LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE Sezione 2 Riunita con l'intervento dei signori: Del Carlo Alberto, Presidente Rados Bruno, Relatore Costa Giuseppe, Giudice Ha emesso la seguente Ordinanza sul ricorso n. 1124/15 depositato il 23 giugno 2015 avverso Cartella di pagamento n. 04120150002697040 Tas. Automobili 2012 contro: Regione Toscana avverso Cartella di pagamento n. 04120150002697040 Tas. Automobili 2012 contro: Agente di Riscossione Firenze Equitalia Centro S.p.a. Proposto dal ricorrente: Gonnelli Sandra, via Dianella n. 2/C 50059 Vinci (FI). Difeso da: Cremona avv. Diego, via Tornabuoni n. 10, 50100 Firenze. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze Sezione II composta come sopra rilevato che con ricorso presentato contro la Regione Toscana ed Equitalia Centro S.p.a. Sandra Gonnelli, chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 04120150002697040 concernente il credito della Regione Toscana per mancato pagamento dell'importo di € 340,71 oltre interessi e spese a titolo di tassa automobilistica per l'annualita' 2012 in ordine al veicolo targato BP284KJ, dalla ricorrente acquistato con scrittura privata del 26 marzo 2007 e risultato essere gravato, al momento dell'acquisto, da fermo amministrativo iscritto da «Cerit S.p.a.» in data 1-13.2.2007; che essendo detto veicolo rimasto inutilizzabile e inutilizzato, la ricorrente sostiene di non dover pagare la tassa automobilistica per lo stesso in forza dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53) secondo cui «la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione»; che - prosegue parte ricorrente - l'art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 49/2003 («Norme in materia di tasse automobilistiche regionali», cosi' come modificata dalla legge della Regione Toscana n. 35/12), il quale stabilisce che «la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo tributario» viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, per cui la norma in questione e' costituzionalmente illegittima, con conseguente illegittimita' della pretesa tributaria che sulla stessa si fonda; che, da un lato, la Regione resistente argomenta che il fermo amministrativo viene disposto quale sanzione accessoria a seguito di un mancato pagamento, per cui risulterebbe «illogico» concedere un beneficio, quale l'esenzione del pagamento della tassa auto, a fronte di una sanzione accessoria applicata a seguito di un mancato pagamento, non potendosi far ricadere su di essa, e di conseguenza sulla collettivita', gli effetti negativi del comportamento di alcuni soggetti che non effettuano i pagamenti dovuti alle scadenze stabilite per legge, che' altrimenti si concederebbe un inammissibile «beneficio» a tutti coloro che non sono in regola coni pagamenti dovuti; che d'altro canto parte ricorrente sottolinea che la propria tesi (argomentata col richiamo al diritto di proprieta' articolato nella duplice facolta' sia di disporre del bene, alienandolo, concedendolo in usufrutto, ecc., sia di goderne, per cui con la sottoposizione di un veicolo al fermo amministrativo proprietario conserva si' la facolta' di 'disporre' del bene ma non anche quella di 'godere' del bene stesso) trova un autorevole sostegno nella legislazione statale e nella correlata sentenza n. 288/2012 della Corte Costituzionale, ancorche' emessa sotto altro profilo (violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali: art. 117 Cost.) e nei confronti di analoga norma della Regione Marche; che nella sentenza citata il giudice delle leggi, premesso che l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ha demandato alle Regioni «la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo» alla tassa 'automobilistica' e lo stesso art. 17 cit. ha determinato, al comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore stabilendo, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, che le nuove tariffe delle tasse in questione sono determinate «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazioni [...] per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura», e confermando, a decorrere dall'anno 1999, il potere - attribuito alle Regioni dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 - di determinare con propria legge gli importi della tassa per gli anni successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente, scrive che - «...la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo proprio derivato: a) non puo' modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi); b) puo' modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo cit. (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente); c) puo' disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non puo' escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge statale. L'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che costituisce attuazione della legge delega n. 42 del 2009, dopo aver disposto, al comma 1, la trasformazione di un'ampia serie di tributi statali in tributi propri regionali (a decorrere dal 1° gennaio 2013), al comma 2 precisa «fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale»; per poi aggiungere, al comma 3, che alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, aggiungendo che i predetti tributi costituiscono tributi propri derivati. La diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce alla conclusione che la tassa in questione non ha acquisito, nel nuovo regime, la natura di tributo regionale proprio. Dalla formulazione del comma 2 si i ferisce, infatti, non gia' la natura di tributi proprio della tassa automobilistica regionale... ma solo la volonta' del legislatore statale di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall'inciso «fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale. Cio' posto, l'evoluzione della natura della tassa automobilistica - che aveva, originariamente, quale presupposto la «circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi» (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953), e che e' successivamente divenuta, per effetto dell'art. 5 del decreto legge n. 953 del 1982, tassa sulla proprieta' del veicolo - non incide sugli esiti della presente questione, poiche' la individuazione delle eventuali ricadute di tale mutata natura sull'ambito di operativita' della norma interposta, non e' operazione che possa ritenersi affidata al legislatore regionale, atteso, appunto, il permanere in capo allo Stato della competenza legislativa nella materia de qua. Ne consegue che «... la norma censurata [l'art. 10 della legge Regione Marche n. 28 del 2011], nel disporre la esclusione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati, ha violato la competenza esclusiva dello stato in materia di tributi erariali....»; ritenuto pertanto che, nell'impossibilita' di questo giudice di effettuare un'interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata della disposizione conte,stata (art. 8-quater comma 4 L.R. Toscana), la questione di costituzionalita' sollevata al riguardo dalla ricorrente si prospetta sia rilevante ai fini del decidere sia, per le ragioni sopra esposte, non manifestamente infondata;