TRIBUNALE DI MONZA 
                           Sezione Lavoro 
 
    La dott.ssa Mariarosa Pipponzi in funzione di giudice del  lavoro
del Tribunale di  Monza  ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di
rimessione alla Corte costituzionale nella causa civile  di  I  Grado
iscritta al n. 1004/2013 R.G.  promossa  da  Bianca  Lagana'  con  il
patrocinio dell'avv. Palotti Roberta e, con elezione di domicilio  in
Viale Lombardia, 25 - 20131 Milano, presso e nello  studio  dell'avv.
Palotti Roberta come da mandato  in  calce  al  ricorso,  ricorrente,
contro INPS  Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale  con  il
patrocinio dell'avv. Tommaselli Clara ed elettivamente domiciliato in
c/o INPS Via Morandi,1 -  20052  Monza  presso  lo  studio  dell'avv.
Tommaselli Clara come da mandato generale alle liti, resistente. 
    Premesso in fatto che: 
        Lagana'    Bianca,    gia'    dipendente    del     Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca  dall'11  settembre
2000 al 31 agosto 2010 e titolare di posizione INPS  per  il  periodo
1964-2008, ha presentato in data 21 giugno 2010, domanda di  pensione
di vecchiaia ordinaria all'INPS; 
        in data 30 luglio 2010, in pendenza della  istruttoria  sulla
sua  domanda  di  pensione  di  vecchiaia,  ha  chiesto  all'INPS  la
ricongiunzione gratuita ex art.  1  della  legge  n.29/79  avente  ad
oggetto la contribuzione versata all'INPDAP; 
        l'INPS in data 5 settembre 2010  ha  accolto  la  domanda  di
ricongiunzione chiedendo, tuttavia, il versamento della somma di euro
84.498,45 in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma  12-septies
della legge n. 122/2010 nel frattempo emanata; 
        ad avviso dell'INPS, per le istanze  presentate  dopo  il  1°
luglio  2010,  non  poteva  piu'  essere  accolta   la   domanda   di
ricongiunzione gratuita ostandovi  il  disposto  della  sopra  citata
disposizione di legge; 
        con il presente ricorso la Lagana' chiede a questo Giudice di
accertare il suo diritto, alla ricongiunzione gratuita (trasferimento
gratuito   della   contribuzione)   eccependo    la    illegittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma septies della  legge  n.  122  del
2010 con riferimento all'articolo 3 della Costituzione per aver  reso
onerosa una ricongiunzione gia' garantita come gratuita  dall'art.  1
della legge n. 29 del 1979 senza prevedere una disciplina transitoria
idonea a consentire l'esercizio di una facolta' che sino al 30 giugno
2010 era gratuitamente esercitabile, senza prevedere  una  disciplina
transitoria indispensabile per i  soggetti  che  si  trovavano  nella
imminenza della cessazione del rapporto  di  impiego  ma  addirittura
rendendo retroattiva la disposizione a partire dal 1° luglio 2010"; 
        l'INPS  si  e'   tempestivamente   costituito   in   giudizio
sottolineando la legittimita' del suo operato conforme alla legge  di
conversione in presenza di una domanda di  ricongiunzione  successiva
alla data prevista dalla legge come termine  ultimo,  appunto  il  1°
luglio 2010; 
        l'INPS ha sostenuto  la  irrilevanza  e  la  inammissibilita'
della eccezione  sollevata  affermando  che,  con  la  ricongiunzione
gratuita  la  Lagana',  non   avrebbe   perfezionato   il   requisito
contributivo per ottenere la pensione di  vecchiaia,  bensi'  avrebbe
ottenuto un incremento del trattamento pensionistico  gia'  liquidato
ed erogato sulla base dei contributi esistenti presso l'INPS  e  che,
peraltro,  non  aveva  perfezionato  la  ricongiunzione  onerosa  non
provvedendo al relativo pagamento; 
        l'Inps, inoltre ,sottolineava la ragionevolezza  della  norma
introdotta ex art. 38 C. in quanto misura  atta  ad  intervenire  per
correggere  e  riequilibrare  la  spesa  pubblica,   affermando   che
l'assenza di un regime transitorio non era una mera dimenticanza  del
legislatore bensi' aveva lo scopo di "rendere efficaci  e  produttive
altre  norme  emanate  (come  quelle  sul  prolungamento  della  eta'
pensionabile per i  dipendenti  del  settore  pubblico)  ponendo  uno
sbarramento alla ricongiunzione di cui  all'art.  1  della  legge  n.
