IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
(Sezione Seconda)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 1165 del 2014, proposto da: Soc. Bellini S.r.l.,
Soc Fumador S.r.l., Soc New Smoke NetworK S.r.l., Soc. Flavourland
S.r.l., Soc Vaporart S.r.l., Soc Biofumo S.r.l., Soc 7 Heaven S.A.S.
Di Follis Darko & C., Soc. Italeco S.r.l., Soc Vivilavi' S.r.l., Soc.
Datastore S.r.l., Soc Flatech S.r.l., Soc Bandz S.R.L., Soc Dea
Flavor S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Grassi e
Massimiliano Nicodemo, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Grassi in Roma, via G. Avezzana, 8;
Contro Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del
Consiglio dei ministri, agenzia delle dogane e dei monopoli, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello
Stato, con la quale domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi,
12;
Per l'annullamento del D.M. emanato dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze il 16 novembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 7 dicembre 2013, recante la disciplina, ai sensi dell'art.
62-quater; comma 4, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive
modificazioni, della commercializzazione dei prodotti contenenti
nicotina o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei
tabacchi lavorati, nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 2 aprile 2014 il Cons.
Silvia Martino;
Uditi l'avv. Nicodemo e l'avv. dello Stato Meloncelli, per le
parti rispettivamente rappresentate;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. Le societa' odierne ricorrenti rappresentano di operare
nel settore delle c.d. «sigarette elettroniche» (miscele e
componenti) e/o della produzione e commercializzazione di aromi e
semilavorati impiegati anche nel settore medesimo, talune occupandosi
sia della produzione che della distribuzione, altre limitandosi alla
sola commercializzazione.
Fino al 22 agosto 2013, il mercato di tale tipologia di prodotti
ha operato liberamente, senza vincoli normativi di operativita' e
fiscali di sorta. Successivamente, l'art. 11, comma 22, del d.l.
28.6.2013, n. 76 (convertito, con modificazioni, nella legge
9.8.2013, n. 99), ha aggiunto, con effetto a decorrere dal 23.8.2013,
l'art. 62-quater al d.lgs. 26.10.1995, n. 504.
Per effetto di tali disposizioni "A decorrere dal 1° gennaio 2014
i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire
il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed
elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il
consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al
58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico" (comma 1).
Inoltre "La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1,
e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in
possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei
depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio
1999, n. 67" (comma 2).
Il comma 4 di tale disposizione, prevede poi che "Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31
ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalita' di
presentazione dell'istanza ai fini' dell'autorizzazione di cui al
comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al
pubblico prodotti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di
prestazione d cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e
docume contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli
esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti peri tabacchi lavorati".
Il 16 novembre 2013, e quindi ben oltre il termine del 31 ottobre
2013, prescritto dalla norma teste' riportata, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto ministeriale
attuativo.
E' singolare che la Corte dei Conti, con una nota del competente
Ufficio di controllo, nel dare corso, per ragioni di correntezza, al
provvedimento, abbia contestualmente rilevato che l'adozione di esso
"cosi a ridosso dell'entrata in vigore delle disposizioni, ha
limitato drasticamente lo svolgimento del controllo preventivo di
legittimita' da parte dell'Ufficio che non ne ha potuto effettuare i
necessari approfondimenti".
Il decreto ministeriale e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale solo il 7 dicembre 2013.
Le ricorrenti avversano siffatta normativa, nonche' la fonte
primaria che di cui costituiscono attuazione, in particolare
deducendo:
la violazione dell'art. 77, comma 2, Cost. per essere stato
il di n. 76/2013 emanato in assenza dei necessari presupposti di
straordinarieta', necessita' ed urgenza; l'insussistenza del
presupposto dell'urgenza, tra gli altri, e' resa evidente dal fatto
che il d.l., nella parte di interesse, e' insuscettibile di
applicazione immediata, dal momento che le modalita' per la
presentazione dell'istanza di autorizzazione alla commercializzazione
dei prodotti succedanei di che trattasi e' stata rimessa
all'emanazione di un decreto attuativo (pur esso oggetto di
impugnativa), pubblicata in G.U. solo il 7.12.2013;
la violazione dell'art. 3 Cost., per avere equiparato i
dispositivi meccanici ed elettronici alternativi al fumo, nonche' le
loro parti di ricambio, ai tabacchi lavorati.
Le sigarette elettroniche non hanno alcuna caratteristica che
possa renderle assimilabili ai tabacchi lavorati. In particolare,
nessun fumo o combustione sono connessi al loro funzionamento, ed
anzi, il vantaggio per chi le utilizza e' proprio quello di evitare
l'inalazione dei prodotti della combustione, caratteristici dei
tabacchi lavorati.
Le miscele impiegate sono, in alcuni casi, del tutto prive di
nicotina, o, comunque, contengono detta sostanza in percentuali
minime.
Pure irragionevole sarebbe l'aggravio fiscale per prodotti di uso
promiscuo (quali le batterie), i quali, ove commercializzati per
finalita' diverse, non soggiacciono ad alcuna tassazione al consumo.
Prive di fondamento sarebbero le stime, contenute nella Relazione
tecnica al d.l., circa le maggiori entrate previste, nella misura di
117 milioni di curo su base annua, ove si consideri che (come
rilevato dal Servizio del Bilancio del Senato con nota di lettura n.
