TRIBUNALE DI VITERBO
Il Giudice dell'Esecuzione
Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, ai sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Nel procedimento R.E. n. 291/2014 promosso da Ciancolini Daniela
- creditrice procedente, contro Piergentili Luciana - debitrice;
Letti gli atti della procedura esecutiva di cui alla epigrafe,
sciogliendo la riserva presa alla udienza del 21 maggio 2014;
Rilevato che il credito di Ciancolini Daniela nei confronti di
Piergentili Luciana, ammonta in base al precetto ad € 10.513,13,
sulla base della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 824/12, 6101/07
r.g., oltre le spese della procedura esecutiva;
Rilevato che il terzo pignorato: Poliedra S.r.l, in data 21
maggio 2014, ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo di
corrispondere al debitore uno stipendio mensile netto di circa €
474,00 (al netto delle ritenute previste dalla legge);
Rilevato che deve applicarsi il regime di pignorabilita' degli
stipendi ed altri emolumenti riguardanti il rapporto di lavoro;
Rilevato che in base all'art. 545 cpc "Tali somme possono essere
pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato,
alle province ed ai comuni, ed in eguale misura per ogni, altro
credito" e che da tale disposizione si ricava che lo stipendio e'
pignorabile fino ad 1/5, e che un quinto dello stipendio ammonta ad €
94,8, per cui resterebbero alla debitrice € 379,20 per la sua
sopravvivenza (non risultando agli atti che abbia altre fonti di
sostentamento);
Rilevato che nel decreto-legge n. 16/2012 (cd. "decreto
Semplificazioni") convertito in legge n. 44/2012, l'art. 3, comma 5,
che ha aggiunto, nel d.P.R. n. 602/1973, in materia di pignoramento
presso terzi disposto dall'agente della riscossione per i tributi
dovuti allo Stato (in tema di pignoramenti Equitalia), l'art. 72-ter,
recante il titolo "Limiti di pignorabilita'", secondo il quale: "Le
somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita'
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della
riscossione:
a) in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
b) in misura pari ad 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00
euro". «Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, comma 4,
c.p.c., se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di
altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i
cinquemila euro";
Rilevato che, la somma di € 379,20 che resterebbe alla debitrice
dedotto un quinto del suo stipendio, appare inferiore al minimo
indispensabile ad un essere umano che lavora per sostentarsi
(dubitando che tale importo possa bastare anche a sostentare la
propria famiglia), tenuto conto anche del fatto che quello stesso
essere umano, per produrre quel reddito deve comunque sostenere delle
spese (per mangiare, vestirsi, recarsi sul luogo di lavoro etc.), per
cui e' impensabile che senza un reddito minimo il lavoratore possa
comunque prestare la sua opera;
Rilevato che, nella ipotesi di pignoramento della pensione, la
Corte costituzionale con la nota sentenza 4 dicembre 2002, n. 506 in
merito alla questione di legittimita' costituzionale sollevata
relativamente all'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, afferma la
pignorabilita' per ogni credito, nei modi e nei limiti stabiliti
dall'art. 545 c.p.c., solo di quella parte della pensione che non sia
necessaria a garantire al pensionato i "mezzi adeguati alle sue
esigenze di vita";
Rilevato che in relazione alle pensioni la soglia minima
impignorabile non e' stata definita dal legislatore ma e' stata
individuata dalla giurisprudenza che ha ritenuto trattarsi di
questione di merito rimessa alla valutazione del Giudice della
esecuzione (cfr. Cass. n. 6548/11 confermata da Cass. III civ.
