IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE 
                          (Sezione Seconda) 
 
    ha pronunciato la presente 
 
                              ORDINANZA 
 
    sul ricorso numero di registro generale 770  del  2011,  proposto
da: 
    LAWRENCE ODIANOSEN OKOSUN, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo
Folco, con  domicilio  eletto  presso  Paolo  Folco  in  Torino,  Via
Avigliana, 38; 
    contro   Ministero   dell'interno,   rappresentato    e    difeso
dall'Avvocatura distrettuale  dello  Stato,  domiciliata  in  Torino,
corso Stati Uniti, 45; 
    Questore di Torino; 
    per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia
di Torino, emesso in data 08.03.2011 e notificato  al  ricorrente  in
data 12.04.2011, con il quale veniva disposto il rigetto dell'istanza
volta ad ottenere il rilascio del permesso  di  soggiorno  a  seguito
della procedura di emersione di cui all'art. 1-ter L. 102/2009, e  di
ogni altro atto antecedente, successivo,  dipendente,  presupposto  o
comunque connesso. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'Interno; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29  settembre  2015  il
dott. Antonino Masaracchia e uditi per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                                FATTO 
 
    1.  Nel  2009  la  sig.ra  Valentina  Zennaro  ha  inoltrato   al
competente Sportello Unico per  l'Immigrazione,  ai  sensi  dell'art.
1-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in  legge  n.  102
del 2009, domanda di  regolarizzazione  del  rapporto  di  lavoro  in
essere  con  il  sig.  Lawrence  Odianosen  Okosun,  di  cittadinanza
nigeriana,  occupato  irregolarmente  alle  proprie  dipendenze  come
lavoratore domestico. 
    La procedura di emersione si concludeva positivamente  in  quanto
veniva rilasciato il nulla osta da parte dello  Sportello  Unico  per
l'Immigrazione di Torino. Di conseguenza, convocate le parti  per  la
stipula del contratto di soggiorno, ai sensi dell'art.  1-ter,  comma
7, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito  in  legge  n.
102 del 2009, il sig. Okosun ha presentato domanda  di  rilascio  del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato. 
    Tuttavia il Questore della Provincia di Torino, con provvedimento
prot. n.  94/2011,  dell'8  marzo  2011,  ha  rigettato  quest'ultima
istanza evidenziando che, con sentenza del Tribunale  di  Torino  del
2010, il sig. Okosun e' stato condannato per il reato di cui all'art.
73, comma 5, del d.P.R. n.  309  del  1990  (produzione,  traffico  e
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope,  di  lieve
entita').  Secondo  la  Questura   l'esistenza   di   tale   condanna
assorbirebbe la valutazione di pericolosita' sociale dello straniero:
cio', in quanto "l'art. 1-ter co. 13 della L. 102/09,  non  fa  alcun
riferimento  alla  pericolosita'  sociale   del   soggetto   o   alla
possibilita' futura di  commettere  altri  reati,  ma  si  limita  ad
indicare esclusivamente come condizione di ostativita'  la  condanna,
anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata  anche
a  seguito  di  applicazione  della  pena  su  richiesta   ai   sensi
dell'articolo 444 c.p.p., per uno dei resti previsti  dagli  articoli
380 e 381 c.p.p.". Inoltre, aggiunge la motivazione, "il reato di cui
si e' reso responsabile il richiedente e' uno di quelli espressamente
indicati dall'art. 4 come ostativi per l'ingresso ed il soggiorno  in
Italia e, pertanto, permangono le condizioni ostative  alla  regolare
permanenza sul territorio nazionale". 
    2. Avverso  tale  provvedimento  il  sig.  Okosun  ha  presentato
ricorso dinnanzi a questo  TAR,  chiedendone  l'annullamento,  previa
sospensione cautelare, e sollevando in diritto  un  unico,  complesso
motivo  di  gravame,  intitolato  "Eccesso  di  potere  per   erronea
valutazione dei fatti e  dei  presupposti.  Difetto  di  istruttoria.
Difetto ed erroneita' della motivazione. Difetto  di  motivazione  in
punto di interesse pubblico". 
