IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 452 del 2014, proposto da: Iftra S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Bellavista, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Trieste, Via Milano n. 17; Contro Regione Friuli Venezia Giulia, non costituita; Comune di Udine, non costituito; per l'annullamento parziale 1) del decreto n. 1491 dd. 4 agosto 2014, emanato dal Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FVG, nelle parti in cui: a) all'articolo 2 prescrive alla Societa' ricorrente, per la post gestione trentennale dell'impianto, il rilascio di garanzie finanziarie, a favore della stessa Amministrazione resistente, per l'importo di € 4.878.450,00; b) all'articolo 5 impone, anche la chiusura definitiva dell'impianto, il pagamento della tariffa prevista dall'ARPA, per i controlli che saranno effettuati dalla stessa agenzia; 2) del decreto del Presidente della Regione FVG dd. 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., nella parte in cui (artt. 4 e 8 nonche' l'allegata tabella A) disciplina delle modalita' di determinazione e di calcolo delle garanzie finanziarie previste dal D.lgs. n. 36/2003; 3) di ogni altro atto presupposto, antecedente, susseguente, esecutivo, confermativo o connesso al procedimento amministrativo principale; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1.1. L'articolo 14, comma 1, D.lgs. n. 36/2003 stabilisce che «La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacita' autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia puo' essere prestata per lotti.». 1.2. L'articolo 5, comma 1, lettera 1, L.R. Friuli Venezia Giulia n. 30/1987 (recante "Norme regionali relative allo smaltimento di rifiuti"), cosi' come modificato dall'articolo 3, comma 1, LR. F.V.G. n. 13/1998, attribuisce alla Regione la determinazione delle «garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonche' necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando - ove ne ricorrano i presupposti - la responsabilita' per danno ambientale». 1.3. Gli articoli 4 e 8, unitamente all'allegata Tabella A, del Regolamento della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. 11 agosto 2005 n. 0266/Pres., fissano i parametri per la determinazione delle garanzie di cui all'articolo 5 L.R. F.V.G. 30/1987. 2.1. La societa' ricorrente, Ifim S.r.l., e' stata autorizzata a gestire un impianto di smaltimento di rifiuti nel territorio del Comune di Udine, definitivamente chiuso nell'agosto 2014. 2.2. Essa impugna avanti a questo Tribunale il provvedimento regionale n. 1491/2014 nella parte in cui stabilisce la garanzia finanziaria per la post gestione trentennale dell'impianto medesimo, di cui all'articolo 14 comma 1, D.lgs. n. 36/2003; nonche' il Regolamento regionale n. 266/2005 nella parte in cui fissa i parametri di quantificazione della suvvista garanzia finanziaria. 2.3. Tra i motivi di impugnazione specificatamente dedotti dalla societa' ricorrente vi e' la contrarieta' dell'articolo 5, comma 1, lettera 1, L.R. Friuli Venezia Giulia n. 30/1987 all'articolo 117, comma 2, lettera s), e comma 4, Cost., con conseguenti effetti invalidanti sugli atti impugnati. 3.1. Il Collegio reputa che la questione di costituzionalita' sollevata da parte ricorrente sia rilevante, avendo ad oggetto la disposizione attributiva del potere (quello regolamentare), esercitato con il Regolamento regionale e con il conseguente provvedimento attuativo, della cui prospettata illegittimita' si discute nel presente giudizio. 3.2.1. Il ragionamento deve, invero, muovere dalla tesi - prevalente -per cui, essendo il regolamento un atto formalmente amministrativo, ancorche' sostanzialmente normativo, deve, in ossequio al principio di legalita', trovare fondamento in una previsione di rango primario che crei in capo ad un soggetto pubblico (nel caso di specie, la Regione) il relativo potere. D'altro canto, anche a voler valorizzare il dato sostanziale della natura normativa del potere esercitato, si giunge alla medesima conclusione in ragione del criterio gerarchico che regola il rapporto tra la fonte primaria (legge) e la fonte secondaria (regolamento). Deve altresi' precisarsi che, sempre secondo l'opinione prevalente, la disposizione fondante il potere regolamentare non puo' essere rinvenuta nell'articolo 117, comma VI, Cost., che ha esclusivamente funzioni di riparto delle competenze. 