LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione la Civile, nella persona
dei magistrati:
dr. Alessandro Turco Presidente
dr. Domenico Paparo Consigliere relatore
dr. Marco Modena Consigliere
ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva,
osserva e ritiene quanto segue:
1. F. C. F. M., R. P. e S. F. C., hanno proposto opposizione, ai
sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89/2001, avverso il decreto di
questa Corte, n. 1241/2013 Cron., nel proc. n. 216/2013 V.G., in data
31 maggio 2013, depositato il 6 giugno 2013, che rigettava il ricorso
da loro proposto (unitamente a Capo Adriano) per l'ingiunzione al
Ministero della giustizia di pagamento di € 16.500,00 per il primo e
di € 15.000,00 per gli altri a titolo di danni non patrimoniali e di
250.000,00 per il solo F. C. a titolo di danni patrimoniali a titolo
di equa riparazione per il ritardo di un procedimento penale.
2. Il decreto impugnato ha determinato in otto anni e sei mesi la
complessiva durata del procedimento e ritenuto non irragionevole tale
durata, tenuto conto della peculiarita' e complessita' del giudizio.
A tale determinazione il decreto e' pervenuto:
- facendo applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, della citata
legge n. 89/2001 (introdotto dal D.L. 83/12 conv. in l. 134/12),
secondo cui "il processo penale si considera iniziato con
l'assunzione della qualita' di imputato, di parte civile di
responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale
conoscenza della chiusura delle indagini preliminari" escludendo
percio' dal computo della durata del processo la fase delle indagini
preliminari;
- non computando nella durata del processo di primo grado, fra
l'altro, il periodo dal 28 gennaio 2006 al 21 marzo 2007 per
sollevata questione di legittimita' costituzionale;
2.1. Gli opponenti contestano l'esclusione dal computo della
durata del processo della fase delle indagini preliminari, in quanto
in contrasto non solo con la giurisprudenza formatasi anteriormente
ma anche con l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (d'ora in poi "CEDU")
ratificata ai sensi della legge n. 848 del 1955 e con l'art. 111
Cost, come gia' esposto nel ricorso.
Osservano gli opponenti che il decreto opposto ha ritenuto la
questione di legittimita' costituzionale della non computazione del
periodo delle indagini preliminari non rilevante sulla base della non
condivisibile affermazione secondo cui "l'esubero effettivo rispetto
al termine di durata massima (anni quattro, dedotta la durata legale)
appare giustificato dalle peculiarita' dell'indagine" in quanto
proprio questa fase era stata particolarmente laboriosa in un
processo particolarmente complesso stante il numero elevato dei
soggetti (24 imputati), la complessita' tecnico giuridica del
giudizio - avente ad oggetto reati fallimentari, societari e
tributari - e che, quanto alle indagini preliminari, aveva
interessato numerose societa' e cooperative con esame dei bilanci di
otto anni, verifica del coinvolgimento di una banca, quattro fasi di
consulenza tecnica e una perizia in incidente probatorio, per cui la
stessa durata delle indagini preliminari non era stata irragionevole.
Rilevano gli opponenti in particolare che la durata delle
indagini preliminari era stata piu' che tripla rispetto al termine
legale di due anni, essendo durata sei anni, sei mesi e diciotto
giorni ed essa era da considerasi eccessiva secondo la giurisprudenza
previgente richiamata dal decreto, che non motivava circa valide
cause giustificatrici del ritardo.
Chiedono gli opponenti in tesi la disapplicazione della norma
richiamata per contrasto con l'art. 6 CEDU, o, in subordine, la
remissione degli atti alla Corte costituzionale in ragione della
eccezione di legittimita' costituzionale di essa per contrasto con
gli artt. 24, 111, 117 Cost e 6 e 13 CEDU.
2.2. Gli opponenti contestano poi l'esclusione dal computo della
durata del processo del periodo di un anno e due mesi per la
sospensione del giudizio in conseguenza del rilievo di una questione
di legittimita' costituzionale, che attiene pur sempre all'esercizio
dell'attivita' giurisdizionale dello Stato, chiedendo che fosse, con
interpretazione costituzionalmente orientata, l'art. 2, comma
2-quater, non si tenesse conto della sospensione del processo per
eventi, come quello del caso in esame, non connessi all'attivita' - o
inattivita' - delle parti ovvero sollevando (anche se non riproposta
nelle conclusioni) questione di legittimita' costituzionale di essa
nella parte in cui non esclude tali causa di sospensione dal computo
della durata del processo.
2.3. Gli opponenti contestano ancora, quanto alla durata del
processo di primo grado, che la fase dell'udienza preliminare era
stata introdotta con la richiesta rinvio a giudizio depositata dal PM
in data 1° giugno 1999 mentre l'udienza era stata fissata per l'11
giugno 2001 (oltre due anni dopo) rispetto al termine di 30 giorni di
cui all'art. 418 cpp e che tale fase era durata un anno, fino al 28
giugno 2002, mentre avrebbe dovuto svolgersi in un'unica udienza ex
art. 421 cpp.