29/79". 
    Ritenuto che: 
        la questione sottoposta all'esame di questo Giudice prende le
mosse dai dettati normativi del decreto-legge 78 del 2010 entrato  in
vigore il 31 maggio e successivamente convertito con la legge n.  122
del 30 luglio  2010,  la  quale  ha  apportato  alcune  modifiche  al
decreto-legge  stesso  ed,   in   particolare,   ha   introdotto   la
disposizione della cui legittimita' costituzionale la  parte  dubita.
Infatti  il  D.L.  n.  78/2010  nulla  prevedeva   in   merito   alla
ricongiunzione gratuita come risulta dalla lettura dell'art.  12.  In
sede di conversione del decreto-legge  n.  78  del  2010  sono  stati
apportati degli emendamenti e, per quanto interessa in  questa  sede,
sono stati aggiunti diversi commi all'art. 12 fra i  quali,  appunto,
il comma septies (invocato dall'INPS  nel  presente  giudizio)  ed  i
successivi commi octies e novies. 
    All'articolo 12: 
        Omissis. 
    Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
        Omissis; 
        12-septies.   A   decorrere   dal   1°   luglio   2010   alle
ricongiunzioni di cui all'articolo 1,  primo  comma,  della  legge  7
febbraio  1979,  n.  29,  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della  medesima  legge.
L'onere da porre a carico dei richiedenti e' determinato in  base  ai
criteri fissati  dall'articolo  2,  commi  da  3  a  5,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184. 
        12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma 12-septies  si
applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della
posizione assicurativa dal  Fondo  di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'Ente  nazionale  per  l'energia  elettrica   e   delle   aziende
elettriche  private  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'
abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre
1996,  n.  562.  Continuano  a  trovare  applicazione  le  previgenti
disposizioni per le domande  esercitate  dagli  interessati  in  data
anteriore al 1° luglio 2010. 
        12-novies. A decorrere dal 1° luglio  2010  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  al  comma  12-septies  anche   nei   casi   di
trasferimento della posizione assicurativa dal  Fondo  di  previdenza
per il personale addetto ai pubblici servizi di  telefonia  al  Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge
4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo
28 della legge n. 1450 del 1956, nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda  si  siano  verificate  in  epoca
antecedente al 1° luglio 2010. 
        Omissis. 
    Solo in sede di conversione (con legge pubblicata sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 entrata in vigore  il  31  luglio
2010) e' stata introdotta la previsione che limita la possibilita' di
trasferimento  gratuito   della   contribuzione,   ma   con   effetto
retroattivo dal 1° luglio 2010 (vigente il D.L. n. 78 del  31  maggio
2010 che nulla prevedeva al riguardo). 
    Osserva: 
        l'esame della norma come emendata in sede di conversione  e',
ad avviso di questo Giudice, non conforme al dettato Costituzionale. 
