ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra P.R. e l'INPS con ordinanza del 28 gennaio 2014, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di costituzione dell'INPS; udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che - nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto l'adeguamento di una prestazione previdenziale - l'adito Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del predetto d.l. n. 98 del 2011; che la difesa dell'INPS, ha concluso per la manifesta inammissibilita' della riferita questione. Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 69 del 2014, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del predetto art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, «nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, [della intera] lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto»; che, dunque, la questione in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, poiche' con la citata sentenza la disposizione censurata dal giudice a quo e' gia' stata rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 261 e n. 206 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.