ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7-bis,
commi 3 e 5, del decreto-legge 26 aprile 2013,  n.  43  (Disposizioni
urgenti  per  il  rilancio  dell'area  industriale  di  Piombino,  di
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle  zone  terremotate
del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
realizzazione  degli  interventi  per  Expo  2015),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,  n.  71,  promosso  dalla
Regione  siciliana  con  ricorso  notificato  il  23   agosto   2013,
depositato in cancelleria il 28 agosto 2013 ed iscritto al n. 84  del
registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  15  aprile  2014  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato Beatrice Fiandaca per  la  Regione  siciliana  e
l'avvocato dello Stato Enrico  De  Giovanni  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 23 agosto 2013 e depositato  il  28
agosto  2013,  la  Regione  siciliana  ha   promosso   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  7-bis,  commi  3  e  5,  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio  2012  e  per
accelerare la ricostruzione  in  Abruzzo  e  la  realizzazione  degli
interventi per Expo 2015) - come convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n.  71,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica del 25 giugno 2013, n. 147  -  in  riferimento  agli
artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio  1946,  n.  455
(Approvazione dello statuto della Regione siciliana),  convertito  in
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in relazione all'art. 2,
primo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio
1965, n. 1074  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della  Regione
siciliana in materia finanziaria), all'art. 43 del medesimo  r.d.lgs.
n. 455 del 1946 ed al principio di leale collaborazione. 
    La ricorrente premette che l'impugnato art. 7-bis del d.l. n.  43
del 2013, oltre a prevedere la concessione di contributi  ai  privati
per la ricostruzione, la  riparazione  o  l'acquisto  sostitutivo  di
immobili,  prioritariamente   adibiti   ad   abitazione   principale,
danneggiati o distrutti nel sisma che ha colpito l'Abruzzo  nel  2009
(comma 1), e l'incremento del fondo istituito dall'art. 10, comma  5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni  urgenti  in
materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica)   -   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 -, per interventi
strutturali di politica economica (comma 4), dispone al comma  3  che
le misure dell'imposta fissa di bollo stabilite in euro  1,81  ed  in
euro 14,62 siano rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00  ed  in
euro 16,00 e, al comma 5, che agli oneri derivanti dall'art. 7-bis si
provveda con le maggiori entrate derivanti dall'aumento previsto  dal
comma  3.  Tali  disposizioni  troverebbero  applicazione  anche   in
Sicilia, in virtu' dell'inciso  «ovunque  ricorrano»,  contenuto  nel
citato comma 3. 
    1.1.-  Anzitutto,  la  Regione  siciliana  lamenta  che  ne'   le
disposizioni impugnate ne' il contesto normativo in cui sono inserite
contemplino una clausola di salvaguardia che  rimetta  l'applicazione
delle norme introdotte alle procedure di recepimento  previste  dagli
statuti speciali e dalle relative norme  di  attuazione  in  modo  da
garantire che il mantenimento  alla  Regione  siciliana  del  gettito
dell'imposta  di  bollo,  come  rimodulata,  o,  in   subordine,   il
contributo  della  stessa  al  rifinanziamento  della   ricostruzione
privata nei Comuni abruzzesi interessati dal sisma del 2009 avvengano
nel rispetto dei rapporti e dei  vincoli  che  gli  statuti  speciali
stabiliscono nei rapporti tra lo Stato  e  le  Regioni  ad  autonomia
speciale. Ne deriverebbe la violazione  dell'art.  43  dello  statuto
della Regione siciliana e  del  principio  di  leale  collaborazione,
atteso che, quando vengono sottratti alla Regione  siciliana  tributi
di sua spettanza, occorrerebbe il raggiungimento di  un'intesa  sulle
modalita' di compensazione del relativo gettito. In via  subordinata,
la  Regione   deduce   la   violazione   del   principio   di   leale
collaborazione, previsto dalle norme statutarie e di attuazione per i
casi  in  cui  vengano  individuate  nuove  entrate  tributarie   dal
legislatore statale. 
    1.2.- La Regione siciliana, inoltre, deduce la  violazione  degli
artt. 36 e 37 del proprio statuto speciale nonche' dell'art. 2, primo
comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965. 
