REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - SEZIONE CIVILE Il GOT Dott.ssa Sara Micheletti ha pronunciato in qualita' di giudice unico al seguente ordinanza nella causa civile di I grado iscritta al N. 4510/2008 R.G. Promossa da: AL HAMZA di Ali Liaqat elettivamente domiciliato C/O STUDIO AVV. PATRIZIA SUSINI, VIA DE LARDAREL 8 - LIVORNO, che lo rappresenta e difende; RICORRENTE contro MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO - TELECOMUNICAZIONI Ispettorato Territoriale della Toscana, come rappresentato e domiciliato in atti RESISTENTE OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione trattenuta in riserva all'udienza del 20 Maggio 2010. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, rilevato che nel corso del giudizio di opposizione in oggetto di cui all'art. 23 L. 24.11.1981 n. 689 proposto avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 26503 del 7.11.2008, parte ricorrente ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, eccezione di incostituzionalita' della norma a fondamento del predetto provvedimento amministrativo (art. 98 comma 9 D.l.vo n. 259 del 01.08.2003, come modificato con d.l. n.262/06 convertito in legge con L. 236/06 art. 2 comma 136 lettera d), eccezione parzialmente condivisa anche dalla difesa di parte resistente; rilevato altresi' che la questione di legittimita' costituzionale della norma appare fondata in relazione all'art. 3 della Costituzione in quanto con la Legge Finanziaria del 2006 la norma originaria stabilita nel Codice delle Telecomunicazioni del 2003 ha visto decuplicato l'importo della sanzione nella medesima prevista (la sanzione minima e' stata elevata da € 1.500,00 ad € 15.000,00 e la massima da € 115.000,00 ad € 1.150.000,00) senza alcuna differenziazione relativamente al soggetto sanzionato; che con cio' e' stato leso - in particolare per quanto attiene al minimo edittale - il canone di ragionevolezza che deve guidare il legislatore nella determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni; che pur non potendosi sindacare le scelte legislative in ordine all'entita' dei minimi e dei massimi delle sanzioni previste, pur tuttavia va rilevato che la norma in questione trova attuale indiscriminata applicazione nel minimo e massimo edittale cosi' come rivisti nel 2006, sia nei confronti di importanti societa' di capitali con rilievo a livello nazionale (ad esempio grandi gestori di telefonia come Telecom, Vodafone, Wind ecc.), sia nei confronti di modeste imprese individuali che offrono servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati quali negozi o alte tipologie di esercizio aperte al pubblico (ad esempio Phone Center, Internet Point ecc.); che l'attuale entita' delle sanzioni non consente a chi le commmina trattamenti sanzionatori diversificati a seconda dell'idoneita' organizzativa dell'impresa di comprendere e riscontrare le richieste di comunicazione provenienti dall'Amministrazione, ed a seconda della importanza e del rilievo (da valutarsi anche in base alla capacita' reddituale) dell'impresa cui le sanzioni vengono comminate, con conseguente violazione del principio di uguaglianza sostanziale e frustrazione della finalita' deterrente della norma, vuoi perche' eccessiva e sproporzionata per i piccoli imprenditori, vuoi perche' irrisoria ed inadeguata per le grandi societa' di telecomunicazione,