IL TRIBUNALE DI ENNA In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr. Massimiliano De Simone, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 833 del Registro Contenzioso dell'anno 2008 tra Gervasi Giovanni Battista, Signorelli Salvatore Signorelli Alessandro, Livorno Luigi, Basile Silvestre e Leanza Vincenzo, elettivamente domiciliati in Piazza Amerina, alla via Umberto I, n. 20, presso lo studio dell'avv. Pietro Maria Mela, rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Mascheroni, giusta procura a margine del ricorso. Ricorrenti; E Assessorato Regionale al Lavoro, della Previdenza sociale, della Formazione professionale e dell'Emigrazione della Regione Siciliana, in persona dell'assessore pro tempore, e Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Enna, elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Via Liberta', n. 174, presso la sede distrettuale dell'Avvocatura di Stato, che li rappresenta e difende ex lege. Resistenti; Nonche' Alerci Roberto, Avola Luigi Salvatore, Gagliano Filippo, Muni Ignazio, Nastasi Gragorio, Privitera Salvatore, Rivera' Angelo e Savarino Adriano, elettivamente domiciliati in Piazza Armerina, alla via R. Guttuso s.n.c., presso lo studio dell'avv. Giuseppe Barresi, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine della memoria di costituzione e risposta. Resistenti; E Cammarata Francesco Paolo, elettivamente domiciliato in Enna, alla via Trapani, n. 2, presso lo studio dell'avo. Patrilia Di Mattia, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Sabella, giusta procura a margine del ricorso. Resistente; Nonche' Di Gangi Vittorio, Di Dio Pietro Giuseppe, Buscemi Nunzio, Velardita Calogero, Balsamo Giuseppe, Patti Giovanni, Santuzzo Vincenzo, Bemunzo Liborio, Di Gregorio Antonio Franco, elettiVamente domiciliati in Barrafratica, alla via Carducci, n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Dio, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso. Resistenti; E Venezia Luigi, Raspanti Luigi, Fiscella Salvatore, Sottosanti Antonio, Mancuso Franco, Seminata Cataldo Giuseppe, Colianni Rosario, Restivo Mario Saverio, Cipria Giovani e Denaro Giuseppe, elettivamente domiciliati in Enna, Corso Sicilia, n. 47, presso lo studio dell'avv. Gaetana Palermo, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso. Resistenti; E Cumia Calogero Liborio, La Pusata Michele, Muratore Angelo e Campagna Santo, Resistenti contumaci; In relazione alla legittimita' costituzionale dell'articolo 54, comma 4, della legge della Regione Sicilia 6 aprile 1996, n. 16. Sulla rilevanza: La questione di legittimita' costituzionale che questo Tribunale intende sollevare ha ad oggetto le modalita' di avviamento al lavoro degli operai forestali che sono stati assunti, per brevi periodi di tempo e cadenza annuale, dalla Regione Siciliana. In particolare, deve premettersi che l'art. 46 della legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 prevede che "Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui al articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, gli alici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze si avvale, in ciascun distretto, dell'opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato; b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazione per centocinquantuno giornale lavorative ai fini previdenziali; c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazione per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali." I contingenti menzionati nella norma sono composti da operai forestali, inseriti in determinate graduatorie, cui la Regione garantisce l'impiego su base annuale e per un determinato numero di giornate. Tali garanzie occupazionali sono state introdotte, in relazione al triennio 1981-83, dall'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, (ai sensi del quale "Per il triennio 1981-83, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione dei suolo previsto dall'art. 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, vengono assicurate agli operai forestali, assunti a tempo determinato, le seguenti garanzie occupazionali: - giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978 - 80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali; - giornate 101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornale ai fini previdenziali; - giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 150 giornate ai fini previdenziali.") e quindi confermate per i successivi trienni. La norma prevede che sia possibile, da parte di ciascuno dei lavoratori inseriti nelle graduatorie dei vari contingenti, transitare da una fascia di garanzia occupazionale a quella superiore, secondo il criterio enunciato nell'art. 52 della legge (tale norma dispone che "1. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, trovera' attuazione attraverso lo scorrimento dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore..."), e cio' in sede di aggiornamento delle graduatorie, che avviene con cadenza semestrale (art. 50, comma 3, della l.r. in parola). Ora, l'art. 53 della sopra citata legge regionale prevede che "Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali verra' formulala un'unica graduatoria distrettuale comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza."). Tale norma, in sostanza, prevede la progressiva stabilizzazione di tali Operai, sulla base di una graduatoria che viene ricavata collazionando le graduatorie gia' esistenti relative, nell'ordine, ai contingenti dei lavoratori a tempo indeterminato, a quelli dei c.d. centocinquantunisti, a quelli dei c.d. centounisti e a quelli dei c.d. cinquantunisti. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 ("3. L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria."), deve ritenersi (e vi e' sul punto, accordo fra le parti del presente giudizio) che, anche ai fini dell'avviamento al lavoro, la progressione da ciascuna di queste fasce a quella superiore debba avvenire secondo le modalita' di scorrimento gia' previste dall'art. 52. Dunque, l'entita' delle garanzie occupazionali possedute dal lavoratore ne determina la collocazione nella graduatoria del contingente di appartenenza e, di riflesso, in quella costituita per l'avviamento al lavoro; quest'ultima costituisce una variabile dipendente della prima. In altre parole, la graduatoria per l'avviamento al lavoro e' stata composta una sola volta e mai aggiornata direttamente; essa, tuttavia, ha risentito e risente dei mutamenti interni alle diverse graduatorie dalle quali e' composta; tali mutamenti avvengono secondo le regole previste dall'art. 52. Puo' quindi capitare che gli operai transitino, per scorrimento ex art. 52, da un contingente a quello superiore (ad esempio da quello dei cd. cinquantunisti a quello dei centounisti): quando cio' avviene, tale mutamento si riverbera sulla graduatoria ex art. 53, deteminandone l'aggiornamento. Oltre a quelle gia' menzionate, l'articolo 54 della legge regionale' n. 16/1996 ha costituito una ulteriore categoria di operai forestali, non contemplata nelle precedenti disposizioni. Tale norma, difatti, prevede che "in ogni singolo distretto e' istituito un contingente ad esaurimento con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue firmato da operai che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con gli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze non inferiore a cinquecento giornate lavorative ai fini previdenziali in tre anni consecutivi nel periodo 1992/1995.". Si tratta di operai che, al tempo dell'entrata in vigore della norma, non possedevano i requisiti per rientrare nei contingenti gia' esistenti, ma ai quali, verosimilmente, il legislatore ritenne di dover estendere i benefici della garanzia occupazionale e dell'avviamento al lavoro, e cio' in quanto gli stessi avevano pur sempre svolto un considerevole numero di giornate di lavoro al servizio dell'Assessorato Regionale. A questi operai fu attribuita una garanzia occupazionale di centocinquantuno giorni, dato che gli stessi, in media, avevano svolto, nel triennio di riferimento, un numero di giornate di lavoro non inferiore a centocinquanta. Il comma 4 dell'articolo 54 dispone che "al fine dell'avviamento al lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti.". Il chiaro disposto della norma, quindi, consente di affermare che i lavoratori che appartengono a questa categoria devono essere collocati, ai fini dell'avviamento al lavoro, in coda ai c.d. centocinquantunisti. Ora, e passando al merito del presente giudizio, i ricorrenti sono operai forestali che, in relazione ai distretti di Nicosia ed Enna, hanno conseguito il diritto alla garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative - prevista