TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Mariarosa Pipponzi in funzione di giudice del lavoro
del Tribunale di Monza ha pronunciato la seguente ordinanza di
rimessione alla Corte costituzionale nella causa civile di I Grado
iscritta al n. 1004/2013 R.G. promossa da Bianca Lagana' con il
patrocinio dell'avv. Palotti Roberta e, con elezione di domicilio in
Viale Lombardia, 25 - 20131 Milano, presso e nello studio dell'avv.
Palotti Roberta come da mandato in calce al ricorso, ricorrente,
contro INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con il
patrocinio dell'avv. Tommaselli Clara ed elettivamente domiciliato in
c/o INPS Via Morandi,1 - 20052 Monza presso lo studio dell'avv.
Tommaselli Clara come da mandato generale alle liti, resistente.
Premesso in fatto che:
Lagana' Bianca, gia' dipendente del Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca dall'11 settembre
2000 al 31 agosto 2010 e titolare di posizione INPS per il periodo
1964-2008, ha presentato in data 21 giugno 2010, domanda di pensione
di vecchiaia ordinaria all'INPS;
in data 30 luglio 2010, in pendenza della istruttoria sulla
sua domanda di pensione di vecchiaia, ha chiesto all'INPS la
ricongiunzione gratuita ex art. 1 della legge n.29/79 avente ad
oggetto la contribuzione versata all'INPDAP;
l'INPS in data 5 settembre 2010 ha accolto la domanda di
ricongiunzione chiedendo, tuttavia, il versamento della somma di euro
84.498,45 in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 12-septies
della legge n. 122/2010 nel frattempo emanata;
ad avviso dell'INPS, per le istanze presentate dopo il 1°
luglio 2010, non poteva piu' essere accolta la domanda di
ricongiunzione gratuita ostandovi il disposto della sopra citata
disposizione di legge;
con il presente ricorso la Lagana' chiede a questo Giudice di
accertare il suo diritto, alla ricongiunzione gratuita (trasferimento
gratuito della contribuzione) eccependo la illegittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma septies della legge n. 122 del
2010 con riferimento all'articolo 3 della Costituzione per aver reso
onerosa una ricongiunzione gia' garantita come gratuita dall'art. 1
della legge n. 29 del 1979 senza prevedere una disciplina transitoria
idonea a consentire l'esercizio di una facolta' che sino al 30 giugno
2010 era gratuitamente esercitabile, senza prevedere una disciplina
transitoria indispensabile per i soggetti che si trovavano nella
imminenza della cessazione del rapporto di impiego ma addirittura
rendendo retroattiva la disposizione a partire dal 1° luglio 2010";
l'INPS si e' tempestivamente costituito in giudizio
sottolineando la legittimita' del suo operato conforme alla legge di
conversione in presenza di una domanda di ricongiunzione successiva
alla data prevista dalla legge come termine ultimo, appunto il 1°
luglio 2010;
l'INPS ha sostenuto la irrilevanza e la inammissibilita'
della eccezione sollevata affermando che, con la ricongiunzione
gratuita la Lagana', non avrebbe perfezionato il requisito
contributivo per ottenere la pensione di vecchiaia, bensi' avrebbe
ottenuto un incremento del trattamento pensionistico gia' liquidato
ed erogato sulla base dei contributi esistenti presso l'INPS e che,
peraltro, non aveva perfezionato la ricongiunzione onerosa non
provvedendo al relativo pagamento;
l'Inps, inoltre ,sottolineava la ragionevolezza della norma
introdotta ex art. 38 C. in quanto misura atta ad intervenire per
correggere e riequilibrare la spesa pubblica, affermando che
l'assenza di un regime transitorio non era una mera dimenticanza del
legislatore bensi' aveva lo scopo di "rendere efficaci e produttive
altre norme emanate (come quelle sul prolungamento della eta'
pensionabile per i dipendenti del settore pubblico) ponendo uno
sbarramento alla ricongiunzione di cui all'art. 1 della legge n.
29/79".
Ritenuto che:
la questione sottoposta all'esame di questo Giudice prende le
mosse dai dettati normativi del decreto-legge 78 del 2010 entrato in
vigore il 31 maggio e successivamente convertito con la legge n. 122
del 30 luglio 2010, la quale ha apportato alcune modifiche al
decreto-legge stesso ed, in particolare, ha introdotto la
disposizione della cui legittimita' costituzionale la parte dubita.