    Questo   Giudice   conosce   la   giurisprudenza   della    Corte
Costituzionale la quale ha individuato una serie di  limiti  generali
all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti  alla  salvaguardia,
oltre che dei principi costituzionali, di altri  fondamentali  valori
di civilta' giuridica, posti a tutela dei destinatari della  norma  e
dello stesso ordinamento, tra i quali vanno  ricompresi  il  rispetto
del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto
di introdurre ingiustificate disparita'  di  trattamento;  la  tutela
dell'affidamento legittimamente sorto nei  soggetti  quale  principio
connaturato  allo  Stato  di  diritto;  la  coerenza  e  la  certezza
dell'ordinamento    giuridico;    il    rispetto    delle    funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario "(sentenza n.  209
del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto, in  Sentenza
n. 78 del 2012) ed ha sottolineato che il "divieto di  retroattivita'
della  legge,  pur  costituendo  valore  fondamentale   di   civilta'
giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di  cui
all'art. 25 Cost. (sentenze n. 236 del 2011 e n. 393  del  2006).  Il
legislatore, nel rispetto di tale previsione, puo'  emanare,  dunque,
disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica  purche'
la retroattivita' trovi  adeguata  giustificazione  nell'esigenza  di
tutelare principi, diritti e  beni  di  rilievo  costituzionale,  che
costituiscono altrettanti «motivi imperativi di  interesse  generale»
ai sensi della CEDU..." (in sentenza n. 15 del 2012). 
    Nel caso di specie  tuttavia  la  norma  censurata,  con  la  sua
efficacia retroattiva, lede il canone generale  della  ragionevolezza
delle norme (art. 3 Cost) ed il principio del  legittimo  affidamento
il  quale  a  partire  dalla  sentenza  n.   397/1994   della   Corte
Costituzionale e successive (n. 416/1999, n. 525/2000,  n.  446/2002,
n. 364/2007) ha trovato favorevole  fondamento  e  riconoscimento  in
seno al nostro ordinamento. 
    E' palese che l'intervento normativo ha  leso  il  diritto  della
ricorrente che, in data 30 luglio 2010, ha presentato una domanda  di
ricongiunzione confidando nella sussistenza del suo diritto  previsto
dalla norma in quel momento vigente. 
    In tal senso, lo stesso orientamento della  Corte  Costituzionale
manifestato  nelle  sentenze  n.   349/1985,   173/1986,   8227/1998,
211/1997, 416/1999  benche'  abbia  riconosciuto  al  legislatore  la
possibilita' di  intervenire  in  materia  previdenziale  con  scelte
discrezionali ha sottolineato che tale intervento non debba  avvenire
in maniera irrazionale e in particolare frustrando in modo  eccessivo
l'affidamento del cittadino nella sicurezza e certezza giuridica  con
riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente. 
    A parere  di  questo  Giudice,  infatti,  la  retrodatazione  del
termine ultimo di vigenza (al 1° luglio 2010) della  possibilita'  di
presentare  domanda  per  la  ricongiunzione  gratuita,  si  appalesa
irrazionale  in  quanto  in  alcun  modo  giustificata  e  crea   una
discriminazione fra soggetti che, vigente la stessa  disposizione  di
legge, abbiano del tutto casualmente presentato la  domanda  prima  e
dopo tale data. Vi e' quindi,  come  si  e'  detto,  la  lesione  del
parametro della uguaglianza ex  art  3  della  Costituzione  invocato
dalla ricorrente. E del resto la  obiezione  sollevata  dall'INPS  in
merito alla possibilita' ex art. 38 C. del legislatore di  introdurre
norme deteriori non appare pertinente in quanto, nel caso di  specie,
non si dubita della  costituzionalita'  della  previsione  introdotta
dall'art.   12   citata   legge   come   emendata,    bensi'    dalla
irragionevolezza della  sua  retrodatazione  (peraltro  ribadita  nei
commi  octies  e  novies  con  riferimento  a  fattispecie  che   non
riguardano il presente giudizio). 
