LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CREMONA
Sezione 3
Riunita con l'intervento dei signori:
Vacchiano Massimo, Presidente e Relatore
Bottoni Francesco, Giudice
Galli Ezio Donato, Giudice
Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 438/2013
depositato il 14 novembre 2013
avverso avviso di accertamento n. ICA 100 I.C.I. 2009
avverso avviso di accertamento n. ICA 104 I.C.I. 2010
avverso avviso di accertamento n. ICA 97 I.C.I. 2008
Contro: Area riscossioni S.P.A. proposto dal ricorrente:
Campanini Enrica, Via Manzoni n. 41 - 26041 Casalmaggiore (CR),
difeso da: Zontini avv. Anna, Corso Campi n. 63 - 26100 Cremona.
Svolgimento del processo
In data 1° luglio 2013, su delega del Comune di Casalmaggiore
(Cremona), il concessionario «Ufficio Area Riscossioni s.p.a.» avente
sede in Mondovi' (Cuneo) ha notificato a Campanini Enrica gli avvisi
di accertamento ICI, anni 2008, 2009 e 2010, per il mancato pagamento
delle imposte, in relazione ad un terreno di proprieta' della
contribuente, in quanto la stessa non lo aveva dichiarato come area
fabbricabile.
Avverso tale atto, Campanini Enrica ha proposto ricorso avanti
alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, notificandolo al
concessionario «Ufficio Area Riscossioni s.p.a.» mediante
raccomandata inviata in data 15 ottobre 2013.
Nel ricorso la ricorrente ha dichiarato di individuare la
competenza territoriale di questa Commissione, tenuto conto che nella
circoscrizione di Cremona era ubicato l'immobile e ritenendo questa
«l'interpretazione piu' logica dell'art. 4 del d.lgs. n. 546/1992».
Nel merito, la Campanini ha evidenziato:
che il terreno costituiva area pertinenziale tenuta a
giardino e classificata a verde privato, come tale inutilizzabile a
fini edificatori;
che tale situazione era ben conosciuta dal Comune, sicche' la
contribuente non era tenuta ad inviare agli uffici comunali alcuna
informazione al riguardo;
che la sanzione non era irrogabile poiche' l'eventuale
omissione non aveva impedito l'accertamento.
Per questi motivi, la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli
impugnati atti, con rifusione delle spese del giudizio.
Con controdeduzioni pervenute in data 9 dicembre 2013 si e'
costituito l'Ufficio Area Riscossioni s.p.a. di Mondovi' (Cuneo),
eccependo l'incompetenza territoriale di questa Commissione sul
presupposto, piu' volte stabilito dalla Corte di Cassazione, che
l'individuazione del giudice territorialmente competente avrebbe
dovuto essere determinata dall'ubicazione dell'ufficio che aveva
emanato l'atto.
Nel sottolineare come a norma dell'art. 5 del d.lgs. n. 546/1992
tale competenza fosse inderogabile, il concessionario ha fatto
presente che, dunque, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato
avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, tenuto conto
che l'atto impugnato era stato emesso dall'Area Riscossioni s.p.a.
avente sede in Mondovi'.
Nel merito, il concessionario ha replicato alla contestazione
della ricorrente, facendo rilevare come una parte del terreno fosse
area libera, ove sarebbe stato possibile edificare.
Ad avviso del concessionario, la sanzione doveva applicarsi
avendo l'omissione arrecato pregiudizio all'esercizio di controllo,
ancorche' non ne avesse impedito l'accertamento.
Per questi motivi, il concessionario ha chiesto, preliminarmente,
che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale di questa
Commissione, competente essendo la Commissione Tributaria Provinciale
di Cuneo e, in subordine, che fosse respinta la domanda della
ricorrente, con rifusione delle spese del giudizio.
In data 5 giugno 2014 la ricorrente ha presentato una memoria con
la quale ha ribadito le proprie argomentazioni svolte a sostegno del
ricorso.
