LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        SEZIONI UNITE CIVILI 
 
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
        Dott. Luigi Antonio Rovelli - Primo Pres.te f.f.; 
        Dott. Roberto Michele Triola - Presidente Sezione; 
        Dott. Renato Rordorf - Presidente Sezione; 
        Dott. Luigi Piccialli - Consigliere; 
        Dott. Salvatore Di Palma - Consigliere; 
        Ettore Bucciante - Consigliere; 
        Dott. Sergio Di Amato - Consigliere; 
        Dott. Aurelio Cappabianca - Consigliere; 
        Dott. Giuseppe Napoletano - Consigliere. 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
1430-2014 proposto da: 
        De Paoli Massimo,  elettivamente  domiciliato  in  Roma,  via
Appennini 60, presso lo studio dell'avvocato di Zenzo Carmine, che lo
rappresenta e difende unitamente  all'avvocato  Iadecola  Gianfranco,
per delega a margine del ricorso, ricorrente; 
        Contro Ministero della Giustizia, procuratore generale  della
Repubblica presso la Corte di Cassazione, Intimati; 
        Avverso la sentenza n. 142/2013 del consiglio superiore della
magistratura, depositata il 2 dicembre 2013; 
        Udita la relazione della causa svolta nella pubblica  udienza
del 8 aprile 2014 dal Consigliere Dott. Ettore Bucciante; 
        Uditi gli avvocati Carmine Di Zenzo, Gianfranco Iadecola; 
        Udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Umberto
Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
    Ritenuto che: 
        con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione  disciplinare
del Consiglio superiore della magistratura  ha  dichiarato  il  dott.
Massimo De Paoli «responsabile dell'incolpazione di  cui  all'art.  2
lettera a), decreto legislativo del 23 febbraio 2006, n. 109», lo  ha
assolto «dall'incolpazione di cui 2 lettera g),  decreto  legislativo
del 23 febbraio 2006, n. 109 per essere rimasto escluso l'addebito» e
gli ha inflitto le sanzioni della  censura  e  del  trasferimento  di
sede. Al magistrato era stato contestato l'«illecito disciplinare  di
cui agli articoli 1  e  2,  comma  1,  lett.  a)  e  g)  del  decreto
legislativo n. 109 del 2006, perche', quale  magistrato  in  servizio
presso il Tribunale di Forli', con funzioni di giudice, ha gravemente
mancato al proprio dovere di diligenza, violando gli artt. 300, comma
3, e 306 c.p.p. In particolare, il  dott.  Massimo  De  Paoli,  nella
qualita' di giudice del Tribunale di Forli',  sezione  distaccata  di
Cesena, in relazione al procedimento penale  iscritto  al  n.  109/10
R.G.P.M. (n. 635/10 R.G.DIB.) a carico degli imputati P. M. e  C.  A.
per i reati di cui agli artt. 582, 585, 576 e 337 c.p., definito  con
sentenza del 25 febbraio 2011 (azione penale esercitata il  6  aprile
2010), ometteva di dichiarare tempestivamente la perdita di efficacia
della misura cautelare degli arresti domiciliari scaduta il 5 ottobre
2010, cui erano sottoposti entrambi gli imputati. Il dott. De  Paoli,
invero,  dichiarava  la  perdita  di  efficacia  della  misura,   per
entrambi, solo in data 30 novembre 2010, con un ritardo di 56  giorni
per entrambi gli imputati, con grave violazione degli artt. 303 comma
I  lett.  b)  nr.  1  e  306  c.p.p.,   determinata   da   negligenza
inescusabile. Con tale condotta,  inoltre,  il  dott.  De  Paoli,  in
violazione dei doveri di cui all'art. 1 del  decreto  legislativo  n.
109 del 2006, arrecava un ingiusto danno ai  predetti  imputati,  che
sono stati ingiustificatamente ristretti sine titulo per 1 mese e  25
giorni». 
        il dott. Massimo De Paoli ha proposto ricorso per cassazione,
in base a due motivi. Il  Ministro  della  giustizia  non  ha  svolto
attivita' difensive nel giudizio di legittimita'; 
        con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta che
il giudice a  quo,  nell'escludere  che  il  fatto  contestato  fosse
sanzionabile ai sensi sia della lettera a) sia della lettera  g)  del
primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006,  n.
