ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  13,  comma
3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n.  4
(Istituzione dell'Agenzia regionale per  la  bonifica  e  l'esercizio
delle attivita' residuali delle aree minerarie dismesse o in  via  di
dismissione - ARBAM),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 18-21 marzo  2014,  depositato  in
cancelleria il 25 marzo 2014  ed  iscritto  al  n.  26  del  registro
ricorsi 2014. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  13  gennaio  2015  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    udito  l'avvocato  dello  Stato  Giovanni   Palatiello   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
in data 18-21 marzo 2014, depositato in cancelleria il successivo  25
marzo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi  2014,  ha  impugnato
l'art. 13, comma 3, della legge della Regione  autonoma  Sardegna  15
gennaio  2014,  n.  4  (Istituzione  dell'Agenzia  regionale  per  la
bonifica e l'esercizio delle attivita' residuali delle aree minerarie
dismesse o in via di dismissione - ARBAM), per violazione degli artt.
97,  terzo  comma,  e  117,  secondo   comma,   lettera   l),   della
Costituzione. 
    1.1.- Premette il ricorrente che, ai  sensi  dell'art.  3,  primo
comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3
(Statuto speciale per la Sardegna), la Regione autonoma Sardegna gode
di competenza legislativa primaria in materia di  «ordinamento  degli
uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed
economico del personale», e che  tale  competenza  trova  il  proprio
limite nella Costituzione, nei  principi  dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali  delle  riforme
economico-sociali della Repubblica. 
    1.2.- La norma impugnata, secondo il Presidente del Consiglio dei
ministri, disciplinerebbe una procedura di mobilita' del personale  a
tempo indeterminato della Interventi Geo Ambientali spa  (IGEA  spa),
societa' in house della Regione autonoma  Sardegna,  verso  l'Agenzia
regionale per la bonifica e  l'esercizio  delle  attivita'  residuali
delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM). 
    Cio'  sarebbe  in  contrasto,  da  un  lato,  con  il   principio
costituzionale di accesso al pubblico impiego  mediante  concorso  e,
dall'altro, con le disposizioni  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  costituenti  per  le
Regioni, ai sensi dell'art.  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo
medesimo, principi fondamentali; la norma censurata  inciderebbe,  in
particolare, sull'istituto della  mobilita',  la  cui  disciplina  e'
riservata  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
ordinamento civile. 
    La disposizione  impugnata,  infine,  sarebbe  in  contrasto  con
l'art. 1, comma 563, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.
147  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato. Legge di  stabilita'  2014),  in  forza  del
quale la mobilita' del personale non puo' comunque  avvenire  tra  le
societa' controllate direttamente o  indirettamente  dalle  pubbliche
amministrazioni e quest'ultime. 
    2.-  La  Regione  autonoma  Sardegna  non  si  e'  costituita  in
giudizio. 
    3.-  All'udienza  pubblica  il  ricorrente   ha   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3, della
legge  della  Regione  autonoma  Sardegna  15  gennaio  2014,  n.   4
(Istituzione dell'Agenzia regionale per  la  bonifica  e  l'esercizio
delle attivita' residuali delle aree minerarie dismesse o in  via  di
dismissione - ARBAM), in riferimento agli artt. 97,  terzo  comma,  e
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. 
    La  disposizione  impugnata  prevede  che  «In  sede   di   prima
applicazione il personale a tempo indeterminato  dipendente  di  IGEA
S.p.a. e' trasferito all'ARBAM.  Ad  esso  si  applica  il  contratto
collettivo  del  comparto  Regione,  enti  e  agenzie;  in  caso   di
trattamenti economici  superiori  e'  riconosciuto  in  favore  degli
interessati un assegno ad personam riassorbibile». 
    Essa,  secondo  il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
violerebbe il principio dell'accesso  al  pubblico  impiego  mediante
concorso e si porrebbe in contrasto con la disciplina  statale  della
mobilita', riservata alla competenza esclusiva dello Stato in materia
di ordinamento civile. 
    2.- La questione e'  fondata  sotto  l'assorbente  profilo  della
violazione dell'art. 97, terzo comma, Cost. 
    La norma censurata dispone il trasferimento del personale a tempo
indeterminato della societa' in house, Interventi Geo Ambientali  spa
(IGEA spa), contestualmente soppressa (art. 15),  alla  neocostituita
Agenzia regionale per  la  bonifica  e  l'esercizio  delle  attivita'
residuali delle aree minerarie  dismesse  o  in  via  di  dismissione
(ARBAM).  Agenzia,  quest'ultima,  da  considerarsi   amministrazione
pubblica in senso proprio,  in  quanto  «struttura  tecnico-operativa
della  Regione  autonoma  della   Sardegna»,   avente   «personalita'
giuridica  di  diritto  pubblico  ed  [...]   autonomia   statutaria,
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e  gestionale»
(art. 1, commi 2 e 3). 
    3.- E' nota la copiosa giurisprudenza di questa Corte secondo cui
il pubblico concorso e' forma generale e  ordinaria  di  reclutamento
del personale della pubblica amministrazione (si vedano, tra le  piu'
recenti, le sentenze n. 134 del 2014; n. 277, n. 137, n. 28  e  n.  3
del 2013; n. 212, n. 177 e n. 99 del 2012; n. 293 del 2009),  cui  si
puo' derogare solo in presenza di peculiari e straordinarie  esigenze
di interesse pubblico (sentenze n. 134 del 2014; n. 217 del 2012;  n.
310 del 2011; n. 9 del 2010; n. 293 e n. 215  del  2009;  n.  81  del
2006). 
    Il principio della necessita' del pubblico concorso e'  stato  di
recente ribadito con specifico riferimento a disposizioni legislative
che prevedevano il passaggio automatico di personale di  societa'  in
house, ovvero societa' o  associazioni  private,  all'amministrazione
pubblica (sentenze n. 134 del 2014; n. 227 del 2013; n. 62 del  2012;
n. 310 e n. 299 del 2011; n. 267 del 2010). 
    Questa Corte ha ritenuto, infatti, che «il trasferimento  da  una
societa' partecipata dalla Regione alla Regione o ad  altro  soggetto
pubblico regionale  si  risolve  in  un  privilegio  indebito  per  i
soggetti  beneficiari  di  un  siffatto  meccanismo,  in   violazione
dell'art. 97 Cost. (sentenza n. 62  del  2012;  nello  stesso  senso,
sentenze n. 310 e n. 299 del 2011, nonche' sentenza n. 267 del 2010)»
(sentenza n. 227 del 2013). 
    D'altro  canto,  la  necessita'  di  risorse   umane   da   parte
dell'ARBAM, derivante dall'assunzione  di  funzioni  della  soppressa
societa' in house, non costituisce valido motivo per disattendere  il
principio del concorso pubblico  (sentenza  n.  227  del  2013),  non
potendo essa configurare una peculiare e  straordinaria  esigenza  di
interesse pubblico. 
    4.-  La  fondatezza  della  questione  di  costituzionalita'  con
riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost.  comporta  l'assorbimento
dell'ulteriore censura di violazione  dell'art.  117  secondo  comma,
lettera l), Cost.