18755/2013 "le soluzioni che si rifanno alle normative la cui
utilizzabilita' diretta era gia' stata esclusa dalla sentenza della
Corte costituzionale, ed in particolare quella che si rifa' alla
pensione sociale, nonche' la soluzione che applica direttamente il
trattamento minimo di cui alla legge n. 488 del 2001, art. 38, commi
1 e 5 e della legge n. 289 del 2002, art. 39, comma 8, presentano
margini di opinabilita', poiche' i relativi presupposti paiono tutti
orientati esclusivamente alle specifiche finalita' previdenziali o
assistenziali dei singoli istituti e non sono suscettibili, se non
altro in via immediata, di adeguata generalizzazione: sicche' non
solo il trattamento minimo ... ma neppure l'importo della pensione
sociale corrispondono necessariamente al minimo indispensabile per la
sussistenza in vita in condizioni dignitose. Il principio di diritto
che si intende confermare allora non puo' che essere quello di cui
alla sentenza appena citata, per il quale l'indagine circa la
sussistenza o l'entita' della parte di pensione necessaria per
assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e
come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta
impignorabilita' - con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di
crediti qualificati e' rimessa, in difetto di interventi del
legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice
dell'esecuzione ed e' incensurabile in cassazione se logicamente e
congruamente motivata";
Rilevato che tale limite, costituente garanzia di un minimo
assolutamente impignorabile e' stato determinato dalla giurisprudenza
con riferimento prevalente ai parametri della pensione sociale o del
trattamento minimo di cui alla legge n. 488 del 2001, art. 38, commi
1 e 5 e della legge n. 289 del 2002, art. 39, comma 8;
Rilevato che gli importi di tali trattamenti pensionistici
(utilizzati come parametri costanti dalla giurisprudenza di merito
per individuare la soglia del trattamento pensionistico minimo non
pignorabile) sono entrambi superiori allo stipendio percepito dalla
debitrice, per una prestazione lavorativa che, comunque, la impegna
quotidianamente seppure "part time" e che tale stipendio appare ai
limiti della mera sussistenza;
Rilevato che il pensionato, essendo ritirato dal lavoro non deve
farsi carico delle spese necessarie a produrre il proprio reddito,
mentre il lavoratore si presuppone che debba recarsi con mezzi propri
sul luogo di lavoro, vestirsi in modo adeguato alla funzione svolta
(nel caso di specie la signora fa la commessa al contatto con il
pubblico), utilizzare energie anche fisiche che richiedono una
alimentazione piu' ricca di chi e' a riposo, e quindi sostenere delle
spese indispensabili alla produzione di un reddito, oltre a quelle
necessarie per la mera sopravvivenza (nutrirsi, coprirsi,
riscaldarsi, assicurarsi un alloggio etc);
Ritenuto che anche per il lavoratore debba essere individuato un
minimo vitale indispensabile e non pignorabile, che non possa essere
distolto dalla funzione primaria del salario, che e' quella appunto
di consentire la sopravvivenza e l'utilizzo delle proprie capacita'
lavorative a chi abbia come sola risorsa il proprio lavoro;
Ritenuto che, se la retribuzione venisse ridotta al di sotto di
quel minimo vitale indispensabile alla sopravivenza, oltre a
determinarsi effetti negativi per tutto il tessuto sociale (ad es. il
lavoratore sarebbe spinto ad orientarsi verso il mercato del lavoro
irregolare, non potrebbe far fonte ai propri obblighi nei confronti
della famiglia, sarebbe spinto a comportamenti illegali etc), ne
risulterebbe violato il precetto costituzionale di cui all'art. 36
Cost. che prevede che la retribuzione debba essere "in ogni caso
sufficiente ad assicurare a se' ed alla famiglia una esistenza libera
e dignitosa", oltre ai precetti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4
Cost.;
Rilevato che in detta sentenza 4 dicembre 2002, n. 506, la Corte
ha ritenuto di confermare il precedente orientamento espresso,
secondo cui aveva sempre respinto la questione di legittimita'
costituzionale, in relazione all'art. 36 Cost., dell'art. 545, quarto
comma, cod, proc. civ., nella parte in cui non prevede
l'impignorabilita' della quota di retribuzione necessaria al
mantenimento del debitore e della famiglia (sentenza n. 20 del 1968;
sentenza n. 38 del 1970; sentenza n. 102 del 1974; sentenza n. 209
del 1975; ordinanza n. 12 del 1977; ordinanza n. 260 del 1987;
ordinanza n. 491 del 1987; sentenza n. 434 del 1997),
