ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma
83, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2010); in via subordinata dell'art.  8,  comma  1,  della
legge  5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre  2001,  n.
3), dell'art. 1, comma 174, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005), dell'art. 4 del  decreto-legge
1°  ottobre   2007,   n.   159   (Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  29
novembre 2007, n. 222, e dell'art. 2, commi 79, 83 e 84, della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, promosso,  con  ordinanza  del  5  dicembre
2013, dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Molise  nel
procedimento vertente  tra  V.G.  in  proprio  e  nella  qualita'  di
Presidente e legale rappresentante del "Comitato SS. Rosario Venafro"
e  il  Commissario  ad  acta  nonche'  Sub-Commissario  ad  acta  per
l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
della Regione Molise  ed  altri,  iscritta  al  n.  75  del  registro
ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2014  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Nel  corso  di  un  giudizio  amministrativo  promosso   per
l'annullamento  di  atti  e  provvedimenti   dell'azienda   sanitaria
regionale del Molise e di decreti  emessi  dal  commissario  ad  acta
della medesima regione, il Tribunale amministrativo regionale per  il
Molise, con ordinanza del 5 dicembre 2013,  iscritta  al  n.  75  del
registro ordinanze 2014 ha sollevato, in riferimento  agli  artt.  5,
114, secondo comma, 117, terzo e sesto  comma,  121,  secondo  comma,
120, secondo comma, 70, primo comma, 77, primo e secondo comma, ed 1,
secondo  comma,  della  Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 83, della legge 23  dicembre  2009,
n. 191  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), nella parte in cui
attribuirebbe al commissario ad acta per l'attuazione  del  Piano  di
rientro dai disavanzi del settore sanitario un potere di sostituzione
di natura legislativa o, in ogni caso, normativa con forza di legge. 
    Detta disposizione e' censurata nella parte in cui  prevede,  tra
l'altro, che: «[...] Il commissario ad acta adotta  tutte  le  misure
indicate nel  piano,  nonche'  gli  ulteriori  atti  e  provvedimenti
normativi,  amministrativi,  organizzativi  e  gestionali   da   esso
implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla
completa attuazione del piano [...]». 
    1.1.- In punto di fatto, il tribunale rimettente  espone  che  il
ricorrente, in proprio  e  nella  qualita'  di  Presidente  e  legale
rappresentante del "Comitato SS. Rosario di Venafro", ha lamentato la
illogicita' della decisione di disporre, sostanzialmente, la chiusura
dell'ospedale "SS. Rosario" di Venafro - struttura idonea a coprire i
costi di gestione grazie alla mobilita' dalle limitrofe Regioni della
Campania e del Lazio - alla quale ha fatto seguito la  sproporzionata
ed irragionevole lesione del diritto alla salute (in quanto le misure
adottate  hanno  il  solo  fine  della  riduzione  dei  costi   delle
prestazioni  sanitarie  non  incidendo  sugli  assetti  organizzativi
inefficienti e sugli sprechi). 
    Il giudice rimettente premette,  in  fatto:  a)  che  la  Regione
Molise, a causa del mancato rispetto degli obiettivi organizzativi  e
di  spesa  fissati  previa  intesa  con  lo   Stato,   aveva   dovuto
sottoscrivere l'accordo di approvazione del Piano di rientro  recante
l'individuazione  degli  interventi  per   il   perseguimento   degli
equilibri economici e l'allegato piano operativo triennale 2007-2009,
nel  quale  era  prevista  anche  l'adozione  di   provvedimenti   di
razionalizzazione della rete ospedaliera; b) che,  con  delibera  del
Consiglio regionale del 9 luglio 2008,  n.  190,  la  Regione  Molise
aveva  approvato  il  Piano  sanitario  regionale  per  il   triennio
2008-2010, prevedendo una riduzione  dei  posti  letto  dell'ospedale
"SS.  Rosario"  di  Venafro;  c)   che,   preso   atto   dell'aumento
dell'entita' del deficit, con delibera del Consiglio dei ministri del
28 luglio 2009, il Presidente della Regione Molise era stato nominato
Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  piano  di  rientro  dai
disavanzi del settore sanitario; d) che con  decreto  n.  17  del  10
maggio 2010, il Commissario ad  acta  aveva  approvato  il  Programma
operativo per il 2010, con il quale era stata prevista, tra  l'altro,
la dismissione dell'ospedale "SS. Rosario" e la  sua  conversione  in
residenza sanitaria assistenziale, ribadita con  successivi  decreti,
ed il suo sostanziale accorpamento ad altro ospedale di Isernia. 
