TRIBUNALE DI LECCE
in composizione Monocratica
Sezione II
Il Giudice dott. Fabrizio Malagnino, decidendo in camera di
consiglio,
Letta l'istanza depositata in data 13 maggio 2013 dall'avv.
Alessandra Luceri, che ha chiesto la liquidazione dei compensi a lei
spettanti, ex art. 117 d.P.R. 115/2002, in qualita' di difensore
designato ex art. 97 comma 4 c.p.p. quale sostituto d'udienza del
difensore di fiducia dell'imputato, avv. Enrico Cimmino, nel processo
penale definito con sentenza pronunciata da questa sezione in data 19
giugno 2012;
Letti gli atti prodotti dal difensore istante;
Premesso
A seguito della presentazione di un'istanza di liquidazione
erariale avanzata ex artt.116-117 d.P.R. n. 115/2002 da difensore
designato ex art. 97 comma 4 c.p.p. in sostituzione del titolare
della difesa assente, questo stesso Giudice, con ordinanza in data 30
luglio 2012, aveva sollevato questione di legittimita'
costituzionale, relativa agli artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002,
nella parte in cui detti articoli - secondo consolidato e dominante
orientamento giurisprudenziale di legittimita' (1) (implicitamente
invocato dal difensore istante ed alimentato anche dalle ordinanze
n.8/2005 e n.176/2006 di Codesta Corte) - prevedono che anche il mero
sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. avrebbe diritto alla liquidazione
erariale delle proprie competenze nei casi previsti dai predetti
artt. 116 e 117, al pari del vero e proprio difensore d'ufficio,
nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1-2-3 c.p.p.
Nella suddetta ordinanza, il rimettente aveva rimarcato la
profonda differenza ontologica e giuridica ravvisabile tra difensore
d'ufficio nominato ex art. 97 comma 1-2-3 c.p.p. e sostituto
designato ex art. 97 comma 4 c.p.p., cosi dubitando della
ragionevolezza e, quindi, della legittimita' costituzionale ex art.3
Cost., di una loro equiparazione ai fini della liquidazione del
compenso da parte dello Stato.
Con ordinanza n. 191/2013, la Corte costituzionale aveva
dichiarato non fondata la sollevata questione, osservando che
l'equiparazione o la differenziazione tra le procedure di
remunerazione dei vari tipi di difensore «attiene, evidentemente, al
novero delle valutazioni rimesse alla discrezionalita' di scelte
normative riservate al legislatore e non puo' avere, conte tale,
valenza di censura suscettibile di esame nella sede del sindacato di
legittimita' costituzionale», non mancando peraltro di richiamare i
propri precedenti arresti secondo cui, anzi, sarebbe proprio
l'esegesi estensiva delle predette disposizioni (postulante
l'equiparazione tra la remunerazione del difensore d'ufficio ex
art.97 comma 1-2-3 c.p.p. e quella del sostituto ex art.97 comma 4
c.p.p.) a sottrarle al sospetto di' illegittimita' costituzionale per
violazione, tra gli altri, dell'art.36 Cost. (per vulnus al diritto
alla remunerazione di ogni prestazione lavorativa).
Ritenuto
Con la presente ordinanza, questo Giudice intende sollevare una
nuova e differente questione di legittimita' costituzionale relativa
alla predetta interpretazione estensiva degli artt. 116 e 117 D.P.R.
n.115/2002, nella parte in cui ricomprendono come legittimato alla
liquidazione erariale del compenso anche il sostituto ex art.97 comma
4 c.p.p. oltre al difensore d'ufficio ex art. 97 comma 1-2-3 c.p.p.
Ed invero, in questa sede, lo Scrivente censura la legittimita'
delle previsioni suddette sotto altro e diverso profilo rispetto a
quello gia' esaminato e preso in considerazione dalla Corte
costituzionale con la predetta ord. n. 191/2013.