    L'amministrazione  -  secondo  il  ricorrente   -   non   avrebbe
considerato "che la condanna e' relativa ad un fatto di  modestissima
rilevanza criminosa", risalente "comunque a circa due anni or sono" e
"determinato da una condotta puramente  occasionale,  necessitata  da
contingenze passate"; sarebbe quindi "da censurare l'automatismo  con
il quale l'Amministrazione fa discendere  il  rigetto  dell'emersione
richiesta in favore dell'istante da tale condanna penale  subita  dal
medesimo, senza porre in essere un  accertamento  in  concreto  della
pericolosita' sociale". 
    3. Si e' costituito in giudizio  il  Ministero  dell'Interno,  in
persona  del   Ministro   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documenti - tra
i quali una relazione sui fatti  di  causa  predisposta  dall'Ufficio
Immigrazione della Questura di Torino - e chiedendo, con  memoria  di
mero stile, il rigetto del gravame. 
    Con ordinanza n. 474 del 2011 questo TAR ha respinto  la  domanda
cautelare, ritenendo - ad un  primo  sommario  esame  -  la  condanna
riportata dal  ricorrente  come  automaticamente  ostativa  alla  sua
permanenza sul territorio nazionale, in base  al  combinato  disposto
degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998. 
    Alla pubblica udienza del 29 settembre 2015, quindi, la causa  e'
stata trattenuta in decisione. 
 
                               DIRITTO 
 
    1. Il Collegio ritiene di dover sollevare,  d'ufficio,  questione
di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt.  4,
comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286  del  1998,  per  violazione
dell'art. 3 Cost. e del principio costituzionale  di  ragionevolezza,
nella  parte  in  cui  dette  norme  non  consentono  alla   pubblica
amministrazione, chiamata al rilascio del permesso  di  soggiorno  in
favore  di  un  cittadino   extracomunitario   che   si   sia   vista
regolarizzata la propria posizione lavorativa  irregolare,  ai  sensi
dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge
n. 102 del  2009,  di  valutare  discrezionalmente  la  pericolosita'
sociale dello straniero che sia stato condannato per  uno  dei  reati
indicati dall'art.  4,  comma  3,  del  d.lgs.  n.  286  del  1998  e
rientranti,  allo  stesso  tempo,  nel  novero  dei  reati   previsti
dall'art. 381 c.p.p. 
    In punto di rilevanza, va chiarito che detto  combinato  disposto
e' sicuramente da applicarsi alla fattispecie portata al giudizio  di
questo TAR. Il ricorrente, infatti, avendo  gia'  ottenuto  il  nulla
osta dello Sportello Unico per  l'Immigrazione,  ai  sensi  dell'art.
1-ter, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge
n. 102 del  2009,  si  trova  nella  condizione  di  poter  ottenere,
conseguentemente, il rilascio dell'apposito titolo di  soggiorno  per
lavoro subordinato; al contempo, tuttavia,  egli  risulta  condannato
per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del  1990
(produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze  stupefacenti
o psicotrope, di lieve entita'), ossia per un reato  inerente  -  sia
pure nella fattispecie attenuata - alla materia degli "stupefacenti".
L'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 esclude in  radice,  in
presenza di condanna per un reato "inerent [e] gli stupefacenti", che
lo straniero possa essere ammesso sul territorio nazionale; e  l'art.
5, comma 5, esclude  che,  in  simile  ipotesi,  lo  straniero  possa
vedersi concesso il permesso di soggiorno.  Proprio  in  applicazione
del citato combinato disposto, l'amministrazione, nel caso di specie,
ha escluso di dover effettuare alcuna  valutazione  di  pericolosita'
sociale  in  merito  al  sig.  Okosun  ed  ha  concluso   nel   senso
dell'automatica  ostativita'  della  condanna  penale  ai  fini   del
rilascio del permesso di soggiorno, pur essendo gia' stato rilasciato
il nulla osta all'emersione. E' evidente, tuttavia, che,  qualora  il
menzionato   combinato    disposto    dovesse    essere    dichiarato
incostituzionale  nei  sensi  immaginati  da  questo   Collegio,   la
situazione del  ricorrente  muterebbe  radicalmente,  in  quanto  non
potrebbe piu' sostenersi che la condanna penale da lui riportata  sia
di per se' sola sufficiente a determinare il rigetto della domanda di
permesso  di  soggiorno,  rendendosi  invece  necessaria  un'apposita
valutazione, da parte dell'amministrazione procedente, in ordine alla
sua concreta pericolosita' sociale. Ne  deriverebbe  l'illegittimita'
dell'atto di diniego  impugnato  in  questa  sede,  il  quale  si  e'
limitato a riscontrare la presenza della condanna penale in  capo  al
ricorrente, senza aver compiuto alcuna preliminare valutazione  sulla
circostanza di poterlo considerare, o meno,  come  una  minaccia  per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 
    2. La prospettata questione  di  legittimita'  costituzionale,  a
giudizio di questo Collegio, non e' manifestamente infondata. 