10 del luglio 2013) non e' stato tenuto in alcun conto l'effetto di
disicentivazione, al consumo derivante dalla traslazione dell'imposta
sul prezzo; la previsione del nuovo tributo rischia, pertanto, di
causare un effetto esattamente opposto a quello auspicato;
la tempistica di emissione del decreto ministeriale
attuativo, inoltre, ha reso impossibile l'applicazione, a partire dal
1° gennaio 2014, della nuova normativa; di fatto, la lunga tempistica
prescritta dall'art. 2 del d.m. del 16 novembre 2013 per ottenere
l'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale e, quindi, alla
commercializzazione del prodotto, ha reso impossibile alle odierne
ricorrenti il prosieguo della loro attivita', con conseguente palese
violazione del principio costituzionale di liberta' dell'iniziativa
economica privata;
pure violati sarebbero i principi di concorrenza, sanciti
dalla Costituzione, dall'art. 3 del Trattato UE, dagli artt. 119 e
120 del TFUE e dal Protocollo sul mercato interno e sulla concorrenza
allegato al Trattato di Lisbona del 13.12.2007; in particolare, per
effetto delle nuova imposizione, le odierne ricorrenti, in quanto
imprese italiane, si vengono a trovare in posizione di svantaggio
rispetto alle concorrenti ubicate in altri Stati membri, laddove e'
noto che solo un aumentato coordinamento delle politiche fiscali
degli Stati aderenti all'Unione Europea puo' garantire il
completamento del processo di integrazione europea;
vi sarebbe, infine, la violazione dell'art. 32 Cost., in
quanto l'introduzione di una imposta cosi' elevata disincentiva
l'acquisto dei dispositivi alternativi al fumo tradizionale,
quest'ultimo fonte di danni accertati alla salute della
collettivita'; al contrario, le ricorrenti allegano i risultati di
studi recenti i quali confermano che le e-cig possono ormai
considerarsi una alternativa sicura al fumo tradizionale.
Le ricorrenti, infine, hanno domandato il risarcimento dei danni
derivanti dall'applicazione dei provvedimenti impugnati.
Si sono costituite, per resistere, le amministrazioni intimate.
Con ordinanza n. 803 del 20 febbraio 2014, resa nella camera di
consiglio del 19.2.2014, e' stata respinta l'istanza cautelare.
Le parti hanno presentato articolate memorie e ampia
documentazione.
Ti ricorso, infine, e' stato introitato per la decisione alla
pubblica udienza del 2.4.2014.
2. Cio' premesso, devono anzitutto respingersi le eccezioni
sollevate dalla difesa erariale tese a dimostrare l'inammissibilita'
e/o improcedibilita' del ricorso per le ragioni dovute, nell'ordine:
alla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo,
trattandosi di fattispecie rientrante nella giurisdizione del giudice
tributario;
al difetto originario di interesse a ricorrere di tutte le
ricorrenti, in mancanza dell'adozione di atti impositivi;
al difetto di interesse delle ricorrenti che non hanno
presentato la domanda disciplinata dall'art, 2 del d.m. 16.11.2013;
alla, pretesa, cessazione della materia del contendere, per
effetto delle modifiche apportate al d.m. 16.11.2013 dal d.m.
12.2.2014, nonche' dell'interpretazione resa dall'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli con la circolare del 21 gennaio 2014.
2.1. In primo luogo, e' orientamento ormai consolidato delle
Sezioni Unite quello secondo cui la giurisdizione esclusiva del
giudice tributario in ordine ai "tributi di ogni genere e specie",
istituita dall'art. 2, comma 1, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, come
successivamente modificato, puo' svolgersi solo attraverso
l'impugnazione di specifici atti impositivi dell'amministrazione
finanziaria.
Ne consegue che, in mancanza della mediazione
rappresentata-dall'impugnativa dell'atto impositivo, il giudice
tributario "non puo' giudicare della legittimita' degli atti
amministrativi generali, dei quali puo' conoscere, incidenter tantum
ed entro confini determinati, solo ai fini della disapplicazione
nella singola fattispecie dell'atto amministrativo presupposto
dell'atto impositivo impugnato" (Cassa civ., Sez. Un., 21.3.2006, n.
6224).
La cognizione degli atti autoritativi di carattere generale
presupposti alla specifica obbligazione tributaria spetta, invece,
alla giurisdizione del giudice amministrativo (cosi ancora, con
riguardo all'interpretazione dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n.
546/92, le Sezioni unite, sentenza n. 3030 dell'1.3.2002).
Nello stesso senso e la giurisprudenza del Consiglio di Stato,
invocata da parte ricorrente, secondo cui "ad esclusione delle
controversie riservate alla giurisdizione del giudice tributario,
sono impugnabili davanti al giudice amministrativo i regolamenti
governativi, ministeriali o di enti locali che istituiscono o
disciplinano tributi di qualsiasi genere, in quanto concernenti
interessi legittimi (Cons. St., sez. VI^, 30 settembre 2004, n.
6353).
2.2. Neppure puo' ritenersi che, in assenza di atti impositivi, i
provvedimenti impugnati, per il loro carattere generale, non siano
immediatamente lesivi.
