Nell'ordinanza n. 95, pubblicata nella sopra  indicata  Gazzetta
Ufficiale, per mero errore materiale, sono stati rilevati i  seguenti
errori di stampa: 
        a pag.  83,  l'intestazione  dell'Autorita'  rimettente  deve
intendersi correttamente: «IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER
LA LOMBARDIA (Sezione Terza)»; 
        a pag. 84, al dodicesimo  rigo,  dove  e'  scritto:  «...Luca
Manico e...», leggasi: «...Luca Marsico e...»; 
        a pag. 87, al punto 7. , al  quarto  rigo  dove  e'  scritto:
«...12, parte filiale),...», leggasi: «...12, parte finale),...»; 
        a pag. 88, dopo  il  P.Q.M.  ,  dove  e'  scritto:  «Dichiara
rilevante...», leggasi: «Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando, dichiara
rilevante...»; 
        alla stessa pagina, dopo la quarta riga, si intende  inserito
il seguente paragrafo: 
          «dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di costituzionalita' riguardante l'art. 1, comma 30,  lett.
d), della legge regionale della Lombardia n. 17  del  2012,  relativo
alla previsione di una soglia di sbarramento,  per  violazione  degli
artt. 3, 48, comma 2, 51, 121 e 122 Cost.»; 
        al termine della ordinanza, tra la firma  de  Il  Presidente:
Bini e la firma del L'estensore: De  Vita,  si  intende  inserita  la
seguente firma: «Il Primo Referendario: Di Mario».