ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  71  del
codice di procedura penale e dell'art. 159, primo comma,  del  codice
penale, promosso dal Giudice di pace di Prato nel procedimento penale
a carico di F.C., con ordinanza del 24 aprile 2014,  iscritta  al  n.
197 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Udito nella camera di consiglio del 13  maggio  2015  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 24 aprile 2014 (r.o. n.  197  del
2014), il Giudice di pace di Prato ha sollevato, in riferimento  agli
artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  71  del  codice  di  procedura
penale e dell'art. 159, primo comma, del codice penale, «in combinato
disposto», nella parte in cui prevedono che  il  procedimento  penale
sia   sospeso   anche   nelle   ipotesi   in   cui   sia    accertata
l'irreversibilita'  dell'incapacita'  dell'imputato  di   partecipare
coscientemente   ad   esso   «con   correlativa   sospensione   della
prescrizione»; 
    che, secondo il giudice a quo, nel caso di temporanea incapacita'
dell'imputato, l'art. 71 cod. proc.  pen.  assicurerebbe  una  tutela
effettiva del diritto di difesa, in quanto il  procedimento  verrebbe
sospeso, ma riprenderebbe il suo corso in seguito alla guarigione,  e
sarebbe correlativamente sospesa, a norma dell'art.  159  cod.  pen.,
anche la prescrizione; 
    che, invece, nel  caso  in  cui  l'imputato  sia  «in  condizioni
d'incapacita' irreversibili», la sospensione del processo penale sine
die, e la conseguente sospensione della prescrizione, lo renderebbero
un "eterno giudicabile"; 
    che, in caso di  guarigione  dopo  un  lungo  periodo  di  tempo,
l'imputato non potrebbe difendersi «in maniera pregnante» e  conforme
al dettato costituzionale; 
    che, oltre all'art. 24 Cost.,  le  norme  impugnate  violerebbero
anche  l'art.  3  Cost.,  in  quanto,  una  volta  accertata  la  sua
irreversibile  malattia,   l'imputato,   "eterno   giudicabile",   si
troverebbe in una situazione diversa dagli imputati in condizioni  di
incapacita' temporanea, nei confronti dei quali  il  processo  penale
potrebbe riprendere in tempi ragionevoli; 
    che  risulterebbe  violato  pure  l'art.  111  Cost.,  perche'  i
procedimenti   penali   celebrati   nei   confronti   degli   "eterni
giudicabili"  verrebbero  ad  incidere  sul  «buon  andamento   della
Giustizia, anche relativamente alle spese afferenti la protrazione di
periodiche  perizie   a   tempo   indeterminato»,   e   sul   diritto
dell'imputato ad ottenere una «pronuncia in ragionevoli  tempi,  come
componente del diritto ad un equo  processo  (art.  6  par.  1  della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
sue liberta' fondamentali)»; 
    che, in punto di rilevanza, il Giudice di pace di  Prato  precisa
che  l'imputato,  dal  2008,   era   stato   sottoposto   a   perizie
medico-legali,  dalle  quali  era  emersa  la  sua   incapacita'   di
partecipare  coscientemente  al  processo,  derivante  da  «patologie
degenerative irreversibili», consistenti in un  «disturbo  depressivo
maggiore con componente  psicotica  in  deterioramento  cognitivo  da
vascopatia cerebrale cronica»; 
    che, in seguito a  cio',  il  processo  era  stato  sospeso,  con
conseguente sospensione della prescrizione. 
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di  Prato   dubita,   in
riferimento  agli  artt.  3,  24,  secondo   comma,   e   111   della
Costituzione, della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  71  del
codice di procedura penale e dell'art. 159, primo comma,  del  codice
penale, «in combinato disposto», nella parte in cui prevedono  che  i
processi  penali  siano  sospesi  anche  nelle  ipotesi  in  cui  sia
accertata  l'irreversibilita'   dell'incapacita'   dell'imputato   di
partecipare coscientemente al processo «con  correlativa  sospensione
della prescrizione»; 
    che la questione concerne il «combinato disposto» degli artt.  71
cod. proc. pen. e 159, primo comma, cod. pen., per effetto del  quale
la sospensione della prescrizione e' destinata a non avere  fine  nel
caso in cui l'incapacita' dell'imputato risulti irreversibile; 
    che, con la sentenza n. 45 del 2015, successiva all'ordinanza  di
rimessione,   questa   Corte    ha    dichiarato    l'«illegittimita'
costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice  penale,  nella
parte in  cui,  ove  lo  stato  mentale  dell'imputato  sia  tale  da
impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo  venga
sospeso, non esclude la  sospensione  della  prescrizione  quando  e'
accertato che tale stato e' irreversibile»; 
    che, pertanto, in seguito  alla  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale di cui alla sentenza n.  45  del  2015,  la  questione
sollevata  deve  essere  dichiarata   manifestamente   inammissibile,
perche' divenuta priva di oggetto (ex multis, ordinanze n. 252  e  n.
83 del 2014). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.