E' noto, infatti, che il principio secondo cui le norme
regolamentari vanno impugnate unitamente all'atto applicativo trova
eccezione per i provvedimenti che presentano un carattere specifico e
concreto, risultando idonei, come tali, ad incidere direttamente
nella sfera giuridica degli interessati, a decorrere dalla
pubblicazione nelle forme previste dalla legge (TAR Lazio, sez. I, 12
aprile 2011, n. 3202 cfr. anche, da ultimo, Cons. St., sez. VI, 4
dicembre 2012, n. 6208).».
Nel caso di specie, i decreti del MEF del 16.11.2013 e 12.2.2014,
nonche' le disposizioni applicative e interpretative dettate
dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, appaiono idonei ad incidere
direttamente sull'attivita' d'impresa svolta dalle ricorrenti in
quanto, da un lato, attuano la previsione della fonte primaria nella
parte in cui ne vieta lo svolgimento senza la prescritta
autorizzazione e la sottopone ad un nuovo regime impositivo;
dall'altro, "conformano" la medesima attivita', mediante la
disciplina di una serie di adempimenti amministrativi e/o contabili,
finalizzati all'assolvimento dell'obbligazione tributaria.
2.3. Le considerazioni teste' svolte consentono di respingere
anche l'eccezione relativa al sopravvenuto difetto di interesse a
ricorrere delle imprese che non hanno presentato domanda di
autorizzazione. E evidente, infatti, che il cuore della impugnativa
riguarda la stessa introduzione di un regime di autorizzazione per
una attivita' in precedenza libera, nonche' degli obblighi tributari
cui siffatto regime e' correlato.
Per la stessa ragione, la circostanza che il d.m. del 12.2.204
abbia semplificato il procedimento di autorizzazione, ovvero che la
circolare del 21 gennaio 2014 abbia (in ipotesi) chiarito che i
prodotti "accessori", non sono soggetti all'imposta, non appare
idonea a determinare la cessazione della materia del contendere.
3. Nel merito, nell'ordine logico delle questioni, il Collegio
reputa necessario affrontare preliminarmente la questione relativa
alla "compatibilita' comunitaria" dell'art. 62-quater del d.lgs. n.
504 del 1995, introdotto dall'art. 11, comma 22, D.L. 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, il quale, nella prospettazione dei ricorrenti, si porrebbe in
contrasto con le norme dei Trattati in materia di tutela della
concorrenza.
Secondo quanto chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n.
319 del 26 luglio 1996), ove una questione di costituzionalita' sia
fondata sull'interpretazione di una norma comunitaria, prima di una
eventuale rimessione alla Consulta occorre che il contenuto
delle norme poste dalle fonti comunitarie sia compiutamente
definitivamente individuato secondo le regole all'uopo dettate da
quell'ordinamento.
Al riguardo, deve pero' anche ricordarsi che il giudice nazionale
non e' tenuto a chiedere una decisione pregiudiziale alla Corte di
Giustizia se la normativa comunitaria non dia adito ad alcun
ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata
(Corte di Giustizia CE, 6 ottobre 1982, in causa C- 283/81, Cilfit),
3.1. L'imposta introdotta dall'art. 11, comma 22, D.L. 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013,
n. 99, appartiene al novero delle imposte speciali sui consumi, le
quali, a differenza dell'IVA, non hanno carattere generale ma
colpiscono una determinata categoria di beni o servizi.
Esse si caratterizzano, altresi', per la struttura monofase,
diventando esigibili in un unico momento dettagliatamente descritto
dalla normativa di riferimento (cfr. Corte Cost., sentenza n.
185/2011). Nell'ordinamento italiano, la disciplina delle accise (e
delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi) e'
contenuta in larga parte nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), piu' volte modificato ed integrato in attuazione
delle direttive comunitarie che hanno disciplinato la materia.
Da ultimo, il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 (recante
"Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale
delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE") ha provveduto, fra
l'altro, a modificare le norme collegate al fatto generatore ed
all'esigibilita' dell'accisa, di cui alla relativa direttiva
comunitaria.
La disciplina generale delle imposizioni indirette sulla
produzione e sui consumi, diverse dalle accise disciplinate dai
Titoli I e II del TUA (ovvero le imposte indirette diverse da quelle
sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole
etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei
tabacchi lavorati), e' contenuta nell'art. 61 del cit. d.lgs.
In particolare, secondo tali disposizioni, "a) l'imposta e'
dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed e'
esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata
l'immissione in consumo" mentre obbligato al pagamento dell'imposta
e' "il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio dello
Stato", ovvero "il soggetto che effettua la prima immissione in
consumo per i prodotti di provenienza comunitaria", ovvero ancora
"l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi".
L'immissione in consumo si verifica:
"1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai
diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio
che ne effettuano la rivendita;
2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del
ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel
momento cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro
Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono
nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto
dell'importazione;
4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per
i quali non e' possibile accertare il regolare esito, all'atto della
loro constatazione;
Appare anche utile precisare, relativamente ai "prodotti
succedanei dei prodotti da fumo" che gli adempimenti fiscali sono
disciplinati con esplicito richiamo al regime del deposito fiscale in
materia di accise.
L'art. 62-quater del TUA istituisce poi una procedura "per la
variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti" succedanei
del tabacco.
