ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2,  3,
4,  5,  12,  16,  33  e  35  della  legge  della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia  14  febbraio  2014,  n.  2  (Disciplina  delle
elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge  regionale
n. 3/2012 concernente  le  centrali  di  committenza),  promosso  dal
Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia  Giulia  nel
procedimento vertente tra Ciriani Alessandro e  la  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia ed altri, con ordinanza del  15  ottobre  2014,
iscritta al n. 230 del registro ordinanze  2014  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  53,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2014. 
    Visti gli atti di costituzione  di  Ciriani  Alessandro  e  della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' l'atto di  intervento
dell'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia; 
    udito nell'udienza pubblica  del  24  febbraio  2015  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi gli avvocati Luigi Manzi per l'Unione  delle  Province  del
Friuli-Venezia Giulia, Luigi Manzi e  Mario  Bertolissi  per  Ciriani
Alessandro e Massimo Luciani per la Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia. 
    Ritenuto  che,  con  l'ordinanza  in   epigrafe,   il   Tribunale
amministrativo regionale per il Friuli-Venezia  Giulia  dubita  della
legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16,  33  e
35 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio  2014,
n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4
della  legge  regionale  n.  3/2012  concernente   le   centrali   di
committenza), che - dichiaratamente «in attesa della conclusione  del
procedimento  di  modificazione  dello  Statuto,   finalizzato   alla
soppressione del livello ordinamentale delle province»  -  individua,
tra l'altro, un nuovo  sistema  elettivo,  di  secondo  grado,  degli
organi della Provincia, in particolare stabilendo (sub art. 5) che il
Consiglio provinciale sia eletto dai sindaci e  consiglieri  comunali
della Provincia e che il  Consiglio,  cosi'  eletto,  elegga  il  suo
Presidente; 
    che,  quali  parametri  dello  scrutinio   di   costituzionalita'
richiesto a questa Corte, lo stesso Tribunale indica gli artt. 1,  3,
5, 8, terzo comma (con successivo decreto corretto in art. 48, quarto
comma), 113 (a sua volta poi corretto in art. 114), 117,  118  e  119
Cost., nonche' gli artt. 4, comma 1-bis, 5 e 59, primo  comma,  della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1  (Statuto  speciale  della
Regione Friuli-Venezia Giulia); 
    che la questione, cosi' prospettata, e' sollevata in un  giudizio
amministrativo, avente ad oggetto  domanda  di  annullamento,  previa
sospensiva, del decreto assessoriale - di convocazione dei comizi per
l'elezione, sulla base della predetta legge regionale n. 2 del  2014,
del  nuovo  Consiglio  della  Provincia  di  Pordenone  -  del  quale
(decreto) si «duole  [...]  il  ricorrente»,  attuale  Presidente  di
quella  Provincia,  «in  quanto  [...]  non  sarebbe,  nell'imminente
tornata  elettorale,  piu'  eleggibile  e   nemmeno   elettore,   non
ricoprendo egli la carica di consigliere comunale, ne' di Sindaco  di
uno dei Comuni ricompresi nel territorio provinciale»; 
    che, nel giudizio innanzi a questa Corte, si sono costituite  (ed
hanno, successivamente, depositato memoria)  sia  la  parte  privata,
ricorrente, sia la  Regione,  resistente,  nel  processo  principale,
concludendo, rispettivamente, la  prima,  per  l'accoglimento  e,  la
seconda, per la declaratoria di inammissibilita' o, comunque, per  il
rigetto della sollevata questione; 
    che,  l'Unione  delle  Province  del  Friuli-Venezia  Giulia   ha
depositato a sua volta atto di  intervento,  dichiarato  poi,  pero',
inammissibile con ordinanza dibattimentale, che qui si conferma. 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Friuli-Venezia Giulia - pur dando espressamente  atto  che  la  legge
denunciata   costituisce   espressione   della   potesta'   normativa
esclusiva, in materia di ordinamento degli enti locali,  riconosciuta
alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo Statuto di  autonomia  -  ne
censura poi genericamente, e in blocco, plurimi contenuti; 
    che, infatti, il  rimettente  contestualmente  adombra  che,  per
effetto  delle  disposizioni  denunciate,   risultino:   violato   il
principio generale  di  autonomia  degli  enti  locali  territoriali;
modificato surrettiziamente l'assetto istituzionale  delle  Province;
vanificate le  funzioni  provinciali  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'attivita' dei Comuni (dato che  da  detti  Comuni  la  Provincia
trarrebbe ora la sua legittimazione); eluso il controllo  democratico
diretto delle popolazioni interessate sull'esercizio  delle  funzioni
provinciali e sull'utilizzo dei tributi; non adeguatamente  garantita
la rappresentativita'  del  nuovo  organo  denominato  Assemblea  dei
sindaci; indebitamente limitato il diritto di elettorato  attivo,  di
cui sono titolari tutti i cittadini; violato anche  il  principio  di
ragionevolezza, perche' l'obiettivo del «taglio dei c.d. costi "della
politica"», che si prefigge la  normativa  censurata,  sarebbe  stato
piu' utilmente raggiungibile  «rimodulando  la  rappresentanza  e  la
stessa forma di governo provinciale»; 
    che una siffatta prospettazione impugnatoria - che coinvolge,  in
modo  indifferenziato,  plurime  disposizioni   di   pur   differente
contenuto (talune, per di piu', solo formalmente evocate)  -  per  un
verso,  ostacola  l'individuazione   dell'effettivo   oggetto   delle
questioni proposte (per la difficolta' di isolarle all'interno di  un
complessivo giudizio critico,  che  il  Tribunale  a  quo  mutua  dal
ricorrente e che attiene, piuttosto, al piano  delle  valutazioni  di
merito in ordine alle scelte operate dal legislatore  regionale,  cui
addirittura si suggeriscono percorsi alternativi per la riforma delle
Province); e,  per  altro  verso,  trascura  di  spiegare  quale  sia
l'incidenza, in concreto, delle disposizioni censurate rispetto  alla
decisione da adottare nel giudizio a quo, agli effetti della  tutela,
del  diritto  di  elettorato  passivo,  invocata,  in  astratto,  dal
ricorrente; 
    che, pertanto, le questioni sollevate sono, nel  loro  complesso,
manifestamente inammissibili per mancanza di chiarezza del petitum  e
per difetto di  motivazione,  sia  sulla  rilevanza,  sia  sulla  non
manifesta infondatezza.