    A  suo   avviso,   le   disposizioni   impugnate   destinerebbero
illegittimamente  per  il  periodo   2013-2019   il   gettito   della
rideterminata imposta fissa di bollo alla copertura di oneri  diretti
a  soddisfare   particolari   finalita'   contingenti   dello   Stato
specificate nelle legge stessa, trattandosi di tributo  di  spettanza
regionale. 
    Secondo la ricorrente, la "rideterminazione"  dell'imposta  fissa
di bollo non sarebbe  riconducibile  al  concetto  di  nuova  entrata
tributaria quale esplicitato dalla giurisprudenza costituzionale,  in
quanto non introdurrebbe alcun nuovo tributo e non determinerebbe una
modificazione di aliquote. Dunque, non sarebbe integrata  l'eccezione
prevista dai parametri invocati all'integrale spettanza  del  gettito
del tributo alla Regione siciliana. 
    In via subordinata, quest'ultima nega  che  la  destinazione  del
maggior gettito  per  il  periodo  2013-2019  risponda  a  specifiche
necessita' dello Stato, nemmeno indicate per gli anni  successivi  al
2019. Difetterebbe,  pertanto,  uno  dei  presupposti  necessari  per
derogare al principio di integrale spettanza regionale delle  entrate
riscosse nell'ambito del territorio siciliano. 
    2.- Con atto depositato il 24 settembre 2013, si e' costituito in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso    dall'Avvocatura    generale    dello    Stato,    deducendo
l'inammissibilita'  o,  comunque,  l'infondatezza   della   questione
proposta dalla Regione siciliana. 
    2.1.-  Ad   avviso   del   resistente,   la   questione   sarebbe
inammissibile, in quanto le norme censurate riserverebbero allo Stato
esclusivamente il maggior gettito derivante dall'aumento dell'imposta
di bollo, senza incidere sulla misura  delle  entrate  ordinariamente
spettanti alla Regione. Questa, peraltro, non  avrebbe  concretamente
dimostrato che l'intervento normativo si traduca in un danno  per  la
finanza regionale tale da alterare  il  rapporto  tra  i  complessivi
bisogni della Regione e l'insieme delle risorse per farvi fronte.  Di
conseguenza la norma censurata non avrebbe diretta capacita' lesiva. 
    Inoltre, la riserva  erariale  sarebbe  rispettosa  dell'art.  2,
primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, che,  pur  riconoscendo  la
spettanza  alla  Regione  di  tutte  le  entrate  tributarie  ricosse
nell'ambito del suo territorio, fa salve le «nuove entrate tributarie
il cui gettito sia destinato con apposite  leggi  alla  copertura  di
oneri  diretti  a  soddisfare  particolari  finalita'  contingenti  o
continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime». 
    2.2.- Ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio,  la  questione
sarebbe comunque infondata nel merito. Infatti, nell'esercizio  della
competenza esclusiva in materia di «sistema  tributario  e  contabile
dello Stato» e di «perequazione delle risorse finanziarie» - ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera e),  della  Costituzione  -  il
legislatore statale ben  potrebbe  disciplinare  i  tributi  da  esso
istituiti, anche se il relativo gettito sia di  spettanza  regionale,
purche'  non  sia  alterato  il  rapporto  tra  complessivi   bisogni
regionali e mezzi finanziari per farvi fronte.  Gli  artt.  36  dello
statuto della Regione siciliana e 2, primo comma, del d.P.R. n.  1074
del 1965 consentono di derogare alla generale spettanza alla  Regione
delle entrate tributarie riscosse nel suo territorio se si tratti  di
entrate nuove destinate dalla legge alla copertura di oneri diretti a
soddisfare particolari finalita'  contingenti  o  continuative  dello
Stato  specificate  nella  legge   medesima.   Le   norme   censurate
integrerebbero  proprio   la   descritta   fattispecie   derogatoria,
destinando, per un determinato periodo di tempo, il  maggior  gettito
dell'imposta fissa di bollo ad «assicurare la prosecuzione degli  gli
interventi per la ricostruzione privata nei territori  della  Regione
Abruzzo, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009».  Cio'  senza  menomare
l'autonomia finanziaria regionale, trattandosi  di  maggiori  entrate
insuscettibili di determinare effetti negativi in termini  di  minori
introiti. 
