ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  8;  13,
comma 1; 15, comma 4, lettere m) ed n); 16; 25,  commi  5  e  7;  28,
commi 2, 3, 5 e 6; 40, commi 2 e 4; 46, comma 3; 49; 55, commi 3 e 4;
56; 60; 61; 62; 63; 64, commi 2 e 3; 65; 66; 69; 71, comma  2;  74  e
Allegato 1 del disegno  di  legge  della  Regione  siciliana  n.  69,
recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2013.
Legge di stabilita' regionale»,  approvato  dall'Assemblea  regionale
siciliana il 1° maggio 2013, promosso dal Commissario dello Stato per
la Regione  siciliana  con  ricorso  notificato  il  9  maggio  2013,
depositato in cancelleria il 14 maggio 2013 ed iscritto al n. 62  del
registro ricorsi 2013. 
    Udito nella camera di consiglio del 10  giugno  2015  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato in  data  9  maggio  2013  e
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14  maggio
2013, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso
questioni di legittimita' costituzionale degli articoli,  di  seguito
indicati, del disegno di legge della Regione siciliana n. 69, recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013.  Legge  di
stabilita' regionale», approvato dall'Assemblea  regionale  siciliana
il 1° maggio 2013, in riferimento a diversi parametri costituzionali; 
    che il  ricorrente,  in  particolare,  ha  promosso  le  indicate
questioni relativamente all'art. 8 del disegno di legge della Regione
siciliana n. 69, in riferimento agli artt. 81, quarto comma,  e  117,
terzo comma, della Costituzione; all'art.  13,  comma  1,  del  detto
disegno  di  legge,  limitatamente  all'inciso  «A  decorrere  dall'1
gennaio 2013», in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.;  all'art.  15,
comma 4, lettere m) ed n), del detto disegno di legge, in riferimento
agli art. 3 e 97 Cost.; all'art. 16 del detto disegno  di  legge,  in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e 36 del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione  dello
statuto della Regione siciliana); all'art. 25,  comma  5,  del  detto
disegno di legge, in riferimento all'art. 97 Cost.,  ed  al  comma  7
dello  stesso  art.  25,  limitatamente   all'inciso   «senza   alcun
compenso», in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.;  all'art.  28,
commi 2, 3, 5 e 6, del detto disegno di legge,  in  riferimento  agli
artt. 81, quarto comma, 3 e 97 Cost.; all'art. 40, commi 2 e  4,  del
detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3,  51,  97,  81  e
117, secondo comma, lettera l), Cost.;  all'art.  46,  comma  3,  del
detto disegno di legge, in riferimento  agli  artt.  3  e  97  Cost.;
all'art. 49 del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3 e
97 Cost.; all'art. 55, commi 3 e 4, del detto disegno  di  legge,  in
riferimento agli art. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera
e), Cost.; all'art. 56 del detto disegno  di  legge,  in  riferimento
all'art. 81, quarto comma, Cost.; all'art. 60 del  detto  disegno  di
legge, in riferimento  all'art.  97  Cost.;  all'art.  61  del  detto
disegno di legge, in riferimento agli artt. 3 e 117,  secondo  comma,
lettera e), Cost.; agli artt. 62 e 63 del detto disegno di legge,  in
riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.; all'art. 64, commi 2  e
3, del detto disegno di legge, in  riferimento  agli  artt.  3  e  97
Cost.; all'art. 65 del detto disegno di legge,  in  riferimento  agli
artt. 81, quarto comma, e 117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.;
all'art. 66 del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3 e
97 Cost., all'art. 69 del detto disegno di legge, in riferimento agli
artt. 3, 97 e 81, quarto comma, Cost.;  all'art.  71,  comma  2,  del
detto disegno di legge, in riferimento  all'art.  81,  quarto  comma,
Cost.; all'art. 74 del detto disegno di legge,  in  riferimento  agli
artt. 3 e 97 Cost.; all'Allegato 1, relativo all'art. 72, del  citato
disegno di legge, con riguardo ai capitoli di spesa 320013, 320014  e
320015, in riferimento agli art. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, Cost.; 
    che il ricorrente, in ordine all'art. 72 del disegno di legge  n.
69, rubricato «Rifinanziamento leggi di spesa», sottolinea come  tale
disposizione  autorizzi,  per  il  triennio   2013-2015,   la   spesa
complessiva di 296.435 migliaia di euro per  il  corrente  esercizio,
per le finalita' di cui alle norme (e loro modifiche ed integrazioni)
richiamate nell'Allegato 1; 
    che lo stesso ricorrente osserva come, nel  menzionato  allegato,
fra le norme oggetto di  rifinanziamento  triennale,  siano  inseriti
l'art. 12 della legge della Regione siciliana 21 settembre  1990,  n.