Infatti il D.L. n. 78/2010 nulla prevedeva in merito alla
ricongiunzione gratuita come risulta dalla lettura dell'art. 12. In
sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 sono stati
apportati degli emendamenti e, per quanto interessa in questa sede,
sono stati aggiunti diversi commi all'art. 12 fra i quali, appunto,
il comma septies (invocato dall'INPS nel presente giudizio) ed i
successivi commi octies e novies.
All'articolo 12:
Omissis.
Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Omissis;
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7
febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge.
L'onere da porre a carico dei richiedenti e' determinato in base ai
criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma 12-septies si
applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della
posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende
elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E'
abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti
disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data
anteriore al 1° luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano le
disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di
trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza
per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge
4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo
28 della legge n. 1450 del 1956, nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca
antecedente al 1° luglio 2010.
Omissis.
Solo in sede di conversione (con legge pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 entrata in vigore il 31 luglio
2010) e' stata introdotta la previsione che limita la possibilita' di
trasferimento gratuito della contribuzione, ma con effetto
retroattivo dal 1° luglio 2010 (vigente il D.L. n. 78 del 31 maggio
2010 che nulla prevedeva al riguardo).
Osserva:
l'esame della norma come emendata in sede di conversione e',
ad avviso di questo Giudice, non conforme al dettato Costituzionale.
Questo Giudice conosce la giurisprudenza della Corte
Costituzionale la quale ha individuato una serie di limiti generali
all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia,
oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori
di civilta' giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e
dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto
del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto
di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento; la tutela
dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio
connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza
dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario "(sentenza n. 209
del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto, in Sentenza
n. 78 del 2012) ed ha sottolineato che il "divieto di retroattivita'
della legge, pur costituendo valore fondamentale di civilta'
giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui
all'art. 25 Cost. (sentenze n. 236 del 2011 e n. 393 del 2006). Il
legislatore, nel rispetto di tale previsione, puo' emanare, dunque,
disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica purche'
la retroattivita' trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di
tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che
costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale»
ai sensi della CEDU..." (in sentenza n. 15 del 2012).
Nel caso di specie tuttavia la norma censurata, con la sua
efficacia retroattiva, lede il canone generale della ragionevolezza
delle norme (art. 3 Cost) ed il principio del legittimo affidamento
il quale a partire dalla sentenza n. 397/1994 della Corte
Costituzionale e successive (n. 416/1999, n. 525/2000, n. 446/2002,
n. 364/2007) ha trovato favorevole fondamento e riconoscimento in
seno al nostro ordinamento.
E' palese che l'intervento normativo ha leso il diritto della
ricorrente che, in data 30 luglio 2010, ha presentato una domanda di
ricongiunzione confidando nella sussistenza del suo diritto previsto
dalla norma in quel momento vigente.
In tal senso, lo stesso orientamento della Corte Costituzionale
manifestato nelle sentenze n. 349/1985, 173/1986, 8227/1998,
211/1997, 416/1999 benche' abbia riconosciuto al legislatore la
possibilita' di intervenire in materia previdenziale con scelte
discrezionali ha sottolineato che tale intervento non debba avvenire
in maniera irrazionale e in particolare frustrando in modo eccessivo
l'affidamento del cittadino nella sicurezza e certezza giuridica con
riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente.
A parere di questo Giudice, infatti, la retrodatazione del
termine ultimo di vigenza (al 1° luglio 2010) della possibilita' di
presentare domanda per la ricongiunzione gratuita, si appalesa
irrazionale in quanto in alcun modo giustificata e crea una
discriminazione fra soggetti che, vigente la stessa disposizione di
legge, abbiano del tutto casualmente presentato la domanda prima e
dopo tale data. Vi e' quindi, come si e' detto, la lesione del
parametro della uguaglianza ex art 3 della Costituzione invocato
dalla ricorrente. E del resto la obiezione sollevata dall'INPS in
merito alla possibilita' ex art. 38 C. del legislatore di introdurre
norme deteriori non appare pertinente in quanto, nel caso di specie,
non si dubita della costituzionalita' della previsione introdotta
dall'art. 12 citata legge come emendata, bensi' dalla
irragionevolezza della sua retrodatazione (peraltro ribadita nei
commi octies e novies con riferimento a fattispecie che non
riguardano il presente giudizio).
