TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.T. Avv. Andrea
Saccone
Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi degli artt. 134
Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, nella causa civile iscritta al
n. 1398/2014 R.G.A.C. del Tribunale di Imperia, promossa da: Tropea
Pier Paolo e Ediltech s.a.s. di Meres Marius Ioan & C., ricorrenti
contro provincia di Imperia, resistente avente ad oggetto:
opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. Legge
n._689/981.
Osservato e ritenuto
1. A mezzo di ricorso ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, depositato
in Cancelleria il 14 maggio 2014, il sig. Pier Paolo Tropea,
residente in La Loggia (TO) e Ediltech s.a.s. di Meres Marius Ioan &
C., corrente in Poirino (TO), impugnavano il provvedimento
dirigenziale della Provincia di Imperia n. R 18 del 2 aprile 2014 -
ordinanza ingiunzione emessa ai sensi del decreto legislativo n.
152/2006 e Legge n. 689/1981 (violazione degli artt. 193, comma 1 -
lett. b) e 258, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006), con la
quale era stata determinato ed ingiunto il pagamento della sanzione
amministrativa di euro 16.200,00 oltre euro 7,20 per spese postali.
Infatti, come da verbale n. 3/24 del 18 aprile 2009 redatto dal
Comando Carabinieri per la Tutela dell'ambiente - Nucleo Operativo
Ecologico di Genova, a mezzo del quale era stato accertato a carico
del sig. Pier Paolo Tropea che «quale produttore trasportatore di
rifiuti speciali non pericolosi (macerie cod. c.e.r. 17.09.04)
effettuava il trasporto dei medesimi con formulari contenenti dati
incompleti», era risultato che in n. 10 formulari emessi tra il 6
ottobre 2008 ed il 21 ottobre 2008, in corrispondenza del riquadro 6
era stata omessa la quantita' dei rifiuti caricati ed in partenza dal
cantiere di Ospedaletti (IM).
Con provvedimento del 22 maggio 2014 non veniva concessa
l'invocata sospensione dell'impugnata ordinanza ingiunzione, stante
la carenza dei requisiti richiesti dall'art. 5, comma 2 del decreto
legislativo n. 150/2011, con contestuale fissazione dell'udienza di
discussione per il 15 ottobre 2014, all'esito della quale la causa
era assunta a riserva.
2. A scioglimento di detta riserva, preliminarmente occorre
esaminare l'istanza di ammissione delle prove, per interpello e
testi, formulata dai ricorrenti; con riferimento ai singoli capitoli
di prova, riportati alle pagine 8 e 9 del ricorso introduttivo, il
capitolo n. 1 non e' ammissibile, in quanto la circostanza non e'
rilevante ai fini del decidere e, comunque, risulta documentalmente;
anche il capitolo n. 2 non ha alcuna rilevanza ai fini del decidere
e, come tale, non e' ammissibile; il capitolo n. 3 non e'
ammissibile, perche' oltre ad essere carente di ogni specifico
riferimento spazio-temporale, non puo' che essere provato
documentalmente.
I motivi di impugnazione non sono accoglibili, per quanto segue:
l'eccepita nullita'/inesistenza della notificazione eseguita
nei confronti dell'obbligata in solido Ediltech s.a.s. di Meres
Marius Ioan & C. in luogo di Ediltech s.n. c. di Tropea Pier Paolo &
C. non ha fondamento, in quanto, come esattamente osservato dalla
resistente, trattasi di trasformazione societaria comprovata
dall'identico numero di partita Iva di entrambe le societa', con
applicazione del disposto di cui all'art. 2498 Cod. Civ.;
l'eccepita carenza dei requisiti dell'impugnato provvedimento
non e' fondata: la pena pecuniaria applicata e' pari al minimo
edittale (la Provincia di Imperia ha precisato che e' stato indicato
l'importo di euro 16.200,00 anziche' 16.000,00 per mero errore
materiale) e, come tale non necessita di motivazione in ordine alla
quantificazione; trasgressore ed obbligato in solido sono esattamente
individuati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3
della Legge n. 689/1981, nonche' comma 4 della medesima disposizione
per l'ipotesi di regresso che evita la duplicazione paventata dai
ricorrenti;
il fatto che i rifiuti siano stati pesati a destinazione e
non anche alla partenza concretizza l'illecito amministrativo
contestato, atteso che i dati del formulario erano effettivamente
incompleti, cosi' come richiesto dalla normativa gia' citata,
nonche', in particolare, dall'allegato B al D.M. Ambiente 1° aprile
1998 n. 145, disposizioni che, del tutto logicamente, intendono
garantire la non alterazione del quantitativo dei rifiuti durante il
trasporto, imponendo l'indicazione sia della quantita' alla partenza
sia del «peso da verificarsi a destino»; ne consegue che ne' una
diversa indicazione del formulario ne' l'asserita impossibilita' di
provvedere alla pesatura in partenza ne' una ipotetica diversa
interpretazione sono in grado di modificare l'illecito contestato
ovvero addivenire all'annullamento della sanzione.
