IL TRIBUNALE DI ENNA 
 
    In composizione monocratica, in funzione di Giudice  del  Lavoro,
nella persona del dr. Massimiliano De Simone, all'esito della  camera
di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza nella causa iscritta al
n. 833 del Registro Contenzioso dell'anno 2008 tra  Gervasi  Giovanni
Battista, Signorelli Salvatore Signorelli Alessandro, Livorno  Luigi,
Basile Silvestre e  Leanza  Vincenzo,  elettivamente  domiciliati  in
Piazza Amerina, alla via Umberto I, n. 20, presso lo studio dell'avv.
Pietro  Maria  Mela,  rappresentati   e   difesi   dall'avv.   Emilio
Mascheroni, giusta procura a margine del ricorso. Ricorrenti; 
    E Assessorato Regionale  al  Lavoro,  della  Previdenza  sociale,
della  Formazione  professionale  e  dell'Emigrazione  della  Regione
Siciliana, in persona dell'assessore pro tempore, e Servizio  Ufficio
Provinciale  del  Lavoro  di  Enna,  elettivamente   domiciliati   in
Caltanissetta, Via Liberta', n.  174,  presso  la  sede  distrettuale
dell'Avvocatura di Stato, che  li  rappresenta  e  difende  ex  lege.
Resistenti; 
    Nonche' Alerci Roberto, Avola Luigi Salvatore, Gagliano  Filippo,
Muni Ignazio, Nastasi Gragorio, Privitera Salvatore, Rivera' Angelo e
Savarino Adriano, elettivamente domiciliati in Piazza Armerina,  alla
via R. Guttuso s.n.c., presso lo studio dell'avv.  Giuseppe  Barresi,
che li rappresenta e difende, giusta procura a margine della  memoria
di costituzione e risposta. Resistenti; 
    E Cammarata Francesco Paolo, elettivamente domiciliato  in  Enna,
alla via Trapani, n.  2,  presso  lo  studio  dell'avo.  Patrilia  Di
Mattia, rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Pietro  Sabella,  giusta
procura a margine del ricorso. Resistente; 
    Nonche' Di  Gangi  Vittorio,  Di  Dio  Pietro  Giuseppe,  Buscemi
Nunzio,  Velardita  Calogero,  Balsamo  Giuseppe,   Patti   Giovanni,
Santuzzo Vincenzo,  Bemunzo  Liborio,  Di  Gregorio  Antonio  Franco,
elettiVamente domiciliati in Barrafratica, alla via Carducci,  n.  2,
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di  Dio,  che  li  rappresenta  e
difende, giusta procura a margine del ricorso. Resistenti; 
    E Venezia Luigi, Raspanti Luigi, Fiscella  Salvatore,  Sottosanti
Antonio, Mancuso Franco, Seminata Cataldo Giuseppe, Colianni Rosario,
Restivo  Mario   Saverio,   Cipria   Giovani   e   Denaro   Giuseppe,
elettivamente domiciliati in Enna, Corso Sicilia, n.  47,  presso  lo
studio dell'avv. Gaetana  Palermo,  che  li  rappresenta  e  difende,
giusta procura a margine del ricorso. Resistenti; 
    E Cumia Calogero Liborio, La Pusata Michele,  Muratore  Angelo  e
Campagna Santo, Resistenti contumaci; 
    In relazione alla legittimita' costituzionale  dell'articolo  54,
comma 4, della legge della Regione Sicilia 6 aprile 1996, n. 16. 
    Sulla rilevanza: 
    La questione di legittimita' costituzionale che questo  Tribunale
intende sollevare ha ad oggetto le modalita' di avviamento al  lavoro
degli operai forestali che sono stati assunti, per brevi  periodi  di
tempo e cadenza annuale, dalla Regione Siciliana. 
    In particolare,  deve  premettersi  che  l'art.  46  della  legge
Regionale 6  aprile  1996,  n.  16  prevede   che   "Ferma   restando
l'articolazione in distretti forestali di cui al articolo  27,  comma
2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1989,  n.  11,  per  le
esigenze   connesse   all'esecuzione   dei   lavori    condotti    in
amministrazione  diretta,  gli  alici  centrali  e   periferici   del
dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda  regionale  delle
foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze si avvale,
in ciascun distretto, dell'opera: 
    a) di un contingente di operai a tempo indeterminato; 
    b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazione
per centocinquantuno giornale lavorative ai fini previdenziali; 
    c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazione
per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali." 