Nel presente provvedimento di rimessione, infatti, a prescindere
dalle comunque ravvisabili differenze formali e sostanziali tra
difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 1-2-3 c.p.p. e
sostituto designato ex art.97 comma 4 c.p.p. (su cui la Consulta ha
gia' espresso e manifestato la propria valutazione), si lamenta
invece l'illegittimita' costituzionale ex art.3 Cost. delle
previsioni di cui agli artt.116 e 117 d.P.R. n. 115/2002, cosi'
estensivamente interpretate, per manifesta intrinseca
irragionevolezza dell'interpretazione estensiva stessa e del percorso
argomentativo posto alla sua base, nonche' per manifesta
irragionevolezza degli effetti che tale interpretazione estensiva
produce nel sistema normativo in cui le succitate norme sono inserite
(su cui la Consulta mai si e' espressa, ne' ha manifestato la propria
valutazione).
In altre parole, in questa sede non si censura di nuovo, a monte,
l'irragionevolezza dell'astratta equiparazione tra il difensore
d'ufficio ed il mero sostituto, posta alla base del riconoscimento
del diritto del secondo alla liquidazione erariale, bensi' si censura
per la prima volta, a valle, l'irragionevolezza degli specifici e
concreti effetti normativi paradossali che il riconoscimento di tale
diritto, affermato secondo l'illogico percorso argomentativo seguito
dalla giurisprudenza dominante, riverbera irreversibilmente su tutto
l'ordinamento, in palese contrasto con il principio di ragionevolezza
di cui all'art. 3 Cost.
Trattasi, pertanto, di questione lasciata del tutto
impregiudicata dalla predetta ordinanza n. 191 (e da quelle da essa
richiamate), in ordine alla quale si chiede oggi espresso intervento
della Corte costituzionale.
In punto di rilevanza, ovviamente la presente questione e'
pregiudiziale, nell'ambito del qui pendente procedimento di
liquidazione, in quanto solo in virtu' della summenzionata
interpretazione estensiva (della cui legittimita' costituzionale si
dubita) il difensore istante (nella sua veste di sostituto ex art. 97
comma 4 c.p.p.) andrebbe ritenuto legittimato ad avanzare la propria
richiesta di liquidazione, dovendo in caso contrario la predetta
richiesta dichiararsi inammissibile da questo Giudice.
Osserva
L'interpretazione estensiva della cui conformita' a Costituzione
si dubita appare irragionevole sia nelle sue premesse che nei
paradossali effetti che essa produce sull'ordinamento.
Ed invero, come riconosciuto dalla giurisprudenza che la
propugna, essa si fonda sulla considerazione che, a norma dell'art.
97 comma 4 c.p.p., al difensore designato in sostituzione si
applicano le disposizioni dell'art. 102 comma 2 dello stesso codice,
secondo cui "il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del
difensore": in virtu' di tale richiamo ai diritti ed ai doveri del
difensore sostituito, al sostituto verrebbe trasmesso dal suddetto
difensore sostituito il diritto de quo, ossia la legittimazione ad
avanzare pretese economiche nei confronti dello Stato ex articoli
116-117 c.p.p.
Ma noi sappiamo che il sostituto ex art.97 comma 4 c.p.p. puo'
essere designato in sostituzione sia di un difensore d'ufficio che di
un difensore di fiducia assenti.
Pertanto, l'affermazione appena riportata equivale
necessariamente ad affermare che il sostituto ex art.97 co.4 c.p.p.
di un difensore di fiducia non e' legittimato alla liquidazione
erariale del proprio compenso, perche' il difensore di fiducia
sostituito non puo' trasmettergli ex art.102 comma 2 c.p.p. tale
originario diritto in quanto - com'e' noto - egli stesso non lo ha
(non essendo il difensore di fiducia contemplato negli artt.116 e 117
d.P.R. 115/2002).
Non vi sono alternative logiche.
E allora?
