ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  38,  comma
4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni  urgenti  per
la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso  dal  Tribunale  ordinario  di
Livorno, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra P.R. e  l'INPS
con ordinanza del 28 gennaio 2014, iscritta al  n.  74  del  registro
ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visto l'atto di costituzione dell'INPS; 
    udito nella camera di consiglio dell'8  luglio  2015  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che - nel corso di un giudizio civile avente ad  oggetto
l'adeguamento di una prestazione previdenziale  -  l'adito  Tribunale
ordinario di Livorno, sezione lavoro, ha  sollevato,  in  riferimento
agli artt. 3 e 117, primo comma,  della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 4, del  decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le disposizioni  di  cui
al comma 1, lettera d), numero 1),  si  applicano  anche  ai  giudizi
pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore  del  predetto
d.l. n. 98 del 2011; 
    che  la  difesa  dell'INPS,  ha   concluso   per   la   manifesta
inammissibilita' della riferita questione. 
    Considerato che, successivamente alla  ordinanza  di  rimessione,
questa  Corte,  con  la  sentenza  n.  69  del  2014,  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del predetto art. 38,  comma  4,  del
d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 111
del 2011, «nella parte in cui prevede che le disposizioni di  cui  al
comma 1, [della intera] lettera d), si  applicano  anche  ai  giudizi
pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto»; 
    che,  dunque,  la  questione  in  esame  deve  essere  dichiarata
manifestamente inammissibile per  sopravvenuta  carenza  di  oggetto,
poiche' con la citata sentenza la disposizione censurata dal  giudice
a quo e' gia' stata rimossa dall'ordinamento con  efficacia  ex  tunc
(ex plurimis, ordinanze n. 261 e n. 206 del 2014, n. 321 e n. 177 del
2013, n. 315 e n. 182 del 2012). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.