    I contingenti menzionati nella  norma  sono  composti  da  operai
forestali,  inseriti  in  determinate  graduatorie,  cui  la  Regione
garantisce l'impiego su base annuale e per un determinato  numero  di
giornate. Tali  garanzie  occupazionali  sono  state  introdotte,  in
relazione al triennio 1981-83, dall'art. 2 della legge  regionale  18
aprile 1981, n. 66, (ai sensi del quale  "Per  il  triennio  1981-83,
anche in relazione al programma di interventi straordinari di  difesa
e conservazione dei suolo previsto dall'art. 10 della legge regionale
12 agosto 1980, n. 84,  vengono  assicurate  agli  operai  forestali,
assunti a tempo determinato, le seguenti garanzie occupazionali: 
    - giornate 51 annue, agli operai  che  nel  triennio  1978  -  80
abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non  inferiore
a 25 giornate ai fini previdenziali; 
    - giornate 101 annue,  agli  operai  che  nel  predetto  triennio
abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non  inferiore
a 100 giornale ai fini previdenziali; 
    - giornate 151 annue,  agli  operai  che  nel  predetto  triennio
abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non  inferiore
a 150 giornate ai fini previdenziali.") e  quindi  confermate  per  i
successivi trienni. 
    La norma prevede che sia possibile,  da  parte  di  ciascuno  dei
lavoratori  inseriti  nelle   graduatorie   dei   vari   contingenti,
transitare  da  una  fascia  di  garanzia  occupazionale   a   quella
superiore, secondo il criterio enunciato  nell'art.  52  della  legge
(tale norma dispone che "1. Il meccanismo di  sostituzione,  al  fine
della  copertura  dei  posti  resisi   successivamente   disponibili,
trovera'  attuazione   attraverso   lo   scorrimento   dalla   fascia
immediatamente inferiore a quella superiore..."), e cio' in  sede  di
aggiornamento delle graduatorie, che avviene con  cadenza  semestrale
(art. 50, comma 3, della l.r. in parola). 
    Ora, l'art. 53 della sopra citata legge regionale prevede che "Al
fine  dell'avviamento   al   lavoro   degli   operai   con   garanzie
occupazionali  verra'  formulala  un'unica  graduatoria  distrettuale
comprendente  nell'ordine  i  lavoratori  a  tempo  indeterminato,  i
centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione  da  ciascuno
ricoperta  nella  graduatoria  di  appartenenza.").  Tale  norma,  in
sostanza, prevede la  progressiva  stabilizzazione  di  tali  Operai,
sulla base di una graduatoria che  viene  ricavata  collazionando  le
graduatorie gia' esistenti relative, nell'ordine, ai contingenti  dei
lavoratori   a   tempo   indeterminato,    a    quelli    dei    c.d.
centocinquantunisti, a quelli dei c.d. centounisti  e  a  quelli  dei
c.d. cinquantunisti. Ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  53  ("3.
L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente
legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970,  n.  83,
nel rispetto dell'ordine di graduatoria."), deve ritenersi (e  vi  e'
sul punto, accordo fra le parti del presente giudizio) che, anche  ai
fini dell'avviamento al lavoro, la progressione da ciascuna di queste
fasce a quella superiore  debba  avvenire  secondo  le  modalita'  di
scorrimento gia' previste dall'art. 52. 
    Dunque, l'entita'  delle  garanzie  occupazionali  possedute  dal
lavoratore  ne  determina  la  collocazione  nella  graduatoria   del
contingente di appartenenza e, di riflesso, in quella costituita  per
l'avviamento  al  lavoro;  quest'ultima  costituisce  una   variabile
dipendente  della  prima.  In  altre  parole,  la   graduatoria   per
l'avviamento al lavoro  e'  stata  composta  una  sola  volta  e  mai
aggiornata direttamente; essa, tuttavia, ha risentito e  risente  dei
mutamenti interni alle diverse graduatorie dalle quali  e'  composta;
tali mutamenti avvengono secondo le  regole  previste  dall'art.  52.
Puo' quindi capitare che gli operai transitino,  per  scorrimento  ex
art. 52, da un contingente a quello superiore (ad esempio  da  quello
dei  cd.  cinquantunisti  a  quello  dei  centounisti):  quando  cio'
avviene, tale mutamento si riverbera sulla graduatoria  ex  art.  53,
deteminandone l'aggiornamento. 
