LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
sotto indicati Magistrati:
Dott. Roberto Aponte - Presidente;
Dott. Mariapia Parisi - Consigliere;
Dott. Paola Montanari - Cons. rel.
Nella causa n. 152/2013 R.G. trattenuta in decisione all'udienza
del 29 ottobre 2013, ha pronunciato la seguente ordinanza.
Premesso:
che, con sentenza n. 667/12, il Tribunale di Forli' ha
accolto la domanda avanzata dall'Azienda Casa Emilia Romagna della
Provincia Forli' Cesena volta ad ottenere il risarcimento dei danni
derivatile da una serie di dichiarazioni rilasciate dall'Onorevole
Pini Gianluca alla stampa locale nel giugno 2009 con l'utilizzo di
espressioni ritenute dall'attrice diffamatorie;
che con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
Gianluca Pini ha impugnato la citata sentenza chiedendo che l'azione
promossa da ACER sia dichiarata improcedibile ex artt. 68, 1 comma,
Cost. e 3 legge n. 140/2003 o che tale azione sia, comunque,
rigettata in applicazione dell'art. 51 cp;
che l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia Forli'
Cesena si e' costituita nel giudizio d'appello chiedendo il rigetto
delle avverse richieste;
che all'udienza collegiale del 29 ottobre 2013 le parti hanno
precisato le conclusioni e la causa e' stata trattenuta in decisione;
che, nella fattispecie, Pini Gianluca ha documentato che
nella seduta del 19 settembre 2013 la Camera dei Deputati ha
deliberato nel senso che i fatti di cui al presente giudizio
concernono opinioni espresse nell'esercizio della funzione
parlamentare e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, 1
comma della Costituzione;
Ritenuto:
che la legge n. 140/2003 invocata dall'appellante e' in
continuita' ideale con i 19 decreti-legge emanati tra il 1993 e il
1996, mai convertiti, che, in attuazione dell'art. 68 della
Costituzione, hanno istituito sul piano processuale la c.d.
«pregiudiziale parlamentare» che impone al Giudice di dichiarare, in
ogni stato e grado del processo, l'improcedibilita' del giudizio in
caso di evidente applicabilita' del primo comma dell'art. 68 Cost. e,
in tutti gli altri casi, di sospendere il giudizio e trasmettere gli
atti alla Camera competente a decidere;
che, nella fattispecie, la c.d. pregiudiziale parlamentare ha
gia' avuto luogo e ha condotto ad una decisione illegittima stante il
difetto del «nesso funzionale» che deve necessariamente sussistere ai
fini dell'operativita' dell'esimente in parola tra le dichiarazioni
rese dal parlamentare extra moenia e precedenti suoi atti tipici;
che, infatti, per consolidata giurisprudenza della Corte
costituzionale (n. 89/98; 329/99; 10, 11, 56, 58, 320 420/00; 137,
289/01; 50, 51, 79, 207, 257, 294, 448, 509, 521/02; 246/04; 28, 105,
164/05) e della Corte di Cassazione (da ultimo 13346/04; 4582/06;
8626/06; 18689/07; 29859/08; 20285/11) escluso, in premessa, che
l'immunita' ex art. 68 Cost. possa coprire qualsiasi condotta
politica del parlamentare, il presupposto per la sua operativita'
viene individuato nella connessione tra le opinioni espresse e
l'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare per cui
proprio ed esclusivamente tale nesso funzionale marca la differenza
tra le varie manifestazioni dell'attivita' politica dei deputati e
senatori e le opinioni che godono della garanzia dell'immunita'; con
l'ulteriore specificazione, per quanto attiene in particolare a
dichiarazioni rese extra moenia, che il nesso funzionale delle
opinioni manifestate con l'attivita' parlamentare deve consistere,
non gia' in una semplice forma di collegamento di argomenti o di
contesto con l'attivita' stessa, ma piu' precisamente nella
identificabilita' della dichiarazione quale espressione e forma
divulgativa di tale attivita', per cui occorre che nell'opinione
manifestata all'esterno sia riscontrabile una corrispondenza
sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo
sufficiente, a questo riguardo, una mera comunanza di tematiche e con
la conseguenza che resta esclusa dalla copertura
dell'insindacabilita' quella opinione che non sia collegata da nesso
con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorche' riguardante
temi al centro di un dibattito politico, ne' basta a tal fine la
ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la
dichiarazione si inserisca (Corte cost. 10, 56, 82/2000);
che tali essendo i presupposti identificativi e delimitativi
dell'immunita' parlamentare manifesta ne e' l'obliterazione nella
delibera in esame la quale, nel valutare le dichiarazioni rese
dall'Onorevole Pini, ha omesso di valutarne la riconducibilita' ad
alcun atto tipico (interpellanza, interrogazione, mozione ecc.) del
parlamentare cosi' aderendo alla proposta della Giunta per le
Autorizzazioni la quale da' espressamente atto della volonta' di
ricercare parametri di giudizio piu' articolati «rispetto a quello
(puramente formalistico) attualmente definito dalla giurisprudenza
costituzionale, al fine di consentire ai deputati di partecipare piu'
liberamente al dibattito politico» dal che, conclusivamente, la
illegittimita' della delibera stessa e il suo carattere invasivo
delle attribuzioni del potere giudiziario che induce questo Collegio
a sollevare il presente conflitto.