ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
554, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita'  2013),  promosso  dalla  Regione  autonoma  Sardegna  con
ricorso notificato il 26 febbraio 2013, depositato in cancelleria l'8
marzo 2013 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore
Nicolo' Zanon; 
    uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna
e l'avvocato  dello  Stato  Stefano  Varone  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  26  febbraio  2013  e
depositato in cancelleria il successivo  8  marzo  2013,  la  Regione
autonoma   Sardegna   ha   sollevato   questioni   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 118, 131, 132, 138, 141, 142,  143,
145, 146, 299, 380, 387, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463,
464,  465,  466  e  554  della  legge  24  dicembre  2012,   n.   228
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge di stabilita' 2013); 
    che viene qui in esame l'impugnazione del solo art. 1, comma 554,
della citata legge n. 228 del 2012, censurato  per  violazione  degli
artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8,  54  e  56  dello  statuto  speciale  per  la
Sardegna di cui alla legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3
(Statuto speciale per la Sardegna), nonche' degli artt. 2, 3,  117  e
119  della  Costituzione  e  del  «principio  di  uguaglianza  e   di
ragionevolezza»; 
    che la norma censurata  stabilisce  che  «Le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  attuano  le
disposizioni di cui alla presente legge  nelle  forme  stabilite  dai
rispettivi  statuti  di  autonomia  e   dalle   relative   norme   di
attuazione»; 
    che  la  violazione  degli   indicati   parametri   statutari   e
costituzionali sarebbe dovuta all'assenza di una previsione  in  base
alla quale le disposizioni contenute nella legge n. 228 del 2012 - in
particolare quelle impugnate - trovino  attuazione,  da  parte  delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano, solo nel rispetto delle disposizioni dei rispettivi  statuti
speciali e delle relative norme di attuazione; 
    che cio' consentirebbe, quindi, che la  stessa  attuazione  delle
norme impugnate possa avvenire anche in violazione delle disposizioni
dello statuto speciale per la Sardegna e della Costituzione; 
    che la Regione autonoma Sardegna  richiama,  in  particolare,  la
sentenza n. 241 del 2012, con cui la Corte costituzionale ha ritenuto
che, attraverso  la  clausola  di  salvaguardia  contenuta  nell'art.
19-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per  lo  sviluppo),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  14
settembre 2011, n. 148, i «parametri  di  rango  statutario  assumono
[...] la funzione di generale limite per l'applicazione  delle  norme
del decreto-legge  n.  138  del  2011,  nel  senso  che  queste  sono
inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con
gli statuti e le relative norme di attuazione»; 
    che,  secondo  la  ricorrente,  vi  sarebbe  differenza  tra   la
formulazione dell'art. 19-bis del d.l. n. 138 del 2011,  secondo  cui
«L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
avviene nel rispetto dei loro  statuti  e  delle  relative  norme  di
attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della  legge  5
maggio 2009, n. 42», e quella, «ben piu' restrittiva», dell'impugnato
art. 1, comma 554, della legge n. 228 del 2012; 
    che, sempre a suo avviso, solo replicando la  prima  formulazione
sarebbe possibile ottenere un meccanismo - nei termini in cui esso e'
stato ricostruito dalla citata sentenza della Corte costituzionale n.
241 del 2012 - idoneo a salvaguardare le attribuzioni degli  enti  ad
autonomia speciale  e,  con  esse,  la  legittimita'  dell'intervento
statale; 
    che, in assenza di quella  formulazione,  il  censurato  art.  1,
comma 554, violerebbe i parametri costituzionali gia' sopra indicati,
non prevedendo che l'attuazione delle disposizioni della legge n. 228
del 2012 - e, in  particolare,  di  quelle  impugnate  dalla  Regione
autonoma Sardegna con lo stesso ricorso - possa avere luogo solo  nel
rispetto delle previsioni degli statuti speciali; 
    che, con atto depositato in cancelleria il 4 aprile 2013,  si  e'
costituito in giudizio il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo il rigetto del ricorso relativo alle varie disposizioni  di
legge impugnate, ma nulla deducendo,  con  riguardo  all'impugnazione
dell'art. 1, comma 554, della legge n. 228 del 2012; 
    che, nella memoria depositata il 27 dicembre 2013,  in  occasione
dell'udienza pubblica del 28 gennaio 2014, poi  rinviata,  la  difesa
della Regione autonoma Sardegna, anche in  considerazione  del  fatto
che l'Avvocatura generale  dello  Stato  nulla  aveva  dedotto  sulla
specifica impugnazione ora all'esame, ha riferito di non  opporsi  ad
una  interpretazione  della  disposizione   impugnata   che   escluda
l'applicabilita', nei confronti della ricorrente, delle  disposizioni
della legge impugnata incidenti sulla sfera  di  autonomia  garantita
dallo statuto alla Regione autonoma Sardegna; 
    che, con atto depositato il 23 gennaio 2015, la Regione  autonoma
Sardegna ha rinunciato al ricorso presentato  avverso  i  commi  138,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462,
463, 464, 465 e 466 dell'art. 1 della legge  n.  228  del  2012,  con
salvezza dell'impugnazione avverso il comma  554  dell'art.  1  della
medesima legge, oggetto del presente giudizio; 
    che, con atto depositato il 17 marzo 2015,  la  Regione  autonoma
Sardegna ha rinunciato all'impugnativa dei commi 118, 131, 132 e  299
contenuti nell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, ancora  una  volta
con salvezza dell'impugnazione avverso il comma 554 dell'art. 1 della
medesima legge, oggetto del presente giudizio, oltre  che  dei  commi
380 e 387. 
