CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione seconda civile
La Consigliera Carla Santese, designata ai sensi dell'art. 3
comma 4 legge n. 89/01 con provvedimento in data 10 aprile 2014 nel
procedimento iscritto a ruolo il 19 marzo 2014 al n. 159/14 V.G.
Promosso da Matta Gian Paolo, Sticco Domenico, Ballarin Pietro,
Conte Raffaele, Mangiola Nunzio e Castronuovo Gennaro, tutti
elettivamente domiciliati in Firenze, via XX Settembre n. 60, presso
lo studio dell'Avv. Andrea Ghelli, rappresentati e difesi dagli
Avv.ti Salvatore Coronas ed Umberto Coronas in forza di procura
speciale in calce al ricorso ex art. 3 legge n. 89/2001, Ricorrenti;
Contro Ministero della Giustizia.
Ha emesso la seguente ordinanza
Rilevato che:
la parte istante ha chiesto equa riparazione ex art. 2 della
L. 24 marzo 2001 per violazione della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata il 4
novembre 1950, per non essere stato rispettato il termine ragionevole
di cui all'ad. 6 paragrafo 1 della Convenzione stessa;
l'istanza di equa riparazione e' stata avanzata in relazione
ad altro ricorso per equa riparazione proposto dapprima alla Corte di
Appello di Roma con ricorso n. 6837/08 r.g.v.g. del 23.5.2008 e,
successivamente, a seguito dell'emissione del decreto di incompetenza
del 20.92010, riassunto innanzi alla Corte di Appello di Perugia con
ricorso depositato in data 26.10.2010 ed iscritto al n. 4032/10
r.g.v.g., definito da detta Corte con decreto di accoglimento n.
426/13, emesso in data 12.3.2013 e depositato in data 12.3.2013;
avverso detto decreto non e' stato proposto ricorso per
cassazione;
a fondamento dell'istanza, i ricorrenti hanno dedotto
l'irragionevole durata del giudizio di equa riparazione svoltosi
presso le Corti di Appello di Roma e di Perugia (quattro anni, otto
mesi e 15 giorni), ritenendo che la durata "ragionevole" di un
procedimento instaurato ai sensi della c.d. Legge Pinto non avrebbe
dovuto eccedere il termine di "due anni" per la durata complessiva
nei due gradi presso la Corte di Appello e in Cassazione;
i ricorrenti, precisando che, nel caso in esame (procedimento
che si era articolato in un solo grado di giudizio), poteva
considerarsi "ragionevole" un lasso di tempo di circa 12 mesi, ha
dedotto una protrazione "irragionevole" dello stesso pari a 3 anni ed
8 mesi, chiedendo, di conseguenza, il pagamento a loro favore della
somma di euro 3.250,00 ovvero altro importo maggiore o minore
ritenuto di giustizia e liquidato in via equitativa a titolo di equa
riparazione, nonche', in subordine, la rimessione degli atti alla
Corte costituzionale per contrasto dell'art. 2 comma 2-ter della
Legge 89/2001 con l'art. 117 Cost e con l'art. 6 par.1 CEDU nonche'
con gli artt. 111 comma 2 , 3 comma 1 e 10 Cost, rilevando che l'art.
2, comma 2-ter, della citata legge n. 89 (introdotto dal D.L. 83/12
conv. in legge 134/12), considera comunque rispettato il termine
ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un
tempo «non superiore a sei anni»;
a quest'ultimo riguardo, i ricorrenti, ritenendo che tale
criterio si ponga in contrasto con la giurisprudenza della CEDU e
della Corte di Cassazione, formatasi anteriormente all'entrata in
vigore del D.L. 83/12 (che ha ravvisato in soli "due anni" il termine
ragionevole per i procedimenti ex lege n. 89), hanno sostenuto che
tale interpretazione debba sopravvivere anche alla "novella" del
2012, in quanto ogni diversa interpretazione contrasterebbe con gli
artt. 117 e 111 Cost, e con il principio del "giusto processo" ivi
stabilito, per contrasto con l'art. 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ed
hanno ricordato che questa stessa Corte, adita in analogo giudizio
(r.g.v.g. n. 17672013), aveva gia' sollevato questione di
legittimita' costituzionale, evidenziando la possibilita' di
sollevare la prospettata questione di costituzionalita' anche in sede
monitoria (Corte Cost 30 aprile 2008 n. 128);
Atteso che:
il comma 2-ter dell'art. 2 della legge n. 89/2001, stabilisce
che " si considera comunque rispettato il termine ragionevole, se il
giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non
superiore a sei anni";
l'osservanza di tale termine sessennale rende, quindi,
irrilevante il superamento dei tempi di ciascuna singola fase (di cui
all'art. 2, comma 2-bis) e si applica ad ogni procedimento civile;
Ritenuto che:
risulta non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale della normativa applicabile al caso di
specie, perche' l'individuazione del principio costituzionale della
"ragionevole durata" di cui all'art. 111 secondo comma Cost. deve
