IL GIUDICE
Nel procedimento iscritto al numero 2646/2014 R.V.G. promosso ex
art. 170 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 e art. 15 decreto legislativo n. 150/2011 da Errichiello
Francesco,
Contro Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, nonche' contro
A.T.I. DEC SPA, sciolta la riserva assunta all'udienza del 17
febbraio 2015, ha pronunciato la seguente ordinanza.
Il beneficiario Errichiello Francesco ha proposto opposizione
avverso il decreto con cui e' stata liquidata in suo favore la somma
di € 38.000,00 oltre agli accessori quale onorario relativo alla
consulenza d'ufficio svolta nell'ambito di un giudizio ordinario in
materia di appalto.
L'Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII, sul presupposto della
permanente vigenza del termine di venti giorni per la proposizione
dell'opposizione, ha chiesto, in via preliminare di dichiarare
l'opposizione inammissibile e/o improcedibile per intervenuta
decadenza dal termine per la sua proposizione.
Il testo originario dell'art. 170 prevedeva, al primo comma,
l'invocato termine di venti giorni per la proposizione
dell'opposizione: Avverso il decreto di pagamento emesso a favore
dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private
cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il
beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero,
possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta
comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
L'art. 34, comma diciassettesimo, del decreto legislativo n.
150/11 ha sostituito il primo comma dell'art. 170 ed abrogato i commi
successivi, sicche' esso prevede ora solamente che avverso il decreto
di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del
custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di
demolizione e riduzione in pristino, il beneficiarlo e le parti
processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre
opposizione e che l'opposizione e' disciplinata dall'art. 15 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Il richiamato art. 15, poi, prevede:
1. Le controversie previste dall'art. 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo;
2. Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario
cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del
giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale e'
competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da
magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di
appello e' competente il presidente della corte di appello;
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio
personalmente;
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo'
essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5. Il presidente
puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li
detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari al fini
della decisione;
6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
In sostanza, il procedimento e' stato ricondotto allo schema del
procedimento sommario, ma non e' stato riprodotto il termine di
proposizione dell'opposizione espressamente previsto nella disciplina
originaria.
Il termine originariamente previsto, quindi, risulta soppresso.
La lacuna non appare superabile in via ermeneutica.
La deduzione in via interpretativa di un termine decadenziale non
espressamente previsto, tanto piu' in un contesto in cui e' stato
esplicitamente soppresso, e' impedita dal principio di specialita'.
Alle norme che impongo termini di decadenza per attivita'
processuali altrimenti libere va, infatti, riconosciuta natura
speciale.
La normativa da cui e' derivata la suddetta lacuna, non colmabile
in via interpretativa, pone dubbi non manifestamente infondati di non
conformita' alla Costituzione.
La soppressione del termine di decadenza, infatti, non appare
disposta nel rispetto dei limiti della legge delega, con conseguente
violazione dell'art. 76 della Costituzione.
Tali limiti risultano cosi' definiti dal comma 4 dell'art. 54
della legge n. 69/2009, con cui e' stata attribuita la delega al
Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti
civili:
a) restano fermi i criteri di competenza, nonche' i criteri
di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione
vigente;
b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente
regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei
seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di
concentrazione processuale, ovvero di officiosita' dell'istruzione,
sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV,
capo I, del codice di procedura civile;
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui
sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o
dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario
di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del
codice di procedura civile, come introdotto dall'art. 51 della
presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la
possibilita' di conversione nel rito ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di
cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II del codice di
procedura civile;
c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e
3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni
previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice
poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che
non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di
procedura civile;
d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in
materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonche'
quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970,
n. 300, nel codice della proprieta' industriale di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
I richiamati principi e criteri direttivi delineano con evidenza
una delega circoscritta alla riconduzione di taluni procedimenti a
predeterminati riti con la possibilita' del mero coordinamento
sistematico necessario per l'adeguamento al modello di riferimento.
Significativa dell'intento di consentire un mero coordinamento e'
l'espressa imposizione della necessita' di tenere fermi poteri
ufficiosi preesistenti e tutti gli effetti processuali speciali della
normativa originaria.
La soppressione del termine per l'opposizione appare, quindi,
eccedente i limiti della delega, che non prevedeva la possibilita' di
una modifica dei termini previsti con riferimento ai procedimenti
interessati dal riordino.
La questione della persistenza del termine di venti giorni per
l'opposizione assume carattere di decisiva rilevanza per la
definizione del procedimento in corso.
Il decreto di pagamento opposto nel presente procedimento,
infatti, risulta comunicato in data 2 gennaio 2014, mentre
l'opposizione risulta proposta con ricorso depositato in data 9
luglio 2014.
L'eventuale declaratoria di illegittimita' per eccesso di delega
comporterebbe la restaurazione dell'originario termine perentorio di
proposizione di venti giorni che, nel caso di specie, non
risulterebbe rispettato dal ricorrente.
Va, quindi, rimessa d'ufficio alla Corte costituzionale la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 17, del
decreto legislativo n. 150/2011, per contrasto con l'art. 76 Cost. in
relazione all'art. 54, comma 4 della legge n. 69/2009, nella parte in
cui, sostituendo il comma 1 dell'art. 170 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ha soppresso il termine di
venti giorni dall'avvenuta comunicazione previsto dall'originaria
versione della norma sostituita.
Gli altri adempimenti previsti dall'art. 23 legge 11 marzo 1953,
n. 87 sono indicati in dispositivo.