E allora e' evidente che la qui criticata esegesi estensiva si
basa su premesse che, da una parte, non consentono ragionevolmente di
ritenere legittimato alla liquidazione erariale ogni sostituto ex
art. 97 comma 4 c.p.p. (sostituto di un difensore d'ufficio e
sostituto di un difensore di fiducia) e soprattutto, dall'altra
parte, crea essa stessa una manifesta ingiustificata ed intollerabile
disparita' di trattamento tra una figura di sostituto ex art. 97
comma 4 c.p.p. legittimato alla liquidazione erariale (ossia il
sostituto di un difensore d'ufficio) ed una figura di sostituto ex
art. 97 comma 4 c.p.p. non legittimato alla liquidazione erariale
(ossia il sostituto di un difensore di fiducia).
Ne' si potrebbe continuare a far finta di niente e superare
questo allarmante impasse ritenendo che entrambi i sostituti ex art.
97 comma 4 c.p.p. (di difensore d'ufficio e di difensore di fiducia)
siano legittimati alla liquidazione erariale sulla base di altre
esigenze e principi, poiche', in primo luogo, non vi sono altre norme
idonee allo scopo e, in secondo luogo, cio' non salverebbe comunque
dalla manifesta incostituzionalita' per irragionevolezza l'esegesi
estensiva qui criticata, che solamente all'inadeguato art. 102 comma
2 c.p.p. fa riferimento.
Cio' solo basterebbe a condurre alla richiesta declaratoria di
illegittimita' costituzionale.
Ma v'e' di piu'.
Affermare (come fa l'esegesi estensiva qui criticata) che sul
menzionato art.102 comma 2 c.p.p. (richiamato dall'art. 97 comma 4
c.p.p.) si fonda il diritto del sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p, a
chiedere la liquidazione del proprio compenso allo Stato equivale
necessariamente ad affermare che analogo diritto l'art. 102 comma 2
c.p.p. conferisce al soggetto cui tale norma si riferisce in via
primaria e diretta, ossia il sostituto nominato con delega, il quale
per primo ex art. 102 comma 2 c.p.p. «esercita i diritti ed assume i
doveri del difensore».
Anche in questo caso, non vi sono alternative logiche.
E allora?
E allora e' evidente anche questo ulteriore profilo di
irragionevolezza, poiche', seguendo tale necessitata impostazione, se
il delegato (ex art.102 c.p.p.) di un difensore d'ufficio assume i
diritti (economici) del difensore d'ufficio sostituito, allora a tale
delegato deve spettare, in prima persona, anche il diritto a chiedere
allo Stato la liquidazione del proprio compenso.
Ed ancora, piu' in generale, se il delegato (ex art.102 c.p.p.)
di un difensore (di fiducia o d'ufficio) assume i diritti (economici)
del difensore sostituito, allora a tale delegato deve spettare, in
prima persona, anche il diritto a riscuotere il proprio compenso
direttamente dal cliente del titolare sostituito.
E' evidente come tutto cio' sia in manifesto contrasto con i
principi informatori del vigente codice di rito, dell'attuale
disciplina sulla difesa d'ufficio e sulle spese di giustizia, nonche'
- piu' in generale - con i principi fondamentali del nostro
ordinamento giuridico in tema di mandato, rappresentanza,
collegamento negoziale e trasferibilita' delle obbligazioni.
E' l'evidenza diventa paradosso allorche' si pongano a confronto
la figura del sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. di un difensore di
fiducia e la figura del sostituto ex art.102 c.p.p. di un difensore
di fiducia.
Orbene, se si ritiene che nessuno dei due sostituti sia
legittimato alla liquidazione erariale (come imposto
dall'interpretazione ortodossa e restrittiva degli artt. 116 e 117
d.P.R. 115/2002 che questo Giudice propone come l'unica,
costituzionalmente legittima), nulla quaestio.