dalla sopra citata legge regionale n. 16/1996 - in virtu' del meccanismo previsto dall'art. 52 della legge medesima. Costoro hanno agito in giudizio dopo aver rilevato che, mentre in sede di prima applicazione il contingente di lavoratori ad esaurimento e' stato effettivamente inserito in coda ai c.d. "centocinquantunisti", successivamente, in occasione dei aggiornamenti della graduatoria avvenuti su base semestrale , i lavoratori, tra i quali essi ricorrenti, che hanno beneficiato, volta per volta, dello scorrimento dalla categoria dei c.d. "centounisti" a quella del contingente dei c.d. "centocinquantunisti" sono stati costantemente collocati in coda agli operai appartenenti al contingente c.d. "ad esaurimento", gia' facenti parte di tale contingente. Essi, quindi, hanno lamentato l'illegittimita' della graduatoria permanente attualmente in vigore e hanno chiesto che la stessa venga rettificata in conformita' alla prescrizione contenuta nell'articolo 54, comma 4, della l.r. n. 16/1996, con conseguente ripristino della priorita' della loro collocazione nella graduatoria dei c.d. "centocinquantunisti" rispetto ai lavoratori del contingente "ad esaurimento". Si e' costituita in giudizio l'amministrazione convenuta, unitamente ai resistenti indicati in epigrafe. Tutti i convenuti hanno osservato, nel chiedere il rigetto della domanda, che i lavoratori del contingente "ad esaurimento", individuati in base al parametro indicato nell'articolo 54, comma 1, della legge, sono stati inseriti in coda ai c.d. centocinquantunisti, ma solo in sede di prima applicazione; successivamente, e in relazione ai successivi aggiornamenti, essi sono stati integralmente assimilati a questi ultimi, e cio' ai sensi dell'art. 54, comma 5, della l.r. n. 16/1996, ai sensi del quale "Per quanto non previsto si applicano le disposizioni degli altri commi dell' articolo 53, nonche' tutte le altre norme concernenti i lavoratori con garanzia occioazionale di centocinquantuno giornate annue.". Ad avviso dei resistenti, quindi, la collocazione degli operai inseriti nel contingente 'ad esaurimento" in coda a quella dei "centocinquantunisti" era vincolante per l'amministrazione solo in sede di prima applicazione della norma. In caso contrario, secondo la loro prospettazione, tali lavoratori si vedrebbero costantemente posposti ai c.d. "centocinquantunisti", man mano che le graduatorie vengono aggiornate; verrebbe, quindi, costantemente precluso l'accesso alla stabilizzazione dei lavoratori del contingente "a esaurimento". I ricorrenti hanno replicato alle osservazioni di controparte sostenendo che il legislatore, in relazione alla medesima legge n. 16/1996, quando ha voluto che una determinata regola si applicasse "in sede di prima applicazione" lo ha espressamente previsto. In questo caso, invece, l'inciso manca. Inoltre, l'ultimo comma dell'articolo 54 prevede che "Gli operai inseriti nel contingente di cui al comma 1 che hanno svolto la propria attivita' nei centri radio operativi e negli autoparco forestali, in relazione alla acquisita qualificazione professionale transitano, anche in soprannumero, nei contingenti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a)"; in tal modo, secondo i ricorrenti, viene confermato, a contrario, che il contingente in questione, in relazione agli operai diversi quelli indicati in tale ultimo comma, deve essere tenuto separato dalla categoria cui viene assimilato (i c.d. "centocinquantunisti"). Pertanto, la definizione della presente controversia dipende dall'interpretazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 54 della legge regionale n. 16/1996. Non manifesta infondatezza: L'articolo 54, comma 4, della legge regionale n. 16/1996 prevede, apoditticamente, che "alfine dell'avviamento al lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti.". La norma non spiega con quali modalita' a questo contingente - che, si badi, non e' soggetto ad aggiornamento periodico, trattandosi di graduatoria "ad esaurimento" - debba applicarsi il meccanismo di progressione previsto dall'articolo 52 (che, come detto, si riverbera sulla graduatoria di cui all'articolo 53). La soluzione piu' razionale, che e' quella che e' stata adottata dall'Assessorato Regionale, postula; che tali lavoratori non debbano costituire uno scaglione a se', intermedio fra i c.d. "centounisti" e i