ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-28 agosto 2013, depositato in cancelleria il 28 agosto 2013 ed iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione della Regione Marche; udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto che, con ricorso notificato il 23 agosto 2013 e depositato il successivo 28 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto); che si e' costituita la Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; che successivamente, con atto notificato il 10 febbraio 2014 e depositato in cancelleria il 18 febbraio 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha formalizzato la rinuncia al ricorso che ha originato il presente giudizio; che, con nota di deposito del 18 marzo 2014, la difesa della Regione Marche ha comunicato l'intervenuta accettazione, da parte della Giunta regionale, della rinuncia al ricorso; Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto), in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione; che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, successivamente, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, e che detta rinuncia e' stata accettata dalla Regione Marche; che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del giudizio (ex multis, da ultimo, ordinanze n. 164 e n. 55 del 2013).