    Del resto anche la Corte EDU  si  e'  pronunciata  nel  senso  di
censurare  ingerenze  del  legislatore  che  violino  i  principi  di
proporzionalita', siano ingiustificate  e  intacchino  l'essenza  del
diritto. Infatti con  riferimento  all'art.  117,  comma  1  ed  alle
sentenze n. 347 e 349  del  2007  nonche'  113  del  2011  che  hanno
espressamente riconosciuto le norme CEDU come parametro interposto di
legittimita'  costituzionale  delle  leggi,  si  evidenzia  anche  la
violazione dell'art. 1 protocollo n.  1  della  Convenzione  EDU.  Si
ritiene cioe' che il comma 12-septies, dell'art. 12 della  legge  122
del  2010,   incidendo   su   posizioni   giuridiche   legittimamente
consolidate, abbia comportato la violazione del diritto di proprieta'
in modo irragionevole e sproporzionato. In tal senso anche  la  Corte
EDU (Ricorso n. 11838/07 e n.  12302/07  -  Laura  Torri  e  altri  e
Bucciarelli  c.  Italia)  ribadisce  che,  ai  sensi  della   propria
giurisprudenza, un ricorrente puo' sostenere  che  vi  e'  stata  una
violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 solo nel caso  in  cui
le decisioni impugnate riguardano i suoi "beni" cosi' come inteso  da
tale disposizione: "Ogni persona fisica o  giuridica  ha  diritto  al
rispetto dei  suoi  beni.  Nessuno  puo'  essere  privato  della  sua
proprieta' se non per causa di pubblica utilita' e  nelle  condizioni
previste  dalla  legge  e   dai   principi   generali   del   diritto
internazionale. Le disposizione precedenti non portano pregiudizio al
diritto degli Stati di porre in vigore  le  leggi  da  essi  ritenute
necessarie  per  disciplinare  l'uso  dei  beni  in   modo   conforme
all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte di
altri contributi o delle ammende." Sempre la Corte EDU specifica  che
"beni"  possono  essere  beni  esistenti  o  beni  patrimoniali,  ivi
compresi,   determinate   situazioni   ben   definite,   le   pretese
patrimoniali.  Perche'  una   pretese   patrimoniale   possa   essere
considerata  un   "bene   patrimoniale"   che   rientra   nell'ambito
dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, la persona che avanza la pretesa
deve dimostrare che la sua richiesta  ha  un  fondamento  sufficiente
nella  normativa  interna  (si  veda  Maurice  c.  Francia  [GC],  n.
11810/03, 63, CEDU 2005-IX. Infine sempre in Ricorso  n.  11838/07  e
n.b 12302/07 - Laura Torri e altri e Bucciarelli c. Italia  la  Corte
EDU ricorda che un eventuale ingerenza nel diritto de  quo  da  parte
del legislatore si giustifica solo laddove il provvedimento  adottato
realizzi un giusto equilibrio che non sara' soddisfatto quando  sulla
persona interessata viene posto un onere individuale ed eccessivo. 
    Nel  caso  in  esame  e'   in   discussione   il   diritto   alla
ricongiunzione gratuita leso da  una  norma  introdotta  con  effetto
retroattivo che si traduce nella imposizione al soggetto di un  onere
individuale ed eccessivo (tale e'  indubbiamente  la  somma  di  euro
84.498,45 richiesti dall'INPS a  titolo  di  ricongiunzione  onerosa)
senza che "la retroattivita'  di  tale  disposizione  trovi  adeguata
giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di
rilievo  costituzionale,  che   costituiscono   altrettanti   «motivi
imperativi di interesse generale» ai sensi della CEDU". 
    Si ritiene violato altresi' l'art. 38, comma 2  Cost.  in  quanto
posto a fondamento del diritto alla pensione, da  determinarsi  sulla
base di tutta la attivita' lavorativa svolta, ma  con  versamenti  ad
enti previdenziali diversi  a  cui  sopperisce,  appunto,  l'istituto
della ricongiunzione. Diritto che non puo' essere sacrificato se  non
in forza di provvedimenti che tutelino pari o superiori diritti e che
siano proporzionali, necessari ed equilibrati;. 
    La questione  relativa  alla  conformita'  dell'art.  12-septies,
legge di conversione n. 122 del 30  luglio  2010  al  disposto  degli
articoli  3  e  38  della  Costituzione  non   si   appalesa   dunque
manifestamente infondata per le ragioni sopra esplicitate. 
    La suddetta questione e', altresi', assolutamente determinante ai
fini dalla decisione del  procedimento  instaurato  avanti  a  questo
Giudice, giacche' da essa  dipende  il  diritto  alla  ricongiunzione
gratuita rivendicato dalla Lagana'.