    1.2.- In punto di diritto, il giudice rimettente, facendo proprie
le argomentazioni del ricorrente, espone che: a)  gli  atti  adottati
dal Commissario ad acta  sarebbero  illegittimi  perche'  lesivi  del
diritto  alla  salute  ex  art.  32  Cost.,  assunti  in  assenza  di
motivazione  e  di  istruttoria,  e  comunque  contrastanti  con  gli
obiettivi  posti  dal  Piano  di  rientro  avendo,  tra  l'altro,  il
Commissario ad acta operato tagli verticali con la  chiusura  diretta
dei presidi ospedalieri; b) la  riduzione  dei  posti  letto  avrebbe
causato il  sovraffollamento  del  vicino  ospedale  di  Isernia,  in
difformita' dalle prescrizioni del Patto per la salute e del Piano di
rientro; c) il Commissario ad acta  avrebbe  travalicato  le  proprie
competenze invadendo, in tal modo, la sfera di  competenza  regionale
in  materia  di  programmazione  sanitaria,  in  contrasto   con   le
previsioni del Piano sanitario regionale approvato con  delibera  del
Consiglio regionale del 9 luglio 2008, n. 190 e, poi, con  l'art.  11
della legge della Regione Molise 26 novembre  2008,  n.  34,  recante
«Modifiche alla legge regionale 1° aprile  2005,  n.  9  ad  oggetto:
"Riordino del Servizio sanitario regionale"», che non contemplano  la
chiusura dell'ospedale. 
    1.3.- Poste tali premesse, in punto di rilevanza della questione,
il giudice a quo osserva che, con particolare riguardo  alla  censura
relativa alla prospettata illegittimita'  dei  decreti  commissariali
impugnati,  asseritamente   lesivi   della   competenza   legislativa
regionale in materia di programmazione sanitaria, l'art. 2, comma 83,
della  legge  n.  191  del  2009  costituisce  la  "base  normativa",
richiamata  nella  motivazione  dei  provvedimenti   impugnati,   che
legittimerebbe, in applicazione dell'art. 120, secondo comma,  Cost.,
il commissario ad acta a modificare il Piano sanitario regionale.  In
assenza di questa disposizione di legge,  al  potere  esercitato  dal
commissario  ad  acta  dovrebbe  riconoscersi  natura  esclusivamente
amministrativa (sentenza n. 361 del 2010); in quanto tale,  esso  non
potrebbe introdurre modifiche o deroghe ad una fonte legislativa  che
recepisce il piano sanitario regionale. La delibera del Consiglio dei
ministri del 28 luglio 2009, che ha natura  di  atto  amministrativo,
non puo' essere assunta a base del potere normativo  del  commissario
ad acta; trattasi di atto meramente ricognitivo delle disposizioni di
legge che disciplinano lo statuto e, per il settore dei disavanzi del
settore sanitario, dell'art. 2, comma 83,  della  legge  n.  191  del
2009. Ne discende, attesa l'infondatezza delle questioni  preliminari
sollevate dalle amministrazioni resistenti ed esclusa la possibilita'
di definizione in rito della controversia, la sicura rilevanza  della
contestazione sulla competenza del commissario ad  acta  ad  adottare
atti sostitutivi normativi, derogatori  di  disposizioni  legislative
regionali. 
    1.4.- Secondo il giudice a  quo,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale della norma statale censurata sarebbe,  altresi',  non
manifestamente infondata. 