    Considerato  che  la  Regione  autonoma  Sardegna  ha   sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  in  relazione  a   varie
disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228  (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge
di stabilita' 2013); 
    che l'esame di  questa  Corte  e'  qui  limitato  alla  questione
relativa all'art. 1, comma 554, della legge  n.  228  del  2012,  per
violazione degli artt. 3, 4, 5, 6,  7,  8,  54  e  56  dello  statuto
speciale per la Sardegna, nonche' degli artt. 2, 3, 117 e  119  della
Costituzione e del «principio di uguaglianza e di ragionevolezza»; 
    che, secondo la ricorrente, tale disposizione sarebbe inidonea  a
tutelare le attribuzioni delle Regioni e delle Province ad  autonomia
differenziata, perche' imporrebbe a tali enti territoriali di attuare
le  disposizioni  della  legge  n.  228  del  2012,  senza  prevedere
espressamente che  la  sfera  di  competenza  loro  riconosciuta  dai
rispettivi  statuti  speciali   sia   comunque   fatta   salva,   ove
l'attuazione risulti lesiva di tale sfera; 
    che  tale  comma   contiene   una   clausola   di   salvaguardia,
l'apprezzamento del cui contenuto - in funzione di tutela della sfera
di autonomia garantita dallo statuto alla Regione autonoma Sardegna -
avrebbe senso ed utilita' solo in  relazione  al  disposto  di  altre
norme  della  medesima  legge,  che  pretendano  di  applicarsi  alla
ricorrente; 
    che  e'  intervenuta  rinuncia,  da   parte   della   ricorrente,
all'impugnazione della gran  parte  delle  altre  disposizioni  della
legge n. 228 del  2012,  anche  di  quelle  rispetto  alle  quali  la
clausola di salvaguardia  dovrebbe  esercitare  la  propria  funzione
(Corte costituzionale, sentenze n. 77 e n. 75 del 2015, ordinanze  n.
121 e n. 62 del 2015, e, in particolare,  sentenza  141  del  2015  e
ordinanza n. 68 del 2015); 
    che la ricorrente ha fatto salve solo le impugnazioni  avverso  i
commi 380 e 387 della l. n. 228 del 2012; 
    che, dalla sentenza n. 155 del 2015, con la quale questa Corte ha
definito i ricorsi contro i commi da ultimo citati, si evince che  la
clausola  di  salvaguardia  non  rileva  per  la  decisione  di  tali
questioni; 
    che,  pur  potendo  trovare  ingresso,  nel   giudizio   in   via
principale, questioni promosse  "in  via  cautelativa  ed  ipotetica"
sulla base di interpretazioni  prospettate  soltanto  come  possibili
(sentenze n. 298 del 2012, n. 294 del 2005, n. 412 del 2004 e n.  228
del 2003), tali questioni devono  essere  tuttavia  strumentali  alla
salvaguardia del sistema costituzionale di riparto delle  competenze,
una  volta  che  se  ne  lamentino  violazioni  dirette  e  immediate
(ordinanza n. 342 del 2009); 
    che, alla luce delle varie rinunce  ricordate,  la  questione  di
costituzionalita' sulla formulazione della  clausola  non  e'  invece
strumentale alla salvaguardia  in  concreto  delle  competenze  della
ricorrente, perche' la disposizione e'  ormai  carente  di  qualunque
potenzialita' lesiva (sentenza n. 77 del 2015); 
    che, pertanto, la questione e' manifestamente  inammissibile  per
difetto, in capo  alla  ricorrente,  di  interesse  a  proseguire  il
giudizio.