ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  29,  comma
1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133  (Misure  urgenti  per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   Paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge  11
novembre 2014, n. 164, promosso dalla Regione  Campania  con  ricorso
spedito per la notifica il 12 gennaio 2015, depositato in cancelleria
il 21 gennaio 2015 ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  17  novembre  2015  il  Giudice
relatore Giuseppe Frigo; 
    uditi  l'avvocato  Almerina  Bove  per  la  Regione  Campania   e
l'avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notifica  il  12  gennaio  2015  e
depositato il successivo 21 gennaio  2015,  la  Regione  Campania  ha
promosso,  tra  l'altro,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la  realizzazione  delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del  Paese,  la  semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, denunciando la violazione degli artt.
117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma,  della  Costituzione,
nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli artt.  5  e
120 Cost. 
    La  norma  impugnata  prevede  che  «Al  fine  di  migliorare  la
competitivita' del sistema portuale  e  logistico,  di  agevolare  la
crescita dei traffici delle merci e delle  persone  e  la  promozione
dell'intermodalita' nel  traffico  merci,  anche  in  relazione  alla
razionalizzazione, al riassetto e  all'accorpamento  delle  Autorita'
portuali esistenti, da effettuare ai sensi  della  legge  n.  84  del
1994, e' adottato, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, entro 90 giorni dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto-legge,  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  Ministri,  il  piano   strategico   nazionale   della
portualita' e della logistica. Lo schema del decreto recante il piano
di  cui  al  presente  comma  e'  trasmesso  alle  Camere   ai   fini
dell'acquisizione   del   parere   delle    competenti    Commissioni
parlamentari. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di
assegnazione,  decorsi  i  quali  il  decreto  puo'  essere  comunque
emanato». 
    La Regione Campania rileva come le  disposizioni  ora  riprodotte
attengano alla materia «porti  e  aeroporti  civili»,  di  competenza
legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione. In esse, nonostante  la  «chiamata  in  sussidiarieta'»
delle  funzioni  attinenti  alla  «pianificazione  strategica   della
portualita' e della logistica», non sarebbe prevista alcuna forma  di
coinvolgimento delle Regioni. 
    Al riguardo, la ricorrente evidenzia che la Corte costituzionale,
con le sentenze n. 79 del 2011 e n. 303 del 2003,  pur  indicando  la
materia «porti e aeroporti civili» tra quelle per le quali, in  forza
dell'attrazione in sussidiarieta', e' riconosciuto un  ampio  margine
di  intervento  statale,  ha  precisato  che  esso  e'  legittimo   a
condizione che  si  prevedano  e  si  esplichino  adeguate  procedure
concertative e  di  coordinamento  orizzontale  tra  lo  Stato  e  le
Regioni, quali le intese. 
    La mancata previsione di qualsiasi forma di coinvolgimento  delle
Regioni nelle procedure di adozione  del  suddetto  piano  strategico
determinerebbe, pertanto,  una  violazione  degli  artt.  117,  terzo
comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonche' del principio  di
leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. 
    2.- Si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. 
    La difesa dello Stato rileva che la disposizione  censurata,  nel
prevedere l'adozione del piano strategico nazionale della portualita'
e della logistica, stabilisce che le attivita'  siano  effettuate  ai
sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione
in materia portuale), la quale, all'art. 4, opera la distinzione  tra
porti di interesse internazionale, statale  e  regionale,  mentre  al
successivo art. 5 stabilisce che  il  piano  regolatore  portuale  e'
inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici.  La
norma in esame adotterebbe, pertanto, il criterio  di  riparto  delle
competenze tra Stato e Regioni di cui alla citata  legge  n.  84  del
1994, ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale. 
    3.- Con successiva memoria, l'Avvocatura generale dello Stato  ha
sviluppato le proprie deduzioni, insistendo per la  dichiarazione  di
infondatezza della questione. 
    Secondo la difesa dello Stato, da una piu' attenta analisi  delle
sentenze n. 79 del 2011 e n. 303 del 2003 emergerebbe un orientamento
della giurisprudenza  costituzionale  significativamente  diverso  da
quello  rappresentato  nel  ricorso.   In   particolare,   la   Corte
costituzionale, dopo aver affermato, nella sentenza n. 303 del  2003,
che le istanze unitarie giustificano, a determinate  condizioni,  una
deroga alla normale  ripartizione  di  competenze  anche  in  assetti
costituzionali pervasi  da  pluralismo  istituzionale,  ha  ritenuto,
altresi',  coerente  con  tale  principio  non  soltanto  l'esercizio
statale  della  funzione  amministrativa   che   trascende   l'ambito
regionale, ma anche la regolazione normativa statale  della  medesima
funzione, ancorche'  essa  non  rientri  tra  quelle  riservate  alla
competenza legislativa dello Stato. E cio' -  secondo  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - a prescindere da una concreta  attivita'
concertativa con le Regioni. 