    2.1. Il dubbio di costituzionalita' deriva dal raffronto  di  due
sentenze della Corte costituzionale, la n. 148 del 2008 e la  n.  172
del 2012. 
    La  prima  delle  due   sentenze,   nell'occuparsi   gia'   della
legittimita' costituzionale del combinato  disposto  degli  artt.  4,
comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998  (peraltro  in  una
fattispecie  che  vedeva,  come  accade  nell'odierno  giudizio,   lo
straniero ricorrente condannato per l'ipotesi delittuosa attenuata di
cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990)  ha  dichiarato
non fondata la relativa questione di costituzionalita'  -  sollevata,
tra l'altro, anche con riferimento al parametro dell'art. 3  Cost.  e
del  principio  di  ragionevolezza   -   ritenendo   che   "non   sia
manifestamente irragionevole condizionare l'ingresso e la  permanenza
dello straniero  nel  territorio  nazionale  alla  circostanza  della
mancata commissione di reati di non scarso rilievo". In  particolare,
nel ribadire che "il cosiddetto automatismo espulsivo 'altro  non  e'
che un  riflesso  del  principio  di  stretta  legalita'  che  permea
l'intera disciplina dell'immigrazione e che  costituisce,  anche  per
gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro  diritti,  consentendo
di   scongiurare   possibili   arbitri   da   parte    dell'autorita'
amministrativa"' (con richiamo all'ord. n. 146 del  2002),  la  Corte
costituzionale ha anche osservato che, con precipuo riferimento  alle
condanne penali per reati inerenti gli stupefacenti, "l'inclusione di
condanne per qualsiasi reato inerente agli stupefacenti tra le  cause
ostative all'ingresso e alla permanenza dello straniero in Italia non
appare manifestamente  irragionevole  qualora  si  consideri  che  si
tratta di ipotesi  delittuose  spesso  implicanti  contatti,  diversi
livelli,  con  appartenenti  ad  organizzazioni  criminali   o   che,
comunque, sono dirette ad  alimentare  il  cosiddetto  mercato  della
droga, il quale rappresenta una delle maggiori fonti di reddito della
criminalita' organizzata". 
    La  seconda  delle  due  sentenze,   intervenendo   nel   diverso
procedimento  preordinato  al  rilascio  del  nulla  osta   ai   fini
dell'emersione, di cui all'art. 1-ter del  decreto-legge  n.  78  del
2009, convertito in legge n.  102  del  2009,  ha  invece  dichiarato
incostituzionale il comma 13, lett. c, di detto articolo "nella parte
in cui fa  derivare  automaticamente  il  rigetto  della  istanza  di
regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia  nei
suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti
dall'art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che  la
pubblica  amministrazione  provveda  ad  accertate  che  il  medesimo
rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la  sicurezza  dello
Stato". Cio', per la "manifesta irragionevolezza" derivante sia dalla
"considerazione  che  il  diniego  della  regolarizzazione   consegue
automaticamente alla pronuncia di una sentenza di condanna anche  per
uno dei reati di cui all'art. 381 cod. proc. pen., nonostante che gli
stessi non siano necessariamente sintomatici della  pericolosita'  di
colui che li ha commessi",  sia  dalla  peculiarita'  e  specificita'
della fattispecie normativa considerata, riguardante l'istituto della
regolarizzazione di lavoratori extra-comunitari che hanno prestato la
propria opera, all'interno di  un  nucleo  familiare,  in  favore  di
soggetti affetti da  patologie  o  da  disabilita'  che  ne  limitano
l'autosufficienza (art. 1-ter, comma 1, lett. a, del decreto-legge n.
