ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6,  comma
2, e 7, commi 1 e 8, lettere d), e), g) ed i), nonche'  dell'art.  8,
commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 4 gennaio 2014,  n.  5
(Interventi  regionali  per  la   promozione   delle   attivita'   di
cooperazione allo sviluppo e partenariato  internazionale),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  in
data 11 marzo 2014, depositato nella cancelleria della  Corte  il  18
marzo 2014 ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2014. 
    Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio  2015  il  Giudice
relatore Giuliano Amato. 
    Ritenuto  che  il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso, in riferimento all'art. 117, secondo 
    comma, lettera a), della Costituzione, questioni di  legittimita'
costituzionale degli artt. 6, comma 2, e 7, commi 1 e 8, lettere  d),
e), g) ed i), nonche' dell'art. 8, commi 1 e  2,  della  legge  della
Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 5  (Interventi  regionali  per  la
promozione  delle  attivita'  di   cooperazione   allo   sviluppo   e
partenariato internazionale); 
    che la parte ricorrente denuncia in primo  luogo  che  l'art.  6,
comma 2, della richiamata legge regionale, laddove  prevede  che  gli
interventi regionali in materia  di  cooperazione  allo  sviluppo  si
attuino per mezzo di «iniziative proprie» della Regione,  progettate,
predisposte e realizzate «anche» avvalendosi della collaborazione dei
soggetti territoriali nazionali, sarebbe  invasivo  della  competenza
esclusiva dello Stato in materia di  politica  estera,  ponendosi  in
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., in quanto
incide nella politica estera nazionale, che e' prerogativa  esclusiva
dello Stato; 
    che viene inoltre denunciata l'illegittimita' dell'art. 7,  commi
1 e 8, lettere d), e), g) ed i), della medesima legge regionale n.  5
del 2014, in quanto lesivo dell'art. 117, secondo comma, lettera  a),
Cost.; 
    che in particolare le disposizioni censurate - nel  prevedere  un
potere di determinazione regionale degli  obiettivi  di  cooperazione
solidale e degli interventi di emergenza, nonche' dei destinatari dei
benefici sulla  base  di  criteri  fissati  dalla  stessa  Regione  -
incidono,  ad  avviso   della   ricorrente,   nella   materia   della
cooperazione internazionale allo sviluppo e sono  parimenti  invasive
della competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera,
in aperto contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.; 
    che infine l'art. 8, commi 1 e 2, della stessa legge regionale n.
5 del 2014, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera a),  Cost.,
poiche' - nel prevedere interventi d'urgenza e di  protezione  civile
da realizzare con modalita' deliberate dalla Giunta  regionale  -  si
porrebbe in contrasto con la richiamata  competenza  esclusiva  dello
Stato in materia di politica estera; 
    che con atto depositato il  5  agosto  2014,  l'Avvocatura  dello
Stato ha dato atto che con legge regionale  28  aprile  2014,  n.  28
(Modifiche alla legge regionale del 4 gennaio 2014, n. 5 - Interventi
regionali per la promozione  delle  attivita'  di  cooperazione  allo
sviluppo  e   partenariato   internazionale),   e'   stata   disposta
l'abrogazione del comma 2 dell'art. 6 della legge reg. Abruzzo  n.  5
del 2014 e la modificazione degli artt. 7 e 8 della  medesima  legge,
nel senso indicato dal Governo; la parte ricorrente ha ritenuto  che,
pertanto, siano venute meno le ragioni per proseguire il giudizio  di
costituzionalita', non sussistendo piu'  l'interesse  alla  decisione
sul ricorso; ed invero, con delibera del 10 luglio 2014, il Consiglio
dei ministri ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione della legge
della Regione Abruzzo n. 5 del 2014; 
    che la Regione Abruzzo  non  si  e'  costituita  nell'ambito  del
presente giudizio. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso, in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  a),
della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 6, comma 2, e 7, commi 1 e 8, lettere d), e), g) ed i), nonche'
dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 4 gennaio
2014, n. 5 (Interventi regionali per la promozione delle attivita' di
cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale); 
    che la Regione Abruzzo non si e' costituita; 
    che, nelle more del giudizio,  e'  entrata  in  vigore  la  legge
regionale 28 aprile 2014, n. 28 (Modifiche  alla  legge  regionale  4
gennaio 2014, n. 5 - Interventi regionali  per  la  promozione  delle
attivita'   di   cooperazione   allo    sviluppo    e    partenariato
internazionale), la quale  ha  disposto  l'abrogazione  del  comma  2
dell'art. 6 della legge della Regione Abruzzo n.  5  del  2014  e  la
modificazione degli artt. 7 e  8  della  medesima  legge,  nel  senso
indicato dal Governo; 
    che con atto depositato il  5  agosto  2014,  l'Avvocatura  dello
Stato - dato atto del venir meno delle ragioni  che  avevano  indotto
alla  proposizione  del  ricorso  -  ha  dichiarato   di   rinunciare
all'impugnativa; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta rinuncia al  ricorso  determina,  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze  n.
246, n. 103 e n. 34 del 2014, n. 164 e n. 55 del 2013).