All'udienza del 16 giugno 2014, il difensore della ricorrente ha
eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, d.lgs. n.
546/1992 con riferimento all'art. 25 Cost., tenuto conto che
l'attribuzione della competenza territoriale del giudice dove ha sede
Area Riscossioni s.p.a. violerebbe i principi del giudice naturale.
Il difensore, nel chiedere di poter produrre memoria al fine di
meglio illustrare la predetta eccezione, ha pure rappresentato come
in data 14 luglio 2014 fosse stata fissata la trattazione, avanti a
questa Commissione, di analogo ricorso proposto da Zontini Annetta.
La Commissione si e' riservata di decidere, dando termine di 10
giorni per il deposito di memoria difensiva.
In data 26 giugno 2014 e' pervenuta memoria difensiva con la
quale la ricorrente ha illustrato le ragioni poste a fondamento
dell'eccezione di illegittimita' costituzionale.
Motivi della decisione
Preliminare disamina deve essere dedicata all'eccezione
d'incompetenza territoriale sollevata dal concessionario.
La Campanini, sin dal proprio atto introduttivo, ha
immediatamente rappresentato come questa Commissione fosse competente
a decidere la controversia, facendo notare che la competenza
territoriale avrebbe dovuto principalmente radicarsi, a norma
dell'art. 4, d.lgs. n. 546/1992, nella circoscrizione in cui si
fossero trovati gli immobili e gli enti impositori.
Per contro, ha sostenuto l'«Ufficio Area Riscossioni s.p.a.», con
sede in Mondovi' (Cuneo), che nel caso in esame la competenza
territoriale spetterebbe alla Commissione Tributaria Provinciale di
Cuneo, atteso che in tale circoscrizione ha sede il concessionario
che ha emesso l'atto.
La questione e' gia' stata affrontata da questa Commissione, la
quale, in occasione di altro ricorso proposto dalla Campanini
riguardante la stessa imposta relativa al medesimo immobile (ICI per
gli anni 2006 e 2007), ha ritenuto competente a decidere la
controversia la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo (si veda:
Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, 21 ottobre 2013, n.
101.03.13).
In motivazione, la Commissione, dopo aver premesso che l'«Ufficio
Area Riscossioni s.p.a.», con sede in Mondovi' (Cuneo), con
l'impugnato atto, aveva autonomamente determinato l'imposta, senza
che al suo accertamento avesse dato impulso il Comune, ha evidenziato
come, a mente dell'art. 4 del d.lgs. n. 546/1992, permanesse la
competenza della Commissione Tributaria ove aveva sede l'ente locale
qualora detto ente avesse emesso l'atto impugnato; diversamente, nel
caso in cui la societa' concessionaria avesse avuto, oltre che il
potere di riscossione, anche quello di emettere l'atto di
accertamento, la competenza doveva essere collegata all'area
territoriale in cui operava la societa' medesima.
A tale conclusione la Commissione e' pervenuta in conformita'
all'interpretazione seguita dalla Corte di Cassazione, la quale, pur
trattando una controversia avente ad oggetto una diversa imposta (la
c.d. «TOSAP»), aveva stabilito il generale principio che, laddove
l'ente locale, tramite l'atto di concessione, si fosse spogliato di
determinate competenze, il concessionario sarebbe subentrato nei
diritti e negli obblighi del Comune verso i contribuenti, sicche'
questi non sarebbero stati piu' semplici esattori delle imposte, ma
avrebbero gestito l'intero servizio ad esso attinente (Cass. 13
agosto 2004, n. 15.864).
Nel presente giudizio, la ricorrente ha, innanzitutto, criticato
la precedente decisione di questa Commissione, facendo rilevare come,
proprio alla luce della citata pronuncia emessa dal Supremo Collegio,
la competenza avrebbe dovuto individuarsi nella circoscrizione di
Cremona, tenuto conto che, secondo quella sentenza, la legittimazione
dei concessionari sarebbe sussistente «quando i motivi fatti valere
in giudizio riguardino esclusivamente profili di irregolarita'
formale o procedurale imputabili al concessionario», mentre tale
legittimazione mancherebbe «quando la controversia attenga a
questioni sostanziali involgenti il rapporto d'imposta», rimanendo in
questo secondo caso «contraddittore ... soltanto l'ufficio o l'ente
impositore, con la conseguenza che la competenza territoriale della
Commissione Tributaria adita sara' definita in relazione
all'ubicazione territoriale di quest'ultima».