Che in tale sentenza si e' ritenuto che l'art. 36 Cost. indica
parametri ai quali deve conformarsi l'entita' della retribuzione, ma
nei rapporti lavoratore-datore di lavoro, senza che ne scaturisca,
quindi, vincolo alcuno per terzi estranei a tale rapporto, oltre
quello - frutto di razionale «contemperamento dell'interesse del
creditore con quello del debitore che percepisca uno stipendio»
(sentenze n. 20 del 1968 e 38 del 1970) - del limite del quinto della
retribuzione quale possibile oggetto di pignoramento;
Che tale pronuncia nel riportarsi alle precedenti, si pone in un
contesto economico e sociale nonche' normativo ben diverso da quello
attuale, sia per quanto riguarda le modifiche normative introdotte
sul regime delle pensioni e dei contratti di lavoro, sia per i
mutamenti della giurisprudenza che sempre piu' e' andata nel senso di
riconoscere identita' di funzioni allo stipendio ed alla pensione,
sia per i dati fattuali relativi alle potenzialita' di lavorare e di
produrre reddito a cui una persona puo' aspirare, dato che la nostra
societa' sta attraversando una crisi economica senza precedenti,
ritenuta da molti esperti anche peggiore della grande crisi del 1929,
situazione che determina un generalizzato impoverimento dei
lavoratori dovuto alla esiguita' degli stipendi, ai mancati
adeguamenti alla inflazione, alla perdita di potere di acquisto dei
salari e degli stipendi in generale, etc.;
Che tali mutati fattori economici fanno si che, anche nel caso di
specie, in mancanza di prova contraria, si debba ritenere che l'unico
reddito su cui la debitrice possa far conto per la sua sopravvivenza
sia quello modestissimo sottoposto a pignoramento;
Che, nel tempo, la sostanziale identita' di funzione della
pensione e della retribuzione o salario e' stata riconosciuta sempre
piu' spesso dalla giurisprudenza, anche in applicazione di norme
internazionali ed europee, per cui appare necessario un ripensamento
del complesso contesto normativo nell'ambito del quale si e'
affermata la suddetta giurisprudenza, anche alla luce della nuova
normativa in tema di pignoramenti per crediti tributari dello Stato
(decreto-legge n. 16/2012 cd. "decreto Semplificazioni" convertito in
legge n. 44/2012, l'art. 3, comma 5, che ha aggiunto, nel d.P.R. n.
602/1973, l'art. 72-ter, recante il titolo "Limiti di
pignorabilita'";
Che nel contesto economico-sociale attuale, con i livelli di
disoccupazione ormai raggiunti in Italia, con la crisi economica che
si e' determinata negli ultimi anni, le retribuzioni ed i salari
minimi (per lavori spesso precari o part time) come quello percepito
dalla debitrice sono gia' ai limiti della sussistenza e non appare
piu' frutto di un razionale «contemperamento dell'interesse del
creditore con quello del debitore che percepisca uno stipendio»
consentire il pignoramento della retribuzione, seppure nel limite di
un quinto, destinata in modo essenziale ed imprescindibile a
garantire la sopravvivenza fisica del lavoratore e la sua
possibilita' di svolgere le sue prestazioni lavorative sopportando i
costi necessari a produrre la sua forza lavoro;
Che, in caso di applicazione alla fattispecie oggetto del
presente giudizio del limite indicato dall'art. 72-ter, dPR 602/1973,
essendo la somma dovuta a titolo di stipendio parecchio inferiore ad
€ 2.500,00 mensili, la stessa sarebbe pignorabile nel limite di un
decimo e non di un quinto;
Che lo stesso legislatore che e' intervenuto nella materia dei
pignoramenti per crediti tributari ha avuto presente ed ha tenuto in
considerazione l'attuale congiuntura economica ed il diverso contesto
normativo;
Osserva
Che sussistono seri dubbi sulla legittimita' costituzionale
dell'art. 545, IV comma cpc, nella parte in cui con riferimento alle
"somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese
quelle dovute a causa di licenziamento" indicate nel II comma,
prevede che: "Tali somme possono essere pignorate nella misura di un
quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni,
ed in eguale misura per ogni altro eredito" e non prevede invece un
minimo impignorabile necessario a garantire al lavoratore "mezzi
adeguati alle sue esigenze di vita", ed una retribuzione "in ogni
caso sufficiente ad assicurare a se' ed alla famiglia una esistenza
libera e dignitosa"con particolare riferimento alle esigenze di un
reddito minimo che gli consenta di sostenere le sue spese minime
necessarie al suo stesso sostentamento in vita ed in condizioni di'
vita adeguate a consentirgli la stessa produzione del reddito.
