TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
R.G.A.C. 422/2011
Ordinanza
Nella causa tra sig. G.T., rappresentato e difeso dall'avv.
Andrej Venuti, con studio in Trieste, via Trento, 11, ricorrente;
Contro Prefettura di Trieste, in persona del Prefetto in carica
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello
Stato di Trieste, Piazza Dalmazia 3, Trieste, resistente.
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente: «Nel merito, in via principale: disapplicare
il provvedimento di revoca impugnato, ordinando alla Prefettura
l'immediata restituzione della patente al ricorrente; nel merito, in
subordine e per tuziorismo: nell'eventualita' di rinvio della causa
alla Corte costituzionale, indicare fra le norme costituzionali
violate il 2° comma dell'art. 25 Cost.; preliminarmente:
nell'eventualita' di rinvio della causa alla Corte costituzionale,
sospendere il provvedimento impugnato, sussistendone gravi motivi».
Per la resistente: «che Codesto Ill.mo Tribunale voglia
dichiarare l'inammissibilita' dell'opposizione per inconfigurabilita'
nella fattispecie di una sanzione amministrativa opponibile ai sensi
della legge n. 689/81; comunque dichiarando l'infondatezza nel merito
della opposizione e confermando l'inidoneita' morale dell'opponente
al conseguimento del titolo abilitante alla guida, in applicazione
dell'art. 120 del Codice della strada, stante il pregiudiziale
incontestato giudicato penale sfavorevole a parte opponente. In via
cautelare: dichiarare l'inammissibilita' della domanda di
sospensione, stante l'inapplicabilita' nella fattispecie del rito di
cui alla legge n. 689/81. Spese vinte».
Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui al verbale di cui
all'udienza del 20 luglio 2011, letti gli atti ed esaminata la
documentazione, provvede come di seguito.
Premesso
Con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex legge n.
689/81, il sig. G.T. chiedeva al Tribunale civile di Trieste
l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Trieste di
revoca della patente di guida, notificato allo stesso in data 30
agosto 2010.
Esponeva, in particolare, l'opponente che il medesimo veniva
condannato con sentenza n. 293/07 del Tribunale penale di Trieste,
divenuta definitiva in data 11 febbraio 2008, per il reato p. e p.
dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90. La Prefettura di Trieste - ricordava
il ricorrente - riteneva in concreto di applicare la sanzione di cui
al comma 2 dell'art. 120 del C.d.S., come novellato dall'art. 3,
comma 52, lett. a), della legge n. 94/2009, entrata in vigore piu' di
un anno dopo. Proposto dalla difesa del sig. T. ricorso dinanzi al
T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, innanzitutto per la sospensione
della predetta sanzione, in quanto asseritamente contraria all'art.
25, comma 2, Cost., il T.A.R. adito, ritenendo che la sanzione in
oggetto costituisse sanzione accessoria penale, dichiarava
l'inammissibilita' del ricorso per difetto di giurisdizione,
indicando la giurisdizione del Giudice ordinario (con sentenza n.
709/10, in atti). Alla luce di cio', essendo la sentenza penale di
condanna passata in giudicato, ai sensi degli artt. 662, 666 e 676
c.p.p., veniva successivamente proposta dallo stesso sig. T., in data
18 ottobre 2010, istanza per la revoca della sanzione accessoria al
Giudice dell'esecuzione (G.I.P.) del Tribunale di Trieste.
Quest'ultimo, tuttavia, si dichiarava a sua volta incompetente,
affermando la competenza del Tribunale civile di Trieste, ex art.
22-bis, comma 3, lett. c) della legge n. 689/81, trattandosi -
secondo il Tribunale penale - di sanzione non pecuniaria, che non
apparirebbe derivante da una violazione al Codice della strada,
bensi' risulterebbe essere una punizione del tutto anomala, e di
dubbia costituzionalita', derivante dalla semplice condanna per
alcuni reati, da cui deriverebbe, per presunzione assoluta, la
carenza dei requisiti morali per il conseguimento ed il mantenimento
della patente.
Osservava il ricorrente che se la revoca della patente ex art.
120 del C.d.S., nel testo novellato, prevedesse una sanzione
amministrativa - come sostenuto dal G.I.P. - la sua irrogazione
sarebbe contraria all'art. l della legge n. 689/81; se invece - come
affermato invece dal T.A.R. - la norma stabilisse l'applicazione di
una sanzione penale accessoria, allora la sua irrogazione sarebbe
contraria all'art. 25 comma 2 Cost.. Chiedeva dunque l'annullamento
del provvedimento prefettizio impugnato, previa sospensione cautelare
del medesimo, in quanto gravemente lesivo del principio di
irretroattivita' delle sanzioni penali e/o amministrative.
All'udienza del 20 marzo 2011, fissata ai soli fini della
discussione della sospensiva, si costituiva la Prefettura di Trieste,
in persona del Prefetto in carica pro tempore, depositando memoria.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza citata, con ordinanza dd.