In concreto, l'art. 4 del d.m. 16.11.2013 prescrive la
"preventiva iscrizione in apposito tariffario disposta con
provvedimento dell'Agenzia" del prezzo di vendita al pubblico
comunicato dal soggetto autorizzato alla commercializzazione.
In ambito comunitario, come gia' accennato, la direttiva
2008/118/CE, oltre a disciplinare il regime generale delle accise,
stabilisce alcuni principi fondamentali in ordine all'imposizione sui
"prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa", al fine di,
garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
Le accise c.d. "armonizzate" riguardano esclusivamente:
a) prodotti energetici ed elettricita' di cui alla direttiva
2003/96/CE;
b) alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE
e 92/84/CEE;
c) tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE,
92/79/CEE e 92/80/CEE.
Relativamente ai prodotti gia' sottoposti ad accisa, l'art. 1,
par. 2, della direttiva stabilisce che "Gli Stati membri possono
applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette
aventi finalita' specifiche, purche' tali imposte siano conformi alle
norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta
sul valore aggiunto in materia di determinazione della base
imponibile, calcolo, esigibilita' e controllo dell'imposta".
Relativamente ai prodotti "diversi dai prodotti sottoposti ad
accisa", gli Stati membri rimangono tuttavia liberi di applicare
altre forme di imposizione, purche' l'applicazione di tali imposte
non comporti "negli scambi tra Stati membri, formalita' connesse
all'attraversamento delle frontiere" (art. 1, par. 3).
In sostanza, le norme comunitarie consentono agli Stati membri di
introdurre altre forme di imposizione indiretta sui prodotti per i
quali gia' sussiste un'accisa armonizzata nonche' di introdurre
accise non armonizzate.
E' significativo che l'ordinamento comunitario, per non privare
gli Stati membri di un efficace strumento di politica economica,
abbia lasciato ad essi ampio margine di discrezionalita' sia nella
scelta delle aliquote delle accise armonizzate (essendo previste solo
aliquote minime), sia nell'istituire prelievi aventi specifiche
finalita' quand'anche gravanti su prodotti gia' soggetti ad accisa
armonizzata. A cio' si aggiunge la possibilita' di tassare la
produzione o il consumo di beni estranei al processo di
armonizzazione, la quale non e' legata alla necessita' di perseguire
specifiche finalita' ma puo' essere giustificata anche soltanto da
esigenze di bilancio.
3.2. La disamina della normativa comunitaria applicabile alla
fattispecie consente di confutare agevolmente l'affermazione di parte
ricorrente circa il fatto che la nuova imposizione si ponga in
contrasto con il diritto primario dell'Unione in materia di tutela
della concorrenza.
Il processo di armonizzazione comunitaria delle imposte
indirette, per quanto qui interessa, ha infatti riguardato
esclusivamente (oltre l'imposta sul valore aggiunto) le accise
gravanti su alcol, tabacchi e prodotti energetici, in conformita' a
quanto un tempo prescritto dall'art. 93 del Trattato CE, e oggi,
dall'art. 113 del TFUE.
Inoltre, poiche' i "prodotti succedanei dei prodotti da fumo" non
sono sottoposti ad accisa, l'imposta speciale di consumo istituita
dallo Stato italiano non deve osservare nemmeno i requisiti previsti
dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, bensi' soltanto
quelli del par. 3 del medesimo articolo.
Non e' necessario, cioe', che l'imposizione abbia una finalita'
specifica, ne' che essa rispetti le regole di imposizione applicabili
ai fini dell'Iva o delle accise armonizzate per la determinazione
della base imponibile, il calcolo, l'esigibilita' ed il controllo
dell'imposta.
A parere del Collegio, non vi e', poi, neanche violazione della
Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema di imposta comune sul
valore aggiunto.
Ai sensi dell'art. 401 le disposizioni di siffatta direttiva
consentono ad uno Stato membro di mantenere o introdurre "imposte sui
contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse,
accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa", a
condizione che esse non abbiano il carattere di imposta sul volume
d'affari (e che non diano luogo "negli scambi fra Stati membri, a
formalita' connesse con il passaggio di una frontiera").
Le caratteristiche essenziali dell'imposta sul valore aggiunto
sono le seguenti.
L'IVA si applica in modo generale alle operazioni aventi ad
oggetto beni o servizi; e' proporzionale a detti beni e servizi, a
prescindere dal numero di operazioni effettuate; viene riscossa in
ciascuna fase del procedimento di produzione e distribuzione; si
applica sul valore aggiunto dei beni e dei servizi, in quanto
l'imposta dovuta in occasione di una operazione viene calcolata
previa detrazione di quella che e' stata versata all'atto della
precedente operazione (cfr., in materia, Corte di Giustizia, sentenza
9 marzo 2000, in causa C437/97, Wien e Wein & Co. HandelsgesmbH
Oberosterreichische Landesregierung),
Nel caso oggi in rilievo, invece, l'imposta:
e' destinata a colpire un bene specifico;
e' a struttura monofase, in quanto diviene esigibile al
momento dell'immissione in consumo e non vi e' un meccanismo di
deduzione analogo a quello dell'IVA;
concorre essa stessa a formare il valore finale del prodotto
per cui VIVA (come avviene nei prodotti soggetti ad accisa) grava
anche sulla stessa imposta;
non e' a rivalsa obbligatoria, ne' e' vero che un effetto
analogo si avrebbe a causa della sottoposizione del prodotto ad un
regime tariffario in quanto, come in precedenza evidenziato, le
imprese rimangono, almeno sul piano giuridico - formale, libere di
fissare il prezzo di vendita del prodotto e quindi di scegliere in
quale misura traslarne il peso sul consumatore.