    Secondo il  resistente,  inoltre,  la  legittimita'  delle  norme
impugnate discenderebbe  anche  dalla  ratio  solidaristica  da  esse
sottesa, fondata sugli artt. 2, 3  e  5  Cost.  Nell'esercizio  della
competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  e),
Cost. il legislatore statale ben potrebbe imporre  indistintamente  a
tutte le autonomie territoriali contributi solidaristici a fronte  di
eventi calamitosi, anche  per  garantire,  ai  sensi  dell'art.  117,
secondo comma, lettera m), Cost., su tutto il territorio nazionale  i
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali che proprio da detti eventi  possono  essere  compromessi.  E
cio' potrebbe disporre senza la necessita' di ricorrere a  successive
mediazioni e regolazioni  finanziarie  tramite  specifiche  norme  di
attuazione, come accade  per  la  contribuzione  al  risanamento  del
debito pubblico. 
    Ad avviso della difesa erariale, poi,  non  sussisterebbe  alcuna
violazione del principio di leale collaborazione. Essa imporrebbe  la
previsione di un procedimento che contempli la  partecipazione  della
Regione siciliana solo nel caso in cui la determinazione in  concreto
del gettito derivante dalle nuove norme fosse  complessa,  situazione
che non ricorrerebbe nella fattispecie. 
    Infine, secondo il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la
mancanza di una clausola di salvaguardia - che avrebbe  la  specifica
funzione di rendere applicabile il decreto  agli  enti  ad  autonomia
differenziata solo a condizione che ne siano rispettati  gli  statuti
speciali ed i percorsi procedurali ivi previsti per la  modificazione
delle norme di attuazione statutaria - non comporterebbe l'automatica
violazione delle prerogative statutarie  ove  detto  decreto  risulti
altrimenti rispettoso  delle  stesse,  come  nella  fattispecie,  con
conseguente inconferenza e pretestuosita'  delle  doglianze  riferite
alla violazione dell'art. 43 dello statuto della Regione siciliana  e
del principio di leale collaborazione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe la Regione siciliana  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-bis, commi  3  e
5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti  per
il rilancio  dell'area  industriale  di  Piombino,  di  contrasto  ad
emergenze ambientali, in favore delle  zone  terremotate  del  maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la  realizzazione
degli interventi per Expo 2015) - come convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 - in riferimento agli artt. 36 e 37
del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455  (Approvazione
dello  statuto  della  Regione  siciliana),   convertito   in   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in relazione all'art. 2, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.
1074 (Norme di attuazione dello Statuto della  Regione  siciliana  in
materia finanziaria), all'art. 43 del medesimo r.d.lgs.  n.  455  del
1946 ed al principio di leale collaborazione. 
    1.1.- L'impugnato art. 7-bis del d.l. n. 43  del  2013,  oltre  a
prevedere  la  concessione  di   contributi   ai   privati   per   la
ricostruzione, la riparazione o l'acquisto sostitutivo  di  immobili,
prioritariamente adibiti  ad  abitazione  principale,  danneggiati  o
distrutti nel sisma che ha colpito l'Abruzzo nel 2009  (comma  1),  e
l'incremento  del  fondo  istituito  dall'art.  10,  comma   5,   del
decreto-legge 29 novembre  2004,  n.  282  (Disposizioni  urgenti  in
materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica)   -   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 -, per interventi
strutturali di politica economica (comma 4), dispone al comma  3  che
le misure dell'imposta fissa di bollo stabilite in euro  1,81  ed  in
euro 14,62 siano rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00  ed  in
euro 16,00 e, al comma 5, che agli oneri derivanti dall'art. 7-bis si
provveda con le maggiori entrate derivanti dall'aumento previsto  dal
comma 3. 
    Quanto all'art.  43  dello  statuto  ed  al  principio  di  leale
collaborazione,  la  ricorrente  lamenta  che  ne'  le   disposizioni
impugnate ne' il contesto normativo in cui sono inserite  contemplino
una clausola di  salvaguardia  che  ne  rimetta  l'applicazione  alle
procedure di recepimento previste  dagli  statuti  speciali  e  dalle
relative norme di attuazione in modo da garantire che il mantenimento
alla Regione  siciliana  del  gettito  dell'imposta  di  bollo,  come
rimodulata,  o,  in  subordine,  il  contributo  della  stessa   alla
ricostruzione privata nei Comuni abruzzesi interessati dal sisma  del
2009 avvengano nel rispetto dei  vincoli  che  gli  statuti  speciali
stabiliscono nei rapporti tra lo Stato e  le  Regioni  e  dell'intesa
sulle modalita'  di  compensazione  del  gettito  sottratto.  In  via
subordinata, la ricorrente deduce  la  violazione  del  principio  di
leale  collaborazione  contemplato  dalle  norme  statutarie   e   di
attuazione per i casi in cui vengano previste dal legislatore statale
nuove entrate tributarie. 