109, ha erroneamente ritenuto la prima anziche' la  seconda  di  tali
disposizioni, conseguentemente irrogando, oltre alla  censura,  anche
la sanzione del trasferimento di  sede,  comminata  dall'articolo  13
dello stesso decreto legislativo  come  effetto  automatico  di  «una
delle violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera a)». 
        secondo il ricorrente il rapporto  di  specialita'  reciproca
tra le due norme e' ravvisabile in senso inverso  rispetto  a  quello
ritenuto nella sentenza impugnata, poiche' in realta' e'  la  lettera
g) che contiene il maggior  numero  di  elementi  di  specificazione;
d'altra parte la lettera  a)  riguarda  esclusivamente  comportamenti
intenzionali e solo in questa prospettiva si giustifica la previsione
dell'ulteriore sanzione che alla  sua  violazione  consegue,  dovendo
altrimenti dubitarsi della legittimita'  costituzionale  della  norma
sotto il profilo dell'irragionevolezza,  data  la  sottoposizione  di
condotte sia dolose sia colpose a uno stesso particolarmente rigoroso
regime punitivo; 
        con il secondo motivo di ricorso il dott. Massimo De Paoli si
duole del mancato riconoscimento, da parte della Sezione disciplinare
del Consiglio superiore della magistratura, della specie dell'ipotesi
della scarsa rilevanza del fatto e quindi della non  configurabilita'
dell'illecito,  ai  sensi  dell'articolo  3-bis  del  citato  decreto
legislativo  n.   109/2006.   Sostiene   il   ricorrente   che   tale
riconoscimento era  doveroso,  poiche'  il  fatto  addebitatogli  era
conseguenza delle carenze organizzative del suo ufficio, sicche'  non
aveva compromesso la sua immagine di magistrato; 
    Considerato che: 
        ai fini della valutazione della rilevanza della questione  di
legittimita'  costituzionale  prospettata  dal  ricorrente,   occorre
previamente  procedere  alla  delibazione  delle  ragioni  addotte  a
sostegno dell'impugnazione: il loro accoglimento renderebbe superfluo
l'esame della suddetta questione, che rispetto ad  esse  si  pone  in
rapporto di subordinazione e rimarrebbe quindi assorbita; 
        l'esito di tale delibazione e' negativo per il ricorrente; 
        la giurisprudenza di questa Corte,  relativamente  proprio  a
ipotesi come quella in considerazione, di ritardo nella scarcerazione
di imputato o «indagati», si e' stabilmente orientata nel  senso  che
le previsioni delle lettere a) e g) dell'art. 2, comma 1 del  decreto
legislativo n. 109/2006 sono  entrambe  contestualmente  applicabili,
poiche' non  sussiste  tra  loro  un  rapporto  di  specialita',  che
comporti  l'esclusione  dell'una  dell'altra.  Da  questo  principio,
enunciato da Cass. s.u. 11 marzo 2013 n.  5943,  22  aprile  2013  n.
9691, 29 luglio 2013 n. 18191,  non  vi  e'  motivo  di  discostarsi,
stante la sua coerenza con il disposto delle norme da  cui  e'  stato
desunto, le quali delineano le fattispecie  di  cui  si  tratta  come
comprese in cerchi non gia' concentrici ma  adiacenti,  anche  se  in
parte  interferenti,  sicche'  l'ambito  di  ognuna   non   comprende
interamente quello dell'altra; 
        alla stregua della suddetta giurisprudenza, risulta  altresi'
da disattendere l'assunto del ricorrente, secondo cui la  lettera  a)
attiene soltanto  a  comportamenti  del  magistrato  intenzionalmente
diretti ad arrecare ingiusto danno o indebito vantaggio ad una  delle
parti. La tesi e' contraddetta dal  tenore  della  disposizione,  che
configura l'illecito disciplinare di cui si tratta  come  conseguente
alle violazioni dei «doveri di cui all'art. 1»,  tra  le  quali  sono
certamente comprese anche quelle colpose,  in  quanto  riferite,  tra
l'altro, al dovere della «diligenza»  nell'esercizio  delle  funzioni
attribuite e al magistrato: appunto un difetto di diligenza e'  stato
addebitato al dott. Massimo De Paoli, per non essersi avveduto  della
scadenza del termine massimo della misura degli arresti  domiciliari,
cui erano sottoposte due persone nei cui confronti procedeva  il  suo
ufficio, in un procedimento a lui affidato; 
        neppure si puo' aderire alla tesi del ricorrente, secondo cui
si sarebbe dovuta riconoscere, in applicazione  dell'art.  3-bis  del
decreto  legislativo  n.  109/2006,  la  non  configurabilita'   come
illecito del fatto contestatogli, stante la sua scarsa rilevanza.  Il
tema attiene ad accertamenti di  fatto  e  apprezzamenti  di  merito,
insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dei  vizi  della
motivazione, dai quali pero' la sentenza  impugnata  risulta  immune,
poiche' il giudice a quo ha dato adeguatamente  conto  delle  ragioni
del  mancato  riconoscimento   dell'esimente   in   questione   nella
protrazione per 56 giorni, oltre i limiti di legge,  dello  stato  di
detenzione di due persone, con conseguente gravita'  del  danno  loro
arrecato, consistente nella privazione della liberta'  personale  per
un consistente periodo di tempo; 
        accertatane quindi la rilevanza,  occorre  verificare  se  la
questione in esame sia manifestamente infondata; 
        il primo  comma  dell'art.  13  del  decreto  legislativo  n.