In ogni caso, si deve dare atto che, dall'esame dei formulari
prodotti, effettivamente, risulta che il sig. Tropea ha effettuato
otto e non dieci trasporti, dovendosi pertanto conteggiare otto
violazioni di legge.
3. Ritiene il giudicante di dover sollevare d'ufficio, in quanto
rilevante e non manifestamente infondata, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 8, ultima parte del comma 2,
della legge 24 novembre 1981 n. 689, limitatamente alle seguenti
parole «in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie».
3.1 La questione e' certamente rilevante, in quanto nella
fattispecie ai ricorrenti andrebbe comminata una sanzione
amministrativa pari ad euro 12.800,00 derivante dall'applicazione
della pena pecuniaria minima edittale, stabilita in euro 1.600,00
dall'art. 258, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006,
moltiplicata per il numero dei formulari, pari a otto (e non dieci)
attribuibili ai trasporti del sig. Tropea, peraltro effettuati in un
arco temporale di soli giorni quindici e sempre sul medesimo percorso
Ospedaletti - Dolceacqua: in sostanza, cosi' come impone l'art. 8
della legge n. 689/1981 si dovrebbe applicare il cumulo materiale
delle sanziona.
3.2 La questione non puo' dirsi manifestamente infondata ne' e'
possibile l'interpretazione della norma costituzionalmente orientata,
per i seguenti motivi.
Originariamente l'art. 8 della legge n. 689/1981 era composto
solamente dal seguente comma: «Salvo che sia diversamente stabilito
dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu'
violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista
per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo».
Successivamente, in data 31 gennaio 1986, per effetto
dell'entrata in vigore del decreto-legge 2 dicembre 1985 n. 688,
convertito, con modificazioni dalla legge 31 gennaio 1986 n.
11 (nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1986), l'art. 1-sexies ha
aggiunto, al citato art. 8 della legge n. 689/1981, i seguenti due
comma: «Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace
anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo
disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono
sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, piu'
violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle
violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le
quali non sia gia' intervenuta sentenza passata in giudicata».
E' evidente che le singole norme che compongono l'art. 8
impongono, senza possibilita' di diversa interpretazione della
lettera della legge, l'applicazione del cumulo materiale delle
sanzioni escludendo difformi possibilita' di quantificazione se non
per la materia della previdenza ed assistenza obbligatorie.
Ne consegue che l'impossibilita' di applicare il cumulo giuridico
delle pene in presenza di concorso formale o continuazione di
illeciti amministrativi diversi da quelli in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie, consente di dubitare della legittimita'
costituzionale della norma, anche alla luce delle successive
argomentazioni e motivazioni, con riferimento all'art. 3, comma 1
della Costituzione, stante la disparita' di trattamento nel calcolo
delle pene previste.
3.3 Questo giudice e' a conoscenza dell'ordinanza n. 139 del 15
aprile 2014 (atto di promovimento) emessa dalla I Sezione del
Consiglio di Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ Serie
Speciale - Corte costituzionale n. 37 del 3 settembre 2014, a mezzo
della quale e' stata sollevata analoga questione di legittimita'
costituzionale.
