ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della
legge della Regione Marche 17 giugno  2013,  n.  13  (Riordino  degli
Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione  del
Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica
del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti,  Asola  e
Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto), promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  23-28  agosto
2013, depositato in cancelleria il 28 agosto 2013 ed iscritto  al  n.
85 del registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Marche; 
    udito nella camera di consiglio del  9  aprile  2014  il  Giudice
relatore Giuliano Amato. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  23  agosto  2013  e
depositato il successivo 28 agosto, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso,  in  riferimento  all'art.  117,  commi  secondo,
lettera s), e terzo, della Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale in  via  principale  dell'art.  3  della  legge  della
Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino  degli  Interventi  in
materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del  Consorzio  di
Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del  Foglia,
Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola  e  Alto  Nera,
dell'Aso, del Tenna e del Tronto); 
    che si e' costituita la Regione Marche, in persona del Presidente
pro tempore, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; 
    che successivamente, con atto notificato il 10  febbraio  2014  e
depositato in cancelleria il 18  febbraio  2014,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha formalizzato la rinuncia al ricorso che  ha
originato il presente giudizio; 
    che, con nota di deposito del 18  marzo  2014,  la  difesa  della
Regione Marche ha comunicato  l'intervenuta  accettazione,  da  parte
della Giunta regionale, della rinuncia al ricorso; 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art.  3  della
legge della Regione Marche 17 giugno  2013,  n.  13  (Riordino  degli
Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione  del
Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica
del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti,  Asola  e
Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto), in riferimento all'art.
117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione; 
    che  lo   stesso   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
successivamente, ha depositato atto di rinuncia  al  ricorso,  e  che
detta rinuncia e' stata accettata dalla Regione Marche; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da
accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione  del
giudizio (ex multis, da ultimo, ordinanze n. 164 e n. 55 del 2013).