109/2006  stabilisce  che  «la  sezione  disciplinare  del  Consiglio
superiore della magistratura, nell'infliggere  una  sanzione  diversa
dall'ammonimento e dalla rimozione, puo'  disporre  il  trasferimento
del magistrato ad altra sede  o  ad  altro  ufficio  quando,  per  la
condotta tenuta, la permanenza  nella  stessa  sede  o  nello  stesso
ufficio   appare    in    contrasto    con    il    buon    andamento
dell'amministrazione della  giustizia.  Il  trasferimento  e'  sempre
disposto quando ricorre una delle violazioni  previste  dall'art.  2,
comma 1, lettera a), nonche' nel caso in cui e' inflitta la  sanzione
della sospensione dalle funzioni». Di regola, quindi, per  tutti  gli
illeciti  puniti  con  una  sanzione  diversa   da   quella   minima,
l'irrogazione  di  questa  ulteriore  sanzione,  e'   facoltativa   e
condizionata all'accertamento dell'incompatibilita' della  permanenza
del magistrato nella  sede  o  nell'ufficio  con  il  buon  andamento
dell'amministrazione della giustizia. 
        Nel caso delle violazioni previste dalla lettera   del  primo
comma dell'art. 2, invece, il  trasferimento  deve  essere  sempre  e
comunque disposto; 
        un tale meccanico automatismo fa apparire non implausibile la
tesi della violazione del principio di  ragionevolezza  e  quindi  di
uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.  La  misura  del
trasferimento di sede o di ufficio e' particolarmente afflittiva  per
il magistrato, sotto il profilo sia  morale  sia  materiale.  Imporne
indefettibilmente  l'irrogazione  a  tutti  i   «comportamenti   che,
violando doveri di cui all'art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito
vantaggio ad una delle parti» e quindi a ogni condotta  contraria  al
dovere del magistrato di esercitare le  funzioni  attribuitegli  «con
imparzialita',  correttezza,  diligenza,  laboriosita',   riserbo   e
equilibrio», oltre che nel rispetto della «dignita'  della  persona»,
comporta l'equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, di un ampio
ventaglio  di  illeciti  disciplinari,  che  sono  bensi'  accomunati
dall'elemento dell'ingiusto danno o dell'indebito vantaggio  per  una
delle parti, ma possono risultare di ben diversa  gravita'.  Vi  sono
infatti  inclusi,  come  gia'  si   e'   detto,   comportamenti   sia
intenzionali   sia   soltanto   colposi,   che   consistono   inoltre
nell'inosservanza di doveri non tutti di pari importanza. Al  giudice
disciplinare e' dunque impedito di tenere conto di volta in volta  di
queste differenze e di  verificare  se  l'inflizione  della  sanzione
accessoria sia necessaria per il conseguimento dello scopo che le  e'
proprio:   evitare   il   contrasto    con    il    buon    andamento
dell'amministrazione della giustizia, derivante dalla permanenza  del
magistrato nella sede o  nell'ufficio.  Appare  allora  vulnerato  il
principio della «indispensabile gradualita'  sanzionatoria»  e  della
irrazionalita'  di  ogni   «automatismo»,   enunciato   dalla   Corte
costituzionale  con  riferimento  a  norme  in  materia  disciplinare
analoghe a quella ora in considerazione, con le sentenze 19  dicembre
1986 n. 270, 14 ottobre 1988 n. 971, 2 febbraio 1990 n. 40, 4  aprile
1990 n. 158, 19 aprile 1993 n. 197; 
        della questione deve pertanto  essere  investito  il  giudice
delle leggi;