ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, promossi dalla Corte d'appello di Lecce, seconda sezione penale, con ordinanza del 4 novembre 2013 e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Torino con ordinanza del 20 dicembre 2013, iscritte ai nn. 24 e 26 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 12, prima serie speciale, dell'anno 2014. Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che, con ordinanza del 4 novembre 2013 (r. o. n. 24 del 2014), la Corte d'appello di Lecce, seconda sezione penale, ha dubitato della legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione; che, piu' precisamente, la Corte d'appello ha considerato che il citato art. 4-bis, riformando il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), senza attribuire rilievo alla tipologia delle sostanze stupefacenti, avrebbe un contenuto totalmente disomogeneo rispetto a quello dell'originario decreto-legge, con cio' violando il principio di cui all'art. 77, secondo comma, Cost.; che, in via subordinata, la Corte d'appello ha altresi' lamentato che la disposizione censurata violerebbe il predetto art. 77, secondo comma, Cost., per difetto del requisito della necessita' ed urgenza; che, con ordinanza del 20 dicembre 2013 (r. o. n. 26 del 2014), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Torino ha dubitato della legittimita' costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost.; che, in particolare, il rimettente ha osservato che il citato art. 4-bis, nella parte in cui ha modificato l'art. 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, innovando la disciplina in materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, presenterebbe un contenuto disomogeneo rispetto all'originario decreto-legge, cosi' violando il principio di cui al citato art. 77, secondo comma, Cost.; che analoga violazione ha ritenuto sussistere con riferimento al successivo art. 4-vicies ter, in quanto si tratta di disposizione che sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309 del 1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti; che, per entrambe le disposizioni censurate (artt. 4-bis e 4-vicies ter), il rimettente ha ritenuto altresi', e in via subordinata, che difetti il requisito di necessita' e urgenza ugualmente previsto dal medesimo art. 77, secondo comma, Cost. Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni aventi ad oggetto la medesima disposizione legislativa, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica pronuncia; che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, oltre che dell'art. 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49; che, dunque, le questioni di legittimita' costituzionale sopra indicate vanno dichiarate manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto, giacche', a seguito della sentenza citata, le norme censurate dai giudici a quibus sono gia' state rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.