Ritiene la Commissione come l'obiezione non sia fondata, sicche'
va confermata l'interpretazione gia' seguita da questo Collegio,
secondo la quale la competenza debba essere radicata presso la
circoscrizione ove ha sede il soggetto che ha emesso l'atto.
Infatti, vero e' che nel caso in esame si controverte sul
rapporto e sulla legittimita' dell'imposta.
Tuttavia, la distinzione operata dalla ricorrente riprendendo un
passo della motivazione di Cass. n. 15.864/2004, secondo cui la
competenza sarebbe collegata alla sede del concessionario soltanto
ove si facesse questione di profili di irregolarita' formale o
procedurale imputabili al predetto concessionario e non anche quando
la controversia avrebbe avuto ad oggetto, come nella fattispecie, il
rapporto d'imposta, va pur sempre interpretata nel senso che in
questo secondo caso permane la rilevanza della sede dell'ente locale,
sempre che il concessionario non abbia emesso (unitamente ad un atto
di riscossione) un atto di accertamento.
E' evidente, invero, che se, come (pacificamente) nel caso che ci
occupa, il concessionario non si sia limitato ad emettere un atto di
riscossione, ma abbia istruito l'intera pratica pervenendo ad
accertare la debenza dell'imposta, nonche' la sua quantificazione (1)
, lo stesso sia legittimato passivo anche rispetto alle questioni
riguardanti il rapporto d'imposta, sicche' coerentemente la
competenza dovra' radicarsi presso la circoscrizione ove esso ha
sede.
Non si vede, d'altronde, come possa giustificarsi la competenza
presso la circoscrizione ove ha sede il Comune, se tale ente, non
avendo emesso l'avviso di accertamento, non sia, in alcun modo,
legittimato passivo.
La stessa pronuncia della Corte di Cassazione n. 15.864/2004,
piu' volte evocata, nel riconnettere la legittimazione passiva ai
concessionari quando i motivi fatti valere in giudizio dal
contribuente riguardino esclusivamente profili di irregolarita'
formale o procedurale imputabili agli stessi concessionari, ha, in
esordio di tale affermazione, espressamente precisato come tale
ristretta legittimazione passiva sussista - si badi - «con
riferimento agli atti di riscossione da questi direttamente
promanati», non anche con riferimento agli «atti di accertamento»
emessi dai concessionari.
E' indubbio che se ad emettere l'accertamento sia stato lo stesso
concessionario, questo sara' unico contraddittore, subentrando esso
nei diritti e negli obblighi del Comune verso i contribuenti.
Non e', dunque, corretto interpretare la norma avendo ad
esclusivo riferimento il contenuto delle doglianze fatte valere nella
controversia, dovendosi coordinare questo criterio con quello
inerente il soggetto che abbia concretamente emesso l'atto.
Sul punto, e' pure ritornata la Corte di legittimita', precisando
che «la competenza per territorio non e' determinata dalla legge
sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica
materia, di volta in volta, controversa, essendo, invece,
normativamente individuata suLLA base di criteri di collegamento tra
una specifica controversia ed una determinata zona del territorio,
per lo piu', fondati, fatte salve tassative eccezioni previste dalla
legge, sull'allocuzione spaziale dei soggetti in causa» (Cass. 23
marzo 20012, n. 4682).
In base a tale arresto, resta pertanto confermata l'applicazione,
«in subiecta materia», del principio generale statuito dal codice di
procedura civile (invocabile a norma dell'art. 1, d.lgs. n.