25 marzo 2011, il Giudice, rilevato che nel caso de quo il
provvedimento prefettizio non dispiegava piu' i suoi effetti, essendo
gia' decorso il termine di tre anni dalla data di irrevocabilita'
della sentenza, rigettava, per difetto dei requisiti in concreto, la
domanda di sospensione, senza con cio' anticipare il procedimento di
merito.
Si costituiva anche nel merito, con separata comparsa, la
Prefettura di Trieste, in persona del Prefetto in carica pro tempore,
affermando che l'art. 120, comma 1, cit., contempla la revoca della
patente di guida e non richiede apprezzamento alcuno da parte
dell'Autorita' amministrativa circa il verificarsi della
pericolosita' in concreto; affermava l'Amministrazione resistente
l'inammissibilita' in rito dell'opposizione introdotta da
controparte, non vertendosi, nella specie, in materia di sanzioni
amministrative. Ricordava, poi, l'orientamento per cui che il decreto
con cui il Prefetto dispone la revoca della patente di guida, per
effetto della sottoposizione del titolare alla misura di prevenzione,
non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una
disposizione in tema di circolazione stradale, costituendo piuttosto
la constatazione della originaria o sopravvenuta inesistenza dei
requisiti morali prescritti per il conseguimento dei titolo
abilitativi alla guida.
All'udienza del 7 giugno 2011, fissata per la prima comparizione
delle parti, il Giudice rilevava la questione di legittimita'
costituzionale della norma applicata dalla Prefettura, anche tenuto
conto del suo carattere controverso. Rilevata, altresi', la
competenza del Tribunale ordinario, trattandosi di misura che incide
su diritti soggettivi, considerato che la Cassazione, con sentenza
22491/2010, ha affermato che la revoca de qua non costituisce
sanzione amministrativa, escludendo in rito l'applicazione della
legge n. 689/81, disponeva il mutamento del rito, fissando per
l'eventuale rimessione della questione alla Corte costituzionale -
come tuzioristicamente richiesto peraltro dalla difesa del ricorrente
- o per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20 luglio
2011.
In quella sede, l'Avvocatura dello Stato chiedeva la reiezione
della domanda, la difesa dell'opponente depositava memoria,
concludendo come in atti. Il Giudice si riserva il provvedimento.
Nel caso in esame, con provvedimento dd. 21 maggio 2010, il
Prefetto di Trieste revocava il titolo abilitante alla guida ex art.
l 16 del C.d.S., in applicazione dell'art. 120 del C.d.S. stesso,
secondo cui «Non possono conseguire la patente di guida, il
certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli
e il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori i delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati
sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad
eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli
73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, falli salvi gli effetti di
provvedimenti riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari dei
divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma
1, lettera f) del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei
predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida
le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di
condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2
dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto
periodo del medesimo comma 2. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le
condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del
presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il
prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato
di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori. La revoca non
puo' essere disposta se sono trascorsi piu' di tre anni dalla data di
applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio
in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo
periodo del medesimo comma 1».
Orbene, e' d'uopo sin d'ora ricordare che le Sez. Un., con
sentenza n. 2446/2006, hanno affermato che l'art. 120 del C.d.S.,
comma 1, nel testo risultante a seguito delle sentenze della Corte
costituzionale nn. 354/1998 e 251/2001, contempla la revoca della
patente di guida e non richiede alcun apprezzamento da parte
dell'autorita' amministrativa circa il verificarsi di detta
pericolosita' nel caso singolo. Secondo la cennata pronuncia - va qui
per completezza ricordato - la domanda rivolta a denunciare la
illegittimita' del provvedimento di revoca della patente di guida,
reso dal Prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale si ricollega ad un diritto
soggettivo - con soluzione che si ritiene qui applicabile anche al
caso in esame - e di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni
canoni sul riparto della giurisdizione, spetta alla cognizione del
Giudice ordinario.
Nel caso di specie, si ribadisce che il provvedimento prefettizio
in questione non esprime esercizio di discrezionalita'
amministrativa, cioe' di potere idoneo a degradare la posizione di
diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma e' un atto
dovuto, nel concorso delle condizioni all'uopo stabilite dalla norma.
La domanda rivolta a denunciare l'illegittimita' del provvedimento di
revoca della patente di guida si ricollega ad un diritto soggettivo e
percio', in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della
giurisdizione, spetta alla cognizione del Giudice ordinario (cui
compete, nell'eventualita' del fondamento della denuncia, di tutelare
il diritto stesso disapplicando l'atto lesivo).
Giova, inoltre, ricordare in questa sede che la Cassazione, con
la sentenza n. 22491/2010, ha avuto moda di specificare che «il
provvedimento applicato dal Prefetto ai sensi dell'art. 120 C.d.S.
non puo' essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali
e' stato previsto in via generale il regime di impugnazione previsto
dalla legge n. 689 del 1981, sia in relazione al procedimento seguito
che in relazione alla sua natura, in quanto dipendente dalla
applicazione di misure di prevenzione, tanto che, prima degli
interventi della Corte costituzionale su richiamati dalla sentenza
delle SU di questa Corte citata, in relazione a tale provvedimento si
riteneva sussistente la giurisdizione amministrativa».
