ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  commi
521, 711, 712, 723, 725, 727 e 729, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014),  promossi  dalla
Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  e  dalle  Province
autonome di Bolzano e di Trento, notificati il  24  febbraio,  il  24
febbraio-4 marzo e il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria  il
28 febbraio, il 4 e il 5 marzo 2014 e rispettivamente iscritti ai nn.
7, 11 e 14 del registro ricorsi 2014. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  4  novembre  2015  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi gli avvocati Ulisse Corea per  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma
di Trento e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric.
n.  7,  n.  11  e  n.  14  del  2014,  la  Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  la
Provincia  autonoma  di  Trento  hanno  impugnato,   tra   le   altre
disposizioni, l'art. 1, commi 521, 711, 712, 723,  725,  727  e  729,
lettera h), secondo  periodo  (recte:  lettera  e),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014); 
    che in  particolare  la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste ha proposto la citata impugnativa in riferimento  agli  artt.
3, 5 e 120 della Costituzione, agli artt. 2, primo comma, lettere  a)
e b), 3, primo comma, lettera f), 12 e 50 della legge  costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle  d'Aosta),  in
relazione  alla  legge  26   novembre   1981,   n.   690   (Revisione
dell'ordinamento finanziario della  regione  Valle  d'Aosta),  ed  in
particolare degli articoli da 2 a 7; 
    che le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno proposto la
citata impugnativa in riferimento agli artt. 75, 75-bis, 79, 80,  81,
103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  in
relazione agli artt. 9, 10, 10-bis, 16,  17,  18  e  19  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale), all'art. 2, commi 106 e 108, della  legge  23  dicembre
2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2010),  nonche'  in
riferimento ai principi dell'accordo,  di  ragionevolezza,  di  leale
collaborazione e di delimitazione temporale; 
    che con riguardo a tutti i ricorsi si e' costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in  quanto  le  censure
mosse alle norme impugnate sarebbero inammissibili o,  comunque,  non
fondate; 
    che successivamente, a seguito dell'accordo in materia di finanza
pubblica raggiunto con il Governo il 15  ottobre  2014,  le  Province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  hanno  rinunciato  ai  rispettivi
ricorsi; 
    che  dette  rinunce  sono  state  accettate  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    che, in  seguito  ad  accordo  in  materia  di  finanza  pubblica
raggiunto con il Governo il 21 luglio 2015 anche la Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha rinunciato all'impugnativa. 
    Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto
le medesime norme, censurate in  riferimento  a  parametri  in  larga
misura coincidenti, vanno riuniti; 
    che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa  sede  vi
e' stata per le due Province autonome di Trento e di Bolzano rinuncia
da parte delle ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del
Consiglio dei ministri; 
    che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo; 
    che l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha  chiesto  un  rinvio
dell'udienza   al   fine    di    consentire    la    formalizzazione
dell'accettazione della rinuncia al ricorso  della  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    che il Collegio ha ritenuto di non concedere tale rinvio; 
    che, in relazione alla  rinuncia  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  non  ancora  accettata  dal  Governo,  deve
rilevarsi come in base alla giurisprudenza di questa Corte  (sentenze
n. 75 del 2015, n. 46 del 2015, n. 310 del 2011, n. 199 e n. 179  del
2010) la dichiarazione di rinuncia, pur  non  accettata  dalla  parte
resistente, comporta la cessazione della materia del contendere, ove,
anche  alla  luce  della  condotta  delle  parti,  non  emerga  alcun
interesse a che la questione sia decisa; 
    che nel caso di specie la rinuncia al ricorso fa  seguito  ad  un
accordo siglato con il Governo ed era espressamente prevista tra  gli
obblighi della Regione.