78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009) ovvero attivita' di
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (art. 1-ter,  comma
1, lett. b, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge  n.
102 del 2009). "Sono, queste, infatti, attivita'  che,  per  il  loro
contenuto e per la circostanza di essere svolte  all'interno  di  una
famiglia,  da  un  canto,  agevolano  l'accertamento   dell'effettiva
pericolosita'   dello   straniero.   Dall'altro,   evidenziano    che
l'automatismo, nel caso  di  assistenza  in  favore  di  quanti  sono
affetti da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza,
rischia di pregiudicare irragionevolmente  gli  interessi  di  questi
ultimi" (cosi' Corte cost., cent. n. 172 del 2012, cit.). 
    2.2.  Il  quadro  normativo  che  ne  risulta  e',  pertanto,  il
seguente. 
    Un  cittadino  extracomunitario  che  -  come  nella  fattispecie
portata al giudizio di questo TAR - abbia lavorato irregolarmente  al
sostegno del bisogno familiare, con cio' sviluppando quel particolare
legame degno della considerazione di cui alla sent. n. 172  del  2012
della Corte costituzionale,  ma  che  al  contempo  sia  stato  anche
condannato per la fattispecie delittuosa attenuata  di  cui  all'art.
73, comma 5, del d.P.R n. 309 del 1990, puo' bensi' ottenere (per  il
passato) il nulla osta all'emersione dal lavoro  irregolare,  ma  non
avrebbe, comunque, alcuna possibilita' di vedersi rilasciato (per  il
futuro) il permesso di soggiorno per lavoro subordinato,  neanche  ai
fini di proseguire il rapporto  lavorativo  (questa  volta,  in  modo
regolare) presso la stessa famiglia. 
    Si deve qui evidenziare che  la  fattispecie  delittuosa  di  cui
all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309  del  1990  rientra  appieno,
anche nella formulazione vigente al 10 febbraio  2010  (giorno  della
condanna penale dell'odierno ricorrente), tra i reati di cui all'art.
381, comma 1, c.p.p. Si tratta, infatti, di un delitto punito con  la
pena della reclusione da uno a sei anni (art 73, comma 5, del  d.P.R.
n. 309 del 1990, nella formulazione in vigore prima  delle  modifiche
apportate con la legge n. 38 del 2010),  e  quindi  rientrante  nella
previsione di cui al comma 1 dell'art. 381 c.p.p. ("Gli  ufficiali  e
gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  hanno  facolta'  di  arrestare
chiunque e colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato  o
tentato, per il quale la leghe stabilisce la  pena  della  reclusione
superiore nel massimo a tre anni..."). La  stessa  conclusione  vale,
del resto, anche per l'attuale formulazione dell'art.  73,  comma  5,
del d.P.R. n. 309 del 1990 che (dopo le  modifiche  intervenute,  da,
ultimo, con il decreto-legge n. 36 del 2014, convertito in  legge  n.
79 del 2014) vede abbassata a quattro anni la pena massima per questa
fattispecie delittuosa. 
    In quanto rientrante nella previsione di cui all'art. 381 c.p.p.,
quindi, ed a seguito della declaratoria di incostituzionalita' di cui
alla sent. n.  172  del  2012,  quel  reato  non  e'  automaticamente
ostativo  al  rilascio  del  nulla  osta  per  l'emersione,   dovendo
l'amministrazione verificare, in concreto, la  pericolosita'  sociale
dello  straniero.  In   quanto   rientrante   nella   materia   degli
"stupefacenti",  invece,  quello  stesso  reato  e'   automaticamente
ostativo al rilascio del permesso di soggiorno quale  titolo  per  il
proseguimento della medesima attivita' lavorativa  presso  la  stessa
famiglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma  3,  e
5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, con inevitabile  interruzione
del legame virtuoso che in quella famiglia si era venuto a  creare  e
con la conseguente compromissione  di  quei  valori  che  sono  stati
difesi nella sentenza n. 172 del 2012 della Corte costituzionale. 