546/1992), secondo il quale la competenza territoriale e' quella del
luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, se persona
fisica, o ha la sede, se persona giuridica (nella specie, la sede del
concessionario, in quanto legittimato passivo).
Ne' l'estensione della legittimazione passiva del concessionario
ai giudizi inerenti il rapporto d'imposta e la sua debenza puo'
essere limitata, come vorrebbe la ricorrente, soltanto ai casi in cui
l'ente locale abbia affidato il servizio di accertamento e quello di
riscossione dell'imposta a norma degli artt. 25 e 52, d.lgs. n.
507/1993, sol perche' la sentenza della Corte di Cassazione n.
15.864/2004 sarebbe stata emessa trattando quella diversa imposta
(c.d. TOSAP).
Il principio e', infatti, valevole in tutti quei casi in cui
l'ente locale abbia affidato al concessionario, come nella
fattispecie in esame, non soltanto il servizio di riscossione, ma
anche quello di accertamento. E tale potere non e' certo circoscritto
dalle legge alla sola imposta TOSAP, essendo consentito per tutti i
tributi locali dagli artt. 52 e 53, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
laddove e' prevista la potesta' regolamentare delle province e dei
comuni di affidare, anche disgiuntamente, «l'accertamento e la
riscossione» a soggetti privati, iscritti all'albo presso il
Ministero delle finanze, appositamente abilitati ad effettuare tali
attivita'.
Tanto precisato e ribadita, de iure condito, la competenza
territoriale della Commissione nella cui circoscrizione il
concessionario ha emesso l'atto, si osserva come la ricorrente,
proprio in ragione della traslazione del giudizio avanti l'autorita'
di Cuneo, conseguente all'applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n.
546/1992, abbia, in subordine, sollevato l'eccezione d'illegittimita'
costituzionale di tale norma con riferimento agli artt. 97 e 25 Cost.
In particolare, la ricorrente ha censurato la norma nella parte
in cui consente che, qualora il concessionario abbia sede in una
circoscrizione diversa da quella istituzionale dell'ente impositore,
sia questa a prevalere rispetto a quella dell'ente.
Ad avviso della ricorrente, in tal modo il principio
costituzionale posto a fondamento dell'art. 97 Cost. viene capovolto,
poiche', mentre per gli enti pubblici la funzione istituzionale
corrisponde alla circoscrizione territoriale e da essa deriva la
sede, nei caso dei concessionari privati si giunge all'assurdo che la
sede liberamente scelta dall'ente trascini con se' territori ad essa
del tutto estranei (nel caso di specie: Cuneo assorbirebbe Cremona),
cosi' consentendosi che il privato scavalchi quello che nemmeno la
legge ordinaria potrebbe modificare: la territorialita' delle
funzioni pubbliche (art. 114 Cost.).
E tale particolare effetto viene paventato dal ricorrente anche
in relazione al richiamo al «foro del convenuto» operato dal nuovo
testo della disposizione oggetto del disegno di legge presentato al
Senato.
A questo proposito, la ricorrente ha pure sottolineato come, in
realta', sotto il profilo sostanziale, la Campanini fosse
«convenuta», essendo essa la parte tenuta a difendersi dall'atto
unilaterale con il quale era stata destinataria di un accertamento
tributario, nonche' potenzialmente esposta alle conseguenti procedure
esecutive.
Secondo la ricorrente, in base alla denunciata norma, alla
Campanini venivano preclusi i fori alternativi previsti dal codice di
procedura civile; fori che, in certo senso, costituivano gli stessi
criteri adottati nel diritto tributario sostanziale per individuare
il luogo in cui il rapporto tributario si concretizzava, quale
conseguenza «naturale» dell'art. 53 Cost.
In particolare:
il foro previsto dall'art. 20 c.p.c., con riferimento ai
diritti di obbligazione per i quali e' competente anche il giudice
del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione;
il foro previsto dall'art. 21 c.p.c., con riferimento ai
diritti concernenti gli immobili per i quali e' competente il giudice
del luogo ove e' posto l'immobile.