    Inoltre, la Regione siciliana lamenta la violazione  degli  artt.
36 e 37 dello statuto nonche' dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n.
1074 del 1965, in quanto la rideterminazione  dell'imposta  fissa  di
bollo operata dalla normativa censurata non sarebbe riconducibile  al
concetto  di  nuova  entrata  tributaria  quale   esplicitato   dalla
giurisprudenza costituzionale, non introducendo alcun  nuovo  tributo
ne' determinando una modificazione di aliquote. Dunque,  non  sarebbe
integrata l'eccezione prevista dai parametri  invocati  all'integrale
spettanza regionale del gettito del tributo. In via  subordinata,  la
ricorrente nega che  la  destinazione  del  maggior  gettito  per  il
periodo 2013-2019  risponda  a  specifiche  necessita'  dello  Stato.
Peraltro, la destinazione non sarebbe neppure indicata per  gli  anni
successivi al  2019.  Difetterebbe,  pertanto,  uno  dei  presupposti
necessari per derogare al principio di integrale spettanza  regionale
delle entrate riscosse nell'ambito del territorio siciliano. 
    2.-  Preliminarmente  deve  essere  dichiarata  inammissibile  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-bis, commi  3  e
5, del d.l. n. 43 del 2013 in riferimento all'art. 43  dello  Statuto
ed al principio di leale collaborazione. 
    Nel lamentare che  le  disposizioni  censurate  non  siano  state
accompagnate dalla previsione di una clausola di salvaguardia che  ne
rimetta l'applicazione alle procedure di recepimento  previste  dagli
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, la  ricorrente
non tiene conto che le norme di attuazione sono gia' state  adottate.
In particolare, l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n.  1074  del  1965
stabilisce che «[...]  spettano  alla  Regione  siciliana,  oltre  le
entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le  entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,  dirette
o indirette, comunque denominate, ad eccezione  delle  nuove  entrate
tributarie il cui gettito  sia  destinato  con  apposite  leggi  alla
copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari   finalita'
contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificata  nelle  leggi
medesime». 
    Non chiarendo in che  modo  la  previsione  di  una  clausola  di
salvaguardia avrebbe potuto impedire il preteso  vulnus  all'art.  43
dello statuto ed all'invocato principio di leale  collaborazione,  la
Regione non ha dunque illustrato  adeguatamente  le  ragioni  per  le
quali  le  disposizioni  impugnate  avrebbero  violato  i   parametri
costituzionali invocati. 
    3.- Non sono invece fondate le eccezioni di inammissibilita'  del
Presidente del Consiglio dei ministri in ordine al preteso difetto di
capacita'  lesiva  della  riserva  allo  Stato  del  maggior  gettito
derivante dall'aumento dell'imposta di  bollo,  dal  momento  che  la
misura delle entrate ordinariamente spettanti alla Regione rimarrebbe
inalterata. 
    Il regime di autonomia finanziaria previsto dagli artt. 36  dello
statuto di autonomia e 2 del d.P.R. n. 1074 del  1965  assicura  alla
Regione  siciliana,  in  generale  e  salvo  eccezioni,   l'integrale
spettanza  del  gettito  dei  tributi  erariali  riscossi   nel   suo
territorio. Pertanto, la  riserva  allo  Stato  del  maggior  gettito
derivante  dalle  norme  impugnate  -   pur   non   determinando   un
depauperamento delle risorse finanziarie disponibili per la Regione -
ove disposta al di fuori dei limiti statutari sarebbe comunque lesiva
dell'autonomia regionale, indipendentemente dal fatto che non  incida
sul rapporto tra i bisogni dell'ente e le risorse per farvi fronte. 
    Afferisce   al   merito   della   questione    di    legittimita'
costituzionale stabilire se  la  clausola  di  riserva  erariale  sia
rispettosa dei vincoli statutari in subiecta materia. 
    4.-  Deve  essere  scrutinata  nel   merito   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. n.