    Osserva il rimettente, che  la  norma  censurata  attribuisce  un
ampio potere di adozione delle misure attuative del piano di  rientro
e di tutti gli altri «atti e provvedimenti normativi, amministrativi,
organizzativi e  gestionali»:  il  duplice  riferimento  "ad  atti  e
provvedimenti normativi" implica il  riconoscimento,  in  favore  del
commissario  ad  acta,  del  potere  regolamentare   e   legislativo,
unitamente al potere di adottare atti amministrativi, oltre a  misure
gestionali.  Attraverso  la  disposizione  in  esame  si   attua   il
conferimento al commissario  di  tutti  i  poteri,  senza  esclusione
alcuna, necessari all'attuazione del piano di rientro. 
    L'impossibilita'  di   una   interpretazione   costituzionalmente
conforme   della   disposizione   in   parola,   sarebbe   comprovata
dall'intervento del legislatore, che, con l'art. 17, comma 4, lettera
a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti  per
la  stabilizzazione  finanziaria),  convertito,  con   modificazioni,
dall'art. 1, comma  1,  della  legge  25  luglio  2011,  n.  111,  e'
intervenuto per novellare il disposto dell'art. 2,  comma  80,  della
legge n. 191 del 2009, inserendo  un  procedimento  articolato  volto
alla salvaguardia dell'autonomia regionale, per evitare che il potere
sostitutivo legislativo  attribuito  al  commissario  ad  acta  possa
essere esercitato in contrasto con la legislazione regionale. 
    Il giudice rimettente richiama i principi  espressi  dalla  Corte
costituzionale in merito ai rapporti tra potere sostitutivo  ex  art.
120, secondo comma, Cost. e legislazione regionale (sentenze n.  104,
n. 79 e n. 78 del 2013; n.  2  del  2010),  ed,  in  particolare,  la
sentenza n. 361 del 2010, con la quale la Corte ha  escluso,  perche'
non conforme a Costituzione, la possibilita' che attraverso atti  del
commissario ad acta possano essere abrogate o  derogate  disposizioni
legislative  regionali  preesistenti.  Ritiene,   alla   luce   delle
motivazioni della citata sentenza n. 361 del 2010, che  la  questione
sia non manifestamente  infondata  in  riferimento  agli  artt.  120,
secondo comma, 5, 114, secondo comma, 117, terzo e sesto comma,  121,
secondo comma, 70, primo comma, 77, primo  e  secondo  comma,  ed  1,
secondo comma, Cost., richiamando anche le osservazioni  della  Corte
costituzionale di cui alla sentenza n.  141  del  2010,  nella  quale
erano stati espressi  dubbi  circa  la  «legittimita'  costituzionale
della scelta legislativa di affidare ad  un  decreto  del  Presidente
della Regione  la  capacita'  di  incidere  su  un  atto  legislativo
adottato dal Consiglio regionale» (nella  specie  il  Commissario  ad
acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo nel  settore
sanitario, aveva ritenuto, con proprio decreto,  di  poter  differire
l'entrata in vigore di una legge regionale che si assumeva  contenere
previsioni in contrasto con gli obiettivi di risanamento indicati nel
piano di rientro sottoscritto dalla Regione). 
    1.5.- Quanto al merito del prospettato contrasto, il  TAR  Molise
rileva che l'art. 2, comma 83, della legge n. 191 del 2009 violerebbe
l'art. 120, secondo comma, Cost., in  quanto  prevede  un  intervento
sostitutivo di tipo legislativo, o comunque normativo,  non  previsto
dalla  norma  costituzionale,  che  autorizza  l'adozione   di   atti
sostitutivi  di  natura  esclusivamente  amministrativa.  Invero,  il
Governo, cui l'art. 120, secondo comma, Cost., attribuisce il  potere
di intervento sostitutivo, e' ordinariamente privo  della  competenza
normativa primaria e puo' adottare atti  sostanzialmente  legislativi
nei soli casi e nel rispetto dei presupposti  previsti  dall'art.  77
Cost., che pero' non ne ammette la delega in favore di un commissario
ad acta. E, comunque, la possibilita' di un intervento sostitutivo di
natura  legislativa  dovrebbe   essere   espressamente   contemplata,
trattandosi di deroga all'ordinario sistema di riparto della funzione
legislativa tra organi costituzionali: una tale deroga  espressa  non
e', tuttavia, menzionata nell'art. 120, secondo comma, Cost.; sicche'
il potere sostitutivo ivi disciplinato  dovrebbe  ritenersi  riferito
alla sola funzione amministrativa. 