36 (Norme modificative ed integrative della legge 28  febbraio  1987,
n. 56 e della legge regionale 23 gennaio  1957,  n.  2,  della  legge
regionale 27 dicembre 1969, n. 52 e della  legge  regionale  5  marzo
1979,  n.  18,  in  materia  di  disciplina  del  collocamento  e  di
organizzazione   del   mercato   del   lavoro.   Norme    integrative
dell'articolo 23 della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  concernente
attivita' di  utilita'  collettiva  in  favore  dei  giovani),  ed  i
relativi  capitoli  320013,  320014  e  320015,  per   un   ammontare
complessivo di spesa di 748 migliaia di euro per il  2013  e  di  754
migliaia di euro per ognuno degli anni 2014 e 2015; 
    che, ad avviso del Commissario dello  Stato,  la  spesa  definita
obbligatoria per il capitolo 320013 si  riferisce  alle  retribuzioni
dei dirigenti assunti  con  contratto  di  lavoro  a  termine  presso
l'Agenzia regionale del lavoro; 
    che, osserva sempre il ricorrente, in base all'art. 11, comma 12,
della  legge  della  Regione  siciliana  9   maggio   2012,   n.   26
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.  Legge  di
stabilita' regionale), la  citata  Agenzia  e'  stata  soppressa  con
decorrenza dal 1° luglio 2012, e le relative  funzioni  e  competenze
sono state trasferite al Dipartimento  regionale  del  lavoro  presso
l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro,  i  cui  assetti  organizzativi  sono  stati  rimodulati  con
successivo regolamento (D.P.Reg.  18  gennaio  2013,  n.  6,  recante
«Regolamento di attuazione del Titolo II  della  legge  regionale  16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti  organizzativi  dei
Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n.  12,  e
successive modifiche ed integrazioni»; 
    che il ricorrente, inoltre, da'  atto  che  con  ricorso  del  26
aprile 2012 era stata promossa (per contrasto con l'art. 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122, e dunque con violazione dell'art.
117, terzo comma, Cost., in  tema  di  «coordinamento  della  finanza
pubblica») questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  11,
comma 12, del disegno di legge n. 801, divenuto legge regionale n. 26
del 2012, poiche' - sebbene  fosse  stata  disposta  la  soppressione
dell'Agenzia regionale - era stata mantenuta la previsione  dell'art.
12, comma 2-bis, della citata legge regionale n.  36  del  1990  (ora
indicata quale norma di riferimento nell'autorizzazione della spesa),
che disponeva l'assunzione di personale  dirigenziale  con  selezione
diretta e mediante  stipula  di  contratti  quinquennali  di  diritto
privato rinnovabili; 
    che, riferisce ancora il ricorrente, la norma impugnata era stata
omessa in sede di promulgazione della legge e quindi non e' entrata a
far parte dell'ordinamento giuridico regionale; 
    che il Commissario dello Stato osserva  come,  in  occasione  del
disegno di legge n. 58, fosse  stato  soppresso  un  emendamento  che
consentiva il mantenimento in servizio di detto personale; 
    che, pertanto, l'inserimento nell'Allegato 1 al disegno di  legge
impugnato  dei  tre  capitoli  di  spesa  rifinanziati  costituirebbe
all'evidenza  uno  strumento  surrettizio  per  il  mantenimento   in
servizio, almeno sino al 2015, di dipendenti con rapporti di lavoro a
tempo determinato, in contrasto con gli art. 3, 51 e 97 Cost.  e  con
l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, secondo cui, a decorrere
dall'anno 2011, le amministrazioni possono avvalersi di  personale  a
tempo determinato nel limite del 50% della  spesa  sostenuta  per  le
stesse finalita' nell'anno 2009; 
    che il ricorrente rileva altresi' che  gli  attuali  stanziamenti
risultano incrementati (per il  capitolo  320013)  di  oltre  il  50%
rispetto ai dati rendicontati negli esercizi 2010 e 2011  e  previsti
per il 2012; 
    che, infine, egli osserva come, sebbene  la  spesa  «Stipendi  ed
altri assegni fissi al personale con qualifica dirigenziale  a  tempo
determinato»  del  capitolo  320013  sia  definita  obbligatoria,  il
suddetto capitolo non e' riportato tra le  spese  nell'elenco  1  del
bilancio regionale; 
    che la Regione siciliana non si e' costituita in giudizio; 
    che, successivamente all'impugnazione, nella seduta n. 40 del  10
maggio 2013, l'Assemblea regionale siciliana  ha  approvato  l'ordine
del giorno n. 96, per la promulgazione  della  legge,  con  omissione
delle parti impugnate; 
    che  risulta  che  la  legge  regionale  15  maggio  2013,  n.  9
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013.  Legge  di
stabilita' regionale), e' stata poi promulgata con l'omissione  delle
norme censurate, ad eccezione,  tuttavia,  dell'Allegato  1,  ove  e'
contenuta l'autorizzazione di spesa per i tre capitoli contestati dal
ricorrente; 
    che, in data 2 maggio 2014, e' stata depositata nella cancelleria
della Corte costituzionale documentazione relativa ad uno scambio  di
corrispondenza  tra  l'Avvocatura  generale   dello   Stato   ed   il
Commissariato dello Stato  per  la  Regione  siciliana,  dalla  quale
risulta che l'Avvocatura, in  data  7  aprile  2014,  ha  inviato  al
Commissario dello Stato una missiva volta a conoscere  se  lo  stesso
avesse «eventualmente un  residuo  interesse  alla  coltivazione  del
giudizio», e  che  il  Commissariato  dello  Stato,  con  missiva  di
risposta  spedita  il  15  aprile  2014,   ha   comunicato   che   il
Commissariato stesso «non nutre interesse residuo  alla  coltivazione
del giudizio di cui trattasi»; 
    che,  successivamente,  in  data  13  novembre  2014,  e'   stata
depositata la sentenza di questa Corte n. 255 del 2014, pronunciata a
seguito di autorimessione, con la quale, per  il  ritenuto  contrasto
con l'art. 10 della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda  della  Costituzione),  e'
stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31,  comma
2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione  e  sul
funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito  dall'art.