43 del 2013 in riferimento agli artt.  36  e  37  dello  statuto,  in
relazione all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del  1965,  sia
sotto il profilo del difetto del carattere  di  novita'  dell'entrata
tributaria, sia, in subordine, sotto il  profilo  della  destinazione
specifica del suo maggior gettito. 
    4.1.- A tal fine e' opportuno premettere che, come gia'  chiarito
da questa Corte, «l'evocato art. 36, primo comma, dello  statuto,  in
combinato disposto con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074  del
1965 indica le seguenti tre condizioni per l'eccezionale riserva allo
Stato del gettito delle entrate erariali:  a)  la  natura  tributaria
dell'entrata; b) la novita' di tale entrata; c) la  destinazione  del
gettito "con  apposite  leggi  alla  copertura  di  oneri  diretti  a
soddisfare particolari finalita'  contingenti  o  continuative  dello
Stato specificate nelle leggi medesime"» (sentenza n. 241 del 2012). 
    Quanto alla prima condizione,  nemmeno  la  ricorrente  mette  in
dubbio la natura tributaria dell'imposta di bollo. 
    In relazione alla seconda, invece, la Regione nega  il  carattere
di novita' dell'entrata, determinata dagli incrementi di  due  misure
dell'imposta stessa. A suo avviso, non sarebbe  legittima  la  deroga
all'integrale spettanza regionale del relativo gettito, atteso che la
normativa impugnata opererebbe una mera rideterminazione dell'imposta
fissa di bollo,  non  riconducibile  al  concetto  di  nuova  entrata
tributaria. 
    Quanto al terzo requisito, la ricorrente contesta  che  l'entrata
tributaria in esame sia vincolata a particolari finalita' contingenti
o continuative  dello  Stato  e  lamenta  che,  comunque,  non  venga
indicata  la  destinazione  del  maggior  gettito  per  gli  esercizi
finanziari successivi al 2019. 
    4.2.- La censura relativa all'assenza del  requisito  di  novita'
dell'entrata  tributaria  consistente  nell'aumento  di  due   misure
dell'imposta fissa di bollo, introdotto dall'art. 7-bis, comma 3, del
d.l. n. 43 del 2013, non e' fondata. 
    Il consolidato orientamento di questa Corte e' nel senso che «per
nuova entrata tributaria, di cui all'art.  2  del  d.P.R.  26  luglio
1965, n. 1074, contenente le norme di attuazione dello statuto  della
Regione siciliana in materia  finanziaria,  deve  intendersi  non  un
tributo nuovo, ma solo un'entrata derivante  da  un  atto  impositivo
nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe  verificata,  a
nulla rilevando che il nuovo atto  impositivo  introduca  un  tributo
nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente (sentenza n. 49  del  1972
e, piu' recentemente, ex plurimis, sentenze n. 348 del 2000 e n.  143
del 2012)» (sentenza n. 265 del 2012). 
    Per aversi novita' dell'entrata, e' sufficiente il verificarsi di
«un "incremento di gettito" (sentenza n. 198  del  1999),  cioe'  una
entrata aggiuntiva, rilevando la novita' del provento, non la novita'
del tributo» (sentenza n. 241 del 2012). 
    Nella fattispecie, l'art. 7-bis, comma 3,  del  d.l.  n.  43  del
2013, aumentando due misure dell'imposta fissa  di  bollo,  determina
proprio un incremento di gettito,  un'entrata  aggiuntiva  che  senza
tale disposizione non si sarebbe verificata. 
    4.3.- Mentre il requisito della novita' dell'entrata  -  previsto
quale ipotesi di deroga alla regola generale contenuta nel  combinato
disposto dell'art. 36 dello statuto e dell'art. 2, primo  comma,  del
d.P.R. n. 1074 del 1965  -  rapporta  in  modo  univoco  il  precetto
costituzionale alla fattispecie in esame, con  riguardo  invece  alla
destinazione del gettito della nuova entrata a particolari  finalita'
contingenti o continuative dello Stato, lo scrutinio delle censure in
riferimento ai medesimi parametri costituzionali si configura in modo
differenziato,  in  relazione  a  tre  diversi   segmenti   temporali
afferenti alla vigenza dell'incremento tributario. 