essere correlata alla "natura" del procedimento e la sua durata "
ragionevole" deve essere vagliata in ragione della sua maggiore o
minore complessita'; in relazione ad un procedimento per equa
riparazione, la previsione di una "ragionevole" durata di "sei anni"
puo' risultare lesiva sia dell'art. 111 secondo comma Cost,, che
dell'art. 117 primo comma, per violazione degli obblighi
internazionali derivanti all'Italia dall'art. 6 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
(V. sentenze Corte Cost. n. 348/2007 e 349/2007), che stabilisce
l'analogo principio del "termine ragionevole", oltre che dell'art. 3
comma 1 Cost per uniforme trattamento di situazioni diverse. deve,
infatti, tenersi presente che:
a) il procedimento di cui alla L.89/2001 consta della mera
produzione di atti processuali;
b) non era e non e' previsto un doppio grado di merito;
c) lo stesso ha la finalita' di indennizzare la violazione
di un diritto fondamentale leso proprio dalla "irragionevole" durata;
nell'ambito di una lettura sistematica dell'art. 2 e ponendo
in correlazione il comma 2-ter (della cui legittimita' costituzionale
si dubita) con il comma 2, deve osservarsi che tale precedente
statuizione fa riferimento alla "complessita' del caso" (inesistente
in queste ipotesi in cui il procedimento ha natura meramente
"documentale") e che proprio il D.L. 83/12 conv. nella L. 134, ha
fissato un termine estremamente contenuto (trenta giorni) per
l'emissione del decreto nella fase "monitoria" (art. 3 c. 4 legge 89
come modificata), mantenendo il termine di quattro mesi per la
eventuale fase di opposizione (art. 5-ter comma 5), con cio'
palesando che di per se' la durata di un procedimento di cui alla
e.d, Legge Pinto deve essere di assai breve durata;
come, inoltre, ritenuto anche dalla precedente ordinanza di
questa Corte, con cui e' stata sollevata l'analoga questione di
legittimita' costituzionale, nemmeno potrebbe dirsi irrilevante
un'insufficiente riparazione ai sensi della legge 89/01, ai fini
della lesione dei diritti costituzionalmente garantiti sopra
richiamati, solo perche' esiste la possibilita' di ottenere una "equa
soddisfazione" dalla CEDU, ai sensi dell'ad. 41 della Convenzione
citata, anche oltre i rimedi apprestati dall'ordinamento interno, in
quanto, da un lato, la mancata sanzione (anche se solo sul piano
dell'ordinamento interno) del superamento della ragionevole durata di
determinati procedimenti, una volta che sia invece previsto, in via
generale, uno strumento volto ad indennizzare tale superamento,
indebolisce la tutela del diritto in relazione a quegli specifici
procedimenti e, dall'altro, la necessita' di adire la CEDU
rappresenta un onere ben maggiore di quello rappresentato dal ricorso
al giudice nazionale, per cui la differente tutela (conseguente
all'incongrua equiparazione delle "durate ragionevoli" di
procedimenti diversi nella loro natura) integrerebbe comunque una
disparita' di trattamento irragionevole;
a riprova della necessita' di un ricorso davanti al Giudice
nazionale, si deve anche menzionare l'art. 13 della Convenzione
citata " Diritto a un ricorso effettivo" che testualmente stabilisce
che: "Ogni persona i cui diritti e le cui liberta' riconosciuti nella
presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso
effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione
sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro
finzioni ufficiali";
la questione si ritiene pertanto "rilevante", posto che, ove
si dovesse ritenere conforme a Costituzione e, conseguentemente,
applicare la normativa vigente, il ricorso dovrebbe essere
immediatamente rigettato, stante la previsione di cui all'art. 2
comma 2-ter relativa al termine di " sei anni", mentre, se fosse
accolta la questione di legittimita' costituzionale, l'invocato
decreto ingiuntivo potrebbe essere concesso; la questione deve
investire l'art. 2 comma 2-ter della legge n. 89, nella parte in cui
si applica anche ai procedimenti previsti dalla stessa legge n. 89 e,
dunque, riguardare il termine di " sei anni" complessivo del
procedimento, ma va estesa anche ai termini di cui al comma 2-bis
(tre anni per il primo grado, e un anno per il giudizio di
legittimita': manca nella fattispecie un secondo grado di merito),
che si renderebbero applicabili in mancanza del predetto termine
complessivo; anche tali termini, che nel caso specifico sommano
complessivamente a quattro anni, risulterebbero infatti notevolmente
superiori al termine complessivo di due anni individuato dalla citata
giurisprudenza come limite di ragionevole durata di un procedimento
per equa riparazione.