Non vi e', infine, contrasto con altre norme dei Trattati ovvero
con principi di carattere generale.
In particolare:
non e' violato l'art. 30 del TIFUE ("i dazi doganali
all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente
sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai
dazi doganali di carattere fiscale"), in quanto l'imposta si applica
tanto ai prodotti nazionali quanto a quelli di provenienza
comunitaria;
non sono violati gli artt. 34 e 35, relativi al divieto di
restrizioni quantitative all'importazione e/o all'esportazione,
ovvero di qualsiasi misura di effetto equivalente, in quanto, anche
in questo caso, l'imposta si applica a tutti i prodotti immessi in
commercio nel territorio dello Stato;
non e' violato il principio di non discriminazione di cui
all'art. 110 ("Nessuno Stato membro applica direttamente o
indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni
interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate
direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari [...]"),
in quanto l'imposta che si applica ai prodotto comunitari e' uguale a
quella che si applica sui prodotti nazionali.
3.3. In definitiva, reputa il Collegio che l'art. 62-quater del
TUA, non debba essere disapplicato in quanto incompatibile con i
parametri comunitari evocati e che, comunque, non sia necessario
rimettere alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale.
4. Tanto premesso, in ordine all'ammissibilita' e procedibilita'
del ricorso, nonche' all'insussistenza di profili idonei a
giustificare la disapplicazione dell'art. 62-quater del TUA, appare
tuttavia rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale della medesima disposizione, questione
che il Collegio intende sollevare, d'ufficio, nei termini di seguito
indicati.
4.1. Innanzitutto, in punto di rilevanza della questione, deve
premettersi che i provvedimenti impugnati vengono sostanzialmente
censurati nella parte in cui gli stessi, senza curarsi di specificare
quali prodotti o sostanze possano essere considerati "succedanei" del
tabacco, hanno assoggettato a regime autorizzativo, tariffario (nei
sensi in precedenza specificati) e all'imposta di consumo:
qualsiasi sostanza liquida e vaporizzabile, anche non
contenente nicotina;
qualsiasi dispositivo necessario a consentire la
vaporizzazione, a prescindere dal fatto che essa abbia ad oggetto
sostanze contenenti nicotina o, comunque, oggettivamente
qualificabili come succedanee del tabacco;
prodotti accessori e strumentali, aventi uso promiscuo.
Pure oggetto di rilievi e' la circostanza che l'amministrazione
abbia stabilito la data del 1° gennaio 2014 per l'entrata in vigore
del regime autorizzatorio, come pure il fatto che non siano state
previste adeguate norme transitorie.
Tali disposizioni, pero', rappresentano soltanto la pedissequa
iproduzione del contenuto della fonte primaria, la quale, al comma 1,
ha previsto che "A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti
contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo
dei tabacchi lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono
assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per
cento del prezzo di vendita al pubblico", mentre, al comma 2, ha
assoggettato la commercializzazione "dei prodotti di cui al comma 1",
alla "preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei
medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di
tabacchi lavorati [...]".
E' bene anche sottolineare che e' il legislatore ad avere
direttamente individuato il presupposto di imposta e la base
imponibile (quest'ultima rappresentata dai prodotti "succedanei" dei
prodotti da fumo, secondo la definizione recata dal comma 1), mentre
alla fonte secondaria e' stato rimesso soltanto di disciplinare il
"contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini
dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione
dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1,
nonche' le modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3,
di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e
versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a
distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita
al pubblico, in conformita', per quanto applicabili, a quelle vigenti
per i tabacchi lavorati"
Non era quindi nel potere del Ministro dell'Economia e delle
Finanze ne' di specificare quali prodotti debbano ritenersi'
"succedanei" dei prodotti da fumo, ne' di stabilire una data diversa
dal 1° gennaio 2014, per l'entrata in vigore del nuovo regime
autorizzatorio ed impositivo.
Al riguardo, e' poi agevole rilevare che, sebbene l'art.
62-quater non stabilisca espressamente la data a partire dalla quale
la commercializzazione dei "succedanei" dei prodotti da fumo richiede
il possesso dell'autorizzazione, essa non puo' che coincidere con
l'entrata in vigore del regime impositivo in quanto l'unico fine
dell'autorizzazione, cosi' come strutturata, appare quello
strumentale alla vigilanza fiscale e, pertanto, al versamento,
all'accertamento e alla riscossione dell'imposta.
Da tale assetto deriva che i principali vizi dedotti - relativi
all'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta e del connesso
regime autorizzativo, alla determinazione della base imponibile e
all'introduzione di una aliquota indifferenziata - non possono che
risolversi nella questione di legittimita' costituzionale della norma
citata, nella parte in cui:
ha assoggettato alla preventiva autorizzazione da parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la commercializzazione dei
prodotti "succedanei dei prodotti da fumo", definiti come i "prodotti
contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo
dei tabacchi lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo";
ha sottoposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i medesimi
prodotti "ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento
del prezzo di vendita al pubblico".