c.d. "centocinquantunisti", ma, dopo essere stati inseriti, in sede di prima applicazione, in coda agli appartenenti a quest'ultima categoria, debbano entrare a far parte, a tutti gli effetti, della stessa, e cio' in base al seguente percorso argomentativo: a) il comma 5 dell'articolo 54 prevede che "Per quanto non previsto si applicano le disposizioni degli altri commi dell'articolo 53, nonche' tutte le altre norme concernenti i lavoratori con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue.". In sostanza, gli operai menzionati. dall'articolo 54, comma 1, (c.d. centocinquantunisti "ad esaurimento") sono pienamente assimilati ai c.d. centocinquantunisti, di cui all'articolo 48, comma 1, lett. b), senza alcuna distinzione; b) tuttavia, e previsto che, ai soli fini dell'avviamento al lavoro, i primi debbano essere collocati in coda a questi ultimi (articolo 54, comma 4); c) se tale regola dovesse applicarsi anche in relazione agli aggiornamenti periodici, cio' comporterebbe che gli operai in parola verrebbero costantemente posposti ai c.d. "centocinquantunisti"; in tal modo essi verrebbero continuamente scavalcali, in sede di aggiornamento semestrale, sia dai c.d. "centounisti" che transitano al contingente superiore, sia da tutti gli altri operai, gia' appartenenti ai contingenti sotto ordinati, che, in ragione degli scorrimenti, accedono per scorrimento alle categorie superiori. Seguendo tale impostazione, quindi, i lavoratori ex art. 54 potrebbero aspirare alla stabilizzazione solo dopo che le unita' di personale che compongono la categoria dei "centounisti" e quelle ancora sottostanti abbiano ultimato lo scorrimento, con il pericolo tangibile che l'avviamento al lavoro, per i lavoratori in questione, non avvenga mai: sarebbe come se essi fossero esclusi dal meccanismo di progressione ex art. 52; d) quindi, seguendo tale impostazione, gli operai del contingente ad esaurimento, sebbene formalmente posposti solamente ai c.d. "centocinquantunisti", sarebbero posposti di fatto - ai fini dell'avviamento al lavoro - non piu' solo a questi, come vuole l'articolo 54, comma 4, ma anche a tutte le altre categorie di operai forestali; e) tale effetto pregiudizievole non si verificherebbe ove la norma venga interpretata in modo che la collocazione in coda debba valere solo "in sede di prima applicazione"; in tal modo i lavoratori appartenenti alla graduatoria "a esaurimento" conserverebbero la posizione assunta all'atto della formazione della graduatoria ex art. 53, e, dato il progressivo assorbimento degli stessi nei ruoli dell'amministrazione regionale, l'avviamento al lavoro dei c.d. "centocinquantunisti" sopravvenienti verrebbe si ritardato, ma non assolutamente precluso. L'interpretazione sopra individuata sub e) e l'unica che garantisce parita' di trattamento ai lavoratori del contingente "ad esaurimento", che altrimenti verrebbero irragionevolmente postergati, di fatto, a tutti gli altri lavoratori inseriti nella graduatoria per l'avviamento al lavoro, e subirebbero una ingiustificata disparita' di trattamento con i lavoratori c.d. "centocinquantunisti", ai quali, di principio, dovrebbero essere assimilati sotto ogni altro profilo economico e normativo. Tale interpretazione, tuttavia, e' preclusa dal disposto inequivocabile dell'art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16/1996, ai sensi del quale, come detto, "alfine dell'avviamento al lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti.". Questo Giudicante ritiene che tale norma, cosi' come formulata, si ponga quindi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, in quanto introduce una disparita' di trattamento fra lavoratori che appartengono alla stessa categoria (i c.d. "centocinquantunisti"); tale disparita', se puo' giustificarsi in sede di prima applicazione (stante la natura spuria dei "centocinquantunisti" di cui all'art. 54), diviene irragionevole se ripetuta anche in sede di successivi aggiornamenti, stante l'effetto pregiudizievole, sopra evidenziato, che si produce a danno dei lavoratori in questione. Tale irragionevolezza puo' venir meno solo ove tale postergazione sia effettuata solo in sede di prima applicazione. La norma, inoltre, si pone in contrasto con l'art. 51, primo comma, Cost., che costituisce la declinazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nella materia dell'accesso ai pubblici impieghi.