    Oltre  a  quelle  gia'  menzionate,  l'articolo  54  della  legge
regionale' n. 16/1996 ha costituito una ulteriore categoria di operai
forestali, non contemplata nelle precedenti disposizioni. Tale norma,
difatti, prevede che "in  ogni  singolo  distretto  e'  istituito  un
contingente   ad   esaurimento   con   garanzia   occupazionale    di
centocinquantuno giornate annue firmato da operai che hanno avuto  un
rapporto di lavoro a tempo determinato  con  gli  uffici  centrali  e
periferici del dipartimento regionale delle  foreste  e  dell'Azienda
regionale delle  foreste  demaniali,  in  relazione  alle  rispettive
competenze non inferiore a cinquecento giornate  lavorative  ai  fini
previdenziali in tre anni consecutivi  nel  periodo  1992/1995.".  Si
tratta di operai che, al tempo dell'entrata in  vigore  della  norma,
non possedevano  i  requisiti  per  rientrare  nei  contingenti  gia'
esistenti, ma ai quali, verosimilmente,  il  legislatore  ritenne  di
dover  estendere  i   benefici   della   garanzia   occupazionale   e
dell'avviamento al lavoro, e cio' in quanto gli  stessi  avevano  pur
sempre svolto un  considerevole  numero  di  giornate  di  lavoro  al
servizio dell'Assessorato Regionale. A questi  operai  fu  attribuita
una garanzia occupazionale di centocinquantuno giorni, dato  che  gli
stessi, in media, avevano svolto, nel  triennio  di  riferimento,  un
numero di giornate di lavoro non inferiore a centocinquanta. 
    Il comma 4 dell'articolo 54 dispone che "al fine  dell'avviamento
al lavoro gli operai iscritti nei  contingenti  ad  esaurimento  sono
inclusi   nella   graduatoria   unica    distrettuale    disciplinata
dall'articolo  53,  comma  1,  e  sono  inseriti  dopo  l'ultimo  dei
lavoratori centocinquantunisti.". Il  chiaro  disposto  della  norma,
quindi, consente di affermare che i  lavoratori  che  appartengono  a
questa categoria devono essere collocati, ai fini dell'avviamento  al
lavoro, in coda ai c.d. centocinquantunisti. 
    Ora, e passando al merito del  presente  giudizio,  i  ricorrenti
sono operai forestali che, in relazione ai distretti  di  Nicosia  ed
Enna, hanno conseguito il  diritto  alla  garanzia  occupazionale  di
centocinquantuno giornate lavorative - prevista  dalla  sopra  citata
legge regionale n.  16/1996  -  in  virtu'  del  meccanismo  previsto
dall'art. 52 della legge medesima. Costoro hanno  agito  in  giudizio
dopo aver rilevato che, mentre  in  sede  di  prima  applicazione  il
contingente di lavoratori  ad  esaurimento  e'  stato  effettivamente
inserito in coda ai c.d. "centocinquantunisti",  successivamente,  in
occasione  dei  aggiornamenti  della  graduatoria  avvenuti  su  base
semestrale , i lavoratori, tra i quali  essi  ricorrenti,  che  hanno
beneficiato, volta per volta, dello scorrimento dalla  categoria  dei
c.d.   "centounisti"   a   quella   del    contingente    dei    c.d.
"centocinquantunisti" sono stati costantemente collocati in coda agli
operai  appartenenti  al  contingente  c.d.  "ad  esaurimento",  gia'
facenti parte di tale contingente. 
    Essi, quindi, hanno lamentato l'illegittimita' della  graduatoria
permanente attualmente in vigore e hanno chiesto che la stessa  venga
rettificata in conformita' alla prescrizione contenuta  nell'articolo
54, comma 4, della l.r. n. 16/1996, con conseguente ripristino  della
priorita'  della  loro  collocazione  nella  graduatoria   dei   c.d.
"centocinquantunisti" rispetto  ai  lavoratori  del  contingente  "ad
esaurimento". 