Anche al fine di condividere il contenuto dell'autorevole
precedente, si richiamano e si fanno proprie le seguenti testuali
argomentazioni: «L'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689 sulle
sanzioni amministrative, contenente «Modifiche al sistema penale», ha
introdotto nel sistema sanzionatorio amministrativo il cumulo
giuridico conispondente a quello previsto per le pene dall'art. 81
del codice penale, ossia il concorso formale al primo comma, e
successivamente, al secondo comma, la continuazione, in particolare
disponendo «(I) ... chi con un'azione od omissione viola diverte
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu'
violazioni della stessa disposizione, soggiace sanzione prevista per
la violazione piu' grave, aumentala sino al triplo. (II) Alla stessa
sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con piu'
azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere
in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative,
commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di
diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie», e percio' limita la continuazione, e il conseguente
cumulo giuridico delle pene, alle sole violazioni di leggi in materia
di previdenza ed assistenza obbligatorie (vedersi, in proposito la
sentenza 21 giugno 2010 n. 19659, citata nella relazione ministeriale
e che richiama la costante giurisprudenza d'inapplicabilita' del
«concorso materiale» fiori del caso predetto). La Sezione dubita
della legittimita' costituzionale della predetta limitazione (in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie»), con riferimento
all'art. 3, primo comma, della Costituzione. La questione e'
rilevante, sia per l'infondatezza delle tre censure assorbenti
rispetto al quarto motivo - con le quali il ricorrente chiede
l'annullamento dell'intera provvedimento, sia perche' la
continuazione nell'illecito e' espressamente affermata nella
motivazione del provvedimento, laddove si dice che «e' stato messo in
atto un meccanismo di sconto sui premi della clientela, per poter
acquisire il maggior numero di polizze e non perdere quelle
esistenti», sia infine perche' l'applicazione del cumulo giuridico
delle sanzioni previsto dal secondo comma dell'art. 8 della legge n.
689 del 1981 comporterebbe una sanzione complessiva massima inferiore
a quella irrogata (sanzione massima per ciascuna violazione 10.000
euro, aumentati fino al triplo 30.000 euro, ulteriormente
raddoppiabili in presenza delle aggravanti, peraltro non contestate,
della particolare gravita' o della ripetizione dell'illecito; art.
324 del decreto legislativo citato). Circa la non manifesta
infondatezza della questione, valgono le osservazioni seguenti. Gli
istituti del cumulo giuridico e dell'assorbimento delle sanzioni in
determinati casi di concorso di illeciti, cioe' di piu' violazioni
della legge penale da parte della stessa persona, hanno origine,
appunto, nel sistema penale. Il codice penale del 1889, dopo aver
posto con gli artt. da 67 a 77 le regole per l'applicazione
cumulativa delle pene nel caso di concorso di condanne, prevede
all'art. 78 il corso formale: «colui che con un medesimo fratto viola
diverse disposizioni di legge»; e con l'art. 79 la continuazione, o
concorro materiale di reati collegati da un unico fine: «Piu'
violazioni della stessa disposizione di legge, anche se commesse in
tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione, si
considerano come mi solo reato», prevedendo per il concorso formale
il sistema dell'assorbimento, cioe' dell'applicazione della sola pena
piu' grave tra quelle stabilite dalla legge per i diversi reali, e
per la continuazione il sistema del cumulo giuridico delle sanzioni,
ossia dell'aumento della pena con una quota o per un multiplo; nelle
specie, da un terzo alla meta'. Il codice penale vigente, emanalo con
regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398, nell'intento di rafforzare la
repressione dei reati, per il concorso formale ha eliminato
l'assorbimento disponendo il cumulo materiale delle pene secondo le
normali regole, e ha inasprito il cumulo giuridico per il reato
continuato. Recitava l'art. 81 «Piu' violazioni di una o di diverse
disposizioni di legge con una o piu' azioni. Reato continuato: «(I)
chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di
legge o commette piu' violazioni della medesima disposizione di legge
e' punito a norma degli articoli precedenti. (II) Le disposizioni
degli articoli precedenti non si applicano a chi, con piu' azioni od
omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche
in tempi diversi, piu' violazioni della medesima disposizione di
legge, anche se di diversa gravita'. (III) In tal caso le diverse
violazioni si considerano mine un solo mito e si applica la pena che
dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse,
aumentata fino al triplo». Infine l'art. 8 del decreto-legge 1°
aprile 1974 n. 99 convertito nella legge 7 giugno 1974 n. 220 ha
sostituito il testo art. 81 del codice penale con quello vigente,
prevedendo il sistema del cumulo giuridico sia per il concorso
formale sia per la continuazione ed estendendo quest'ultima al caso
di piu' violazioni di diverse disposizioni di legge: «Concorso
formale. Reato continuato. (I) E' punito con la pena che dovrebbe
infliggersi per la violazione piu' grave alimentata sino al triplo
chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di
legge ovvero commette piu' violazioni della medesima disposizione di
legge (II).