4.2. Relativamente alla non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale, il Collegio osserva quanto
segue.
4.2.1. L'applicazione delle accise e, piu' in generale, delle
imposte sui consumi, puo' avere non solo funzione di gettito fiscale,
ma anche perseguire finalita' extrafiscali, strumentali a scelte di
carattere politico - economico.
La finalita' delle imposte speciali sui consumi puo' essere in
particolare quella di disincentivare il consumo di beni che generano
esternalita' negative a danno della collettivita', ovvero soltanto
quella di aumentare le entrate pubbliche senza eccessivi costi di
accertamento e di riscossione.
Sul piano economico, e dal punto di vista della equita'
distributiva, esse hanno effetti regressivi o progressivi a seconda
delle tipologie di consumo e della elasticita' delle curve di domanda
e di offerta.
Nel caso di beni voluttuari, come l'alcol e il tabacco, e' stato
rilevato ad esempio che, trattandosi di beni che generano dipendenza,
i consumatori non riescono a decidere la quantita' di consumo in modo
razionale, con la conseguenza che, a parita' dell'onere tributario, i
soggetti a basso reddito percepiscono un sacrificio dell'imposta
maggiore rispetto ai soggetti ad alto reddito.
L'imposta speciale sul consumo di beni voluttuari di questo tipo
avrebbe percio' ragione d'essere soltanto se finalizzata a ridurre il
consumo di tali beni e non anche per la loro qualita' di beni
secondari o di lusso.
Dal punto di vista giuridico - costituzionale, si e' poi
osservato che il presupposto giuridico-formale delle accise e delle
imposte sui consumi, e cioe' il fatto del consumo, puo' includere
elementi patrimoniali non utilizzabili per adempiere all'obbligazione
tributaria, ma solo spendibili per soddisfare il bisogno dei
contribuenti.
Il consumo, di per se', non costituisce quindi indice certo di
capacita' economica in quanto, perche' sia tale, occorre presumere
che esso sia posto in essere con mezzi derivanti da un reddito, o,
comunque, con una ricchezza propria.
Inoltre e' difficile stabilire quando, in quali condizioni e in
quale misura il carico fiscale si trasferisca effettivamente da un
soggetto all'altro, essendo molteplici le variabili economiche, le
forze e le condizioni di mercato da cui dipende la traslazione.
Pertanto, per quanto concerne l'imposizione indiretta, una
rigorosa applicazione del principio di capacita' contributiva,
espresso dall'art. 53, comma 1, Cost., condurrebbe a ravvisare
l'illegittimita' costituzionale di gran parte delle fattispecie
assunte a presupposto di tale forma di imposizione.
Secondo parte della dottrina, tuttavia, la capacita' contributiva
richiesta dall'art. 53, comma 1, Cost., per realizzare il concorso
alle spese pubbliche non deve essere esclusivamente intesa come una
capacita' espressa da presupposti che richiedono anche elementi di
patrimonialita' (nel senso della necessaria identificazione del
cosiddetto indice di potenzialita' economica con il patrimonio del
soggetto passivo dell'obbligazione tributaria) bensi' in un'ottica
meramente distributiva, in cui il soggetto passivo d'imposta e'
scelto indipendentemente dalla sua forza economica a contenuto
patrimoniale e in cui il raggiungimento dell'obiettivo della "giusta
imposta" e' affidato conseguentemente al solo rispetto del principio
di ragionevolezza previsto dall'art. 3 cost. e presupposto dall'art.
53 comma 1 cost.
In sostanza, definendo la funzione fiscale come una vera e
propria funzione di riparto del carico pubblico tra i consociati si
consente al legislatore ordinario di assumere, quali soggetti passivi
di imposta idonei a concorrere alle pubbliche spese, anche coloro che
pongono in essere presupposti aventi una rilevanza economico-sociale,
ma non necessariamente anche patrimoniale.
L'importante e' che, come ritenuto dalla Corte costituzionale,
tali presupposti siano oggettivamente rilevabili, si prestino ad
essere comparati con altre situazioni fiscalmente rilevanti e siano
pur sempre misurabili economicamente.
Ad esempio, secondo Corte cost. n. 102/93, che richiama la
sentenza n. 201 del 1975, per capacita' contributiva "deve intendersi
l'idoneita' soggettiva all'obbligazione d'imposta, deducibile dal
presupposto al quale la prestazione e' collegata senza che spetti al
giudice della legittimita' delle leggi alcun controllo, se non,
ovviamente, sotto il profilo dell'assoluta arbitrarieta' o
irrazionalita' delle norme».
In tali pronunce (ma cfr. anche 16 giugno 1964, n. 45, 28 luglio
1976, n. 200, 11 luglio 1989, n. 387) si afferma che il principio di
capacita' contributiva risponde all'esigenza di garantire che ogni
prelievo tributario abbia causa giustificatrice in "indici
concretamente rilevatori di ricchezza" dai quali sia "razionalmente
deducibile l'idoneita' soggettiva all'obbligazione d'imposta".