3.2.2. Ne consegue che, laddove venisse accertata la denunciata violazione del parametro costituzionale indicato al punto 2.3. e per l'effetto l'articolo 5 L.R. F.V.G. n. 30/1987, in parte qua, annullato con effetto travolgente rispetto ai rapporti non ancora esauriti, quale per l'appunto quello oggetto del giudizio avanti a questo Giudice, verrebbe meno la norma in forza della quale il Regolamento regionale n. 266/2005 e' stato emanato. 3.2.3. A cascata verrebbe meno il fondamento normativo del contenuto del provvedimento regionale di quantificazione della garanzia dovuta dalla societa' ricorrente, non risultando piu' previsti da alcuna norma i criteri di calcolo in concreto utilizzati. 4.1.1. Il Collegio osserva, inoltre, come la suesposta questione di costituzionalita' non appaia manifestamente infondata, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale. 4.1.2. Tanto e' vero che essa ha gia' formato oggetto di altro rinvio da parte di questo Giudice: in quel caso, tuttavia, la questione era stata sollevata d'ufficio, mentre in questo caso si tratta di specifico motivo di impugnazione dedotto dalla ricorrente. 4.2.1. Invero, con sentenza n. 67/2014, pronunciata in relazione all'articolo 22 L.R. Puglia n. 39/2006, che pure attribuiva a successivo atto regolamentare regionale la determinazione, in via transitoria, dei criteri di quantificazione della garanzia di cui si discute, la Corte costituzionale ha chiarito come la previsione debba essere ricondotta alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'articolo 117, II comma, lettera s), Cost. attribuisce alla potesta' legislativa statale di tipo esclusivo. Ne consegue che, giusta quanto dispone il VI comma dell'articolo 117 Cost., e fatte salve le ipotesi di specifica delega alle singole Regioni, spetta sempre allo Stato l'esercizio del correlato potere regolamentare. 4.2.2. In particolare, la Consulta, con riferimento alla disciplina del trattamento dei rifiuti, ha avuto modo di spiegare come competa allo Stato la fissazione di livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale, e tra questi, delle garanzie che i gestori di discariche, indipendentemente dalla loro localizzazione sul territorio nazionale, devono prestare all'Amministrazione tenuta alla vigilanza su di esse nella fase di gestione e in quella successiva alla chiusura. Con la conseguenza che la legge regionale che viceversa attragga a se' (ovvero ad atto normativo di rango subordinato) la disciplina della fattispecie deve ritenersi incostituzionale per violazione del suindicato parametro costituzionale. 4.3.1. Ora, e' ben vero che la Regione Friuli Venezia. Giulia, a differenza della Regione Puglia, e' regione ad autonomia speciale. Nondimeno, a parere di questo Giudice, la circostanza non sarebbe di per se' sola idonea a mutare il suesaminato quadro di riferimento, e un tanto per un duplice ordine di ragioni. 4.3.2. In primo luogo, perche' la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» non rientra tra le materie che gli articoli 4 e 5 dello Statuto regionale attribuiscono alla potesta' legislativa, rispettivamente, esclusiva e concorrente della Regione, sicche' - in assenza di espressa deroga - rimane valida l'attribuzione alla potesta' esclusiva dello Stato stabilita' in via generale dall'articolo 117, II comma, lettera s), Cost. 4.3.3. In secondo luogo, perche' - come affermato costantemente dalla Corte costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 62/2008) - la disciplina statale della gestione dei cicli di rifiuti e delle materie ad esso connesse, in quanto attuazione di obblighi comunitari, e determinazione di livelli essenziali di prestazioni su tutto il territorio nazionale, costituisce limite anche alla potesta' legislativa esclusiva di Regioni e Province autonome, che non possono pertanto derogarvi o peggiorare il livello di tutela. 4.3. Per completezza si precisa che - a quanto consta - non vi e' stata alcuna delega, ex art. 117, VI comma, prima parte, Cost., dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia. Diversamente, infatti, di essa se ne sarebbe dato conto nel preambolo del Regolamento regionale n. 266/2005, quale, per l'appunto norma attributiva del potere normativo esercitato, mentre nulla e' ivi affermato al riguardo. Anzi, il preambolo rinvia espressamente alla disposizione di legge regionale della cui costituzionalita' questo Giudice dubita. 5.1. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma 1, L.R. F.V.G. n. 30/1987 in riferimento all'articolo 117, comma II, lettera s), e comma VI, Cost. 5.2. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione cosi' sollevata, disponendosi la immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.