Alla stessa pena soggiace chi con piu' azioni od omissioni,
esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi
diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di
legge. (III) Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo'
essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli
articoli precedenti». Va da se' che la finalita' delle disposizioni
trascritte e' quella di non pervenire a pene complessive spropositate
quando la pluralita' di reati consiste pur sempre in una medesima
azione od omissione, in un medesimo /atto secondo la terminologia del
1889 (concorso formale), o in una condotta, o comportamento, diretta
a un unico fine (continuazione). Quando il legislatore ha messo mano,
con quella che sarebbe divenuta la legge n. 689 del 1981, alla
disciplina generale degl'illeciti amministrativi, il disegno di legge
339 approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 settembre
1980 all'art. 6, intitolato «Piu' violazioni di disposizioni che
prevedono Sanzioni amministrative», prevedeva soltanto il concorso
formale: «Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con
un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono
sanzioni amministrative o commette piu' violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu'
grave, aumentata sino al triplo». Il testo fu soppresso dal Senato
(testo trasmesso alla Camera il 17 giugno 1981) essendo stato, a
quanto si legge nel resoconto della seduta della IV commissione della
Camera del 22 luglio 1981, ritenuto superfluo perche' la disposizione
era ricavabile dai principi generali; ma fu' ripristinato dalla
Camera, nella seduta del 10 settembre 1981 della IV commissione,
sempre con la previsione del cumulo giuridico per il concorso formale
di illeciti.
In tale testo e' stato emanato l'art. 8 della legge n. 689 del
1981. Il cumulo giuridico per la continuazione fu introdotto 1-sexies
della legge 31 gennaio 1986 n. 11, di conversione in legge del
decreto-legge 2 dicembre 1985 n. 688 recante misure urgenti, tra
l'altro, in materia previdenziale, nel quadro della lotta
all'evasione contributiva, allo scopo di evitare una pesantezza delle
sanzioni che avrebbe potuto scoraggiare gli evasori a mettersi in
regola (seduta della Camera del 24 gennaio 1986). Ne e' risultato
l'attuale secondo comma dell'art. 8, secondo cui «Alla stessa
sanzione prevista dal precedente comma (per il concorso formale)
«soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che
stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi
diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse nonne di legge in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie; e la limitazione e'
dovuta a null'altro che alla circostanza che la normativa in esame
atteneva alla materia previdenziale, senza nessuna riconsiderazione
del sistema sanzionatorio generale. Cosi' ricostruito il quadro
normativo, la Sezione si prospetta il dubbio che la limitazione,
cosi' introdotta, della continuazione alle sole violazioni in materia
di previdenza ed assistenza obbligatorie crei un'irrazionale
disparita' di trattamento, tra chi appunto commetta violazioni in
materia previdenziale e assistenziale e chi commetta illeciti
amministrativi in altre materie. Non si dubita che rientri nella
discrezionalita' del legislatore prevedere in un sistema
sanzionatorio l'uno o l'altro trattamento del concorso d'illeciti, e
prevedere il cumulo giuridico delle sanzioni per il solo concorso
formale e non anche per l'illecito continuato o viceversa (per quanto
la mancata previsione della continuazione gia' nel testo originario
della legge n. 689 del 1981 sembri essere stata piuttosto casuale che
voluta); e neppure che il legislatore possa sottrarre al beneficio
del tumulo giuridico, assoggettandole al cumulo materiale, le
sanzioni per violazioni attinenti a una determinata materia nella
quale ritenga sussistenti ragioni per usare un particolare rigore. La
questione piu' specifica e' se il legislatore possa, introducendo in
una legge recante la disciplina generale sulla repressione
degl'illeciti amministrativi, con una legge settoriale, un istituto
parimenti generale di mitigazione delle sanzioni qual e' la
continuazione, limitano alla sola materia considerata dalla legge
settoriale, cosi' immotivatamente escludendolo da tutte le altre;
tanto piu' che la continuazione, come istituto di mitigazione delle