Queste sentenze vanno poi lette in sintonia con quelle che
riconoscono la legittimita' costituzionale di presupposti che
esprimono una capacita' contributiva in termini di mera potenzialita'
economica.
Ad esempio, secondo la sentenza n. 156/2001 (in materia di Irap),
"rientra nella discrezionalita' del legislatore, con il solo limite
della non arbitrarieta', la determinazione dei singoli fatti
espressivi della capacita' contributiva che, quale idoneita' del
soggetto all'obbligazione di imposta, puo' essere desunta da
qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal
reddito individuale (sentenze n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143
del 1995, n. 159 del 1985)".
In pratica, l'art. 53, comma 1 viene applicato dalla Corte
costituzionale in maniera congiunta con l'art. 3, "assumendo
principio di uguaglianza quale regola fondamentale ed autosufficiente
di congruita' che prevale su ogni altra regola attinente ai criteri
di riparto dei carichi pubblici".
Secondo tale giurisprudenza, e la dottrina cui si ispira, il
legislatore "deve operare il riparto del carico pubblico secondo i
criteri di coerenza interna, non contraddittorieta', adeguatezza e
non arbitrarieta' assicurando che a situazioni di fatto uguali
corrispondano uguali regimi impositivi e, correlativamente, a
situazioni diverse corrisponda un trattamento tributario diseguale".
4.2.2. Alla luce delle coordinate ermeneutiche teste'
sintetizzate, il Collegio reputa non condivisibile, in primo luogo,
la prospettazione delle ricorrenti secondo cui l'equiparazione del
trattamento fiscale delle sigarette elettroniche a quello dei
tabacchi lavorati determini una violazione del principio di
uguaglianza poiche' essi costituirebbero beni oggettivamente non
assimilabili tra loro.
Come gia' chiarito, da un punto di vista giuridico - formale, le
imposte speciali sui consumi possono colpire qualunque bene che non
sia gia' sottoposto ad accisa, e cio' anche al solo fine di
incrementare le entrate del bilancio dello Stato.
Inoltre, allo stato, non vi e' ancora una definitiva certezza
scientifica circa il fatto che la sigaretta elettronica non presenti
alcun rischio per la salute dell'uomo, ovvero che costituisca un
presidio utile alla disassuefazione dal tabagismo.
Al riguardo, va detto pero' che non convince nemmeno la posizione
della difesa erariale, secondo cui la principale ragione
dell'intervento legislativo in esame risiederebbe nella tutela della
salute dei consumatori e nel principio di precauzione.
Negli atti governativi e parlamentari (in particolare, nella
relazione illustrativa al d.d.l. di conversione del di. n. 76/2013),
si rinviene infatti soltanto il riferimento alla necessita' di
salvaguardare le entrate erariali derivanti dal consumo dei tabacchi
lavorati, mentre, nel contesto del medesimo intervento normativo, la
tutela dei consumatori viene piu' opportunamente affidata
all'attivita' di "monitoraggio" da parte del Ministero della Salute
"sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo" (art.
11, comma 23, del d.l. n. 76/2013, come modificato dalla legge di
conversione, che ha inserito un comma 10-bis nell'art. 51 della legge
16 gennaio 2003, n. 3).
4.2.3. Le ricorrenti hanno poi sostenuto che l'entita'
dell'imposizione sarebbe arbitraria e che non vi sarebbe proporzione
rispetto al suo presupposto economico in quanto la possibilita' di
trasferire il peso dell'imposta sul rivenditore finale, o sul
consumatore, rimane condizionata alla capacita' del produttore di
includere la quota dell'imposta nel prezzo del prodotto immesso in
consumo.
Inoltre, non si sarebbe tenuto conto dell'effetto disincentivante
sul consumo derivante dal peso dell'imposta sul prezzo.
E' tuttavia evidente che se il legislatore, nell'esercizio della
potesta' tributaria, fosse vincolato alle regole del mercato, nessun
bene potrebbe mai essere assoggettato alle imposte speciali sui
consumi.
Si e' inoltre gia' rilevato che, per capacita' contributiva, deve
intendersi "l'idoneita' soggettiva all'obbligazione d'imposta,
deducibile dal -presupposto al quale la prestazione e' collegata"
(Corte Cost., sentenza n. 102/93, cit.).
Nel caso di specie, rilevatore di capacita' contributiva e'
costituito dalla percezione del prezzo di vendita dei succedanei del
tabacco, in relazione al quale non puo' dubitarsi, almeno in
astratto, dell'idoneita' del soggetto colpito (e non gia' di quello
effettivamente inciso) a far fronte all'obbligo tributario,
E' comunque rimasto indimostrato che l'imposta determini
l'annullamento dei margini di utile e quindi l'assoluta
impossibilita', o estrema difficolta', di esercitare l'attivita'
economica in esame.
4.2.4. Cio' posto, il vizio di fondo della normativa recata
dall'art. 62-quater del TUA, nella parte di interesse nella presente
controversia, consiste, a parere del Collegio, nella violazione
dell'art. 3 della Carta fondamentale, per l'intrinseca irrazionalita'
di una disposizione che non individua in maniera oggettiva, ovvero
secondo categorie tecnico - giuridiche, i "prodotti succedanei dei
prodotti da fumo" colpiti dall'imposta.