    Sotto  altro  profilo,  i  principi  di   autonomia   statutaria,
legislativa e regolamentare enunciati dagli  artt.  5,  114,  secondo
comma, 117, terzo e sesto comma, Cost., e  la  riserva  al  Consiglio
regionale della funzione  legislativa  nelle  materie  di  competenza
concorrente e residuale, di cui all'art. 121, secondo  comma,  Cost.,
legittimano la sostituzione di leggi regionali da parte  dello  Stato
solo attraverso i poteri straordinari della decretazione  di  urgenza
ed esclusivamente  da  parte  del  Governo  nella  sua  collegialita'
(l'esercizio del potere sostitutivo normativo da parte del Governo e'
confermato dall'art.  8,  comma  1,  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3,  recante  «Modifiche  al  titolo  V  della  parte
seconda della Costituzione»,  che  ha  sostituito  l'art.  127  della
Costituzione). Ne consegue che, secondo  la  prospettazione  del  TAR
rimettente, l'art. 2, comma 83,  della  legge  n.  191  del  2009  si
porrebbe in contrasto anche con gli artt. 5, 114, secondo comma, 117,
terzo  e  sesto  comma,  e  121,  secondo  comma,  Cost.  in  quanto,
attribuendo al commissario ad acta  un  potere  sostitutivo  di  tipo
legislativo o  comunque  in  senso  lato  normativo,  violerebbe,  al
contempo, l'autonomia statutaria della Regione Molise, ex  art.  114,
secondo  comma,   Cost.;   violerebbe   l'autonomia   legislativa   e
regolamentare regionale  facoltizzando  il  commissario  ad  acta  ad
adottare disposizioni di dettaglio (quali sono quelle derogatorie del
piano sanitario regionale), nella materia concorrente  della  «tutela
della salute», riservata, ex art. 117, terzo e  sesto  comma,  Cost.,
alla disciplina legislativa di dettaglio nonche' regolamentare  della
Regione; violerebbe l'art. 121, secondo comma, Cost. che  riserva  al
Consiglio regionale  l'esercizio  della  potesta'  legislativa  nelle
materie di competenza regionale concorrente e residuale. 
    Osserva ancora il  collegio  che  la  limitazione  dell'autonomia
regionale non potrebbe farsi  discendere  dalla  sottoscrizione,  nel
2007, di accordi collegati al piano di rientro, la cui attuazione  e'
rimessa al commissario ad acta  in  caso  di  inerzia  della  Regione
(nella specie il riferimento e' all'art.1,  comma  796,  lettera  b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2007»). Vi sarebbe, dunque,  contrasto  con  i  parametri
costituzionali di salvaguardia dell'autonomia regionale, nella misura
in cui il commissario ad acta e'  autorizzato  all'adozione  di  atti
normativi  che  implicano  scelte  organizzative  non   espressamente
previste  dal  piano  di  rientro,  idonee  a  modificare   in   modo
significativo le scelte fondamentali del Consiglio regionale  operate
in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. 
    Viene  dedotto  il  contrasto  anche  in  riferimento  ad   altri
parametri costituzionali, ovvero gli artt. 70, primo comma, 77, primo
e secondo comma,  e  121,  secondo  comma,  Cost.  che  riservano  la
funzione  legislativa  dello   Stato   alle   Camere,   consentendone
l'esercizio da  parte  del  Governo  solo  nelle  forme  del  decreto
legislativo e del decreto-legge, e quella delle Regioni al  Consiglio
regionale.  L'art.  2,  comma  83,  della  legge  n.  191  del   2009
attribuirebbe al commissario ad acta un potere normativo atipico, con
forza di legge e, come  tale,  idoneo  ad  innovare  la  legislazione
regionale,  introducendo  cosi'  una  fonte  primaria  di  produzione
normativa la cui  istituzione  e',  tuttavia,  riservata  alle  fonti
costituzionali. Inoltre, in ragione del collegamento tra  il  sistema
delle fonti primarie ed il principio di rappresentanza, si imporrebbe
la lettura  dei  richiamati  parametri  costituzionali  in  combinato
disposto anche con l'art. 1, secondo comma, Cost. perche'  il  potere
normativo previsto  dalla  norma  impugnata  non  potrebbe  ritenersi
espressione della sovranita' popolare. 