sanzioni appunto, in linea di principio e salvo ragionevoli eccezioni
e' valido per la generalita' delle leggi repressive. Il caso in esame
e' emblematico della questione che si solleva, perche' l'Autorita'
disciplinale, pur fissando nel minimo la sanzione-base, e' pervenuta
a una sanzione complessiva di 108.000 euro, che rappresenta il minimo
per il concorso materiale (il massimo sarebbe stato di 1.080.000
euro); o, se si vuole, ha dovuto fissare nel minimo la sanzione-base
per contenere il cumulo materiale, il quale in ogni caso sarebbe
cresciuto a dismisura e senza limite se solo l'accertamento fisse
avvenuto in una data successiva. La Sezione non ignora che la Corte
costituzionale con due ordinanze, 27 luglio 1989 n. 468 e 19 gennaio
1995 n. 23, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione
sopra prospettata, sul rilievo che la discrezionalita' del
legislatore preclude un'intervento additivo «nel configurare il
concorso fra violazioni omogenee, o anche ha violazioni eterogenee,
nonche' (e soprattutto) nel predisporre un'idonea disciplina
organizzativa in ordine all'accertamento ed alla contestazione della
continuazione»; e nondimeno si auspica una riconsiderazione della
questione alla luce delle argomentazioni sopra svolte; da un lato
considerando che non sembra essersi trattato di discrezionalita',
quale potrebbe esservi nel sottrarre una determinata materia alla
disciplina generale della continuazione, quanto piuttosto di
casualita' dovuta ad un intervento settoriale; dall'altro non
comprendendosi il richiamo, contenuto nelle suddette ordinanze, alla
necessita' di una disciplina organizzativa in ordine all'accertamento
e alla contestazione della continuazione.
3.4 Pur condividendo la fondatezza della soprariportata ordinanza
del massimo consesso amministrativo, sembra opportuno un ulteriore
approfondimento, in considerazione del fatto che la Corte
costituzionale ha avuto modo di occuparsi di identica questione di
legittimita', non solamente in occasione delle ordinanze citate dal
Consiglio di Stato, ma anche in quella di poco antecedente,
depositata il 19 novembre 1987 con il n. 421.
In detta ordinanza, la Corte costituzionale aveva gia' dichiarato
la manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento
all'originario testo dell'art. 8 Legge n. 689/1981 che, all'epoca era
composto dal solo primo comma, cosi' argomentando:
quanto alla parte in cui prevede il cumulo giuridico delle
sanzioni amministrative per la sola ipotesi di concorso formale e
noti anche per l'ipotesi in cui gli illeciti vengano commessi in modo
continuato, ha rilevato, da una parte, «che l'ipotesi
del concorso formale - consistente nella realizzazione di piu'
illeciti mediante una sola azione od omissione e' ben diversa
dall'ipotesi dalla continuazione, consistente invece nella
realizzazione di piu' illeciti mediante piu' azioni od omissioni,
seppure attuate in esecuzione di un medesimo disegno» e, dall'altra,
«che la Corte costituzionale, con sentenza n. 217/1972, ha gia'
statuito che il dare al concorso di reati una diversa disciplina agli
effetti della pena, distinguendo quando si deve applicare il criterio
generale del cumulo materiale e quando invece il criterio particolare
del cumulo giuridico, non pone in essere discriminazioni ai sensi
dell'art. 3 della Costituzione, in quanto ciascun istituto opera nei
riguardi di tutti coloro che si trovano nella situazione o condizione
prevista»;
quanto alla parte in cui non estende all'illecito
amministrativo il regime previsto dall'art. 81 cod. pen. per il reato
continuato, in primo luogo ha osservato «che il raffronto tra
previsioni della disciplina penale e previsioni di quella
amministrativa e' scarsamente significata, se si tiene conto che tra
le due categorie di illeciti esistono sostanziali diversita', anche
sul piano costituzionale»; quindi ha ricordato «che il legislatore
del 1981 ha disciplinato l'illecito amministrativo anche con ricorso
ad istituti di diritto civile (v. l'art. 6 in tema di responsabilita'
solidale e l'art. 28 in tema di prescrizione), di modo che appare
insussistente la omogeneita' della disciplina penale e di quella
amministrativa»; infine, ha sostenuto «che l'istituto della
continuazione si fonda sulla esistenza di un medesimo disegno
criminoso, per il cui accertamento si richiede una indagine
psicologica, irrilevante invece per l'illecito amministrativo (v.