    Ne  deriva,  a  giudizio  del  Collegio,   una   irragionevolezza
intrinseca di sistema vieppiu' alla luce del fatto che, ai sensi  del
comma 7 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 78 del 2009,  convertito
in  legge  n.  102  del  2009,  il  procedimento  amministrativo  ivi
descritto e' sostanzialmente unitario ed unitaria ne e' la ratio:  si
inizia con la dichiarazione di emersione, fatta allo Sportello  Unico
dal datore di lavoro, si prosegue con il rilascio del nulla osta alla
regolarizzazione, e si finisce  -  previa  convocazione  delle  parti
dinnanzi allo Sportello Unico -  con  la  stipula  del  contratto  di
soggiorno e con il rilascio del permesso di  soggiorno,  in  modo  da
consentire al lavoratore straniero di mantenere e  di  proseguire  il
rapporto virtuoso con la  famiglia  che  lo  ha  accolto  (sia  pure,
originariamente, in modo irregolare). 
    Inoltre,  la  presunzione  iuris  et  de  iure  di  pericolosita'
sociale, collegata alla sussistenza di una condanna penale per taluno
dei reati indicati dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del  1998,
ed applicata anche alla fattispecie del lavoratore  gia'  irregolare,
ma emerso a seguito del nulla  osta  ai  sensi  dell'art.  1-ter  del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge n.  102  del  2009,
pare al Collegio porsi in  contrasto  con  il  canone  costituzionale
dell'uguaglianza  (art.  3  Cost.),  sulla  scorta  dell'insegnamento
(ricordato anche dalla citata sent. n. 172  del  2012)  per  cui  "le
presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto  fondamentale
della  persona,  violano  il  principio  di  eguaglianza,   se   sono
arbitrarie  e  irrazionali,  cioe'  se  non  rispondono  a  dati   di
esperienza  generalizzati,  riassunti  nella  formula  dell'id   quod
plerumque accidit, sussistendo l'irragionevolezza  della  presunzione
assoluta tutte le volte in cui sia  'agevole'  formulare  ipotesi  di
accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a  base  della
presunzione stessa" (cosi' Corte cost., sentt. n. 231 e  n.  164  del
2011; sentt. n. 265 e n. 139 del 2010). 
    2.3. Ne' potrebbe questo Collegio fare propria un'interpretazione
costituzionalmente orientata degli artt. 4, comma 3, e  5,  comma  5,
del d.lgs. n. 286 del 1998, cosi' come applicati  alla  procedura  di
emersione di cui all'art. 1-ter del decreto-legge  n.  78  del  2009,
convertito in legge n. 102 del 2009, nel  tentativo  di  superare  la
descritta irragionevolezza. A cio', infatti, osta non solo il diritto
vivente,   quale   cristallizzato   nella   costante   giurisprudenza
amministrativa, che applica tuttora in  modo  rigoroso  l'ostativita'
che deriva dalla lettera del combinato disposto degli artt. 4,  comma
3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (si vd., tra le tante, di
recente: TAR Puglia, Bari, sez.  II,  sent.  n.  763  del  2015;  TAR
Toscana, sez. II, sent. n. 556 del 2015;  TRGA  Trentino-Alto  Adige,
Trento, sent. n. 101 del 2014; TAR Piemonte,  sez.  I,  n.  1681  del
2014), ma soprattutto osta la citata sentenza n. 148 del  2008  della
Corte costituzionale. Essa infatti non consente, in radice, a  questo
Giudice di poter  immaginare  un'interpretazione  di  quel  combinato
disposto tale da discostarsi rispetto a quanto argomentato nella  sua
motivazione.  Nel  caso  specifico  oggetto  del  presente  giudizio,
infatti, l'unica interpretazione delle citate norme che potrebbe  far
ritenere superati i prospettati dubbi  di  costituzionalita'  sarebbe
quella di attrarre le conclusioni di cui alla  sentenza  n.  172  del
2012, riguardante il solo (sub)procedimento di  emersione,  anche  al
successivo (sub) procedimento di rilascio del permesso di  soggiorno,
e ritenere cosi' che  l'assenza  dell'automatica  ostativita'  (della
sentenza penale di condanna) predicata per il rilascio del nulla osta
alla regolarizzazione possa assistere anche il rilascio del titolo di
soggiorno per lavoro.  A  questa  conclusione  potrebbe  in  sostanza