Se, invece, si ritiene che il sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.
di un difensore di fiducia sia legittimato alla liquidazione erariale
(come la criticata esegesi estensiva propugna e questo Giudice nega),
allora ne deriva necessariamente la seguente aberrante alternativa:
o si ritiene per assurdo legittimato alla liquidazione
erariale anche il sostituto ex art. 102 c.p.p. del difensore di
fiducia, in spregio ad ogni disposizione normativa ed in assenza di
qualsiasi pur minimo addentellato logico-giuridico in tal senso;
oppure si ammette (non potendosi fare altrimenti) che il
predetto sostituto ex art.102 c.p.p. del difensore di fiducia non sia
legittimato alla liquidazione erariale. Pero', si determina cosi'
un'inammissibile disparita' di trattamento tra il sostituto ex art.97
comma 4 c.p.p. di un difensore di fiducia (sostituto legittimato alla
liquidazione) ed il sostituto ex art.102 c.p.p. di un difensore di
fiducia (sostituto non legittimato alla liquidazione); senz'altro
curiosa ed irragionevole appare tale disparita', ove si consideri che
la legittimazione alla liquidazione del sostituto ex art. 97 comma 4
c.p.p. viene fondata su una norma (l'art.102 comma 2 c.p.p.) riferita
ad entrambi i sostituti (quello ex art. 97 comma 4 c.p.p. e quello
con la delega di cui all'art. 102 comma 1 c.p.p.), dei quali pero' -
misteriosamente - solo uno (il sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.)
essa legittimerebbe alla liquidazione erariale, non valendo per
contro essa a conferire analogo diritto proprio al soggetto (delegato
ex art. 102 c.p.p.) in relazione al quale essa risulta specificamente
dettata.
Altre alternative logiche non esistono.
Dunque, e nuovamente, la qui criticata esegesi estensiva crea
essa stessa una nuova ed ulteriore manifesta ingiustificata ed
intollerabile disparita' di trattamento.
Ne consegue che l'unica via d'uscita e' quella di prendere atto
della manifesta irragionevolezza della qui criticata esegesi
estensiva e dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt.
116 e 117 d.P.R. 115/2002 cosi come estensivamente interpretati,
ossia nella parte in cui contemplano il sostituto ex art. 97 comma 4
c.p.p. (di qualunque difensore, di fiducia o d'ufficio) quale
legittimato alla liquidazione erariale.
Ne' cio' esporrebbe a sospetti di illegittimita' costituzionale
gli stessi articoli, restrittivamente interpretati, per violazione
degli artt. 3, 24 e 36 Cost. (come gia' paventato in passato da altre
scuole di pensiero), poiche', a prescindere dall'ontologica e
giuridica differenza ravvisabile tra difensore d'ufficio titolare e
mero sostituto (che renderebbe tutt'altro che ingiustificata
un'eventuale disparita' di trattamento fra gli stessi), comunque il
sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. non risulterebbe affatto
discriminato in peius da siffatta interpretazione restrittiva, in
considerazione del suo indiscusso diritto a ricevere il proprio
compenso dal difensore titolare sostituito, il quale e' per legge
obbligato in tal senso (o ex art. 2041 c.c., o in virtu' della
qualificazione della nomina del sostituto come mandato conferito ex
lege nell'interesse del sostituito, percio' suo debitore).
In altre parole, mentre il difensore d'ufficio ex art. 97 comma
1-2-3 c.p.p. corre il rischio di dover inseguire invano clienti
irreperibili o impossidenti per poter ottenere il proprio compenso (e
per questo motivo lo Stato lo agevola compensandolo in surroga ex
artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002), il sostituto ex art. 97 comma 4
c.p.p., invece, tale rischio non corre affatto, avendo egli come
proprio debitore il collega sostituito, che offre certamente adeguate
garanzie di reperibilita' e solvibilita' (e per questo motivo lo
Stato non ha previsto, in questo caso, forme di pagamento erariale in
surroga ex artt.116 e 117 d.P.R. 115/2002).
Pertanto, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo
Giudice deve chiedere all'adita Corte di dichiarare l'illegittimita'
costituzionale degli articoli in questione, nella parte oggetto di
censura nella presente motivazione, per contrasto con l'art. 3 Cost.
(1) Originato da Cass, Sez.IV, c.c. 10 aprile 2008 (dep. 5 maggio
2008) n.17721, secondo cui «il sostituto del difensore di fiducia
nominato d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 97 comma 4
c.p.p. ha diritto alla liquidazione del compenso per l'attivita'
svolta ai sensi degli artt. 116, 117 d.P.R. n. 115 del 2002»