ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  24,  comma
1-bis, della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n.  29  (Norme
in materia di aree naturali protette regionali), introdotto dall'art.
3, comma 15, della legge della Regione Lazio 2 aprile  2003,  n.  10,
recante «Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29  (Norme
in  materia  di  aree  naturali  protette  regionali)  e   successive
modifiche. Disposizioni transitorie», promosso dalla Corte  d'appello
di Roma, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra  l'Ente  Parco
regionale dei Castelli Romani e Candeloro Alessandro,  con  ordinanza
del 15 luglio 2014, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 2014  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  54,  prima
serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visto l'atto di costituzione di Candeloro Alessandro; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  12  gennaio  2016  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    udito l'avvocato Silvia Assennato per Candeloro Alessandro. 
    Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello  di
Roma, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 98
della   Costituzione,   questione   incidentale    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 24, comma 1-bis, della legge  della  Regione
Lazio 6 ottobre 1997, n.  29  (Norme  in  materia  di  aree  naturali
protette regionali), introdotto dall'art. 3, comma  15,  della  legge
della Regione Lazio 2 aprile 2003, n.  10,  recante  «Modifiche  alla
legge regionale 6 ottobre 1997, n.  29  (Norme  in  materia  di  aree
naturali protette regionali)  e  successive  modifiche.  Disposizioni
transitorie»; 
    che  la  disposizione  censurata  testualmente  prevede  che  «Il
presidente del parco stipula con il direttore nominato ai  sensi  del
comma 1 [id est: dal Presidente della Giunta regionale]  un  apposito
contratto a tempo determinato, nell'ambito del  contratto  collettivo
nazionale per la dirigenza regionale, per la durata massima di cinque
anni, la cui scadenza  non  puo'  oltrepassare  comunque  quella  del
mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato»; 
    che la rilevanza della questione e' motivata in ragione del fatto
che, nel giudizio a quo, viene impugnato, da un  Direttore  dell'Ente
Parco regionale dei Castelli Romani,  il  provvedimento  in  data  22
marzo 2006, con il quale  gli  e'  stata  comunicata  la  «automatica
cessazione dell'incarico»,  in  applicazione,  appunto,  della  norma
denunciata, in correlazione alla intervenuta  fine  del  mandato  del
Presidente della Giunta regionale che lo aveva nominato (nel dicembre
2004); 
    che, in punto di non manifesta infondatezza della  questione,  la
Corte rimettente «ritiene sufficiente  richiamare  le  argomentazioni
esposte  dalla  Corte  Costituzionale  nella  sentenza  n.  104   del
23.03.2007» che - con (esclusivo) riferimento ai  direttori  generali
delle ASL  -  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  delle
disposizioni, prevedenti analogo meccanismo di decadenza  automatica,
di cui all'art. 71, commi, 1, 3 e 4, lettera a),  della  legge  della
Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2005), ed all'art. 55, comma 4, della legge della Regione
Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio); 
    che, sempre ad avviso della rimettente,  anche  con  riguardo  al
Direttore  di  un  Ente  Parco  verrebbe  in  rilievo  «un   incarico
dirigenziale affidato ad un soggetto scelto fra una rosa di candidati
in    possesso    di    specifici    requisiti    di     preparazione
tecnico-professionale e chiamato a  svolgere  compiti  gestionali  di
natura prettamente  tecnico-amministrativa»,  per  cui  non  potrebbe
revocarsi in dubbio, «proprio alla luce dei principi  espressi  dalla
Corte costituzionale nella citata sentenza n. 104/2007, che una norma
la quale ancora la  durata  dell'incarico  alla  durata  del  mandato
dell'organo politico  che  ha  provveduto  alla  nomina  si  pone  in
contrasto  con  i  principi  di  imparzialita'   e   buon   andamento
dell'amministrazione affermati negli artt. 97 e 98 Cost.»; 
    che si e' costituito, e  ha  depositato  successiva  memoria,  in
questo giudizio, il Direttore dell'Ente Parco regionale dei  Castelli
Romani,   ricorrente   nel   processo   principale,   per    chiedere
l'accoglimento della sollevata questione, ma solo (in subordine)  nel
caso in cui si  escluda  (come  a  torto  avrebbe  escluso  la  Corte
d'appello di Roma) che l'art. 24, comma 1-bis, della legge  regionale
n. 29 del 1997 sia stato tacitamente abrogato dall'art. 55, comma  4,
del nuovo statuto della Regione Lazio (legge regionale n. 1 del  2004
citata). 
    Considerato  che,  nel  sollevare  la  riferita   questione,   il
rimettente - pur muovendo dalla (corretta) premessa  che  «l'art.  55
del nuovo Statuto regionale ha generalizzato l'applicazione  a  tutti
gli  enti  pubblici  regionali  del  principio  (spoil  system)  gia'
introdotto nella disciplina degli Enti Parco  Regionali»  di  cui  al
denunciato art. 24, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1997
- conclude poi nel senso che sia,  comunque,  tuttora  vigente  detta
ultima disposizione, in  quanto  non  implicitamente  abrogata  dalla
sopravvenuta norma  statutaria,  in  ragione  del  carattere  di  lex
specialis, a  suo  avviso,  attribuibile  alla  regola  di  decadenza
automatica dettata per il Direttore dell'Ente Parco rispetto a quella
poi introdotta (e rimodulata), in via generale, dai commi 4 e  5  del
citato art. 55 della legge regionale n.  1  del  2004,  con  distinto
riferimento ai «componenti degli organi istituzionali» ed ai titolari
di «incarichi di direzione» degli enti pubblici dipendenti; 
    che tale conclusione - al di la' della  contraddittorieta'  della
argomentazione che la sorregge - e'  manifestamente  comunque  errata
alla luce delle «Disposizioni per la  prima  attuazione  delle  norme
statutarie in materia di nomine e designazioni  di  competenza  degli
organi della Regione e degli enti dipendenti», dettate  dall'art.  71
della su citata legge della Regione Lazio n. 9 del 2005, il cui comma
1 espressamente chiarisce che le norme di cui (tra l'altro)  all'art.
55, commi 4 e 5, del nuovo statuto «si applicano anche in deroga alle
disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia»; 
    che le censure rivolte dalla Corte rimettente all'art. 24,  comma
1-bis, della legge regionale n. 29 del 1997 - non piu' dunque vigente
all'epoca che interessa ai  fini  della  decisione  da  adottare  nel
processo a quo - risultano, di conseguenza,  connotate  da  aberratio
ictus; 
    che non e' neppure poi prospettabile il trasferimento del quesito
sulla normativa abrogatrice; 
    che infatti - a prescindere dalla irrisolta  riferibilita'  della
figura  del  Direttore  dell'Ente  Parco  a  quella   degli   «organi
istituzionali» od a quella dei titolari di «incarichi  di  direzione»
delle  strutture  di  enti  pubblici  dipendenti  -  e'  decisiva  ed
assorbente la considerazione che,  sia  per  l'una  che  per  l'altra
categoria di soggetti, la cessazione del rapporto e' collegata ad  un
evento  -  l'insediamento,  rispettivamente,  del   nuovo   Consiglio
regionale ovvero dei nuovi organi  di  amministrazione  dell'ente  di
riferimento - in ogni caso diverso dalla  scadenza  del  mandato  del
Presidente della Giunta regionale, che unicamente viene,  invece,  in
rilievo nel provvedimento impugnato nel giudizio a quo; 
    che,  pertanto,  la  questione   in   esame   e'   manifestamente
inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.