In definitiva, i principi costituzionali compromessi sarebbero i
seguenti.
Anzitutto, il principio stabilito dall'art. 97 Cost. in relazione
all'art. 114 Cost., che, definendo la funzione pubblica, assegnava
anche al cittadino la sua collocazione istituzionale con riferimento
alla persona (comune di residenza), ai beni (comune catastale), alle
attivita' produttive (partite IVA, ecc.). Consentire al
concessionario (privato) di spostare le funzioni da una
circoscrizione territoriale all'altra, equivaleva, per la ricorrente,
a privare il cittadino della sua territorialita', del tutto
coincidente, come radice costituzionale, a quella degli enti
pubblici.
L'altro principio era quello previsto dall'art. 25 Cost., secondo
cui nessuno poteva essere distolto dal giudice naturale, intendendosi
per tale, non gia' quello stabilito per legge, ma quello che
«rispecchia gli assetti di vita di cui la legge si occupa» (luogo in
cui si trovano i beni, in cui si percepisce il reddito, in cui si
producono beni o servizi).
Cosi' sintetizzati gli argomenti sviluppati dalla ricorrente a
fondamento dell'eccezione di illegittimita' costituzionale, ritiene
la Commissione come la prospettata questione di illegittimita'
costituzionale debba essere sottoposta allo scrutinio del giudice
delle leggi non essendo manifestamente infondata, sia pur per motivi
parzialmente diversi da quelli illustrati dalla contribuente.
Innanzitutto, non si dubita circa l'evidente rilevanza della
questione rispetto alla decisione del giudizio in corso, atteso che,
in ragione delle considerazioni sopra esposte, l'applicazione della
norma denunciata determinerebbe nella fattispecie in esame la
declinatoria, da parte di questa Commissione, della propria
competenza territoriale in favore della Commissione Tributaria
Provinciale di Cuneo, cioe' per l'appunto quell'effetto che la
ricorrente ha inteso appositamente contrastare manifestando concreto
interesse ad esercitare il proprio diritto di difesa avanti alla
Commissione nella cui circoscrizione trovasi l'ente locale
impositore, nonche' l'immobile oggetto d'imposizione tributaria e la
propria residenza.
Cio' posto e volgendo la disamina alla verifica di non manifesta
infondatezza della questione, occorre immediatamente escludere il
richiamo all'invocato art. 25 Cost., non potendosi qui mobilitare la
violazione del principio del «giudice naturale precostituito per
legge» con riferimento al dettato dell'art. 4 del d.lgs. n. 546/1992.
Invero, diversamente da quanto sembra prospettare la ricorrente,
tale principio esprime esclusivamente la necessita' che la legge
stabilisca quale sia il giudice competente prima che la controversia
insorga, non potendo l'ordinamento giuridico tollerare che la lite
venga decisa da un giudice designato dopo il fatto che l'abbia
generata, pena il rischio che possa essere vulnerata l'esigenza di
imparzialita' e uniformita' della funzione giurisdizionale.
Tale principio non e' violato dalla norma in oggetto, posto che
essa contiene l'indicazione preventiva del criterio mediante il quale
deve individuarsi la competenza territoriale della Commissione
Tributaria Provinciale: quello della circoscrizione della sede del
concessionario qualora questo abbia emesso l'atto da impugnare.
Nondimeno, risulta difficile negare che l'individuazione della
competenza in ragione della sede del concessionario possa comportare,
cosi' come accaduto nella fattispecie, effetti processuali distonici
rispetto alla ratio che dovrebbe ispirare la norma, ovvero quella di
rapportare la competenza in prossimita' del luogo in cui gli
interessi della pubblica amministrazione e del contribuente risultano
concretamente coinvolti.