approdarsi  valorizzando  la  gia'  rilevata  natura   unitaria   del
procedimento descritto dal comma 7 dell'art. 1-ter del  decreto-legge
n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, ossia  ritenendo
che la finalita' perseguita da tale procedimento (che e', come visto,
quella di consentire la permanenza dello straniero irregolare  presso
la stessa famiglia che lo aveva  accolto  originariamente,  facendolo
lavorare, in modo da preservare i legami che ne  sono  derivati)  non
possa che assistere sia il rilascio del nulla osta  sia  il  rilascio
del vero e proprio permesso di soggiorno, che altri non sono  se  non
due momenti  (sia  pure  logicamente  e  temporalmente  distinti)  di
un'unica sequenza  procedimentale.  Ma  una  simile  interpretazione,
oltre  a  non  trovare  riscontri  sicuri  nel  testo  di  legge,  e'
all'evidenza contraria con quanto sostenuto nella sentenza n. 148 del
2008, laddove si e' invece ritenuta la ragionevolezza di  un  sistema
che, pure a fronte di una sentenza di condanna per reato attenuato in
materia di stupefacenti, ne fa derivare la presunzione  iuris  et  de
iure di pericolosita' sociale  del  condannato,  cosi'  impedendo  il
rilascio  di  qualsivoglia  tipologia  di  titolo  di  soggiorno  ivi
compresa, evidentemente, anche la tipologia del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato, a seguito di emersione da lavoro irregolare. 
    2.4.  E'  appena  il  caso  di  evidenziare  che  il  dubbio   di
costituzionalita'  prospettato  dal  Collegio,  con  la   conseguente
richiesta di "addizione" sollecitata alla Corte  costituzionale,  non
e' tale da configurare un criterio  del  tutto  diverso,  rispetto  a
quello  attualmente  scelto  dal  legislatore,  per  identificare  le
fattispecie ostative alla concessione o al rinnovo  del  permesso  di
soggiorno a seguito di condanna penale del  richiedente,  cosi'  come
invece ritenuto dalla Corte costituzionale a margine della  questione
di legittimita' costituzionale decisa con la sentenza n. 277 del 2014
(di inammissibilita'). 
    Rimarrebbe, infatti, sicuramente in piedi il sistema  "bipartito"
di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, basato  cioe'
-  come  spiegato  dalla  citata  sent.  n.  277  del  2014  -  sulla
enucleazione dei due criteri ivi  indicati  (l'uno,  di  tipo  misto,
riferito ai casi per i quali e' previsto  l'arresto  obbligatorio  in
flagranza, e veicolato dal  richiamo  all'art.  380,  commi  1  e  2,
c.p.p.;  l'altro,  calibrato  in  funzione  di  tipologie  di  reati,
individuati  ratione  materiae  e   raggruppati   per   "settori   di
criminalita'"). L'addizione proposta non postula l'introduzione di un
modello di tipo esclusivamente "quantitativo", fondato, cioe',  sulla
gravita' in concreto del fatto e sulla sanzione  applicabile,  ma  si
limita ad integrare le disposizioni sospettate di incostituzionalita'
con il necessario riferimento all'ipotesi del rilascio  del  permesso
di soggiorno quale conseguenza  dell'avvenuta  emersione  dal  lavoro
irregolare ed alle conclusioni cui, in proposito, e' gia'  giunta  la
Corte  costituzionale.  L'unica  differenza,   rispetto   all'attuale
sistema, risiederebbe pertanto nel fatto che, per i reati individuati
ratione materiae, l'ostativita' verrebbe esclusa solo nell'ipotesi in
cui, trattandosi di un permesso di soggiorno da rilasciare in  favore
di un lavoratore straniero che sia emerso dal  lavoro  irregolare  in
base alla legge di sanatoria del 2009, la fattispecie delittuosa  per
la  quale  e'  stata  pronunciata  condanna  e'  tale  da   rientrare
nell'astratta  previsione  dell'art.  381  c.p.p.  (quale  richiamato
dall'art. 1-ter, comma 13, lett. c, del decreto-legge n. 78 del 2009,
convertito in legge n. 102 del  2009,  nella  formulazione  derivante
dalla sentenza di incostituzionalita' parziale n. 172 del 2012). 
    Il Collegio ritiene pertanto che sussistano tutti  i  presupposti
per utilmente  sollevare  questione  di  legittimita'  costituzionale
delle indicate disposizioni.