9, comma 1, della legge 5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3),  limitatamente  alle  parole
«Ferma  restando  la  particolare  forma  di  controllo  delle  leggi
prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana». 
    Considerato che questa Corte, con la citata sentenza n.  255  del
2014, sopravvenuta alla proposizione del  ricorso,  riconoscendo  che
«il peculiare controllo di costituzionalita' delle leggi [...]  della
Regione siciliana - strutturalmente preventivo - e' caratterizzato da
un minor grado di garanzia dell'autonomia rispetto a quello  previsto
dall'art. 127 Cost.», ha ritenuto, in applicazione dell'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della  parte  seconda  della  Costituzione),  ove  si  introduce   la
"clausola di maggior favore" ai fini della piu' estesa garanzia delle
autonomie speciali, che anche alla  Regione  siciliana  debba  essere
esteso il sistema di impugnativa successiva  delle  leggi  regionali,
previsto dal nuovo testo dell'art.  127  Cost.,  dichiarando  percio'
l'illegittimita' costituzionale, in parte qua, della norma - che tale
estensione impediva - di cui all'art. 31, comma  2,  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9,  comma  1,  della
legge  5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3); 
    che, in conseguenza dell'eliminazione del frammento normativo che
manteneva fermo il  particolare  sistema  di  controllo  delle  leggi
siciliane, risultano  ora  non  piu'  operanti  le  norme  statutarie
relative  alle  competenze  del  Commissario  dello  Stato  in   tale
procedura di controllo, «alla stessa stregua di quanto  affermato  da
questa Corte con riguardo a quelle dell'Alta  Corte  per  la  Regione
siciliana (sentenza n. 38  del  1957),  nonche'  con  riferimento  al
potere del Commissario dello Stato circa l'impugnazione delle leggi e
dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del 1989)» (sentenza n.  255
del 2014); 
    che  pertanto  -  per  effetto  della  estensione  alla   Regione
siciliana del controllo successivo previsto  dall'art.  127  Cost.  e
dall'art. 31 della legge n. 87 del 1953  per  le  Regioni  a  statuto
ordinario -  non  trovano  piu'  applicazione  gli  artt.  27  (sulla
competenza del Commissario  dello  Stato  ad  impugnare  le  delibere
legislative dell'Assemblea regionale siciliana), 28, 29  e  30  dello
statuto di autonomia, secondo quanto affermato da questa Corte per le
altre Regioni ad autonomia speciale; 
    che, nel caso di specie, non assume rilievo la circostanza  della
promulgazione (eventualmente)  intervenuta  di  una  specifica  norma
della legge  regionale  impugnata,  concernente  l'autorizzazione  di
spesa per i tre capitoli contestati dal ricorso del Commissario dello
Stato; 
    che, infatti,  l'estensione  anche  alla  Regione  siciliana  del
modello di controllo successivo delle leggi impedisce  in  radice  la
prosecuzione del presente giudizio, anche agli effetti  di  qualunque
altra valutazione, sia in ordine alla cessazione  della  materia  del
contendere, sia in ordine alla eventuale rimessione  in  termini  del
Governo per l'impugnazione della disposizione a suo  tempo  censurata
dal Commissario (per la quale l'Avvocatura generale dello  Stato  non
ha comunque  manifestato  interesse,  come  risulta  dalla  ricordata
corrispondenza con  il  Commissariato  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana); 
    che, dunque,  va  dichiarata  in  limine  l'improcedibilita'  del
ricorso (sentenza n. 17 del 2002; ordinanze n. 111 e n. 105 del 2015,
n. 228, n. 182 e n. 65 del 2002).