    Nella specie, l'intervento  normativo  contestato  risponde  alla
necessita'  di  migliorare  l'efficienza  del  sistema   portuale   e
logistico  nazionale,  riconducendolo  a   una   visione   strategica
d'insieme «attraverso strumenti di  reale  innovazione»,  anche  alla
luce «degli indirizzi resi in  sede  comunitaria  ed  afferenti  alla
costituzione della rete di trasporto transeuropea». 
    La norma censurata prevede, d'altro canto, che mediante il  piano
strategico nazionale della portualita' e della logistica  si  proceda
alla  razionalizzazione,  al  riassetto  e   all'accorpamento   delle
autorita' portuali, le quali, ai sensi degli artt. 4, comma 1-bis,  e
6, comma 8, della richiamata legge n. 84 del 1994, debbono avere sede
in  porti  di  rilevanza  economica   internazionale   o   nazionale.
L'intervento dell'amministrazione  centrale  previsto  dall'art.  29,
comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 sarebbe, dunque,  limitato  a  tali
porti: circostanza che renderebbe ancora piu' evidente la sussistenza
di interessi idonei a giustificare  -  in  base  alla  giurisprudenza
costituzionale - un intervento unitario del legislatore statale. 
    Non si potrebbe, inoltre, trascurare il fatto che, nei  porti  in
cui e' istituita l'autorita' portuale, siede nel comitato portuale  -
che e' uno degli organi di detta autorita' - anche un  rappresentante
della Regione (art. 9, comma 1, lettera e,  della  legge  n.  84  del
1994), sicche'  le  istanze  regionali  continuerebbero  comunque  «a
trovar voce». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione Campania ha promosso, tra  l'altro,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 1, del  decreto-legge
12  settembre  2014,  n.  133  (Misure  urgenti  per  l'apertura  dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del  dissesto
idrogeologico  e  per  la  ripresa   delle   attivita'   produttive),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
denunciando la violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, primo  e
secondo comma, della Costituzione, nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. 
    La ricorrente rileva come la norma censurata preveda  l'adozione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  del  «piano
strategico nazionale della portualita' e della logistica», incidendo,
con cio', sulla materia «porti e  aeroporti  civili»,  di  competenza
legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Nell'effettuare la «chiamata in  sussidiarieta'»  delle  funzioni
attinenti  alla  suddetta  pianificazione,  la  norma  impugnata  non
avrebbe, peraltro, previsto  alcuna  forma  di  coinvolgimento  delle
Regioni nella procedura di predisposizione del  piano,  in  contrasto
con le chiare indicazioni della giurisprudenza  costituzionale,  alla
luce  delle  quali  disposizioni   legislative   statali   del   tipo
considerato  possono  reputarsi  legittime  solo  qualora   prevedano
adeguate attivita' concertative e di coordinamento orizzontale tra lo
Stato e le Regioni, quali le intese. 
    2.- La questione e' fondata. 
    Il censurato art.  29,  comma  1,  del  d.l.  n.  133  del  2014,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  164   del   2014,
stabilisce che «Al fine di migliorare la competitivita'  del  sistema
portuale e logistico, di agevolare la  crescita  dei  traffici  delle
merci  e  delle  persone  e  la  promozione  dell'intermodalita'  nel
traffico  merci,  anche  in  relazione  alla  razionalizzazione,   al
riassetto e all'accorpamento delle Autorita' portuali  esistenti,  da
effettuare ai sensi della legge n. 84  del  1994,  e'  adottato,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  entro  90  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  il
piano strategico nazionale della portualita' e  della  logistica.  Lo
schema del decreto recante il piano  di  cui  al  presente  comma  e'
trasmesso alle Camere ai  fini  dell'acquisizione  del  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari.  Il  parere  e'  espresso  entro
trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il  decreto
puo' essere comunque emanato». 
    La disposizione impugnata e' riconducibile,  con  ogni  evidenza,
alla materia «porti e aeroporti civili», che l'art. 117, terzo comma,
Cost. include tra quelle di competenza legislativa  concorrente.  Con
altrettanta evidenza, peraltro, la norma non detta una disciplina  di
principio, ma regole dettagliate e di diretta applicazione. 
    L'intervento normativo in questione trova, per questo  verso,  la
sua base di legittimazione nel meccanismo ormai comunemente designato
come «chiamata in  sussidiarieta'»:  vale  a  dire  nel  principio  -
reiteratamente affermato da  questa  Corte  -  in  forza  del  quale,
allorche' sia ravvisabile un'esigenza di esercizio unitario a livello
statale  di  determinate  funzioni  amministrative,   lo   Stato   e'
abilitato, oltre  che  ad  accentrare  siffatto  esercizio  ai  sensi
dell'art. 118 Cost., anche a disciplinarlo per legge,  e  cio'  anche
quando quelle  stesse  funzioni  siano  riconducibili  a  materie  di
legislazione concorrente o residuale. In  tal  caso,  i  principi  di
sussidiarieta' e di adeguatezza,  in  forza  dei  quali  si  verifica
l'ascesa della funzione normativa, dal  livello  regionale  a  quello
statale, convivono con il normale riparto di competenze delineato dal
Titolo V della Costituzione e possono giustificarne  una  deroga  (ex
plurimis, sentenze n. 374 e n. 88 del 2007, n. 303 del 2003). 
