Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge regionale Molise n. 25 del 22 dicembre 2014, recante «Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33», pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 22 dicembre 2014 - ed. straordinaria - giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 20 febbraio 2015. Con la legge regionale n. 25 del 22 dicembre 2014 indicata in epigrafe, che consta di sedici articoli, la Regione Molise ha emanato il 22 dicembre 2014 le disposizioni in tema di misure di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per l'anno 2014. In particolare, l'art. 6 della suddetta legge, intitolato «Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2013, relativo ad anni pregressi», dispone: «Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, pari a € 60.423.952,35 e' riassorbito nell'anno 2014 per € 2.423.952,35 e nel decennio 2015-2024 con importi annui pari ad € 5.800.000,00, salvo rideterminazione dello stesso negli anni successivi prossimi». E' avviso del Governo che, con la norma denunciata, la Regione Molise abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi Illegittimita' costituzionale dell'articolo 6 della legge regione Molise 22 dicembre 2014 n. 25 per violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, dell'art. 15 decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 e dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 1. La disposizione di cui all'articolo 6 della legge Regione Molise in esame prevede che il disavanzo finanziario dell'esercizio 2013 pari ad € 60.423.952,35 venga assorbito per € 2.423.952,35 a carico dell'esercizio 2014 e per la parte rimanente, pari ad € 58.000.000,00, nel decennio 2015-2024, per importi costanti. L'art. 15 decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 intitolato «Assestamento del bilancio» - abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015 - disponeva «entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui alla lettera a), del comma 3, dell'articolo 4, ed al comma 5, dello stesso articolo, nonche' alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 5». Come noto, l'art. 5 del decreto legislazione n. 76 del 2000, intitolato «Equilibrio del bilancio» prevede: «In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23». La norma, violando quanto stabilito dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 76/2000 recante «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208» si pone in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica. Come risulta dalla giurisprudenza costituzionale in materia, «il coordinamento della finanza pubblica, cui fa riferimento l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, e', piu' che una materia, una funzione che, a livello nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel suo complesso, spetta allo Stato» (sentenza n. 414/2004). E codesta Ecc.ma Corte ha espressamente affermato che: «il coordinamento della finanza pubblica attiene soprattutto al rispetto delle regole di convergenza e di stabilita' dei conti pubblici, regole provenienti sia dall'ordinamento comunitario che da quello nazionale. In particolare, il patto di stabilita' interno (art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002» e successive modifiche) stabilisce, tra l'altro, che, ai fini del concorso degli enti territoriali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il disavanzo di ciascun ente territoriale non puo' superare determinati limiti, fissati dalle leggi finanziarie e di stabilita' che si sono succedute a partire dal 2002 (ex multis sentenza, di questa Corte, n. 36 del 2004). Gli obiettivi finanziari in questione vengono pertanto accertati attraverso il consolidamento delle risultanze dei conti pubblici in quella prospettiva che e' stata definita di «finanza pubblica allargata» (sentenze n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004" ( sent. n. 138 del 2013) . Codesta Ecc.ma Corte ha quindi espressamente detto che «modalita' non corrette» di redazione, da parte delle Regioni, di norme attinenti il bilancio possono costituire strumento di violazione degli obblighi inerenti al rispetto dei canoni della sana gestione finanziaria, come tutelati dal precetto costituzionale invocato, e cioe' dall'art. 117 comma 3 della Costituzione e dalla norma interposta, rappresentata nel caso in esame dall'art. 15 del decreto legislativo n. 76 del 2000. L'art. 6 citato si pone, dunque, in contrasto con i richiamati parametri normativi in violazione dell'art. 117, comma 3, Costituzione. 2. Come noto, poi, l'art. 81 della Costituzione, terzo comma, dispone che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». L'art. 6 della legge regionale in esame, nel rinviare illegittimamente ad esercizi successivi al 2014 la copertura del disavanzo finanziario 2013, determina un ampliamento della capacita' di spesa del bilancio 2014, privo, di fatto, di copertura finanziaria, in violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.