    Si rappresenta, quindi,  che  l'assetto  della  rete  ospedaliera
della  Regione  Molise,  che  qualifica  l'effettivita'  del  diritto
fondamentale alla salute ex art. 32 Cost., verrebbe ad essere  deciso
da un organo amministrativo monocratico straordinario, nell'esercizio
di un potere normativo atipico, non  previsto  in  Costituzione,  che
tuttavia  riveste  attitudine  a  modificare  una  legge   regionale,
espressione massima del principio della rappresentanza politica. 
    1.6.-  Il  TAR  rimettente,  in  via  subordinata,  dubita  della
compatibilita' con l'art. 120, secondo comma, Cost. - nella parte  in
cui individua nel «Governo» l'organo incaricato della sostituzione  -
dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni
per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost.  18
ottobre 2001, n. 3), dell'art. 1, comma 174, della legge 30  dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005),  dell'art.  4  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in  materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  29
novembre 2007, n. 222 e dell'art. 2, commi 79, 83 e 84,  della  legge
n. 191 del 2009, richiamati nelle premesse giustificative dei decreti
commissariali impugnati, nella parte in cui consentono di  attribuire
ad  un  commissario  ad  acta  -  organo  amministrativo  monocratico
straordinario - l'esercizio della funzione sostitutiva in  parola.  E
cio', con particolare riferimento  all'ipotesi  in  cui,  venendo  in
rilievo la necessita' di abrogare, modificare, derogare  o  in  altro
modo  sostituire  norme  di  legge  regionali,  espressione  di   una
autonomia costituzionale  rafforzata  (rispetto  agli  enti  locali),
occorre garantire l'intervento del Governo, nella sua  collegialita',
ex art. 92, primo comma, Cost., al  fine  di  rispettare  il  dettato
costituzionale e rendere al contempo possibile un  vulnus  temporaneo
all'autonomia regionale. 
    2.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata  inammissibile  o,
nel merito, infondata. 
    Nell'atto di intervento, l'Avvocatura dello Stato osserva che  il
sistema  dei  rapporti  Stato-Regioni-Autonomie,  rimodulato  con  la
riforma del Titolo V della  Costituzione  presuppone  l'unita'  della
Repubblica, in base agli artt. 1, 5, 114  e  139  Cost.,  e  che  per
garantirne  l'effettivita'  sarebbe  previsto  l'intervento  di   cui
all'art. 120, secondo comma, Cost., attraverso il  quale  il  Governo
puo' sostituirsi agli organi degli enti locali in  caso  di  «mancato
rispetto  di  norme  e  trattati  internazionali  o  della  normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica
o dell'unita' economica ed  in  particolare  la  tutela  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi  locali».  Inoltre,
gia' l'art. 8, comma l, della legge n. 131 del  2003  richiamato  dal
giudice a quo prevede  che  il  Governo,  nell'esercizio  del  potere
sostitutivo in questione, possa scegliere tra il ricorso alla  figura
del commissario ad acta e l'esercizio diretto del potere  sostitutivo
adottando i «provvedimenti necessari, anche normativi».  L'Avvocatura
generale dello Stato alla luce delle osservazioni richiamate, ritiene
che possano essere  disattese  anche  le  censure  di  illegittimita'
costituzionale sollevate in via subordinata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per  il  Molise  dubita
della legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 83, della  legge
23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  finanziaria  2010),  in
riferimento agli artt. 5, 114, secondo  comma,  117,  terzo  e  sesto
comma, 121, secondo comma, 120, secondo comma, 70, primo  comma,  77,
primo e secondo comma, ed 1, secondo comma, della Costituzione. 
