ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  4,  primo
comma, numero 7), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno  1965,  n.  1124   (Testo   unico   delle   disposizioni   per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali), promosso dal Tribunale ordinario di Brescia,
in funzione di giudice del lavoro, nel  procedimento  tra  lo  Studio
infermieristico associato A. Parravicini ed  associati  e  l'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL), con ordinanza del 17 febbraio 2014, iscritta al n.  144  del
registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  dell'INAIL  e  dello   Studio
infermieristico associato A. Parravicini ed associati, nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  12  gennaio  2016  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi gli avvocati Luciano Nardino per lo Studio  infermieristico
associato A. Parravicini  ed  associati,  Giandomenico  Catalano  per
l'INAIL e l'avvocato  dello  Stato  Maria  Gabriella  Mangia  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 17 febbraio 2014, iscritta al  n.
144 del registro ordinanze 2014, il Tribunale ordinario  di  Brescia,
in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento  agli
artt. 3, primo  comma,  e  38,  secondo  comma,  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  4,  primo  comma,
numero 7), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno
1965, n. 1124 (Testo unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali), nella parte in cui non estende anche  agli  associati
degli studi  professionali,  legati  da  un  vincolo  di  "dipendenza
funzionale", quell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  e
le malattie  professionali  prevista  a  beneficio  dei  «soci  delle
cooperative e di  ogni  altro  tipo  di  societa',  anche  di  fatto,
comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera
manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al  precedente  n.
2)»; 
    che il giudice a quo e'  investito  dell'opposizione  a  cartella
esattoriale (art. 24, comma 5, del decreto  legislativo  26  febbraio
1999, n. 46, recante «Riordino  della  disciplina  della  riscossione
mediante ruolo, a norma dell'articolo  1  della  legge  28  settembre
1998, n. 337»), promossa da uno studio professionale  di  infermieri,
allo  scopo  di  contestare  la  richiesta  di  pagamento  dei  premi
assicurativi, che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) ha formulato per la posizione di  alcuni
infermieri associati, chiamati a svolgere, tra il  2005  e  il  2010,
un'attivita' manuale soggetta a rischio; 
    che il giudice rimettente ravvisa, tra i componenti dello  studio
associato, un vincolo  di  dipendenza  funzionale,  comprovato  dalla
mancanza di un'autonoma partita  IVA,  dal  divieto  di  concorrenza,
dall'obbligo di conferire allo studio gli  incarichi  ricevuti  e  di
rendere  nota,  nell'adempimento  delle  prestazioni,  l'appartenenza
all'associazione professionale; 
    che il giudice rimettente denuncia la  violazione  dell'art.  38,
secondo comma, Cost., che prescrive una protezione  adeguata  per  il
lavoro manuale o  di  sovrintendenza  immediata  al  lavoro  manuale,
prestato con obiettiva esposizione al rischio; 
    che, secondo  il  giudice  a  quo,  la  disciplina  impugnata  si
porrebbe in contrasto anche  con  il  principio  di  eguaglianza,  in
quanto determinerebbe un'arbitraria  disparita'  di  trattamento  tra
situazioni  omogenee  (infermieri  appartenenti   a   un'associazione
professionale, esclusi dalla tutela, e infermieri appartenenti a  una
societa' cooperativa o a una societa' in generale, beneficiari  della
copertura assicurativa) e rischierebbe di creare «spazi di  possibile
elusione a danno dei soggetti piu' deboli»; 
    che i dubbi di legittimita'  costituzionale  non  possono  essere
risolti, secondo il giudice rimettente, attraverso un'interpretazione
adeguatrice,  che  equipari  alle  societa'  anche  altri  centri  di
imputazione di rapporti giuridici,  come  gli  studi  associati,  che
differiscono dalle societa'; 
    che  e'  intervenuto  nel  giudizio  lo  Studio   infermieristico
associato  A.  Parravicini  ed  associati,  chiedendo  di  dichiarare
inammissibile o, in subordine, infondata la  questione  proposta  dal
Tribunale bresciano; 
    che, a sostegno dell'inammissibilita' della questione,  la  parte
intervenuta argomenta che spetta alla prudente  discrezionalita'  del
legislatore la conformazione della  tutela  assicurativa  nell'ambito
del lavoro autonomo; 
    che, ad avviso della parte intervenuta, non sussiste  un  vincolo
di dipendenza funzionale al cospetto  di  una  mera  aggregazione  di
soggetti, che esercitano la professione a  titolo  individuale  e  in
posizione di assoluta parita', senza soggiacere a direttive di sorta; 
    che nel giudizio e' intervenuto l'INAIL, chiedendo alla Corte, in
prima istanza, di pronunciarsi con  una  sentenza  interpretativa  di
rigetto, in quanto gia' de iure condito,  secondo  un'interpretazione
costituzionalmente orientata, l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali varrebbe  per  i  membri  degli
studi associati, legati da un vincolo di dipendenza funzionale; 
    che,  in  via  gradata,  l'INAIL  ha  chiesto  di  accogliere  la
questione di legittimita' costituzionale alla  luce  degli  argomenti
enunciati  nell'ordinanza  di  rimessione  e,  in  particolare,   del
principio della "parita' di tutela a parita' di rischio"; 
    che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque  infondata
la  questione  di  legittimita'  costituzionale,  osservando  che  e'
prerogativa del legislatore  l'estensione  dell'area  dei  lavoratori
autonomi, beneficiari dell'assicurazione obbligatoria,  e  indicando,
come profilo subordinato di inammissibilita',  l'omessa  esplorazione
di un'interpretazione conforme al dettato costituzionale. 