Dalla diretta applicazione della norma accade, infatti, che, nel
caso, nient'affatto eccezionale, in cui l'ente locale affidi il
servizio di accertamento e riscossione dell'imposta ICI ad un
concessionario avente sede ben distante da quella del suddetto ente
(che, conseguentemente, e' pure distante da quello della
circoscrizione in cui si trova l'immobile, siccome censito dal
medesimo ente), la competenza debba trasferirsi presso quella lontana
circoscrizione, cosi' stravolgendosi il corretto rapporto
istituzionale che deve intercorrere tra cittadino e pubblica
amministrazione.
Quel corretto rapporto istituzionale che in alcun modo potrebbe
tollerare, ad esempio, che un contribuente residente in Milano debba
essere costretto ad impugnare un atto di accertamento avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in relazione ad una
imposta ICI gravante sul proprio immobile sito in Milano, sol perche'
nella circoscrizione del capoluogo pugliese si trovi la sede legale
del concessionario che sia stato incaricato del servizio di
accertamento e riscossione dal Comune di Milano.
Trattasi di una conseguenza all'evidenza aberrante che appare
idonea a ledere direttamente il diritto di difesa del contribuente
(art. 24 Cost.), nonche' al contempo il principio del buon andamento
della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), senza alcuna
razionale giustificazione.
Ne' tale giustificazione sarebbe possibile ravvisare considerando
la norma in esame quale espressione del principio del foro del
convenuto, dal momento che esso e' stato introdotto nel nostro
ordinamento processuale civile, quale regola peraltro derogabile, al
fine di facilitare il soggetto che si difende rispetto ad una
pretesa. E tale posizione, sotto il profilo sostanziale, e' semmai
ravvisabile proprio nel contribuente (potenzialmente debitore
rispetto alla pretesa del concessionario).
E' poi appena il caso di rilevare che tale regola - che, si badi,
a mente dell'art. 5, primo comma, d.lgs. n. 546/1992, e' inderogabile
- finirebbe per favorire soltanto la societa' privata concessionaria,
la quale, per una libera e autonoma scelta, avesse deciso di
accettare l'incarico del servizio di accertamento e/o riscossione da
parte di un ente locale ben distante dalla propria sede.
Per contro, la giurisprudenza, laddove in tema di competenza
richiama giustamente, quale criterio di collegamento tra una
specifica controversia ed una determinata zona del territorio, quello
fondato sull'allocazione spaziale dei soggetti in causa (si veda, ad
es.: Cass. n. 4682/2012, cit.), intende preferibilmente riferirsi al
luogo in cui il contribuente risiede o quello dove produce ricchezza,
o ancora il luogo dove e' sito il bene da sottoporre a imposizione.
Entro questi termini, appare condivisibile quanto argomentato al
riguardo dalla ricorrente, che ha rivendicato per il contribuente una
sorta di diritto di «territorialita'» nei rapporti istituzionali con
l'ente pubblico, quale diretta conseguenza della propria capacita'
contributiva prevista dall'art. 53 Cost.
E, d'altronde, non si comprende, davvero, come possa sottrarsi al
dubbio di illegittimita' costituzionale una norma che, pur
collocandosi in un contesto normativo che non dovrebbe affatto
trascurare i diritti del contribuente (come, tra l'altro, evocati
dallo statuto di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212), ne
pregiudica gravemente e ingiustificatamente proprio quello di difesa,
posto che, costringe il cittadino ad un gravoso spostamento verso il
luogo ove instaurare la propria azione giudiziaria.
Uno spostamento che, in ultima analisi, potrebbe, finanche
indurre il contribuente a rinunciare, suo malgrado, ad impugnare
l'atto, onde evitare di sottoporsi ad ulteriori oneri.
Non e' un caso se il legislatore, proprio nella materia in esame
e in particolare nel disciplinare la potesta' regolamentare degli
enti pubblici allorquando intendano concedere i servizi di
accertamento e riscossione dei tributi a terzi soggetti, abbia
avvertito la necessita' di stabilire all'art. 52, quinto comma,
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che l'affidamento di tali servizi
«non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente».