Alla luce di cio' si deve ritenere che la misura in questione,
cui consegue la privazione della patente di guida e l'impossibilita'
di conseguire un nuovo titolo di guida prima di tre anni dalla data
di irrevocabilita' della sentenza, non sia ascrivibile al novero
delle sanzioni penali accessorie, non costituendo conseguenza
accessoria della violazione di un precetto a rilevanza penale, ne' a
quello delle sanzioni amministrative disciplinate dalla legge n.
689/81, non potendosi, a ben vedere riscontrare un nesso con una
violazione del C.d.S.. Ergo, non trova applicazione, in primo luogo,
il divieto di irretroattivita' della legge penale consacrato
nell'art. 25, comma 2, Cost.
Ne' puo' ritenersi applicabile, in secondo luogo, la norma di cui
all'art. 1 legge n. 689/81 (pur invocata dall'attuale ricorrente),
secondo la quale nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni
amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima della commissione della violazione: cio', a tacere del fatto
che trattandosi, in questo secondo caso, di norma avente forza di
legge ordinaria, essa ben potrebbe essere derogata da una fonte
successiva di pari grado, residuando, pertanto, soltanto un (diverso)
problema di ragionevolezza della scelta del legislatore.
Tale ultimo profilo, id est quello della ragionevolezza della
scelta legislativa rimane in tutta la sua concretezza e attualita'
anche nell'ambito della configurazione che codesto Tribunale ritiene
corretta, e cioe' la sussunzione della fattispecie de qua nell'ambito
di un tertium genus di misure, che fanno corrispondere ad una serie
di fatti o atti la constatazione della inesistenza (originaria oppure
anche, come nella specie, sopravvenuta) dei requisiti morali
prescritti per il conseguimento o mantenimento della patente di
guida. Tale misura prefettizia, nelle ipotesi di violazione dell'art.
73 d.P.R. n. 309/1990, fa corrispondere a tale fatto la presunzione
iuris et de iure di inidoneita'.
Va osservato, peraltro, che la possibilita' che in concreto tale
effetto possa prodursi anche con riferimento a fatti accaduti prima
dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009 (e cioe' della data
dell'8 agosto 2009) non e' di per se' escluso dalla norma in
questione, che - come sopra ricordato - non prevede una sanzione
penale ne' una sanzione amministrativa (non essendo, comunque,
costituzionalizzato il principio di cui all'art. 1 legge n. 689/81).
Ne' - quantomeno da un punto di vista meramente formale - si
rinvengono elementi di per se' ostativi - salvo appunto un'esigenza
di ragionevolezza e proporzionalita' - alla previsione normativa
dell'assenza o del venir meno dei requisiti morali in conseguenza di
fatti o atti progressi e non modificabili.
Con riferimento al profilo riguardante la parificabilita', ai
nostri fini, tra pronuncia a seguito di patteggiamento e sentenza di
condanna, pur ricordando che - secondo la S.C. - la sentenza penale
di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce
indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale,
ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di
spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua
insussistente responsabilita', ed il giudice penale abbia prestato
fede a tale ammissione; detto riconoscimento, pertanto, pur non
essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del
giudicato, ben puo' essere utilizzato come prova nel corrispondente
giudizio di responsabilita' in sede civile. (nella specie, la Corte
cass. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto
l'espressione "condanna penale", contenuta in un bando di concorso
per l'assunzione di conducenti di linea, comprensiva anche della
sentenza di patteggiamento. Cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent. 5 maggio
2005, n. 9358) - si richiede all'ecc.ma Corte la ragionevolezza di
tale interpretazione anche al peculiare caso di specie.
La norma di cui al novellato art. 120 Cost. solleva, inoltre,
dubbi di irragionevolezza e di mancata proporzionalita' rispetto ai
mezzi a disposizione, anche tenendo conto che la misura fa
riferimento ad una fattispecie di reato che non richiede, di per se',
l'uso della patente di guida (anche se puo' certamente agevolarlo),
ma non prende in considerazione altre fattispecie penalmente
rilevanti in cui il titolo autorizzativo costituisce strumento
indispensabile per delinquere.
Infine, sotto il profilo del diritto di difesa di cui all'art. 24
Cost., si deve rilevare che, connaturata all'operativita' di cui alla
misura prefettizia in discorso, vi e' una lesione del diritto di
difesa del soggetto interessato. Quest'ultimo, sulla base della
condanna per spaccio di droga, condotta che non presuppone di per se'
l'uso personale delle sostanze in oggetto (e fermo l'ulteriore
cennato problema dell'applicabilita' o meno della norma ai casi di
applicazione della pena su richiesta delle parti), viene - per cosi'
dire - a subire la presunzione assoluta e incontestabile circa
l'asserito venir meno dei requisiti morali. Se cio' e' vero, la norma
nel nuovo testo ricordato presta il fianco a censure nella parte in
cui non prevede una valutazione di tipo prognostico da parte
dell'Autorita' prefettizia sulla personalita' del reo e/o sulla
possibilita' che il possesso del titolo abilitativo possa agevolare o
meno la commissione di reati di particolare allarme sociale.