    Si  e'  costituita  in  giudizio   l'amministrazione   convenuta,
unitamente ai resistenti indicati  in  epigrafe.  Tutti  i  convenuti
hanno osservato,  nel  chiedere  il  rigetto  della  domanda,  che  i
lavoratori del contingente "ad esaurimento", individuati in  base  al
parametro indicato nell'articolo 54, comma 1, della legge, sono stati
inseriti in coda ai c.d. centocinquantunisti,  ma  solo  in  sede  di
prima applicazione; successivamente, e  in  relazione  ai  successivi
aggiornamenti, essi sono  stati  integralmente  assimilati  a  questi
ultimi, e cio' ai sensi dell'art. 54, comma 5, della l.r. n. 16/1996,
ai  sensi  del  quale  "Per  quanto  non  previsto  si  applicano  le
disposizioni degli altri commi dell' articolo 53,  nonche'  tutte  le
altre norme concernenti i lavoratori con  garanzia  occioazionale  di
centocinquantuno giornate annue.". Ad avviso dei resistenti,  quindi,
la  collocazione  degli   operai   inseriti   nel   contingente   'ad
esaurimento"  in  coda  a  quella   dei   "centocinquantunisti"   era
vincolante per l'amministrazione solo in sede di  prima  applicazione
della norma. In caso contrario, secondo la loro prospettazione,  tali
lavoratori   si   vedrebbero   costantemente   posposti    ai    c.d.
"centocinquantunisti",  man   mano   che   le   graduatorie   vengono
aggiornate; verrebbe, quindi, costantemente precluso  l'accesso  alla
stabilizzazione dei lavoratori del contingente "a esaurimento". 
    I ricorrenti hanno replicato  alle  osservazioni  di  controparte
sostenendo che il legislatore, in relazione alla  medesima  legge  n.
16/1996, quando ha voluto che una determinata  regola  si  applicasse
"in sede di prima applicazione"  lo  ha  espressamente  previsto.  In
questo  caso,  invece,  l'inciso  manca.  Inoltre,   l'ultimo   comma
dell'articolo 54 prevede che "Gli operai inseriti nel contingente  di
cui al comma 1 che hanno svolto la propria attivita' nei centri radio
operativi e negli autoparco forestali, in  relazione  alla  acquisita
qualificazione professionale transitano, anche in  soprannumero,  nei
contingenti di cui all'articolo 46, comma  1,  lettera  a)";  in  tal
modo, secondo i ricorrenti, viene confermato,  a  contrario,  che  il
contingente in questione, in relazione  agli  operai  diversi  quelli
indicati in tale ultimo comma,  deve  essere  tenuto  separato  dalla
categoria cui viene assimilato (i c.d. "centocinquantunisti"). 
    Pertanto, la  definizione  della  presente  controversia  dipende
dall'interpretazione  del  combinato  disposto  dei  commi  4   e   5
dell'articolo 54 della legge regionale n. 16/1996. 
    Non manifesta infondatezza: 
    L'articolo 54, comma 4, della legge regionale n. 16/1996 prevede,
apoditticamente, che "alfine dell'avviamento  al  lavoro  gli  operai
iscritti  nei  contingenti  ad   esaurimento   sono   inclusi   nella
graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'articolo  53,  comma
1,    e    sono    inseriti    dopo    l'ultimo    dei     lavoratori
centocinquantunisti.". 
    La norma non spiega con quali modalita' a  questo  contingente  -
che, si badi, non e' soggetto ad aggiornamento periodico, trattandosi
di graduatoria "ad esaurimento" - debba applicarsi il  meccanismo  di
progressione previsto dall'articolo 52 (che, come detto, si riverbera
sulla graduatoria di cui all'articolo 53). 
    La soluzione piu' razionale, che e' quella che e' stata  adottata
dall'Assessorato Regionale, postula; che tali lavoratori non  debbano
costituire uno scaglione a se', intermedio fra i c.d. "centounisti" e
i c.d. "centocinquantunisti", ma, dopo essere stati inseriti, in sede
di prima applicazione,  in  coda  agli  appartenenti  a  quest'ultima
categoria, debbano entrare a far parte, a tutti  gli  effetti,  della
stessa, e cio' in base al seguente percorso argomentativo: 
    a) il comma 5  dell'articolo  54  prevede  che  "Per  quanto  non
previsto si applicano le disposizioni degli altri commi dell'articolo
53, nonche'  tutte  le  altre  norme  concernenti  i  lavoratori  con
garanzia  occupazionale  di  centocinquantuno  giornate  annue.".  In
sostanza, gli operai menzionati. dall'articolo  54,  comma  1,  (c.d.
