Ufficio del giudice di pace di Cuneo
ex Ufficio del giudice di pace di Borgo San Dalmazzo
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IL GIUDICE DI PACE
Nel procedimento penale a carico di Colizzi Gianluca nato a
Torino il 2.5.1985, residente in Bellaria Igea Marina, via Giorgetti
n. 6/a, domiciliato in Torino, via Drovetti 20 presso il difensore
avv. G. Vergnano del foro di Torino, imputato del delitto di cui agli
artt. 635 - 61 n. 11) c.p. perche' staccandone le ante e
squarciandone la parte laterale destra, distruggeva un armadio di una
camera da letto dell'Hotel Terme di Vinadio da lui occupata in quanto
cameriere della medesima struttura.
Fatto aggravato perche' commesso con abuso di ospitalita'.
In Vinadio il 9.5.2012, premesso:
che l'udienza del 4.7.2014, a mente dell'art. 5, comma 2
primo periodo D.L.vo n. 156/2012, e' stata tenuta presso la sede
dell'ufficio del giudice di pace di Borgo San Dalmazzo;
che, all'esito dell'istruzione dibattimentale, ex art. 32,
comma 2 D.L.vo n. 274/200 veniva disposta la citazione del teste
Guido Giuseppe carabiniere della stazione di Vernante (CN);
che, a mente dell'art. 3, comma 2 secondo periodo del D.L.vo
n. 156/2012, l'udienza di rinvio doveva essere fissata davanti
all'ufficio competente a norma dell'art. 1, comma 2 e cioe' davanti
all'ufficio del giudice di pace di Cuneo;
che lo scrivente ritiene rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale delle
disposizioni portate dal D.L.vo n. 156/2012 che dispongono la
soppressione degli uffici del giudice di pace di cui alla Tabella A
allegata al richiamato D.L.vo e il rinvio dei processi, gia'
instaurati nanti questo ufficio dopo l'udienza successiva alla
chiusura disposta ex lege a far tempo dal 29.4.2013, davanti
all'ufficio competente a norma dell'art. 1, comma 2 e cioe' davanti
al giudice di pace di Cuneo;
che la questione di legittimita' costituzionale riguarda sia
l'inclusione dell'ufficio del giudice di pace di Borgo San Dalmazzo
nell'elenco degli uffici soppressi di cui alla tabella A allegata al
D.L.vo n. 156/2012 e il suo accorpamento all'ufficio del giudice di
pace di Cuneo, sia il relativo obbligo di rinviare le udienze tenute
nei sei mesi successivi alla data di chiusura davanti a quest'ultimo
ufficio,
che la questione di legittimita' costituzionale dell'intera
disposizione portata dal richiamato D.L.vo n. 156/12 risulta non
manifestamente infondata perche' lo stesso, a parere dello scrivente,
appare essere stato emanato in violazione dell'art. 116 della
Costituzione;
che con sentenza n. 237/2013 codesta Corte ha gia' esaminato
le doglianze in materia di legittimita' costituzionale sollevate dai
Tribunali di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Saluzzo
con riferimento dell'art. 1, comma 2 L. n. 148/2011 in riferimento,
nel complesso, agli artt. 3, 24, 70 e 72 primo e quarto comma, 77
secondo comma e 81 della Costituzione e del D.L.vo n. 155/2012 in
riferimento all'art. 77 secondo comma Cost.;
che con la richiamata sentenza n. 237/2013 sono state
dichiarate non fondate le questioni di costituzionalita' prospettate,
che e diversamente, la questione di legittimita'
costituzionale merita di essere ancora esaminata in ordine alla
violazione dell'art. 116 della Costituzione;
Osserva
a) quanto alla non manifesta infondatezza della questione
preliminarmente si osserva che e cosi' come rappresentato nella
relazione resa dalla seconda commissione permanente datata 23 maggio
2013, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il
16.2.2011 lo schema del decreto legislativo recante «Nuova
distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, in
attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.
148» che e' stato trasmesso alla camera il 15 marzo 2012 pur in
mancanza del parere del CSM espresso per competenza il 19 aprile 2012
e trasmesso alle Camere l'8 maggio.
Parere nel quale, sempre a mente di quanto rappresentato nella
relazione della richiamata seconda commissione permanente, viene
fatto rilevare come «il meccanismo previsto dalla delega presenti
patenti profili di incostituzionalita' con l'art. 116 Cost., che
indica fra le materie di competenza delle regioni, pur nell'ambito di
una legge nazionale, "l'organizzazione della giustizia di pace".
Non risulta alcuna neppure eventuale e facoltativa partecipazione
delle regioni al procedimento legislativo e alla sua attuazione in
sede amministrativa mentre infine, a parere del relatore anche alla
luce di altri punti dell'articolato parere del CSM, vi e' un profilo
di incostituzionalita' di stretto merito nella mutazione genetica che
l'intervenire apparentemente solo sull'organizzazione territoriale
del Giudice di pace produce sulla natura stessa di tale ufficio
giudiziario».
Al riguardo si osserva che la riforma del Titolo V della
Costituzione, realizzato con la legge costituzionale n. 3 del 2001 e
cosi' come fatto rilevare da autorevole dottrina, ha previsto, tra le
varie disposizioni innovative, l'introduzione della clausola di
asimmetria portata dall'art. 116, comma 3, grazie al quale «Ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie
di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal
secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata dalle Camere
a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intese fra lo
Stato e la Regione interessata.».
In sostanza l'asimmetria viene assunta nella riforma
costituzionale come uno strumento per dare corpo alla competizione
tra le Regioni volta a dar vita al dinamismo istituzionale attraverso
forme di innovazione costituzionale che, nel rispetto di quanto gia'
previsto negli artt. 102 e 106 Cost., permetta alle Regioni e agli
enti locali, che vogliono avvantaggiarsi della clausola di
asimmetria, di delimitare la decisione dello Stato.
L'aver inserito la materia del giudice di pace tra quelle che, a
mente della necessaria interlocutorieta', le Regioni possono
acquisire, rappresenta un importante veicolo per portare la giustizia
vicina al popolo nel rispetto del principio di prossimita' dentro un
ambito di contrattazione tra lo Stato e le Regioni.
Contrattazione che, a mente della disposizione portata dall'art.
116, comma 3 Cost. e come osservato dalla dottrina, merita una
estrema attenzione posto che la stessa configura una dimensione
eterogenea in quanto sono messe insieme competenze di carattere
esclusivo e materie di carattere concorrente previste dall'art. 117,
comma 3, Cost.
Di conseguenza la tematica risulta incentrata intorno a due
questioni che riguardano: 1) cosa vuol dire "organizzazione della
giustizia di pace"; 2) come distribuire la materia tra Stato e
Regioni poiche' la ricostruzione, di rilevanza costituzionale, della
voce "organizzazione della giustizia di pace" inserita nel contesto
della disciplina del nuovo titolo, rappresenta uno degli aspetti piu'
importanti della giustizia di prossimita' basata sul rapporto tra
comunita' e giudice.
La richiamata disciplina ha inteso cioe' dare rilevanza alla
giustizia di pace per l'ordinamento regionale introducendo il
principio di "sussidiarieta'" e il principio di "prossimita'".
Per l'effetto la voce dell'art. 116, comma 3, Cost. nel suo
significato sistematico, segna l'ingresso nell'ordinamento regionale
del decentramento non solo della funzione legislativa ma anche della
giurisdizione.
Infatti la norma richiamata, con la clausola della asimmetria,
rimette alla iniziativa regionale il compito di tracciare il riparto
delle competenze in ordine alla dislocazione e alla organizzazione
degli uffici, ai requisiti e ai procedimenti di nomina e formazione
dei giudici ponendo in essere una rivisitazione del principio di
sussidiarieta' nell'ambito del quale le Regioni debbono essere,
considerate un laboratorio di giustizia e non gia' un solo
ausiliatore dello Stato.
A mente di quanto previsto dagli artt. 116, comma 3; 102, comma 2
e 3 e 106, comma 2 Cost. la giustizia e' diventata una funzione alla
quale il popolo e i cittadini sono chiamati a partecipare in
collegamento con la vita democratica e le istituzioni anche
territoriali della Repubblica.
b) la rilevanza della questione
La questione sollevata appare rilevante nel presente giudizio
posto che, a mente dell'art.1, comma 1 D.L.vo n. 156/9012 questo
ufficio e' stato soppresso e posto che a mente dell'art. 5, comma 2,
secondo periodo del richiamato D.L.vo l'udienza successiva deve
essere fissata nanti il giudice di pace competente, nello specifico
nanti l'accorpante ufficio del giudice di pace di Cuneo.
Se le disposizioni portate dal D.L.vo n. 156/2012 saranno invece
riconosciute difformi alla Costituzione, l'udienza continuera' a
celebrarsi davanti al giudice di pace di Borgo San Dalmazzo. La
questione di' costituzionalita' sollevata si pone, pertanto, in
rapporto di pregiudizialita' rispetto non solo all'individuazione del
giudice chiamato a definire l'attuale processo penale, ma anche in
rapporto alla soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Borgo
San Dalmazzo allo stato accorpato a quello di Cuneo.