art. 3 della legge n. 689/1981)».
Questo giudice ritiene di poter sottoporre un riesame della
questione di legittimita' costituzionale prospettata in forza del
fatto che, come gia' anticipato, all'originario testo dell'art. 8
sono stati aggiunti il secondo ed il terzo comma che hanno introdotto
significative eccezioni all'obbligo di quantificazione della pena
pecuniaria con il solo cumulo materiale: detti comma sono entrati in
vigore il 31 gennaio 1986, in epoca di poco antecedente ovvero di
poco successiva alle date delle cinque diverse ordinanze di
rimessione, le quali non ne fanno cenno.
Inoltre, per apportare un ulteriore contributo al riesame
dell'argomentazione portante dell'ordinanza n. 421/1987, laddove sono
state sottolineate le differenze tra la disciplina sanzionatoria
penale e quella amministrativa, appare quanto mai necessario
confrontare la Legge n. 689/1981 con il decreto legislativo del 18
dicembre 1997 n. 472 (disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma
dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Entrambe le normative disciplinano in modo uguale, spesso con
enunciazioni e terminologie del tutto identica, i seguenti principi
generali: il principio di legalita' e quello di non retroattivita'
della sanzione (art. 1 della Legge n. 689/1981 e art. 3 del decreto
legislativo n. 472/1997); la capacita' di intendere e di volete,
nonche' l'irrilevanza dell'elemento psicologico nel soggetto attivo
(artt. 2 e 3 della Legge 689/1981 e artt. 3 e 4 del decreto
legislativo n. 472/1997); il concorso di persone e la solidarieta'
(artt. 5 e 6 della Legge n. 689/1981 e artt. 9 e 11 del decreto
legislativo n. 472/1997); l'intrasmissibilita' agli eredi della
sanzione (art. 7 della Legge n. 689/1981 e art. 8 del decreto
legislativo n. 472/1997).
Le richiamate norme disciplinano, di fatto, l'identica materia
delle sanzioni amministrative, con la precisazione che il decreto
legislativo n. 472/1997 riguarda la materia tributaria, la quale non
e' altro che una species del piu' ampio genus disciplinato dalla
Legge n. 681/1981, in tema di sanzioni amministrative.
Tuttavia, mentre l'art. 8, comma 2 di quest'ultima non permette
di applicare il regime sanzionatorio piu' favorevole previsto solo
per la continuazione in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie, l'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 472/1997
ha sostituito il precedente cumulo materiale con il cumulo giuridico
delle pene per il concorso di violazioni e la continuazione.
3.5 Ne consegue che una cosi' macroscopica disparita' di
trattamento ha introdotto nell'assetto ordinamentale un elemento di
irrazionalita' che esula dalle scelte fondate su considerazioni
politico-discrezionale che, in quanto tali e ai sensi dell'art. 28
della Legge n. 87/1953, non possono neppure costituire oggetto del
sindacato della Corte costituzionale, essendo ammissibile il suo
intervento al fine di addivenire ad una soluzione non solo logica, ma
anche costituzionalmente legittima, dovendosi escludere profili
rimessi in via esclusiva alla sola discrezionalita' del legislatore,
il quale, comunque, non puo' non tenere in debito conto il principio
di uguaglianza.
Ribadite tutte le argomentazioni e le motivazioni prospettate dal
Consiglio di Stato e da questo giudice,