Infrangere il rapporto territoriale tra originario ente pubblico
(Comune di Casalmaggiore) e contribuente nel momento in cui
quest'ultimo intenda esercitare il proprio diritto alla tutela
giudiziaria, non determina soltanto un vulnus al diritto di difesa
del cittadino, ma finisce contestualmente per compromettere quella
corretta relazione intercorrente tra la pubblica amministrazione e la
base sociale.
L'esigenza del buon andamento dell'amministrazione, predicata
dall'art. 97 Cost. e', infatti, sottesa al perseguimento
dell'interesse generale della collettivita' nel rispetto dei diritti
dei singoli consociati.
Se si prevede che a giudicare la controversia tra un ente
pubblico e un contribuente sia la Commissione Tributaria avente sede
nella circoscrizione del concessionario «scelto» dal suddetto ente,
si finisce sostanzialmente per attribuire alla pubblica
amministrazione il potere di gestire il proprio rapporto con gli
amministrati in maniera iniqua ed arbitraria.
Cio' che clamorosamente contrasta con il principio di buon
andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione.
Ne' appare snidabile dalla norma in questione una qualche
razionale giustificazione, ovvero la salvaguardia di un qualche
interesse della pubblica amministrazione, non foss'altro perche'
l'interesse all'efficienza e tempestivita' dell'accertamento sulla
pretesa impositiva non potrebbe certo derivare dall'affidare tale
accertamento ad un concessionario ben distante dal bene immobile cui
detto accertamento sarebbe strettamente connesso.
L'irrazionalita', in materia di competenza, di regole normative,
quale quella in esame, e' gia' stata, peraltro, stigmatizzata dalla
Corte di legittimita', trattando il tema della riscossione dei dazi e
diritti doganali.
Il Supremo Collegio non ha, infatti, mancato di osservare che:
«La individuazione della competenza del Concessionario ... in
relazione al domicilio fiscale del contribuente appare, peraltro, del
tutto coerente con il sistema della riscossione coattiva dei tributi
a mezzo ruolo, e trova giustificazione in considerazione delle
esigenze di speditezza ed efficienza dell'attivita' amministrativa
(art. 97 Cost.), tenuto conto che nella fase successiva alla notifica
della cartella di pagamento si instaura un rapporto diretto tra il
contribuente e tale organo della riscossione (competente a ricevere i
pagamenti ed a rilasciare le relative quietanze; competente ad
iniziare la espropriazione), e che apparirebbe, pertanto, del tutto
illogico attribuire tali poteri ad un soggetto territorialmente
distante dal luogo in cui risiede il contribuente, ipotesi che si
determinerebbe nel caso di specie - ove si seguisse la tesi
prospettata dalla parte ricorrente - atteso che l'Ufficio doganale
accertatore e' quello di Alessandria, mentre la societa' ha sede in
Cremona» (Cass. 1° ottobre 2014, n. 20.669).
Per tutte le ragioni sopra illustrate, va, quindi, dichiarata la
non manifesta infondatezza della questione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
(«disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»)
per contrasto con gli artt. 24 e 97 Cost., nella parte in cui prevede
che le commissioni tributarie provinciali siano competenti per le
controversie proposte nei confronti dei concessionari che hanno sede
nella loro circoscrizione, anche nel caso in cui tale sede appartenga
ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti.
A tale declaratoria seguono la sospensione del presente giudizio
e i provvedimenti di cui al dispositivo.
(1) Si vedano, peraltro, gli allegati atti impugnati, ciascuno dei
quali eloquentemente intestati «Avviso di accertamento» e
testualmente fondati, non gia' su un precedente atto impositivo
del Comune di Casalmaggiore, ma «sulla base delle informazioni
fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze»,
evidentemente acquisite direttamente dal concessionario. Del
resto, la Campanini, pur facendo valere questioni riguardanti il
merito dell'imposta, ha correttamente convenuto in giudizio
soltanto l'«Ufficio Area Riscossioni s.p.a.» e non certo il
Comune di Casalmaggiore.