ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli  artt.  4-bis  e
4-vicies ter del decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  272  (Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonche'  la  funzionalita'  dell'Amministrazione
dell'interno.   Disposizioni   per   favorire    il    recupero    di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  di  cui  al  d.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  21
febbraio 2006, n.  49,  promossi  dalla  Corte  d'appello  di  Lecce,
seconda sezione penale, con ordinanza  del  4  novembre  2013  e  dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario  di
Torino con ordinanza del 20 dicembre 2013, iscritte ai nn.  24  e  26
del registro ordinanze 2014 e  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica nn. 11 e 12, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Udito nella camera di consiglio del 21  maggio  2014  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 4 novembre 2013 (r. o. n. 24  del
2014), la Corte  d'appello  di  Lecce,  seconda  sezione  penale,  ha
dubitato  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4-bis   del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per  garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,
nonche'   la   funzionalita'    dell'Amministrazione    dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1,  della  legge  21  febbraio  2006,  n.  49,  in
riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione; 
    che, piu' precisamente, la Corte d'appello ha considerato che  il
citato art. 4-bis, riformando il  trattamento  sanzionatorio  di  cui
all'art. 73 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza),   senza
attribuire  rilievo  alla  tipologia  delle  sostanze   stupefacenti,
avrebbe  un  contenuto  totalmente  disomogeneo  rispetto  a   quello
dell'originario decreto-legge, con cio' violando il principio di  cui
all'art. 77, secondo comma, Cost.; 
    che, in via subordinata, la Corte d'appello ha altresi' lamentato
che la disposizione censurata violerebbe il predetto art. 77, secondo
comma, Cost., per difetto del requisito della necessita' ed urgenza; 
    che, con ordinanza del 20 dicembre 2013 (r. o. n. 26  del  2014),
il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale  ordinario
di Torino ha dubitato della legittimita' costituzionale  degli  artt.
4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del  2005,  convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della  legge  21  febbraio
2006, n. 49, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost.; 
    che, in particolare, il rimettente ha  osservato  che  il  citato
art. 4-bis, nella parte in cui ha  modificato  l'art.  73  del  testo
unico sulle sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, innovando la disciplina  in  materia  di  reati  concernenti  le
sostanze  stupefacenti,  presenterebbe   un   contenuto   disomogeneo
rispetto all'originario decreto-legge, cosi' violando il principio di
cui al citato art. 77, secondo comma, Cost.; 
    che analoga violazione ha ritenuto sussistere con riferimento  al
successivo art. 4-vicies ter, in quanto si tratta di disposizione che
sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309 del 1990,  unificando
le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti; 
    che, per  entrambe  le  disposizioni  censurate  (artt.  4-bis  e
4-vicies  ter),  il  rimettente  ha  ritenuto  altresi',  e  in   via
subordinata,  che  difetti  il  requisito  di  necessita'  e  urgenza
ugualmente previsto dal medesimo art. 77, secondo comma, Cost. 
    Considerato che le ordinanze di  rimessione  sollevano  questioni
aventi ad  oggetto  la  medesima  disposizione  legislativa,  onde  i
relativi  giudizi  vanno  riuniti  per  essere  definiti  con   unica
pronuncia; 
    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa  Corte,
con la sentenza  n.  32  del  2014,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, oltre che dell'art. 4-vicies ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per  garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,
nonche'   la   funzionalita'    dell'Amministrazione    dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49; 
    che, dunque, le questioni di  legittimita'  costituzionale  sopra
indicate   vanno   dichiarate   manifestamente   inammissibili    per
sopravvenuta carenza di oggetto, giacche', a seguito  della  sentenza
citata, le norme censurate dai  giudici  a  quibus  sono  gia'  state
rimosse  dall'ordinamento  con  efficacia  ex  tunc   (ex   plurimis,
ordinanze n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.