, violando gli
artt. 2-3, 24-25 e 41 della Costituzione, legittimino (o meno)
l'Azienda di Credito a: (1) trattenere dal conto corrente del
debitore somme di danaro a titolo di «servizio commissioni per
impagato assegno» senza avere dato preventiva comunicazione al
debitore proprio cliente dell'intervenuta ri-negoziazione del titolo;
(2) trattenere dal conto corrente del debitore somme di danaro a
titolo di «servizio commissioni per impagato assegno» anche
nell'ipotesi in cui il titolo sia stato pagato e non stornato; (3)
trattenere dal conto corrente del debitore somme di danaro a titolo
di «oneri accessori» ex art. 3, legge n. 386/1990 anche nell'ipotesi
in cui il titolo sia stato pagato e non stornato; (4) "minacciare" il
debitore l'avvio della procedura CAI in caso di mancata osservanza
del termine sancito dall'art. 8 l. cit. anche nell'ipotesi in cui il
titolo sia stato pagato e non stornato; (5) non avvertire il debitore
che la procedura CAI e' stata interrotta anche nell'ipotesi di
mancata trasmissione dei documenti richiesti dall'Azienda di Credito
sebbene ottenuti dal debitore entro il medesimo termine; (6) avviare
la procedura prevista dalle norme citate prima di averne dato
comunicazione al titolare del rapporto di conto corrente interessato
secondo le medesime disposizioni applicate a titolo preventivo; (7)
omettere regolare comunicazione di blocco della avviata procedura ex
legge n. 386/1990 nell'ipotesi in cui il traente abbia pagato
l'intero debito ed i suoi accessori attraverso i canali telematici
gestiti dalla medesima Azienda di Credito e non altri; (8) omettere
regolare comunicazione di blocco della avviata procedura ex legge n.
386/1990 nell'ipotesi in cui il traente abbia pagato l'intero debito
ed i suoi accessori attraverso i canali ordinari gestiti da terzi ed
in data successiva al termine di cui all'art. 8, della legge n.
386/1990.