IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro
generale 11037 del 2012, proposto da:
a) Associazione Italiana Ospedalita' Privata per la Regione
Lazio, Soc Nuova Clinica Annunziatella Srl, Soc Incl - Istituto di
Neuroscienze Srl, Soc Istituto Fisioterapico di Riabilitazione "C.
Franceschini" Srl, Soc Casa di Cura Villa Verde Srl, Soc Sacli
Societa' Cliniche Spa (Casa di Cura Fabia Mater), Soc Casa di Cura
Guarnieri Srl, Soc Casa di Cura Villa Valeria Srl, Soc Clinica
Siligato Srl, Soc Villa Silvana Spa, Casa di Cura Privata Madonna
delle Grazie, Casa del Sole,. Clinica Polispecialistica "T. Costa",
Soc Giomi Spa (Icot Latina Spa); Soc Policlinico Citta' di Pomezia
Srl (Casa di Cura S. Anna), Soc Casa di Cura S. Rita Da Cascia Srl,
Soc Casa di Cura Privata "S. Teresa" Srl, Soc Casa di Cura "Villa
Serena" Srl, Soc Casa di Cura Privata "S. Anna" Srl, Soc Casa di Cura
Santa Famiglia Srl, Soc Dolomiti Spa, Casa di Cura Nuova Itor, Soc S.
Feliciano Srl, Soc Casa di Cura Villa Domelia Srl, Soc Clinica Latina
Spa, Soc Casa di Cura Villa Aurora Spa, Soc Casa di Cura Salus Srl,
Soc Policlinico Italia Srl, Soc Ini. Spa Societa' Unipersonale, Soc
Le Cure Cliniche Moderne Srl (Casa di Cura Concordia Hospital),
rappresentate e difese Gianluigi Pellegrino, presso il cui domicilio
in Roma, corso Rinascimento, 11, sono elettivamente domiciliate;
II) Casa di Cura "Citta' di Aprilia", in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Vito
Bellini, Maria Luisa Bellini, Giuseppe Graziosi, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv. Bellini in Roma, via Orazio, 3;
contro
- Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone e con questa
elettivamente domiciliata presso i propri uffici legali in Roma, via
Marcantonio Colonna, 27;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Commissario ad acta per la Sanita' della Regione Lazio;
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto dei Presidente della Regione Lazio adottato in
qualita' di Commissario ad acta n.349 del 22.11.2012 recante Legge
del 7 agosto n. 135/2012 - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012 recante disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini
- applicazione art. 15, comma 14 - Assistenza ospedaliera anno
2012":
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate
amministrazioni; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19
novembre 2013 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Fatto e Diritto
Le societa' ricorrenti gestiscono strutture sanitarie che erogano
nella Regione Lazio in regime di accreditamento con il servizio
sanitario prestazioni ospedaliere per acuti, di riabilitazione post
acuzie e lungodegenza medica.
Con il gravame in trattazione, proposto anche dall'Associazione
di categoria, hanno impugnato il decreto del Presidente della Regione
Lazio, in epigrafe indicato, che ha rideterminato i budget gia'
assegnati a ciascuna struttura sanitaria per il 2012, disponendo una
riduzione per ciascuno degli stessi nella misura del 6.8519%.
Il suddetto decreto e' stato adottato in applicazione
dell'art.15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n.
135/2012, il quale dispone che "A tutti i singoli contratti e a tutti
i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per
l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati
per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza
ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei
corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa,
determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre
la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per
l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento
per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014".
Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione di legge (art.15 comma 14 del D.L. n. 95/2012,
convertito con modificazioni in L. n. 135/2012). Eccesso di potere;
2) Eccesso di potere. Violazione dell'affidamento. Violazione dei
diritti contrattualmente Incostituzionalita' dell'art. 15, comma 14,
del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni in L. n. 135/2012.
Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando la
fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il
rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 19.11.2013 il ricorso e' stato assunto
in decisione.
Oggetto della presente controversia e' il decreto del Presidente
della Regione Lazio n. 349/2012 che ha rideterminato i budget gia'
assegnati per il 2012 alle strutture sanitarie in regime di
accreditamento con il servizio sanitario ed eroganti prestazioni
ospedaliere per acuti, di riabilitazione post acuzie e lungodegenza
medica.