Del resto anche la Corte EDU si e' pronunciata nel senso di
censurare ingerenze del legislatore che violino i principi di
proporzionalita', siano ingiustificate e intacchino l'essenza del
diritto. Infatti con riferimento all'art. 117, comma 1 ed alle
sentenze n. 347 e 349 del 2007 nonche' 113 del 2011 che hanno
espressamente riconosciuto le norme CEDU come parametro interposto di
legittimita' costituzionale delle leggi, si evidenzia anche la
violazione dell'art. 1 protocollo n. 1 della Convenzione EDU. Si
ritiene cioe' che il comma 12-septies, dell'art. 12 della legge 122
del 2010, incidendo su posizioni giuridiche legittimamente
consolidate, abbia comportato la violazione del diritto di proprieta'
in modo irragionevole e sproporzionato. In tal senso anche la Corte
EDU (Ricorso n. 11838/07 e n. 12302/07 - Laura Torri e altri e
Bucciarelli c. Italia) ribadisce che, ai sensi della propria
giurisprudenza, un ricorrente puo' sostenere che vi e' stata una
violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 solo nel caso in cui
le decisioni impugnate riguardano i suoi "beni" cosi' come inteso da
tale disposizione: "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al
rispetto dei suoi beni. Nessuno puo' essere privato della sua
proprieta' se non per causa di pubblica utilita' e nelle condizioni
previste dalla legge e dai principi generali del diritto
internazionale. Le disposizione precedenti non portano pregiudizio al
diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute
necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme
all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte di
altri contributi o delle ammende." Sempre la Corte EDU specifica che
"beni" possono essere beni esistenti o beni patrimoniali, ivi
compresi, determinate situazioni ben definite, le pretese
patrimoniali. Perche' una pretese patrimoniale possa essere
considerata un "bene patrimoniale" che rientra nell'ambito
dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, la persona che avanza la pretesa
deve dimostrare che la sua richiesta ha un fondamento sufficiente
nella normativa interna (si veda Maurice c. Francia [GC], n.
11810/03, 63, CEDU 2005-IX. Infine sempre in Ricorso n. 11838/07 e
n.b 12302/07 - Laura Torri e altri e Bucciarelli c. Italia la Corte
EDU ricorda che un eventuale ingerenza nel diritto de quo da parte
del legislatore si giustifica solo laddove il provvedimento adottato
realizzi un giusto equilibrio che non sara' soddisfatto quando sulla
persona interessata viene posto un onere individuale ed eccessivo.
Nel caso in esame e' in discussione il diritto alla
ricongiunzione gratuita leso da una norma introdotta con effetto
retroattivo che si traduce nella imposizione al soggetto di un onere
individuale ed eccessivo (tale e' indubbiamente la somma di euro
84.498,45 richiesti dall'INPS a titolo di ricongiunzione onerosa)
senza che "la retroattivita' di tale disposizione trovi adeguata
giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di
rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi
imperativi di interesse generale» ai sensi della CEDU".
Si ritiene violato altresi' l'art. 38, comma 2 Cost. in quanto
posto a fondamento del diritto alla pensione, da determinarsi sulla
base di tutta la attivita' lavorativa svolta, ma con versamenti ad
enti previdenziali diversi a cui sopperisce, appunto, l'istituto
della ricongiunzione. Diritto che non puo' essere sacrificato se non
in forza di provvedimenti che tutelino pari o superiori diritti e che
siano proporzionali, necessari ed equilibrati;.
La questione relativa alla conformita' dell'art. 12-septies,
legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010 al disposto degli
articoli 3 e 38 della Costituzione non si appalesa dunque
manifestamente infondata per le ragioni sopra esplicitate.
La suddetta questione e', altresi', assolutamente determinante ai
fini dalla decisione del procedimento instaurato avanti a questo
Giudice, giacche' da essa dipende il diritto alla ricongiunzione
gratuita rivendicato dalla Lagana'.