Come noto, con la nozione di "bene succedaneo" si fa riferimento
ad un bene idoneo a sostituirne altri per soddisfare un bisogno o un
impiego.
Si tratta, percio', di un concetto di natura empirico economica,
che riflette le preferenze "soggettive" dei consumatori.
Nel caso di specie, occorre altresi' considerare che il comparto
delle sigarette elettroniche non ha ancora, nemmeno in sede
comunitaria, una precisa qualificazione merceologica, ne' vi e' una
normativa di carattere tecnico alla quale l'art. 62-quater possa,
anche solo implicitamente, rinviare.
Per quanto riguarda, poi, la proposta di direttiva sul tabacco e
i "prodotti conciati" approvata dal Parlamento Europeo il 26 febbraio
2014 (e dal Consiglio in data 14 marzo 2014), particolarmente
enfatizzata dalla difesa erariale, va osservato che, allo stato, si
tratta di norme non ancora vigenti, non direttamente applicabili
nell'ordinamento interno e, comunque, successive all'adozione del
d.l. n. 76/2013.
Inoltre, siffatta normativa, sebbene contenga una analitica
definizione della sigaretta elettronica, (cfr. l'art. 2, n. 16),
disciplina i soli prodotti contenenti nicotina e rimette agli Stati
membri "la responsabilita' di adottare norme sugli aromi", nonche' di
motivare e di notificare "qualsiasi divieto di tali prodotti
aromatizzati", in conformita' a quanto previsto dalla direttiva
98/34/CE (considerando n. 47).
In assenza di una autonoma definizione legislativa della nozione
di "prodotto succedaneo", rilevante sul piano giuridico - formale,
l'individuazione delle «sostanze idonee a sostituire il consumo dei
tabacchi lavorati» rimane del tutto incerta.
Parimenti incerta ed opinabile appare anche l'individuazione dei
prodotti che "consentono" il consumo dei succedanei del tabacco,
potendo, in tale generica nozione, essere ricornpresa tutta una serie
di beni di natura promiscua, il cui uso non e' necessariamente ed
esclusivamente strumentale al fumo elettronico e la cui
commercializzazione, in altri settori, e' del tutto libera.
Si spiega cosi', ad esempio, la contraddittorieta' delle prime
indicazioni operative contenute nelle circolari dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, le quali, pur escludendo che prodotti
accessori come !, caricabatterie e custodie siano assoggettati
all'imposta, hanno comunque stabilito che, qualora il prezzo di
vendita del prodotto "succedaneo" comprenda anche gli accessori, esso
concorre integralmente a formare la base imponibile.
Ulteriore conseguenza dell'imprecisa formulazione della norma e
della mancanza di criteri atti ad individuare con certezza le
componenti della base imponibile, e' la previsione di un'aliquota
indifferenziata, idonea a gravare con lo stesso peso su tutta la
filiera del fumo elettronico e, come detto, anche su prodotti ad uso
promiscuo.
Tutte le incongruenze rilevate sono dovute alla circostanza che
la finalita' perseguita (quella di recuperare la perdita di gettito
sui tabacchi lavorati derivante dal mutamento delle preferenze dei
consumatori), e' stata direttamente trasposta nella costruzione della
fattispecie e sostituita all'oggetto dell'imposizione.
A cio' si aggiunga che il legislatore non ha nemmeno ritenuto di
conferire all'autorita' amministrativa, mediante la formulazione di
criteri direttivi, il potere di integrare il precetto normativo e
quindi di chiarire l'ambito di applicazione dell'imposta.
Come gia' in precedenza evidenziato, alla fonte secondaria e'
stato rimesso soltanto di disciplinare il procedimento autorizzatorio
nonche' le fasi di accertamento, versamento e riscossione
dell'imposta.
Per altro verso, in assenza di un contenuto prescrittivo
sufficientemente determinato, e quindi di una valida base
legislativa, l'amministrazione e' stata lasciata sostanzialmente
libera di includere (o meno) nella base imponibile qualsivoglia bene
che, secondo il suo insindacabile apprezzamento, venga ritenuto
idoneo a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati.
Ne consegue la violazione non solo dei gia' richiamati principi
di eguaglianza e ragionevolezza in materia tributaria, ma anche della
riserva di legge in materia di prestazioni imposte e di imparzialita'
e buon andamento della pubblica amministrazione (cfr., sul punto,
Corte Cost., sentenza n.350 del 26.10.2007 nonche' n. 115/2011).
E' quasi inutile aggiungere che l'indeterminatezza del precetto
normativo lede anche il diritto di libera iniziativa economica, in
quanto gli operatori del settore si trovano nell'impossibilita' di
pianificare correttamente i propri investimenti e di adeguare le
strutture aziendali alla nuova imposizione.
5. Quanto appena argomentato giustifica la valutazione di
rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli, 3, 23, 41 e
97 della. Costituzione, dell'art. 62-quater del d.lgs. n. 504,
introdotto dall'art. 11, comma 22, D.L. 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, nella
parte in cui:
ha assoggettato alla preventiva autorizzazione da parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la commercializzazione dei
prodotti "succedanei dei prodotti da fumo", definiti come i "prodotti
contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo
dei tabacchi lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo";
ha sottoposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i medesimi
prodotti "ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento
del prezzo di vendita al pubblico".
Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio
e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinche' si
pronunci sulla questione.