E, in subordine, che sussistono seri dubbi sulla legittimita'
costituzionale dell'art. 545, IV comma cpc, nella parte in cui con
riferimento alle "somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di
salario o altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di
impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento" indicate nel
II comma, prevede che: "Tali somme possono essere pignorate nella
misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province ed
ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito" e non prevede
invece, conformemente a quanto previsto dal decreto-legge n. 16/2012
cd. "decreto Semplificazioni" convertito in legge n. 44/2012, l'art.
3, collima 5, che ha aggiunto, nel d.P.R. n. 602/1973, l'art. 72-ter,
recante il titolo "Limiti di pignorabilita'", che le soglie di
pignorabilita' siano le medesime di quelle indicate dalla legge in
materia di tributi e che quindi debbano essere graduate a seconda
dell'ammontare della retribuzione come indicato dall'art. 72-ter
d.P.R. 602/73 come recentemente modificato:
a) in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euo;
b) in misura pari ad 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00
euro". "Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, comma 4,
c.p.c., se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di
altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i
cinquemila euro".
Detta disposizione si pone in contrasto con gli artt. 1, 2, 3 e
36, della Costituzione.
In relazione all'articolo 1 della Carta costituzionale che
afferma che la Repubblica e' "fondata sul lavoro", all'art. 2 che
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica,
economica e sociale, all'art. 3 che sancisce il principio di
eguaglianza formale e sostanziale ed il principio di ragionevolezza,
all'art. 4 che riconosce e garantisce il diritto al lavoro e il
dovere di ogni cittadino di svolgere una attivita' o funzione che
concorra al progresso materiale e spirituale della societa', all'art.
36 che prevede che la retribuzione deve essere non solo commisurata
alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, ma anche che deve
essere "in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' ed alla famiglia
una esistenza libera e dignitosa".
Al cittadino lavoratore deve essere garantito che il frutto del
suo lavoro, cioe' il suo stipendio o salario, sia destinato almeno
nei limiti del minimo indispensabile, al soddisfacimento delle
esigenze primarie di sopravvivenza sue e della famiglia, diversamente
ne risulterebbe violata sia la dignita' del lavoro come fondamento
stesso della Repubblica, sia il diritto al lavoro (in quanto lavorare
puo' diventare economicamente non conveniente), sia il diritto a che
la retribuzione percepita sia "in ogni caso sufficiente ad assicurare
a se' ed alla famiglia una esistenza libera a dignitosa".
Il principio di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3) risulta
violato in relazione al diverso trattamento che riguarda il
pensionato, il quale, non prestando piu' attivita' lavorativa riceve
una tutela della propria pensione (che puo' essere vista anche come
una retribuzione differita) diversa e maggiore di quella che riceve
un lavoratore attivo, il quale ha ancora piu' necessita' di vedere
tutelato un limite vitale di sopravvivenza oltre il quale il suo
stipendio non puo' essere assoggettato a pignoramento. Tale
differenza, avuto riguardo ai cambiamenti intervenuti nel contesto
normativo, nella giurisprudenza, nel tessuto sociale, nella economia,
non appare piu' giustificata da alcun principio di ragionevolezza.
Il principio di uguaglianza risulta anche violato in relazione al
diverso trattamento che riceve il debitore a seconda del credito per
cui si procede. Se il credito e' erariale, paradossalmente il
debitore risulta maggiormente tutelato, quando invece le ragioni di
interesse pubblico e di quadro normativo di riferimento dovrebbero
giustificare, al contrario, un miglior trattamento dei crediti
erariali rispetto a quelli comuni.
Questo remittente non ignora le precedenti pronunce della Corte
costituzionale ma ritiene che i profili sollevati in motivazione in
relazione alla prima questione: riguardante la impignorabilita'
assoluta di un minimo vitale dello stipendio, rivestano carattere di
novita'; e' nuova la questione relativa al diverso e deteriore
trattamento dei crediti erariali (regolati dall'art. 72-ter DPR
602/1973) rispetto ai crediti comuni, inoltre il quadro normativo e
quello socio economico di riferimento, sono talmente cambiati da
rivestire caratteri di novita' e differenza rispetto alle questioni
gia' sottoposte al vaglio della Corte.
La questione e' rilevante nel giudizio in corso ai fini della
decisione - adottabile anche ex officio - sulla impignorabilita'
assoluta delle somme pignorate o sulla quantificazione dell'importo
che puo' essere assegnato alla creditrice (1/5 o 1/10).