    Considerato che il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di
giudice  del  lavoro,  dubita   della   legittimita'   costituzionale
dell'art. 4, primo comma, numero 7), del d.P.R. 30  giugno  1965,  n.
1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie  professionali),  nella
parte in  cui  esclude  dall'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni e le  malattie  professionali  gli  associati  degli  studi
professionali, legati da un vincolo di "dipendenza funzionale"; 
    che, secondo il giudice rimettente,  tale  disciplina  limitativa
confligge con gli artt. 38, secondo comma, e 3,  primo  comma,  della
Costituzione; 
    che il trattamento  deteriore,  riservato  agli  associati  degli
studi professionali, contrasterebbe, in primo luogo, con il  precetto
dell'art. 38, secondo comma, Cost., che non annette alcun rilievo  al
regime  giuridico  del  lavoro  protetto  e  sancisce  l'obbligo   di
accordare, a parita' di rischio, parita' di tutela assicurativa; 
    che, secondo il Tribunale bresciano,  l'esclusione  della  tutela
assicurativa per gli infermieri associati negli  studi  professionali
varrebbe in pari tempo a discriminarli, senza alcuna  giustificazione
apprezzabile, rispetto agli infermieri esposti al  medesimo  rischio,
che lavorino come soci di una  societa'  cooperativa  o  di  un'altra
societa'; 
    che la questione,  nei  termini  in  cui  e'  stata  prospettata,
incorre nei profili di inammissibilita', eccepiti dalla difesa  dello
Stato e dello studio professionale intervenuto; 
    che il giudice rimettente chiede a questa Corte, nell'ipotesi  di
prestazione  d'opera  manuale  esposta  a   rischio,   di   estendere
l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le  malattie
professionali ai componenti degli studi associati, quando fra  questi
intercorra un rapporto di dipendenza  funzionale,  incompatibile  con
l'autonomia dei singoli  professionisti  e  connotato  dai  caratteri
della professionalita', della sistematicita', dell'abitualita'  delle
prestazioni svolte e dall'assoggettamento  alle  direttive  dell'ente
collettivo (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15  gennaio
1988, n. 291); 
    che l'addizione, sollecitata a questa Corte,  si  colora  di  una
valenza eminentemente creativa e non e'  "a  rime  costituzionalmente
obbligate"; 
    che, a fronte della multiforme realta' degli studi professionali,
contraddistinta   dalla    coesistenza    dei    disparati    assetti
organizzativi, che l'accordo degli associati prefigura (art.  36  del
codice civile), e dal  vario  atteggiarsi  dei  rapporti  di  lavoro,
secondo i tratti dell'autonomia o di un coordinamento  piu'  incisivo
delle prestazioni, la discrezionalita' del legislatore puo'  modulare
l'obbligazione   assicurativa   secondo   schemi   molteplici,    che
individuino in maniera univoca e coerente, in questa variegata  gamma
di fattispecie, le situazioni meritevoli di tutela; 
    che, pertanto, la soluzione tratteggiata dal giudice  rimettente,
incentrata sul criterio selettivo della dipendenza funzionale, non e'
costituzionalmente imposta; 
    che,  peraltro,  l'ordinanza  di  rimessione   non   ricostruisce
compiutamente i tratti  salienti  della  fattispecie  concreta  e  si
limita ad affermare  uno  «stretto  vincolo»  tra  lo  studio  e  gli
associati, sulla scorta di una ricognizione parziale  delle  astratte
previsioni statutarie e di elementi di per se'  inidonei  a  smentire
l'autonomia della prestazione e a rivelare, nella  concreta  dinamica
negoziale, il potere direttivo, connaturato all'adombrata  dipendenza
(Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4  febbraio  1987,  n.
1077); 
    che,  dalle  considerazioni   svolte,   discende   la   manifesta
inammissibilita' della questione. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.