centocinquantunisti "ad esaurimento") sono pienamente  assimilati  ai
c.d. centocinquantunisti, di cui all'articolo 48, comma 1, lett.  b),
senza alcuna distinzione; 
    b) tuttavia, e previsto che,  ai  soli  fini  dell'avviamento  al
lavoro, i primi debbano essere collocati  in  coda  a  questi  ultimi
(articolo 54, comma 4); 
    c) se tale regola dovesse  applicarsi  anche  in  relazione  agli
aggiornamenti periodici, cio' comporterebbe che gli operai in  parola
verrebbero costantemente posposti ai c.d.  "centocinquantunisti";  in
tal  modo  essi  verrebbero  continuamente  scavalcali,  in  sede  di
aggiornamento semestrale, sia dai c.d. "centounisti"  che  transitano
al contingente  superiore,  sia  da  tutti  gli  altri  operai,  gia'
appartenenti ai contingenti sotto ordinati,  che,  in  ragione  degli
scorrimenti,  accedono  per  scorrimento  alle  categorie  superiori.
Seguendo  tale  impostazione,  quindi,  i  lavoratori  ex   art.   54
potrebbero aspirare alla stabilizzazione solo dopo che le  unita'  di
personale che compongono la  categoria  dei  "centounisti"  e  quelle
ancora sottostanti abbiano ultimato lo scorrimento, con  il  pericolo
tangibile che l'avviamento al lavoro, per i lavoratori in  questione,
non avvenga mai: sarebbe come se essi fossero esclusi dal  meccanismo
di progressione ex art. 52; 
    d) quindi, seguendo tale impostazione, gli operai del contingente
ad  esaurimento,  sebbene  formalmente  posposti  solamente  ai  c.d.
"centocinquantunisti",  sarebbero  posposti  di  fatto  -   ai   fini
dell'avviamento al lavoro -  non  piu'  solo  a  questi,  come  vuole
l'articolo 54, comma 4, ma anche a tutte le altre categorie di operai
forestali; 
    e) tale effetto pregiudizievole  non  si  verificherebbe  ove  la
norma venga interpretata in modo che la collocazione  in  coda  debba
valere solo "in sede di prima applicazione"; in tal modo i lavoratori
appartenenti alla  graduatoria  "a  esaurimento"  conserverebbero  la
posizione assunta all'atto della formazione della graduatoria ex art.
53, e, dato  il  progressivo  assorbimento  degli  stessi  nei  ruoli
dell'amministrazione  regionale,  l'avviamento  al  lavoro  dei  c.d.
"centocinquantunisti" sopravvenienti verrebbe si  ritardato,  ma  non
assolutamente precluso. 
    L'interpretazione  sopra  individuata  sub  e)  e   l'unica   che
garantisce parita' di trattamento ai lavoratori del  contingente  "ad
esaurimento", che altrimenti verrebbero irragionevolmente postergati,
di fatto, a tutti gli altri lavoratori inseriti nella graduatoria per
l'avviamento al lavoro, e subirebbero una  ingiustificata  disparita'
di trattamento con i lavoratori c.d. "centocinquantunisti", ai quali,
di principio, dovrebbero essere assimilati sotto ogni  altro  profilo
economico e normativo. 
    Tale  interpretazione,  tuttavia,  e'   preclusa   dal   disposto
inequivocabile dell'art.  54,  comma  4,  della  legge  regionale  n.
16/1996, ai sensi del quale, come detto, "alfine  dell'avviamento  al
lavoro gli  operai  iscritti  nei  contingenti  ad  esaurimento  sono
inclusi   nella   graduatoria   unica    distrettuale    disciplinata
dall'articolo  53,  comma  1,  e  sono  inseriti  dopo  l'ultimo  dei
lavoratori centocinquantunisti.". 
    Questo Giudicante ritiene che tale norma, cosi'  come  formulata,
si ponga quindi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione,  in
quanto introduce una disparita' di  trattamento  fra  lavoratori  che
appartengono alla stessa categoria  (i  c.d.  "centocinquantunisti");
tale disparita', se puo' giustificarsi in sede di prima  applicazione
(stante la natura spuria dei "centocinquantunisti"  di  cui  all'art.
54), diviene irragionevole se ripetuta anche in  sede  di  successivi
aggiornamenti, stante l'effetto pregiudizievole,  sopra  evidenziato,
che  si  produce  a  danno  dei   lavoratori   in   questione.   Tale
irragionevolezza puo' venir meno  solo  ove  tale  postergazione  sia
effettuata solo in sede di prima applicazione. 
    La norma, inoltre, si pone in  contrasto  con  l'art.  51,  primo
comma, Cost.,  che  costituisce  la  declinazione  del  principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.  nella  materia  dell'accesso  ai
pubblici impieghi.