ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  nel  giudizio  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 557,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di  stabilita'  2014),
promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il  25  febbraio
2014, depositato in cancelleria il 7 marzo 2014 ed iscritto al n.  21
del registro ricorsi 2014. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  4  novembre  2015  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi l'avvocato Ezio Zanon per la Regione  Veneto  e  l'avvocato
dello Stato Wally  Ferrante  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, la  Regione  Veneto  ha
impugnato molteplici disposizioni della legge 27  dicembre  2013,  n.
147  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita'  2014),  tra  cui,  per
quanto qui  viene  in  esame,  il  comma  557  dell'art.  1,  che  ha
sostituito il comma 2-bis dell'art. 18 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a norma del quale «[...] gli  enti
locali  di  riferimento  possono  escludere,  con  propria   motivata
deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di  personale  per
le singole aziende speciali  e  istituzioni  che  gestiscono  servizi
socio-assistenziali  ed  educativi,  scolastici  e  per   l'infanzia,
culturali e alla persona (ex IPAB)  e  le  farmacie,  fermo  restando
l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio
e di contenimento della spesa di personale»; 
    che, secondo la  ricorrente,  la  riferita  disposizione  sarebbe
lesiva della competenza legislativa regionale, come riconosciuta  dai
commi 3 e 4 dell'art.  117  della  Costituzione  e  della  competenza
amministrativa di cui all'art. 118 Cost.,  con  particolare  riguardo
alla attribuzione agli "enti locali di riferimento" di una  specifica
competenza ad adottare delibere regolative del regime  di  assunzioni
nelle cosiddette ex IPAB; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, per il
tramite dell'Avvocatura generale  dello  Stato,  per  resistere  alla
suddetta impugnativa regionale, nulla ha controdedotto con  specifico
riferimento alla disposizione di cui al comma 557 dell'art.  1  della
citata legge n. 147 del 2013. 
    Considerato  che,   con   memoria   depositata   in   prossimita'
dell'udienza, la medesima ricorrente ha, per altro, riconosciuto  che
le sopravvenute due modifiche - di cui, rispettivamente, all'art.  4,
comma 12-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti
per la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 3, comma
5-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure  urgenti
per  la  semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e   per
l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - «hanno eliso la portata  lesiva»
della norma  censurata.  Cio'  in  quanto  «essendo  venuta  meno  la
potesta' degli  enti  locali  di  riferimento  in  ordine  al  regime
assunzionale delle ex  IPAB  la  vigente  norma  appare  conforme  al
dettato costituzionale e rispettosa del  riparto  di  competenze  tra
Stato e Regioni»; 
    che puo' inoltre escludersi, sempre secondo  la  ricorrente,  che
nei soli quattro mesi circa di sua vigenza, la  norma  sospettata  di
illegittimita' costituzionale abbia prodotto  alcun  effetto  lesivo,
poiche' «la modificazione legislativa ha comunque eliso ogni  effetto
durevole  dei  provvedimenti  eventualmente  gia'  adottati,  di  cui
peraltro non co[n]sta l'esistenza»; 
    che sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la
materia del contendere in ordine alla questione scrutinata in  questa
sede. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.