    Sempre alla  stregua  della  costante  giurisprudenza  di  questa
Corte, tuttavia, affinche' detta deroga possa ritenersi legittima  e'
necessario - stante la rilevanza dei valori in gioco - per un  verso,
che la valutazione dell'interesse unitario sottostante all'assunzione
di funzioni regionali  da  parte  dello  Stato  sia  proporzionata  e
rispondente a ragionevolezza alla stregua di uno  scrutinio  stretto;
per altro verso, che siano previste adeguate forme di  coinvolgimento
delle Regioni interessate nello svolgimento delle  funzioni  allocate
in capo agli organi centrali, in  modo  da  contemperare  le  ragioni
dell'esercizio unitario  di  date  competenze  e  la  garanzia  delle
funzioni  costituzionalmente  attribuite  alle  Regioni  stesse   (ex
plurimis, sentenze n. 179 e n. 163 del 2012, n. 232 del  2011).  Piu'
in particolare, la legislazione statale di questo tipo «puo' aspirare
a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in  presenza
di una disciplina che prefiguri un iter in  cui  assumano  il  dovuto
risalto le attivita' concertative  e  di  coordinamento  orizzontale,
ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al  principio
di lealta'» (sentenze n. 278 del 2010, n. 383 del 2005, n. 6 del 2004
e n. 303 del 2003). 
    3.- Nel caso in esame, oggetto della disposizione impugnata e' la
predisposizione di un piano strategico nazionale volto ad  accrescere
la  competitivita'  del  sistema  portuale  e   logistico   marittimo
italiano, e ad agevolare «la crescita  dei  traffici  delle  merci  e
delle persone e la promozione dell'intermodalita' nel traffico merci,
anche  in  relazione   alla   razionalizzazione,   al   riassetto   e
all'accorpamento delle Autorita' portuali esistenti». 
    La  sussistenza  di  un'esigenza  di  esercizio  unitario   della
funzione di pianificazione ora indicata, idonea a giustificare la sua
attrazione  a  livello  statale,  non  e'  contestata  dalla  Regione
ricorrente. Quest'ultima si duole, invece, specificamente  del  fatto
che non sia prevista alcuna forma  di  coinvolgimento  delle  Regioni
nelle procedure di adozione del piano: aspetto  sul  quale  la  norma
censurata rimane, in effetti, completamente silente. 
    Al riguardo, non puo' essere seguita la tesi della  difesa  dello
Stato,  secondo  la  quale  le  istanze   delle   Regioni   sarebbero
adeguatamente salvaguardate dal richiamo alla legge 28 gennaio  1994,
n. 84 (Riordino della  legislazione  in  materia  portuale),  operato
dalla norma denunciata  al  fine  di  identificare  le  modalita'  di
effettuazione degli  interventi  di  razionalizzazione,  riassetto  e
accorpamento delle autorita' portuali esistenti. Da un lato, infatti,
tali interventi rappresentano solo una  delle  direttrici  del  piano
strategico  nazionale  prefigurate  dalla   disposizione   impugnata.
Dall'altro lato, e comunque, la legge n. 84  del  1994  si  limita  a
prevedere  forme  di  partecipazione  delle  Regioni   a   specifiche
attivita' - quali, ad esempio, il  parere  sullo  schema  di  decreto
ministeriale  relativo  alla  classificazione  dei  porti,   l'intesa
relativa alla nomina del  presidente  dell'autorita'  portuale  o  la
partecipazione del presidente della giunta regionale interessata o di
un suo delegato al comitato portuale (artt. 4, comma 5, 8, comma 1, e
9, comma 1, lettera e) - che non possono essere considerate in  alcun
modo equivalenti al coinvolgimento, nella  forma  dell'intesa,  nella
predisposizione del piano strategico nazionale di cui si discute. 
    4.- Conformemente a quanto gia' deciso da questa  Corte  in  casi
analoghi (sentenza n. 163 del 2012, concernente disposizioni  statali
che regolavano, in forza di chiamata in sussidiarieta',  il  progetto
strategico per l'individuazione  degli  interventi  finalizzati  alla
realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda  larga
e ultralarga, incidendo cosi' sulla materia di competenza legislativa
concorrente  «ordinamento   delle   comunicazioni»;   con   specifico
riferimento, altresi',  alla  materia  «porti  e  aeroporti  civili»,
sentenza n. 79 del  2011,  richiamata  dalla  ricorrente),  la  norma
impugnata va  dichiarata,  pertanto,  costituzionalmente  illegittima
nella parte in cui non prevede  che  il  piano  strategico  nazionale
della portualita'  e  della  logistica,  da  essa  disciplinato,  sia
adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni.