TRIBUNALE DI PALERMO
Giudice dell'udienza preliminare
In persona del Giudice Giuliano Castiglia; nel procedimento
indicato in epigrafe nei confronti di B. G., nato il giorno 8.12.1943
a Palermo ed ivi residente e dichiaratamente domiciliato ex art. 161
c.p.p. in viale Del Fante n. 56, difeso di fiducia dall'avvocato
Teodoro Caldarone del Foro di Palermo, con studio in Palermo, via
Giusti n. 21; emette la seguente ordinanza.
In data 21.10.2014 il Pubblico Ministero ha depositato richiesta
di rinvio a giudizio nei confronti di B. G. con la seguente
imputazione: «reato di cui agli artt. 30, 31 legge n. 646/1982, per
avere omesso di comunicare, pur essendo stato sottoposto, con decreto
del Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, in data
18.4.2005, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, confermato con decreto
della Corte di appello di Palermo, divenuto definitivo in data
26.2.2009, la seguente variazione patrimoniale: cessione, in data
29.3.2010, della propria quota di proprieta', dell'appezzamento di
terreno agricolo, con annesso fabbricato rurale, sito nel territorio
del Comune di Cefalu' (PA), contrada Monte S. Nicola, ricadente nel
P.R.G. vigente nella sottozona Q2 (verde agricolo) per il
corrispettivo complessivo a lui spettante di € 30.000,00. In Palermo
il 29 aprile 2.010».
Nel corso della conseguente udienza preliminare l'imputato ha
avanzato richiesta di giudizio abbreviato, sicche' questo Ufficio ha
disposto che il processo proseguisse nelle forme di cui agli artt.
438 e ss. c.p.p.-.
Nel corso del giudizio, dopo la discussione e la formulazione ad
opera delle parti, delle rispettive conclusioni, e' stata compiuta
attivita' istruttoria ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p.-.
Cio' posto, come emerge dalla sopra riprodotta imputazione, il
Pubblico Ministero contesta all'imputato B. G., sottoposto alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza con decreto divenuto definitivo in data 26.2.2009, di avere
omesso di comunicare al competente nucleo di polizia tributaria la
vendita della propria quota di proprieta' di un appezzamento di
terreno entro il termine di 30 giorni dal compimento di essa,
avvenuta in data 29.3.2010, e di avere pertanto commesso, in data
29.4.2010, il delitto previsto dall'art. 31, comma 1, della legge 13
settembre 1982, n. 646.
Detta disposizione punisce con la pena da 2 a 6 anni di
reclusione e da 10.329 a 20.658 euro di multa «chiunque, essendovi
tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le
variazioni patrimoniall indicate nell'articolo precedente», ossia
nell'art. 30 della stessa legge 13 settembre 1982, n. 646.
Tale ultimo articolo, a sua volta, prevede che «le persone
condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero
per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o gia' sottoposte, con
provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci
anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia
tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni
nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi
di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi'
tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente,
quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore
ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento
dei bisogni quotidiani».
Non e' contestato ed e' comunque ampiamente documentato dagli
atti del processo quanto indicato di seguito:
B. G. con decreto della Corte di appello di Palermo del
28.11.2007, divenuto definitivo il 26.2.2009 e con il quale e' stato
confermato il decreto del Tribunale di Palermo del 18.4.2005, e'
stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale (con obbligo di soggiorno) per la durata di anni 3 e mesi 6;
in data 29.3.2010, B. G. (a mezzo del suo procuratore B. S.)
e C. S. comproprietari al 50% di un appezzamento di terreno con
annesso fabbricato rurale sito nel territorio del Comune di Cefalu',
hanno venduto ad un terzo detto immobile per il prezzo complessivo
di € 60.000,00;
di tale vendita non e' stata data alcuna comunicazione da
parte del B. (o del suo procuratore) al Nucleo di Polizia Tributaria
di Palermo, al quale la comunicazione doveva essere effettuata ai
sensi dell'art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Pertanto, alla stregua dei dati appena indicati, non c'e' alcun
dubbio sul fatto che B. G. non ha comunicato al Nucleo di Polizia
Tributaria di Palermo, entro il termine di 30 giorni previsto dalla
legge, di avere venduto la propria quota dell'immobile sopra indicato
e, dunque, sul fatto che vi sia stata l'oggettiva realizzazione da
parte di B. G. di una condotta corrispondente al reato previsto e
punito dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Sennonche', nel caso di specie, la vendita e avvenuta con atto
pubblico rogato in Capo D'Orlando (ME) dal Notaio Domenico Giardina,
ossia con atto del quale il notaio rogante, pubblico ufficiale, era
tenuto entro brevi termini a curare - e risulta avere curato - tanto
la trascrizione nei registri immobiliari (artt. 2671 cod. civ. e 6
del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, recante «Approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e
catastali»), quanto la registrazione a fini fiscali (art. 10, comma
1, lettera b, e 13 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante
«Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro»).
Proprio in relazione a tale profilo del fatto, viene in
considerazione il dubbio del Tribunale circa la piena legittimita'
costituzionale dell'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e
dell'art. 76, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.
In particolare, il Tribunale dubita della legittimita'
costituzionale di entrambe le predette disposizioni nella parte in
cui esse si riferiscono anche alle variazioni patrimoniali compiute
con atti pubblici dei quali e prevista la trascrizione nei registri
immobiliari e la registrazione a fini fiscali.
Prima di entrare nel merito della questione, va osservato che,
con l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136», le disposizioni contenute negli artt. 30 e 31 della legge 13
settembre 1982, n. 646, che si riferiscono ai soggetti sottoposti
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale sono state
inglobate, rispettivamente, negli artt. 80 e 76, comma 7, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Con la conseguenza che, mentre
gli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, riguardano i
soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati ivi indicati,
gli artt. 80 e 76, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, riguardano i soggetti sottoposti alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Il fatto per quale si procede e' precedente all'entrata in vigore
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sicche' qui viene
direttamente in considerazione l'art. 31 della legge 13 settembre
1982, n. 646; tuttavia, stante il carattere prettamente ricognitivo e
di coordinamento dell'anzidetto decreto legislativo e il fatto che
l'art. 76, comma 7, del medesimo decreto replica, con riferimento ai
sorvegliati speciali, la disposizione gia' contenuta nell'art. 31
della legge 13 settembre 1982, n. 646, il dubbio del Tribunale sulla
legittimita' costituzionale di quest'ultimo si trasferisce
automaticamente sull'analoga disposizione dell'art. 76, comma 7, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Cio' posto, secondo un primo orientamento giurisprudenziale,
minoritario e ormai superato nella giurisprudenza della Corte di
cassazione, la fattispecie incriminatrice delineata dall'art. 31
della legge 13 settembre 1982, n. 646, «anche per l'inserimento nel
capo 3° della legge 646 del 1982, intitolato "disposizioni fiscali e
tributarie", appare diretta ad impedire ai soggetti di cui sia stata
accertata la partecipazione ad associazioni mafiose di occultare al
fisco incrementi del proprio patrimonio» (Cass. pen., Sez. I, 20
gennaio 2002, n. 10024).
Secondo un altro e ormai consolidato orientamento, invece, «il
bene giuridico protetto da tale norma [...] si identifica [...] nella
tutela dell'ordine pubblico, trattandosi di norma diretta a
consentire l'esercizio di un controllo patrimoniale piu' penetrante
da parte della Guardia di Finanza nei confronti di soggetti ritenuti
particolarmente pericolosi [...] al fine di accertare tempestivamente
se le variazioni patrimoniali dipendano dallo svolgimento di
attivita' illecite» (Cass. Pen., Sez. I, 22 novembre 2001, n. 45798).
In ogni caso, quale che sia l'opzione ermeneutica concernente
l'interesse tutelato dalla norma, e' pacifico in giurisprudenza che
si e' di fronte ad un reato omissivo proprio c.d. «di pura creazione
legislativa», ossia ad un reato omissivo che si caratterizza perche'
la situazione di fatto al verificarsi della quale scatta l'obbligo di
agire penalmente sanzionato e' in se' neutra, cioe' inidonea a
spingere naturalisticamente e/o psicologicamente l'uomo normale ad
agire a prescindere dalla conoscenza del precetto che tale agire
impone (cfr., per es., Cass. pen., Sez. II, 21 maggio 2013, n. 25974;
Id., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 792).
Nel caso di specie l'obbligo giuridico riguarda i soggetti
gravati dai precedenti giudiziari (penali o di prevenzione) indicati
dall'art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e ha ad oggetto
la comunicazione delle variazioni patrimoniali che superano un certo
valore. Viene cioe' imposto ai soggetti gravati da detti precedenti
un dovere di comunicazione, la cui inottemperanza viene sanzionata
penalmente, avente ad oggetto condotte - ossia il compimento di
determinati negozi-giuridico patrimoniali - che in se' considerate
non solo non sono offensive di alcun bene ma che, anzi, sono
ordinariamente valorizzate, tutelate e favorite dall'ordinamento.
Indubbiamente, siamo di fronte ad una fattispecie riconducibile
alla categoria dei reati di sospetto, ossia quei reati consistenti in
comportamenti che, in se' non lesivi ne' pericolosi, inducono a
supporre l'avvenuta commissione o la futura perpetrazione di altri
reati.
Nello specifico, l'omessa comunicazione di una variazione
patrimoniale da parte di un soggetto ritenuto pericoloso per i
precedenti giudiziari ingenera il sospetto che la variazione sottenda
attivita' illecite e, in particolare, reati.
La categoria dei reati di sospetto, al pari di quella dei reati
ostativi o reati ostacolo, come da tempo sottolineato in dottrina,
presenta numerosi profili di attrito con i principi cardine del
sistema penale contenuti nella Carta fondamentale e, in particolare,
mal si concilia con un diritto penale in cui l'offesa al bene
giuridico costituisce elemento imprescindibile del ricorso alla
sanzione penale.
E' naturale, quindi, che le fattispecie riconducibili a siffatte
categorie siano state oggetto di frequenti denunce di
incostituzionalita' e, conseguentemente, di frequenti interventi
della Corte costituzionale.
Esperienza, questa, alla quale non fa eccezione la fattispecie di
cui all'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Ed invero, da tempo, la giurisprudenza di merito non ha mancato
di rilevare le criticita' che presenta il paradigma punitivo qui
considerato, facendone oggetto, agli inizi degli anni duemila, di
ripetute eccezioni di incostituzionalita', sulle quali la Corte
costituzionale si e' pronunciata con le ordinanze n. 442 del 2001,
143 del 2002 e 362 del 2002.
La prima di tali pronunce tra origine da due ordinanze di
rimessione nelle quali i giudici a quibus denunciavano la
disposizione de qua, tra l'altro, per violazione dell'art. 27 della
Costituzione, lamentando «che la sanzione prevista dall'art. 31 della
legge n. 646 del 1982 per il caso di inosservanza dell'obbligo di
comunicazione delle variazioni patrimoniali» fosse «eccessiva e
sproporzionata» ed evidenziando come la previsione ponesse «un
obbligo puramente formale» perche', tra l'altro, «i dati concernenti
le operazioni oggetto di comunicazione» sarebbero stati «conoscibili
per altra via, essendo acquisti e alienazioni di immobili» - cioe' le
operazioni oggetto di quel procedimento - «realizzati attraverso atti
soggetti a forme legali di pubblicita'»; con la conseguenza che, ad
avviso dei predetti giudici, «l'applicazione delle pene stabilite
dalla disposizione [...] finirebbe per contrastare - specificamente
per la "pena minima edittale" e per la sanzione della confisca - con
il principio di proporzionalita' della pena e suo tramite con la
finalita' rieducativa che della pena e' carattere essenziale».
Nell'occasione, la Corte costituzionale, nel dichiarare
manifestamente infondate le questioni sollevate in riferimento
all'art. 27 della Costituzione, «quanto alle argomentazioni delle
ordinanze di rinvio concernenti [...] la possibilita' che l'autorita'
ha di conoscere per via diversa i dati ai quali si riferisce
l'obbligo di informazione (attraverso le forme di pubblicita' legale
alle quali sono generalmente soggette le operazioni patrimoniali)»,
osservava come il sistema fornisse «elementi che conducono la
giurisprudenza, alla stregua della ratio dell'incriminazione e
attraverso una lettura conforme a Costituzione, a escludere la
sussistenza dell'elemento soggettivo del reato quando la pubblicita'
sia comunque assicurata e dunque sia di per se' impossibile
l'occultamento degli atti soggetti a comunicazione»; e come,
«considerando i correttivi interpretativi sopra accennati [...], la
previsione sanzionatoria [...] costituisce esercizio, in se' non
arbitrario o irragionevole, della ampia discrezionalita' che al
legislatore e' da riconoscersi quanto alla configurazione degli
illeciti penali e alla determinazione delle relative sanzioni» (Corte
cost., ord. 442/2001).
Tali concetti sono stati ribaditi con le ordinanze n. 143 del
2002 e n. 362 del 2002.
In particolare, con quest'ultima pronuncia - a fronte del
denunciato contrasto degli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre
1982, n. 646, con «gli artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo e
terzo comma, della Costituzione, perche', sanzionando una condotta
puramente omissiva, anche quando l'obbiettivo in funzione del quale
il legislatore ha posto l'obbligo - obbiettivo consistente nel
controllo dei movimenti patrimoniali dei soggetti indiziati di mafia
- e' agevolmente raggiungibile per altra via, in particolare
attraverso accertamenti presso uffici pubblici relativamente ad atti
soggetti a forme legali di pubblicita', le disposizioni violerebbero
il principio di ragionevolezza della legge e il criterio di
necessaria proporzione tra il disvalore del fatto e la sanzione,
vanificando la finalita' rieducativa della pena e la personalita'
della responsabilita' penale, attraverso una previsione di mero
sospetto di carattere preventivo - la Corte, richiamando le ordinanze
n. 143 del 2002 e n. 442 del 2001, riteneva le questioni sollevate
manifestamente infondate, osservando come «il rilievo dei giudici di
merito circa la conoscenza da parte dell'autorita' delle operazioni
oggetto dell'obbligo di comunicazione, in particolare attraverso
forme di pubblicita' legale degli atti», avesse «condotto altra
giurisprudenza a escludere in radice la sussistenza dell'elemento
soggettivo del reato, attraverso un'interpretazione idonea a superare
i dubbi di costituzionalita'» e come, quindi, «anche alla luce delle
possibilita' interpretative accennate» dovesse «ribadirsi che la
scelta del legislatore di sanzionare penalmente la mancata
comunicazione delle operazioni patrimoniali da parte di persona
soggetta a misura di prevenzione qualificata, in un sistema di
repressione del fenomeno della criminalita' organizzata fortemente
caratterizzato dall'utilizzo degli strumenti di contrasto di tipo
patrimoniale», costituisse «esercizio dell'ampia discrezionalita' che
al legislatore medesimo e' da riconoscersi quanto alla configurazione
degli illeciti penali e alla determinazione delle relative sanzioni».
E' dunque evidente che, nel valutare manifestamente infondate le
censure mosse nei confronti della fattispecie incriminatrice qui
considerata, un rilievo decisivo e' stato attribuito dalla Corte
costituzionale all'interpretazione della disposizione, sposata
all'epoca da una parte della giurisprudenza, che escludeva la
sussistenza del reato, sia pure sotto il profilo dell'assenza
dell'elemento soggettivo, per le condotte consistenti nell'omessa
comunicazione di variazioni patrimoniali compiute mediante atti
soggetti a forme di pubblicita' legale.
Sennonche', nell'evoluzione giurisprudenziale successiva alle
ordinanze della Corte costituzionale ora richiamate, si e'
consolidato e definitivamente imposto l'indirizzo secondo cui il
delitto punito dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e'
configurabile anche quando l'omissione riguardi operazioni effettuate
mediante atti pubblici (v., tra le tante, Cass. pen., Sez. V, 18
febbraio 2003, n. 15220; Id., Sez. V, 25 febbraio 2005, n. 14996;
Id., Sez. II, 5 aprile 2006, n. 14332; Id., Sez. I, 15 giugno 2006,
n. 25862; Id., Sez. I, 25 ottobre 2006, n. 37408; Id., Sez. V, 18
aprile 2008, n. 36595; Id., Sez. I, 17 febbraio 2009, n. 12433; Id.
Sez. I, 24 febbraio 2010, n. 10432; Id., Sez. I, 19 maggio 2010, n.
23213; Id., Sez. V, 21 settembre 2011, n. 40338; Id., Sez. V, 18
ottobre 2012, n. 792; Id., Sez. Il, 21 maggio 2013, n. 25974).
Di contro, l'interpretazione suggerita dal Giudice delle leggi
nelle predette pronunce, cui all'epoca aderiva una parte della
giurisprudenza di merito e che era stata sposata da alcune decisioni
della Corte di cassazione dei primi anni duemila (Cass. pen., Sez. I,
20 gennaio 2002, n. 10024; Id., Sez. VI, 5 febbraio 2003, n. 11398),
non ha avuto piu' seguito e risulta oggi definitivamente abbandonata.
Si deve prendere atto, dunque, che l'art. 31 della legge 13
settembre 1982, n, 646, secondo il «diritto vivente», punisce anche
le omissioni di comunicazioni riguardanti variazioni patrimoniali
realizzate mediante atti pubblici soggetti a trascrizione nei
pubblici registri e a registrazione ai fini fiscali, in contrasto con
le indicazioni provenienti dalla pregressa giurisprudenza della Corte
costituzionale.
Inevitabilmente, quindi, detta disposizione e' tornata
all'attenzione del Giudice delle leggi, che si e' recentemente
pronunciato in argomento con la sentenza n. 81 del 2014.
Va detto che, con l'ordinanza di rimessione che ha dato impulso a
tale ultimo intervento - pronunciata con riferimento ad un caso
analogo a quello oggetto del presente procedimento, in cui l'omessa
comunicazione riguardava una compravendita immobiliare realizzata
mediante atto pubblico notarile -, pur svolgendo una critica generale
alla disposizione incriminatrice, in particolare nella misura in cui
essa, prescindendo non soltanto dalla illegittima provenienza dei
beni ma anche da qualsiasi intento dissimulatore, finisce col punire
anche chi realizza una violazione meramente formale dell'obbligo di
comunicazione e, specificamente, chi conclude l'operazione di cui
omette la comunicazione al competente nucleo di polizia tributaria
con atto pubblico notarile, il giudice a quo ne ha denunciato
l'incostituzionalita' sotto il profilo della irragionevolezza e
sproporzione della pena e della confisca obbligatoria ivi previste.
Piu' specificamente, nell'occasione, il giudice rimettente ha
censurato il carattere irragionevole e sproporzionato della pena
della reclusione da due a sei anni e della multa da 10.329 a 20.658
euro nonche' della confisca obbligatoria, comportanti un trattamento
sanzionatorio complessivamente addirittura piu' oneroso di quello
previsto per condotte in apparenza ben piu' gravi, come quelle di
trasferimento fraudolento di valori delineate dall'art. 12-quinquies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, con la legge 7 agosto 1992, n. 356.
Denunciando il contrasto di tale trattamento sanzionatorio con
gli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione, il giudice de quo ha
richiesto alla Corte costituzionale un intervento che, operando sulla
pena prevista per il delitto qui considerato e sull'obbligatorieta'
della confisca, riconducesse i limiti edittali minimi della pena alla
misura che le previsioni generali degli artt. 23 e 24 c.p.
stabiliscono, rispettivamente, per la reclusione e per la multa, ed
escludesse il carattere obbligatorio della confisca.
La Corte, nell'esaminare la questione, ha ripercorso le tappe dei
propri precedenti interventi in materia.
Cosi', ha rilevato come «l'ipotesi risultata maggiormente
problematica, nell'applicazione della previsione punitiva, e' quella
in cui la variazione patrimoniale non comunicata alla polizia
tributaria derivi da un'operazione soggetta a forme di pubblicita'
legali che ne assicurino la pronta e agevole conoscibilita'» e come
il «caso paradigmatico» - che veniva in rilievo nel giudizio a quo -
«e' quello della compravendita immobiliare stipulata mediante atto
pubblico rogato da notaio [...] del quale il notaio rogante e' tenuto
a curare entro brevi termini tanto la trascrizione nei registri
immobiliari (art. 2671 del codice civile, art. 6 del d.lgs. 31
ottobre 1990, n. 347, recante «Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale»), quanto
la registrazione a fini fiscali (artt. 10, comma 1, lettera b, e 13
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante «Approvazione del Testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro»),
comunicandolo, in tal modo, direttamente all'amministrazione
finanziaria».
Ha poi rilevato come «sul presupposto che, in simili frangenti,
l'operativita' della norma incriminatrice in esame risultasse priva
di adeguato fondamento razionale e tale da condurre a risultati
iniqui, era emerso in giurisprudenza, all'inizio degli anni 2000, un
indirizzo interpretativo volto ad escludere la configurabilita' del
reato: soluzione che faceva peraltro leva, piu' che sulla carenza di
tipicita' del fatto connessa ad un deficit di offensivita', sulla
ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo»; indirizzo il quale,
«muovendo dal rilievo che lo scopo dell'incriminazione - anche a
fronte della sua collocazione nel capo III della legge 11. 646 del
1982, recante "Disposizioni fiscali e tributarie" - fosse quello di
impedire l'occultamento all'amministrazione finanziaria degli
incrementi dei patrimoni di soggetti collegati ad associazioni
mafiose [...], deduceva che il dolo del delitto di omessa
comunicazione delle variazioni patrimoniali non potesse essere, a sua
volta, che un "dolo di occultamento", logicamente non ipotizzabile
quando l'operazione fosse stata compiuta con le modalita' dianzi
indicate».
Quindi, osservando che «e' in tale quadro interpretativo che si
collocano» le sue «precedenti pronunce», la Corte ha ricordato come,
«chiamata a scrutinare, a piu' riprese, tanto la norma precettiva
(art. 30 della legge n. 646 del 1982) che quella sanzionatoria (art.
31), [...] dichiaro' le questioni manifestamente infondate, sul
rilievo che le citate previsioni normative costituivano esercizio,
non manifestamente arbitrario o irragionevole, dell'ampia
discrezionalita' spettante al legislatore in tema di configurazione
degli illeciti penali e di determinazione delle relative sanzioni: e
cio', tanto piu' a fronte del fatto che la giurisprudenza dell'epoca,
attraverso una lettura qualificata come «conforme a Costituzione»,
escludeva "la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato quando
la pubblicita' sia comunque assicurata e dunque sia di per se'
impossibile l'occultamento degli atti soggetti a comunicazione"».
Ha infine rilevato che «negli anni successivi, tuttavia, si e'
consolidato nella giurispridenza di legittimita' un orientamento di
segno opposto, in base al quale il delitto in esame e' configurabile
anche quando l'omessa comunicazione riguardi operazioni effettuate
mediante atti pubblici, soggetti ad un regime di pubblicita',
trattandosi di atti comunque non destinati ad essere portati a
conoscenza del nucleo di polizia tributaria competente ne' ad opera
del pubblico ufficiale rogante, ne' di altri».
Dopo avere richiamato i propri precedenti sulla fattispecie
incriminatrice qui considerata, la Consulta ha rilevato che il
«rimettente denuncia come alla stregua di tale "diritto vivente" -
che ingloba nel cono applicativo dell'incriminazione anche fatti che,
secondo le indicazioni delle pronunce di questa Corte dinanzi
ricordate, avrebbero dovuto restarvi estranee - il trattamento
sanzionatorio della fattispecie risulti manifestamente sproporzionato
per eccesso, violando, con cio', gli artt. 3, 27, terzo Comma, e 42
Cost.».
Al riguardo, la Corte, pur rilevando che l'intervento proposto
dal giudice a quo, rimettendo di fatto alla Consulta un compito
riservato in via esclusiva al legislatore, ossia quello di
individuare la pena minima del reato, fosse impraticabile per il
Giudice delle leggi, e pur pervenendo, quindi, ad una pronuncia di
inammissibilita', non ha pero' mancato di osservare come «la
questione sollevata coglie un indubbio profilo di criticita' del
paradigma punitivo considerato».
Tale «indubbio profilo di criticita'», ad avviso di questo
Tribunale, sulla scia di quanto la Corte costituzionale aveva gia'
avuto modo di affermare con le ordinanze n. 442 del 2001, n. 143 del
2002, n. 362 del 2002 e di quanto, da ultimo, la Corte ha ribadito
con l'appena richiamata sentenza n. 81 del 2014, e' quello
concernente l'estensione dell'incriminazione a condotte che non
ledono il bene che la norma si prefigge di proteggere.
In altri termini, il nodo della questione non sta nel minimo
troppo alto della pena edittale rispetto a quello stabilito da altre
fattispecie incriminatrici ma nell'incriminazione di condotte
inoffensive che, come tali, non dovrebbero essere incriminate.
Del resto, se l'aspetto critico e' che il paradigma punitivo
ingloba nel cono applicativo dell'incriminazione anche fatti che,
secondo la stessa Corte costituzionale, avrebbero dovuto restarvi
estranei, il rimedio non puo' essere rinvenuto in una rimodulazione
del trattamento sanzionatorio minimo ma nell'espunzione dal cono
predetto di quei comportamenti che devono restare estranei rispetto
ad esso.
Al riguardo, come si e' detto, in funzione dell'interesse alla
conoscenza delle variazioni patrimoniali riguardanti soggetti
considerati, in ragione dei precedenti giudiziari, «sospetti» e
ritenute, in ragione del loro valore, significative, il sistema
impone ai «sospetti» un obbligo di comunicazione delle variazioni
significative.
Orbene, se in generale l'omessa comunicazione delle anzidette
variazioni puo' essere ritenuta offensiva dell'interesse alla loro
conoscenza, sicche' puo' essere ritenuto legittimo sanzionare
penalmente tale omissione, non e' dato invece cogliere alcuna offesa
all'interesse in questione quando l'omissione riguarda variazione
patrimoniali realizzate mediante atti soggetti a pubblicita'.
In tali casi non c'e' e non ci puo' essere offesa all'interesse
alla conoscenza delle variazioni patrimoniali.
Ne' in contrario puo' valere il rilievo secondo cui, sul
presupposto che le norme mirano ad assicurare la conoscenza effettiva
delle variazioni, l'adempimento delle formalita' inerenti alla
trascrizione «garantisce alle Autorita' [soltanto] la possibilita' di
conoscere i mutamenti dello stato patrimoniale dell'interessato»
mentre la segnalazione effettuata ai sensi dell'art. 30 della legge
13 settembre 1982, n, 646, «assicura l'effettiva conoscenza della
variazione e non la mera conoscibilita' legale» (cfr., per esempio,
Cass. pen., Sez. V, 18 febbraio 2003, n. 15220).
Da un lato, infatti, l'obiezione non considera che la
«conoscibilita' legale» assicurata dalla trascrizione riguarda la
generalita' dei consociati mentre, per quanto riguarda le Autorita',
la trascrizione e (anche) la registrazione determinano la conoscenza
effettiva del negozio giuridico che ne forma oggetto, sicche' tali
Autorita', a seguito di detti adempimenti, acquisiscono
effettivamente e concretamente notizia delle variazioni patrimoniali.
Vero e' che le Autorita' in questione non coincidono con quella
specificamente indicata dall'art. 30 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, ma - e qui sta il punto decisivo - va considerato che il
sacrificio della liberta' personale, diritto essenziale dello stato
di diritto, postula una rilevante offesa ad un bene giuridico, offesa
che, come detto, non ci puo' essere quando, essendo l'interesse
protetto quello alla conoscenza di determinati fatti, questi sono
compiuti mediante forme che si caratterizzano proprio perche' portano
tali fatti a conoscenza delle Autorita'.
Alla stessa conclusione si perviene esaminando la questione in
considerazione la natura di reato di sospetto della fattispecie
incriminatrice qui considerata.
Nella specie, il sospetto e' che l'omessa comunicazione della
variazione patrimoniale e, quindi, la volonta' di non informare le
Autorita', sottenda ad attivita' illecite e, in particolare, ad
attivita' costituenti reato.
Orbene, allorche' la variazione patrimoniale sia realizzata con
atto pubblico, essendovi in tal caso oggettiva incompatibilita' della
variazione con l'ignoranza di essa da parte delle Autorita', prima
ancora che soggettiva incompatibilita' con la volonta' di non
informare le Autorita' da parte dell'agente, il sospetto sull'omessa
comunicazione non alcuna ragion d'essere e, conseguentemente, non ha
alcuna ragion d'essere l'incriminazione di tale omissione.
In conclusione, quindi, il profilo di criticita' della
fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 31 della legge 13
settembre 1982, n. 646, va individuato nel fatto che tale
disposizione, alla stregua del "diritto vivente", ingloba anche fatti
che, essendo inoffensivi, secondo le stesse indicazioni provenienti
dalla Corte costituzionale, non dovrebbero esservi ricompresi.
Tali fatti sono costituiti dalle omissioni delle comunicazioni
riguardanti le variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei
quali e' prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la
registrazione a fini fiscali.
Nella misura in cui punisce tali fatti, essendo essi inoffensivi
del bene giuridico individuabile a fondamento della norma
incriminatrice, detto paradigma punitivo assume la connotazione di
reato d'autore e si pone in contrasto con gli artt. 3, 13, comma 1,
25, comma 2, e 27, comma 3, della Costituzione.
Con l'art. 3 perche', nei casi in questione, la previsione
determina una irragionevole disparita' di trattamento in danno dei
soggetti tenuti alla comunicazione ai sensi dell'art. 30 della legge
13 settembre 1982, n. 646.
Con l'art. 13, comma 1, perche', nei casi in questione, prevede
un sacrificio del bene fondamentale della liberta' personale in
assenza di un'offesa ad altro bene giuridico.
Con l'art. 25, comma 2, perche' la previsione, nei casi in
questione, configura come reato, per coloro che sono gravati da
determinati precedenti giudiziari, fatti non offensivi di alcun bene
che per la generalita' dei soggetti non solo non costituiscono
illecito ma sono anzi tutelati dall'ordinamento, finendo pertanto per
punire la mera disubbidienza, in contrasto con la funzione propria
della pena e con il distinto ruolo di essa rispetto a quello della
misura di sicurezza.
Con l'art. 27, comma 3, perche', essendo la percezione
dell'antigiuridicita' del proprio comportamento presupposto della
rieducazione del condannato, con la punizione di mere violazioni di
doveri, non offensive di alcun bene, come avviene nei casi in
questione, la previsione si pone in contrasto con la funzione
rieducativa della pena.
Ad avviso di questo Tribunale, pertanto, s'impone un intervento
della Corte costituzionale che, dichiarandone la parziale
incostituzionalita', escluda dall'ambito di applicabilita' dell'art.
31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le condotte che, per le
ragioni sopra indicate, non sono idonee a ledere il bene giuridico
che la norma si prefigge di' tutelare.
A tal fine si rende necessario dichiarare l'illegittimita'
costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13, comma 1, 25, comma
2, e 27, comma 3, della Costituzione, dell'art. 31 della legge 13
settembre 1982, n. 646, nella parte in cui si riferisce anche alle
variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali e'
prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione
a fini fiscali; nonche', parimenti, per contrasto con gli artt. 3,
13, comma 1, 25, comma 2, e 27, comma 3, della Costituzione,
dell'art. 76, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, che riproduce oggi la previsione dell'art. 31 della legge 13
settembre 1982, n. 646, vigente al momento del fatto per il quale si
procede.
La rilevanza della questione prospettata nel presente
procedimento risulta di evidente percezione.
L'eventuale declaratoria di incostituzionalita' nei termini
evidenziati, infatti, inciderebbe direttamente sulla qualificazione
giuridica della condotta descritta nell'imputazione, essendo stata la
variazione patrimoniale oggetto di omessa comunicazione realizzata
mediante atto pubblico notarile, determinandone l'espunzione dal
paradigma punitivo delineato in allora dall'art. 31 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ed oggi dall'art. 76, comma 7, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e conseguentemente
condizionando il contenuto della pronuncia definitoria del giudizio
in corso.