2.4. F. C. ribadiva poi la richiesta relativa al danno
patrimoniale.
3. L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilita' del
ricorso in opposizione lamentando che gli opponenti non abbiano
provveduto alla notifica all'amministrazione resistente del decreto
opposto nei termini di cui all'art. 5, comma 2, della legge n.
89/2001, con la conseguente inefficacia del decreto, e che la
successiva notifica del ricorso in opposizione sia nulla per mancata
allegazione del ricorso (ossia del ricorso per equa riparazione) ai
sensi dell'art. 5 comma 1.
4. Deve anzitutto rigettarsi tale eccezione essendo evidente che
la difesa del resistente confonde gli oneri che deve assolvere il
ricorrente che, soddisfatto del provvedimento richiesto, intenda
porlo in esecuzione (e che sarebbero, in astratto, quelli invocati
dalla difesa erariale), con quelli che gravano invece sul ricorrente
che, non appagato da detto provvedimento, intenda opporlo: in
quest'ultimo caso, che e' quello di specie, l'opponente non deve
affatto notificare alla controparte il decreto ottenuto, e neppure il
ricorso iniziale, su cui tale decreto ha provveduto, perche' cosi'
facendo, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge n. 89, come
modificata nel 2012, renderebbe improponibile l'opposizione, e
presterebbe acquiescenza al decreto.
Nella specie, gli opponenti hanno invece adempiuto ai soli oneri
gravanti a loro carico, ossia quelli di depositare (come hanno fatto
l'8 luglio 2013), entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento (che non puo' essere avvenuta prima della data di
deposito del decreto il 6 giugno 2013, con la conseguenza che,
scadendo - al piu' presto, se cioe' il decreto fu comunicato lo
stesso 6 giugno - il 6 luglio 2013 e cadendo questo giorno di sabato,
il termine si proroga, ex art. 155, commi 4 e 5, cpc fino al
successivo lunedi' 8 luglio), il ricorso in opposizione, e di
notificare successivamente, nel termine (del 16 settembre 2013)
indicato dal Presidente col successivo decreto di fissazione di
udienza, il ricorso in opposizione ed il pedissequo decreto (notifica
che la stessa amministrazione resistente dichiara avvenuta il 31
luglio 2013), per cui l'opposizione deve dirsi ritualmente
instaurata.
5.1. Deve anzitutto escludersi la "comunitarizzazione" della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo a seguito del Trattato di
Lisbona secondo la tesi esposta dai ricorrenti in sede di ricorso ex
art. 2.
L'art. 6, comma 2, del Trattato UE come modificato a seguito del
Trattato di Lisbona dispone: "L'Unione aderisce alla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione
definite nei trattati".
Invero il trattato si limita a consentire l'adesione della Unione
Europea alla CEDU (dandole la base legale che il parere n. 2/94 del
28 marzo 1996 della Corte UE aveva ritenuto inesistente), ma che essa
non e' ancora avvenuta, tanto che il protocollo n. 8 annesso al
Trattato ne prevede le modalita' tramite apposito accordo di cui
detta le regole ("Articolo 1. L'accordo relativo all'adesione
dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (in appresso denominata
«convenzione europea»), previsto dall'art. 6, paragrafo 2 del
trattato sull'Unione europea deve garantire che siano preservate le
caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, in
particolare per quanto riguarda: a) le modalita' specifiche
dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo
della convenzione europea, b) i meccanismi necessari per garantire
che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole domande
siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati
membri e/o all'Unione. Articolo 2. L'accordo di cui all'art. 1 deve
garantire che l'adesione non incida ne' sulle competenze dell'Unione
ne' sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Deve inoltre garantire
che nessuna disposizione dello stesso incida sulla situazione
particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione
europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure
prese dagli Stati membri in deroga alla convenzione europea ai sensi
del suo art. 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei
confronti della convenzione europea ai sensi del suo art. 57.
Articolo 3. Nessuna disposizione dell'accordo di cui all'art. 1 deve
avere effetti sull'art. 292 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea").
Di conseguenza, tutte le osservazioni dei ricorrenti basate
sull'affermata attuale comunitarizzazione della CEDU e quindi sulla
possibilita' di disapplicazione della norma non hanno rilievo.
5.2. La questione del ritenuto contrasto fra una disposizione
della CEDU ed una norma di diritto interno si pone - quindi -
esattamente nei termini attestati nella giurisprudenza della Corte
costituzionale a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 (e
confermati dalle sentenze nn. 39/2008, 239 e 311 del 2009).
Da essa risulta che "che l'art. 117, primo comma, Cost., ed in
particolare l'espressione «obblighi internazionali» in esso
contenuta, si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche
diverse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 e 11 Cost.
Cosi' interpretato, l'art. 117, primo comma, Cost., ha colmato la
lacuna prima esistente quanto alle norme che a livello costituzionale
garantiscono l'osservanza degli obblighi internazionali pattizi. La
conseguenza e' che il contrasto di una norma nazionale con una norma
convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. (C. Cost. sentenza n.
311 del 2009).
6.1. Ritiene la Corte di dover sollevare la questione di
legittimita' costituzionale relativa all'esclusione - operata
dall'art. 2, comma 2-bis, della 89/2001 (introdotto dal D.L. 83/12
conv. in l. 134/12) - dal computo della durata del processo penale
della fase delle indagini preliminari per violazione sia dell'art.
111 Cost sia dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU.
6.1.1. La questione e' rilevante nella fattispecie non solo per
la evidente applicabilita' (e applicazione in sede di rigetto del
ricorso) della norma richiamata, ma anche per la rilevanza concreta
della durata delle indagini preliminari (oltre sei anni e mezzo)
nella complessiva durata del procedimento definito con sentenza del
28 gennaio 2013 della Corte di Cassazione.
6.1.2. Quanto alla non manifesta infondatezza, non puo' non
osservarsi come, secondo la pacifica interpretazione della
giurisprudenza di legittimita' ante riforma "una interpretazione che
limitasse la valutazione della ragionevole durata del processo al
solo periodo successivo all'esercizio dell'azione penale, finirebbe
quindi col non tenere in alcuna considerazione la fase delle indagini
preliminari, e cio' si risolverebbe in una violazione sia dell'art. 6
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia della stessa
legge n. 89 del 2001, che all'art. 6 citato si richiama
espressamente. La nozione di causa, o di processo, considerata dalla
Convenzione europea e dalla legge n. 89 del 2001, si identifica,
infatti, con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi
pubblici di giustizia per l'affermazione o la negazione di una
posizione giuridica di diritto o di soggezione facente capo al
soggetto che il processo promuova o subisca. Processo, in tal senso,
e' dunque anche la fase delle indagini che precedono il vero e
proprio esercizio dell'azione penale, le quali percio', ove si siano
protratte irragionevolmente nel tempo, ben possono assumere rilievo,
ai fini dell'equa riparazione, a partire dal momento in cui sia
possibile identificare uno o piu' soggetti che di quel procedimento
siano effettivamente divenuti parte per essere stati informati della
pendenza del procedimento medesimo e posti in grado di parteciparvi
(Cass., 30 gennaio 2003, n. 1405)" (Cass, 5 agosto 2004, n. 15087).
Il dies a quo era pacificamente identificato col compimento di
atti che comportino l'invio dell'avviso di garanzia o la
partecipazione dell'indagato o del suo difensore al processo (nel
caso, quanto a F. C. con l'informazione di garanzia ex art. 369 cpp
ricevuta il 15 febbraio 1994 e, per gli altri, con l'ordinanza del
GIP di custodia cautelare in carcere del 5 novembre 1994), apparendo
peraltro davvero insostenibile che il periodo di custodia cautelare
possa non essere calcolato nella durata del processo ai fini della
sua ragionevole durata.
6.1.3. Ne' puo' ipotizzarsi una interpretazione
costituzionalmente orientata che consenta di superare per tale via la
questione, posto che essa si tradurrebbe evidentemente nella aggiunta
alla norma in questione del computo delle indagini preliminari nella
durata del processo, evidentemente esclusa, anche se si ritenesse che
quello, da computarsi possa essere identificata in quello
normativamente previsto.
6.2. Ritiene la Corte di dover altresi' sollevare la questione di
legittimita' costituzionale per violazione sia dell'art. 111 Cost.
sia dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, sia anche
dell'art. 3 Cost. relativa all'esclusione - operata dall'art. 2,
comma 2-quater, della l. 89/2001 (introdotto dal D.L. 83/12 conv. in
l. 134/12) - dal computo della durata del processo del tempo in cui
esso e' sospeso, senza distinguere se i motivi della sospensione
siano o meno riconducibili alle parti ricorrenti per l'equa
riparazione.
6.2.1. La questione e' rilevante nella fattispecie non solo per
la evidente applicabilita' (e applicazione in sede di rigetto del
ricorso) della norma richiamata, ma anche per la rilevanza concreta
della durata della sospensione per il rilievo di una questione di
legittimita' costituzionale (un anno e due mesi) nella complessiva
durata del procedimento di primo grado (la cui durata sarebbe, senza
tale esclusione di 7 anni e 5 mesi).
6.2.2. Quanto alla non manifesta infondatezza, si rileva, che la
norma, non distinguendo fra motivi di sospensione dovuti al
comportamento delle parti e quelli non dovuto ad esso - e fra questi,
certamente la sospensione per il rilievo della questione di
legittimita' costituzionale che, seppure fosse stata sollecitata
dalle parti ricorrenti e' comunque ovviamente un provvedimento
giurisdizionale del giudice a quo - pare porsi in contrasto non solo
col principio del giusto processo ma anche con quello di uguaglianza,
trattando allo stesso modo situazioni diverse.
6.2.3. Ne' puo' ipotizzarsi una interpretazione
costituzionalmente orientata che consenta di superare per tale via la
questione, posto che essa si tradurrebbe anche qui nella aggiunta
alla norma di una clausola limitativa alla sua efficacia.