    Ad avviso del giudice rimettente - investito di  un  giudizio  di
annullamento, tra l'altro, di decreti del Commissario ad  acta  della
Regione Molise per l'attuazione del piano di  rientro  dai  disavanzi
del settore sanitario, per lo piu'  concernenti  la  riorganizzazione
dell'ospedale "SS. Rosario" di Venafro - l'art. 2,  comma  83,  della
legge n. 191 del 2009, nella parte in cui attribuisce al  commissario
ad acta la facolta' di adottare «tutte le misure indicate dal  piano,
nonche' gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi,
organizzativi e gestionali da esso implicati, in quanto presupposti o
comunque correlati e necessari alla completa attuazione  del  piano»,
verrebbe a  riconoscere  in  favore  di  quest'ultimo,  nominato  per
l'attuazione  del  Piano  di  rientro  dai  disavanzi   del   settore
sanitario, un potere sostitutivo di  natura  legislativa  o  comunque
normativa con forza di legge, in contrasto con i molteplici parametri
costituzionali summenzionati. 
    2.- La questione non e' fondata. 
    Il giudice rimettente muove dalla premessa  che  la  disposizione
impugnata conferirebbe al commissario ad acta un  potere  sostitutivo
di natura legislativa, o comunque normativa,  in  contrasto  con  gli
evocati parametri costituzionali. 
    La risoluzione della questione come sopra individuata  presuppone
che, in  via  preliminare,  venga  individuato  l'ambito  di  cui  si
controverte nel presente giudizio (ex plurimis, sentenze n. 167 e  n.
119 del 2014, n. 300 del 2011, n. 430 e n. 165 del 2007). 
    La disciplina dei  piani  di  rientro  dai  deficit  sanitari  e'
riconducibile  ad  un  duplice   ambito   di   potesta'   legislativa
concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione:
tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica  (sentenze
n. 163 del 2011 e n. 193 del 2007). 
    Alla stregua della richiamata giurisprudenza di questa Corte,  la
disposizione censurata e' ascrivibile alla disciplina  dei  Piani  di
rientro dai disavanzi del settore sanitario, espressione  del  potere
sostitutivo straordinario del Governo ex art. 120 Cost.  (ex  multis,
sentenze n. 250 del 2009 e n. 43 del 2004 ). 
    Questa Corte, in riferimento all'art. 120, secondo comma,  Cost.,
ha affermato in piu' pronunce, che la nomina  di  un  commissario  ad
acta per l'attuazione del piano di rientro dal  disavanzo  sanitario,
previamente  concordato  tra  lo  Stato  e  la  Regione  interessata,
«sopraggiunge all'esito  di  una  persistente  inerzia  degli  organi
regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attivita' che pure
e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica». Detta attivita' e'
volta a soddisfare «la necessita' di assicurare la tutela dell'unita'
economica della Repubblica, oltre che dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.)  qual
e' quello alla salute» (tra le tante, sentenze n. 104  e  n.  28  del
2013, n. 78 del 2011 e n. 193 del 2007). In questo quadro,  e'  stato
affermato che «le funzioni amministrative del commissario, ovviamente
fino all'esaurimento dei suoi compiti  di  attuazione  del  piano  di
rientro, devono essere poste al riparo  da  ogni  interferenza  degli
organi regionali, senza che possa essere evocato il rischio  di  fare
di esso l'unico soggetto cui spetti di provvedere per il  superamento
della  situazione  di  emergenza  sanitaria  in   ambito   regionale»
(sentenza n. 78 del 2011 e, nello stesso senso, sentenza n.  104  del
2013). 
    Occorre evidenziare che con la legge 30  dicembre  2004,  n.  311
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005), in ragione  della  persistente
inadempienza di alcune Regioni nel controllo della  spesa  sanitaria,
e'  stata  introdotta  una   complessa   procedura   finalizzata   al
risanamento della gestione dei servizi sanitari regionali  attraverso
la definizione di piani di rientro, ricompresi in piu' ampi  accordi,
sottoscritti tra le Regioni in disavanzo e lo Stato. 
    La vincolativita' dei piani di rientro, gia'  prevista  dall'art.
