Ufficio del giudice di pace di Cuneo 
        ex Ufficio del giudice di pace di Borgo San Dalmazzo 
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                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nel procedimento penale a  carico  di  Colizzi  Gianluca  nato  a
Torino il 2.5.1985, residente in Bellaria Igea Marina, via  Giorgetti
n. 6/a, domiciliato in Torino, via Drovetti 20  presso  il  difensore
avv. G. Vergnano del foro di Torino, imputato del delitto di cui agli
artt.  635  -  61  n.  11)  c.p.  perche'  staccandone  le   ante   e
squarciandone la parte laterale destra, distruggeva un armadio di una
camera da letto dell'Hotel Terme di Vinadio da lui occupata in quanto
cameriere della medesima struttura. 
    Fatto aggravato perche' commesso con abuso di ospitalita'. 
    In Vinadio il 9.5.2012, premesso: 
        che l'udienza del 4.7.2014, a  mente  dell'art.  5,  comma  2
primo periodo D.L.vo n. 156/2012, e'  stata  tenuta  presso  la  sede
dell'ufficio del giudice di pace di Borgo San Dalmazzo; 
        che, all'esito dell'istruzione dibattimentale,  ex  art.  32,
comma 2 D.L.vo n. 274/200 veniva  disposta  la  citazione  del  teste
Guido Giuseppe carabiniere della stazione di Vernante (CN); 
        che, a mente dell'art. 3, comma 2 secondo periodo del  D.L.vo
n. 156/2012,  l'udienza  di  rinvio  doveva  essere  fissata  davanti
all'ufficio competente a norma dell'art. 1, comma 2 e  cioe'  davanti
all'ufficio del giudice di pace di Cuneo; 
        che lo  scrivente  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  questione   di   legittimita'   costituzionale   delle
disposizioni  portate  dal  D.L.vo  n.  156/2012  che  dispongono  la
soppressione degli uffici del giudice di pace di cui alla  Tabella  A
allegata  al  richiamato  D.L.vo  e  il  rinvio  dei  processi,  gia'
instaurati  nanti  questo  ufficio  dopo  l'udienza  successiva  alla
chiusura  disposta  ex  lege  a  far  tempo  dal  29.4.2013,  davanti
all'ufficio competente a norma dell'art. 1, comma 2 e  cioe'  davanti
al giudice di pace di Cuneo; 
        che la questione di legittimita' costituzionale riguarda  sia
l'inclusione dell'ufficio del giudice di pace di Borgo  San  Dalmazzo
nell'elenco degli uffici soppressi di cui alla tabella A allegata  al
D.L.vo n. 156/2012 e il suo accorpamento all'ufficio del  giudice  di
pace di Cuneo, sia il relativo obbligo di rinviare le udienze  tenute
nei sei mesi successivi alla data di chiusura davanti a  quest'ultimo
ufficio, 
        che la questione di legittimita'  costituzionale  dell'intera
disposizione portata dal richiamato  D.L.vo  n.  156/12  risulta  non
manifestamente infondata perche' lo stesso, a parere dello scrivente,
appare  essere  stato  emanato  in  violazione  dell'art.  116  della
Costituzione; 
        che con sentenza n. 237/2013 codesta Corte ha gia'  esaminato
le doglianze in materia di legittimita' costituzionale sollevate  dai
Tribunali di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e  Saluzzo
con riferimento dell'art. 1, comma 2 L. n. 148/2011  in  riferimento,
nel complesso, agli artt. 3, 24, 70 e 72 primo  e  quarto  comma,  77
secondo comma e 81 della Costituzione e del  D.L.vo  n.  155/2012  in
riferimento all'art. 77 secondo comma Cost.; 
        che  con  la  richiamata  sentenza  n.  237/2013  sono  state
dichiarate non fondate le questioni di costituzionalita' prospettate, 
        che   e   diversamente,   la   questione   di    legittimita'
costituzionale merita di  essere  ancora  esaminata  in  ordine  alla
violazione dell'art. 116 della Costituzione; 
 
                               Osserva 
 
a) quanto alla non manifesta infondatezza della questione 
    preliminarmente si osserva che e cosi' come  rappresentato  nella
relazione resa dalla seconda commissione permanente datata 23  maggio
2013, il Consiglio dei ministri ha approvato in  via  preliminare  il
16.2.2011  lo  schema  del   decreto   legislativo   recante   «Nuova
distribuzione sul territorio degli uffici del  giudice  di  pace,  in
attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 14  settembre  2011,  n.
148» che e' stato trasmesso alla camera  il  15  marzo  2012  pur  in
mancanza del parere del CSM espresso per competenza il 19 aprile 2012
e trasmesso alle Camere l'8 maggio. 
    Parere nel quale, sempre a mente di  quanto  rappresentato  nella
relazione della  richiamata  seconda  commissione  permanente,  viene
fatto rilevare come «il meccanismo  previsto  dalla  delega  presenti
patenti profili di incostituzionalita'  con  l'art.  116  Cost.,  che
indica fra le materie di competenza delle regioni, pur nell'ambito di
una legge nazionale, "l'organizzazione della giustizia di pace". 
