LA SEZIONE DISCIPLINARE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Composta dai Signori:
Presidente: Avv. Filiberto Palumbo: Componente eletto dal
Parlamento che presiede in sostituzione del Vice Presidente del CSM;
Componenti:
Avv. Guido Calvi: Componente eletto dal Parlamento;
Dott. Riccardo Fuzio: Magistrato di legittimita';
Dott. Alessandro Pepe: Magistrato di merito;
Dott. Mariano Sciacca: Magistrato di merito, Relatore;
Dott. Roberto Rossi: Magistrato di merito;
Ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente ordinanza nel
procedimento disciplinare n. 71/2013 R.G. nei confronti del dott.
Tommaso Marvasi, giudice presso il Tribunale di Roma, incolpato degli
illeciti disciplinari previsti dagli artt. 18 r.d. n. 511 del 1946 ed
1 e 2 comma 1, lett. a) e g) del decreto legislativo 23 febbraio
2006, n. 109, perche', in violazione dei doveri di diligenza e
correttezza, in qualita' di giudice delegato alla procedura
fallimentare relativa alla s.r.l. IN.COM.ART, dichiarata fallita con
sentenza del Tribunale di Roma in data 8 aprile 1999, e' incorso in
grave violazione di legge dovuta a negligenza inescusabile,
disattendendo le disposizioni di cui agli artt. 25 e 31 L.F. che
prevedono - ratione temporis - obblighi di direzione, oltre che di
controllo e vigilanza, sull'operato del curatore fallimentare,
determinando un ingiusto danno ai creditori del fallimento,
consistito nel mancato incasso integrale di un credito IVA di
elevatissimo valore nominale.
Ritenuto che:
con ordinanza interlocutoria n. 11228 del 2014, la Corte di
Cassazione ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale
del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 13, comma 1, secondo
periodo, limitatamente alle parole da "quando ricorre" a "nonche'",
in relazione all'art. 3 Cost.;
Considerato, ai fini della valutazione della rilevanza della
questione di legittimita' costituzionale, prospettata anche dalla
Procura Generale, che nel caso di specie la Sezione disciplinare
ravvisa un'ipotesi di negligenza non grave, caratterizzata da un
ingiusto danno alla massa fallimentare, la cui reale consistenza
impone una graduazione della sanzione commisurata all'entita' del
danno stesso e alla misura della negligenza;
Accertatane quindi la rilevanza, ritiene la Sezione che la
questione in esame non sia manifestamente infondata proprio alla luce
di quanto condivisibilmente osservato dalla richiamata ordinanza
interlocutoria n. 11228/2014 della Corte di Cassazione che qui deve
intendersi integralmente richiamata;
che della questione deve pertanto essere investito il giudice
delle leggi.