    Il primo segmento temporale riguarda l'esercizio 2013, nel  quale
il nuovo gettito viene  destinato  all'incremento  di  un  fondo  per
interventi strutturali di politica economica istituito dall'art.  10,
comma 5,  del  d.l.  n.  282  del  2004  «al  fine  di  agevolare  il
perseguimento degli obiettivi di  finanza  pubblica,  anche  mediante
interventi volti alla riduzione della pressione fiscale»; il  secondo
prevede interventi per l'edilizia privata nei territori della Regione
Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del  2009,  in  relazione  agli
esercizi 2014-2019; il terzo attiene a quelli successivi,  nei  quali
non e' prevista alcuna destinazione. 
    4.3.1.- La questione di legittimita' costituzionale  proposta  in
riferimento ai richiamati parametri  e'  fondata  con  riguardo  alla
destinazione del maggior gettito  2013  all'incremento  di  un  fondo
istituito per interventi strutturali di politica economica. 
    Come emerge dalla lettura congiunta dei commi  4  e  5  dell'art.
7-bis, la destinazione al fondo istituito «al fine  di  agevolare  il
perseguimento degli obiettivi di  finanza  pubblica,  anche  mediante
interventi   volti   alla   riduzione   della   pressione   fiscale»,
identificandosi con le finalita' generali di  istituzione  del  fondo
stesso al cui incremento e' volta, non puo' considerarsi specifica. 
    La mancata integrazione della terza delle condizioni  di  riserva
allo Stato delle entrate in questione  rende  quindi  la  devoluzione
erariale del maggior gettito non conforme allo  statuto  speciale  ed
alle relative norme di attuazione. 
    4.3.2.- Viceversa, quanto alla destinazione della  nuova  entrata
alla  concessione  di  contributi   statali   ai   privati   per   la
ricostruzione,  riparazione  o  acquisto  sostitutivo  di   immobili,
prioritariamente adibiti  ad  abitazione  principale,  danneggiati  o
distrutti nel sisma che ha colpito l'Abruzzo nel 2009,  la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 7-bis del  d.l.  n.  43  del
2013 non e' fondata. 
    In  questo  caso,   infatti,   il   requisito   della   specifica
destinazione del maggior gettito dell'imposta di bollo realizzato nel
periodo 2014-2019 emerge con chiarezza dalla  lettura  congiunta  dei
commi 1 e 5 della predetta disposizione,  poiche'  la  nuova  entrata
viene  espressamente   finalizzata   alla   copertura   degli   oneri
rappresentati  dai  contributi   per   far   fronte   alle   esigenze
dell'edilizia privata derivanti dal sisma. 
    4.3.3.-  Infine,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
proposta dalla Regione siciliana non e' fondata quanto  alla  mancata
indicazione della destinazione del maggior  gettito  per  il  periodo
successivo all'esercizio 2019. 
    Destinando «le maggiori  entrate  derivanti  dal  comma  3»  alla
copertura degli oneri nascenti dall'art. 7-bis - che sono esattamente
una spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2014
al 2019 per i contributi di cui al comma 1 e l'incremento  del  fondo
statale di cui al comma 4 per l'importo di 98,6 milioni di  euro  per
l'anno 2013 - il legislatore ha, si', riservato allo Stato il maggior
gettito, ovunque conseguito, scaturente dall'aumento delle due misure
dell'imposta di bollo, ma cio' ha  disposto  soltanto  per  il  lasso
temporale 2013-2019. 
    La censura regionale muove dunque da un  presupposto  ermeneutico
errato, ossia che per gli anni successivi al 2019 il maggior  gettito
derivante dall'aumento previsto dal censurato  comma  3  continui  ad
essere riservato allo Stato. 
    Non  rinvenendosi  nelle  disposizioni  impugnate  elementi   che
inducano ad avvalorare tale interpretazione, si deve  concludere  che
per quell'epoca non operi piu'  il  regime  derogatorio  alla  regola
generale di cui al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto  e
2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, regola che si  riespande
automaticamente, senza  necessita'  di  un'esplicita  previsione,  in
applicazione dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in  generale
premesse al codice civile, secondo cui  «Le  leggi  [...]  che  fanno
eccezione a regole generali o ad altre leggi non si  applicano  oltre
[...] i tempi in esse considerati». 
    5.- In definitiva, la questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. n. 43 del 2013 in  riferimento
agli artt.  36  e  37  dello  statuto  della  Regione  siciliana,  in
relazione all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074  del  1965,  e'
fondata solo per la parte  in  cui  riserva  allo  Stato  il  maggior
gettito tributario riscosso nell'anno 2013 nell'ambito del territorio
della Regione siciliana.