    Non risulta alcuna neppure eventuale e facoltativa partecipazione
delle regioni al procedimento legislativo e alla  sua  attuazione  in
sede amministrativa mentre infine, a parere del relatore  anche  alla
luce di altri punti dell'articolato parere del CSM, vi e' un  profilo
di incostituzionalita' di stretto merito nella mutazione genetica che
l'intervenire apparentemente  solo  sull'organizzazione  territoriale
del Giudice di pace produce  sulla  natura  stessa  di  tale  ufficio
giudiziario». 
    Al riguardo  si  osserva  che  la  riforma  del  Titolo  V  della
Costituzione, realizzato con la legge costituzionale n. 3 del 2001  e
cosi' come fatto rilevare da autorevole dottrina, ha previsto, tra le
varie  disposizioni  innovative,  l'introduzione  della  clausola  di
asimmetria portata dall'art. 116, comma 3, grazie al quale «Ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti  le  materie
di cui al terzo comma dell'articolo 117 e  le  materie  indicate  dal
secondo comma del medesimo articolo alle  lettere  l),  limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s),  possono  essere
attribuite ad altre Regioni, con legge  dello  Stato,  su  iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto  dei
principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata dalle  Camere
a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di  intese  fra  lo
Stato e la Regione interessata.». 
    In   sostanza   l'asimmetria   viene   assunta   nella    riforma
costituzionale come uno strumento per dare  corpo  alla  competizione
tra le Regioni volta a dar vita al dinamismo istituzionale attraverso
forme di innovazione costituzionale che, nel rispetto di quanto  gia'
previsto negli artt. 102 e 106 Cost., permetta alle  Regioni  e  agli
enti  locali,  che  vogliono   avvantaggiarsi   della   clausola   di
asimmetria, di delimitare la decisione dello Stato. 
    L'aver inserito la materia del giudice di pace tra quelle che,  a
mente  della  necessaria  interlocutorieta',   le   Regioni   possono
acquisire, rappresenta un importante veicolo per portare la giustizia
vicina al popolo nel rispetto del principio di prossimita' dentro  un
ambito di contrattazione tra lo Stato e le Regioni. 
    Contrattazione che, a mente della disposizione portata  dall'art.
116, comma 3 Cost.  e  come  osservato  dalla  dottrina,  merita  una
estrema attenzione posto  che  la  stessa  configura  una  dimensione
eterogenea in quanto  sono  messe  insieme  competenze  di  carattere
esclusivo e materie di carattere concorrente previste dall'art.  117,
comma 3, Cost. 
    Di conseguenza la  tematica  risulta  incentrata  intorno  a  due
questioni che riguardano: 1) cosa  vuol  dire  "organizzazione  della
giustizia di pace"; 2)  come  distribuire  la  materia  tra  Stato  e
Regioni poiche' la ricostruzione, di rilevanza costituzionale,  della
voce "organizzazione della giustizia di pace" inserita  nel  contesto
della disciplina del nuovo titolo, rappresenta uno degli aspetti piu'
importanti della giustizia di prossimita'  basata  sul  rapporto  tra
comunita' e giudice. 
    La richiamata disciplina ha  inteso  cioe'  dare  rilevanza  alla
giustizia  di  pace  per  l'ordinamento  regionale  introducendo   il
principio di "sussidiarieta'" e il principio di "prossimita'". 
    Per l'effetto la voce dell'art.  116,  comma  3,  Cost.  nel  suo
significato sistematico, segna l'ingresso nell'ordinamento  regionale
del decentramento non solo della funzione legislativa ma anche  della
giurisdizione. 
    Infatti la norma richiamata, con la  clausola  della  asimmetria,
rimette alla iniziativa regionale il compito di tracciare il  riparto
delle competenze in ordine alla dislocazione  e  alla  organizzazione
degli uffici, ai requisiti e ai procedimenti di nomina  e  formazione
dei giudici ponendo in essere  una  rivisitazione  del  principio  di
sussidiarieta' nell'ambito  del  quale  le  Regioni  debbono  essere,
considerate  un  laboratorio  di  giustizia  e  non  gia'   un   solo
ausiliatore dello Stato. 
    A mente di quanto previsto dagli artt. 116, comma 3; 102, comma 2
e 3 e 106, comma 2 Cost. la giustizia e' diventata una funzione  alla
quale il  popolo  e  i  cittadini  sono  chiamati  a  partecipare  in
collegamento  con  la  vita  democratica  e  le   istituzioni   anche
territoriali della Repubblica. 
b) la rilevanza della questione 
    La questione sollevata appare  rilevante  nel  presente  giudizio
posto che, a mente dell'art.1, comma  1  D.L.vo  n.  156/9012  questo
ufficio e' stato soppresso e posto che a mente dell'art. 5, comma  2,
secondo periodo  del  richiamato  D.L.vo  l'udienza  successiva  deve
essere fissata nanti il giudice di pace competente,  nello  specifico
nanti l'accorpante ufficio del giudice di pace di Cuneo. 
    Se le disposizioni portate dal D.L.vo n. 156/2012 saranno  invece
riconosciute difformi  alla  Costituzione,  l'udienza  continuera'  a
celebrarsi davanti al giudice di  pace  di  Borgo  San  Dalmazzo.  La
questione di'  costituzionalita'  sollevata  si  pone,  pertanto,  in
rapporto di pregiudizialita' rispetto non solo all'individuazione del
giudice chiamato a definire l'attuale processo penale,  ma  anche  in
rapporto alla soppressione dell'ufficio del giudice di pace di  Borgo
San Dalmazzo allo stato accorpato a quello di Cuneo.