1, comma 796, lettera b),  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007), e' stata ribadita dall'art. 2,
commi  80  e  95,  della  legge  n.  191  del  2009,  questi   ultimi
espressione, secondo la Corte, di «un principio fondamentale  diretto
al contenimento della spesa pubblica  sanitaria  e  di  un  correlato
principio di coordinamento della finanza pubblica»  (sentenze  n.  91
del 2012, n. 163 e n. 123  del  2011).  Questa  Corte  ha,  altresi',
affermato che  «l'autonomia  legislativa  concorrente  delle  Regioni
nella materia  della  salute  ed  in  particolare  nell'ambito  della
gestione del servizio sanitario  puo'  incontrare  limiti  alla  luce
degli obiettivi della  finanza  pubblica  e  del  contenimento  della
spesa», peraltro in un «quadro di esplicita  condivisione,  da  parte
delle Regioni, della necessita' di contenere i disavanzi del  settore
sanitario» (sentenza n. 193 del 2007). 
    3.-  Tanto  premesso,  ai  fini  della  risoluzione  dell'odierna
questione, giova richiamare quanto affermato da questa Corte  con  la
sentenza n. 361 del 2010, che ha escluso la possibilita' di  ritenere
conformi al dettato costituzionale provvedimenti commissariali aventi
forza di legge  regionale.  La  Corte,  nella  citata  pronunzia,  ha
chiarito che «a livello regionale  e'  solo  il  Consiglio  regionale
l'organo titolare  del  potere  legislativo»  e  che  «la  disciplina
contenuta nell'art. 120  Cost.  non  puo'  essere  interpretata  come
legittimante il conferimento di poteri legislativi ad un soggetto che
sia stato nominato Commissario dal Governo». 
    Sulla base della richiamata sentenza n.  361  del  2010,  che  ha
ulteriormente  contribuito  a   delineare   i   limiti   dei   poteri
sostitutivi, occorre ribadire  che  l'esercizio  del  potere  di  cui
all'art. 120, secondo comma, Cost. non puo' modificare l'ordine delle
attribuzioni, ne' creare nuovi tipi di atti legislativi di competenza
di organi che non hanno funzioni legislative. 
    Pertanto, conformemente  all'orientamento  di  questa  Corte,  la
norma impugnata non legittima, in favore del commissario ad acta,  un
intervento sostitutivo di natura legislativa. 
    Nel caso di specie, va escluso, peraltro, che il  commissario  ad
acta, nominato per l'attuazione ex art. 2, comma 83, della  legge  n.
191 del 2009, abbia posto in essere atti di  natura  legislativa.  Il
commissario ha agito, piuttosto, nell'ambito delineato dal  piano  di
rientro, ponendo in essere atti di carattere amministrativo  ritenuti
necessari ai fini del contenimento della spesa sanitaria. 
    4.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise dubita in
via subordinata, in riferimento all'art. 120, secondo  comma,  Cost.,
della legittimita' costituzionale, oltre che dell'art. 2,  comma  83,
della legge n. 191 del 2009, questione teste' dichiarata non fondata,
dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni
per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. Cost.  18
ottobre 2001, n. 3), dell'art. 1, comma 174, della legge 30  dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005),  dell'art.  4  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in  materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  29
novembre 2007, n. 222 e dell'art. 2, commi 79 e 84,  della  legge  n.
191 del 2009. Le norme impugnate consentirebbero, infatti, l'adozione
di atti sostitutivi normativi da parte del commissario  ad  acta,  in
contrasto con il citato art. 120, secondo comma, Cost., «nella  parte
in cui attribuisce il potere di intervento normativo al Governo nella
sua collegialita', ai sensi dell'art. 92, primo comma, Cost.». 
    5.- La questione, dichiaratamente proposta  in  via  subordinata,
censurando  le  norme  in  quanto  attributive  di   assunti   poteri
sostitutivi di carattere legislativo  al  commissario  ad  acta,  non
presenta in  realta'  alcun  carattere  di  autonomia  rispetto  alla
questione principale. Essa, quindi, va dichiarata inammissibile.