ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7,  commi
2, 3 e 4, e 13, commi 2 e 3, della delibera legislativa della Regione
siciliana relativa al disegno di legge n. 381-3-306-346 (Norme per la
tutela  della  salute  e  del   territorio   dai   rischi   derivanti
dall'amianto), approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana  nella
seduta del 26 marzo 2014, promosso dal Commissario dello Stato per la
Regione siciliana con ricorso notificato il 3 aprile 2014, depositato
in cancelleria l'8 aprile 2014 ed iscritto  al  n.  30  del  registro
ricorsi 2014. 
    Udito nella camera di consiglio dell'8  luglio  2015  il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
    Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe,  il  Commissario  dello
Stato per la Regione siciliana ha promosso questioni di  legittimita'
costituzionale degli artt. 7, commi 2, 3 e 4, e  13,  commi  2  e  3,
della  delibera  legislativa  relativa  al  disegno   di   legge   n.
381-3-306-346 (Norme per la tutela della salute e del territorio  dai
rischi derivanti dall'amianto), approvato dalla  Assemblea  regionale
siciliana nella seduta del 26 marzo 2014; 
    che, ad avviso del ricorrente, l'art. 7, commi 2, 3  e  4,  nella
parte in cui dispone l'assunzione a carico della Regione siciliana  -
gia' sottoposta al piano di rientro  dal  disavanzo  sanitario  -  di
oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare
in favore dei pazienti affetti  da  patologie  causate  dall'amianto,
violerebbe  l'art.  117,  terzo   comma,   della   Costituzione,   in
riferimento  alla  norma  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
dettata dall'art. 2, comma 95, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2010), secondo cui «[g]li  interventi
individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione,  che
e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a  non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla  piena  attuazione  del
piano di rientro»; 
    che, inoltre, il successivo art. 13, commi 2 e 3, nella parte  in
cui  introduce  nuove  sanzioni  amministrative,  contrasterebbe  con
l'art. 23 Cost., in quanto, in violazione del principio di  legalita'
sostanziale, non definirebbe compiutamente ne'  l'autorita'  titolare
del  potere,  ne'  i  soggetti  tenuti  all'adempimento  dell'obbligo
sanzionato, ne', tantomeno, l'obbligo stesso; 
    che la medesima disposizione  contrasterebbe,  altresi',  con  il
principio di imparzialita' dell'azione amministrativa di cui all'art.
97  Cost.,  poiche',  in  ragione   del   suo   contenuto   generico,
consentirebbe  all'autorita'  preposta  al  potere  di  vigilanza  di
«ritenere variamente leciti o illeciti gli stessi comportamenti e  di
sanzionare o meno i singoli soggetti ritenuti rientranti o meno nella
generica categoria individuata dalla norma»; 
    che la Regione siciliana non si e' costituita in giudizio; 
    che, in sede di promulgazione del suddetto disegno di legge,  con
legge regionale 29 aprile 2014, n. 10  (Norme  per  la  tutela  della
salute  e  del  territorio  dai   rischi   derivanti   dall'amianto),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Regione  siciliana  del  9
maggio 2014, n. 19, sono state omesse le disposizioni  oggetto  della
presente impugnazione; 
    che, successivamente, questa Corte, con la sentenza  n.  255  del
2014,  pronunciata  a  seguito  di  autorimessione,   ha   dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma  2,  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9,  comma  l,  della
legge  5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle  parole  «Ferma  restando  la
particolare forma di controllo delle  leggi  prevista  dallo  statuto
speciale della Regione siciliana», per contrasto con l'art. 10  della
legge cost. 18 ottobre 200l, n. 3 (Modifiche al titolo V della  parte
seconda della Costituzione). 
    Considerato  che,  con  la  citata  sentenza  n.  255  del  2014,
sopravvenuta   alla   proposizione   del   ricorso,   questa   Corte,
riconoscendo che «il peculiare controllo di  costituzionalita'  delle
leggi [...] della Regione siciliana - strutturalmente preventivo - e'
caratterizzato da un minor grado di garanzia dell'autonomia  rispetto
a  quello  previsto  dall'art.   127   Cost.»,   ha   dichiarato   la
illegittimita' costituzionale dell'art. 31, comma 2, della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9,  comma  l,  della
legge  5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3), nella parte in  cui,  mantenendo  in  vigore  la
predetta peculiare forma di  controllo  delle  leggi  prevista  dallo
statuto speciale della Regione siciliana, si poneva in contrasto  con
la «clausola di maggior favore» prevista  dall'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 200l, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte  seconda  della  Costituzione),  a  garanzia  delle   autonomie
speciali; 
    che, in conseguenza di tale pronuncia, «deve pertanto  estendersi
anche alla Regione siciliana il sistema di  impugnativa  [successiva]
delle leggi regionali, previsto  dal  riformato  art.  127  Cost.»  e
devono ritenersi «non piu' operanti le norme statutarie relative alle
competenze del Commissario dello  Stato  nel  controllo  delle  leggi
siciliane, alla stessa stregua di quanto affermato  da  questa  Corte
con riguardo a  quelle  dell'Alta  Corte  per  la  Regione  siciliana
(sentenza n. 38 del 1957), nonche'  con  riferimento  al  potere  del
Commissario dello  Stato  circa  l'impugnazione  delle  leggi  e  dei
regolamenti statali (sentenza n. 545 del 1989)» (sentenza n. 255  del
2014); 
    che, pertanto, gli artt. 27  (sulla  competenza  del  Commissario
dello Stato  ad  impugnare  le  delibere  legislative  dell'Assemblea
regionale siciliana), 28, 29 e 30 del regio  decreto  legislativo  15
maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello  Statuto  della  Regione
siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.
2, non trovano piu' applicazione, per  effetto  dell'estensione  alla
Regione siciliana del controllo successivo previsto dagli  artt.  127
Cost. e 31 della legge n. 87  del  1953  per  le  Regioni  a  statuto
ordinario,   secondo   quanto   gia'   affermato   dalla   richiamata
giurisprudenza di questa Corte per  le  altre  Regioni  ad  autonomia
differenziata e per le Province autonome; 
    che la predetta estensione alla Regione siciliana  del  controllo
successivo di legittimita' costituzionale impedisce che  il  presente
giudizio possa avere seguito (anche  agli  effetti,  quindi,  di  una
pronuncia di cessazione della  materia  del  contendere  per  mancata
promulgazione delle disposizioni impugnate, circostanza  quest'ultima
che preclude anche la concessione  di  una  eventuale  rimessione  in
termini in favore della Presidenza del Consiglio dei  ministri),  non
essendo piu' previsto che questa  Corte  eserciti  il  suo  sindacato
sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata
promulgata e pubblicata  e,  quindi,  sia  divenuta  legge  in  senso
proprio; 
    che, pertanto, deve dichiararsi in limine l'improcedibilita'  del
ricorso (sentenza n. 17 del 2002 e ordinanze n. 123, n. 111 e n.  105
del 2015 e n. 228, n. 182 e n. 65 del 2002).