Come sopra esposto il gravato decreto e' stato adottato in
applicazione dell'art. 15, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito
con modifiche con L. n. 135/2012, il quale testualmente stabilisce
che " A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti
nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni
sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si
applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di
acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o
dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento
per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a
decorrere dall'anno 2014".
Secondo la prospettazione ricorsuale, formulata con il secondo
motivo di doglianza e ulteriormente argomentata in sede di memoria
conclusionale, la disciplina normativa che ha giustificato l'adozione
del contestato decreto risulterebbe in palese contrasto con gli art.
117, comma 2, della Costituzione, con il principio di
irretroattivita' delle leggi e con l'art. 41 della Costituzione.
Relativamente alla prospettata violazione dell'art. 117, comma 3,
della Costituzione e' stato evidenziato che:
a) la Sanita' rientra, giusta quanto previsto dalla richiamata
disposizione costituzionale, nelle materia di legislazione
concorrente per le quali spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato;
b) in tale quadro normativo il menzionato art. 14, comma 5, nel
prevedere un taglio generalizzato della spesa per il 2012 che le
singole regioni sono chiamate a sostenere sulla base di accordi
precedentemente stipulati con le singole strutture accreditate, non
puo' in alcun modo essere annoverata tra la normativa che fissa i
principi fondamentali, e, pertanto, per tale aspetto risulta in
palese contrato con l'invocato art. 117, comma 3.
Al riguardo il Collegio, pur tenendo presente l'orientamento
della Corte Costituzionale secondo cui «l'autonomia legislativa
concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in
particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario puo'
incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e
del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita
condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessita' di
contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012
e n. 193 del 2007) e che, il legislatore statale puo' «legittimamente
imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare
l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in
connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati
anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del
2011 e n. 52 del 2010), osserva che la suddetta disposizione proprio
perche' individua specificatamente i settori ove conseguire i
risparmi nella spesa sanitaria, senza limitarsi ad una mera
quantificazione in via generale dei suddetti risparmi, lasciando alla
discrezionalita' dell'amministrazione regionale l'individuazione dei
comparti di spesa dove ottenerli e delle modalita' per conseguirli,
risulterebbe non in linea con quanto disposto dal menzionato art 117,
terzo comma, e pertanto, la prospettazione ricorsuale sotto tale
aspetto non e' manifestamente infondata.
Pure non manifestamente infondata e' la dedotta violazione dei
principi individuati dalla Corte Costituzionale al fine di assicurare
la costituzionalita' di una legge retroattiva.
In particolare e' stato sottolineato che:
a) giusta il consolidato e notorio orientamento della Corte
occorre che siano rispettati una serie di limiti generali
all'efficacia retroattiva -delle leggi, che attengono alla
salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo
comma dell'art. 25, di altri fondamentali valori di civilta'
giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso
ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio
generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre
ingiustificate disparita' di trattamento, la tutela dell'affidamento
legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo
Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento
giuridico;
b) nella fattispecie in esame la richiamata disposizione nonche'
il successivo decreto regionale attuativo, adottato quest'ultimo a
fine novembre 2012 quando il limite del budget era stato ormai
sostanzialmente raggiunto, hanno inciso sul legittimo affidamento
venutosi a creare in capo alle singole strutture sanitarie ad erogare
le prestazioni e a ricevere il relativo corrispettivo cosi come
stabilito nei contratti antecedentemente stipulati, per la corretta,
esecuzione dei quali hanno allestito le relative risorse
organizzative ed effettuato i correlati investimenti in materiali,
personale ed attrezzature.
Da ultimo, infine, risulta non manifestamente infondata anche la
prospettata violazione dell'art. 41 della Costituzione in quanto la
richiamata normativa nel decurtare i budget fissati antecedentemente
verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni gia'
erogate, con conseguente violazione del principio della liberta'
dell'attivita' economica privata.
La rilevanza e la pregiudizialita' della sollevata questione di
costituzionalita' per la controversia in esame appare del tutto
evidente, stante che investe la disciplina normativa in applicazione
della quale e', stato adottato il contestato decreto del Commissario
ad acta.
Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la
remissione degli. atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del
giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e dell'art. 23 della legge
11 marzo 1953 n. 87.