ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12, comma
5, e 25, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014,
n.   41   (Riordino   dell'Istituto   Zooprofilattico    Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-26 gennaio  2015,
depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015 ed iscritto al n. 16 del
registro ricorsi 2015. 
    Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio  2016  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato  il  23-26  gennaio  2015  e
depositato il 27  gennaio  2015,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 12, comma 5, e 25, comma 2, della legge della  Regione  Abruzzo
21 novembre  2014,  n.  41  (Riordino  dell'Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"), in riferimento
agli artt. 3, 97  e  117,  terzo  comma,  della  Costituzione  ed  in
relazione all'art.  3-bis,  comma  11,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421) e agli artt. 10, 11, 12 e 15 del decreto legislativo  28  giugno
2012, n. 106 (Riorganizzazione  degli  enti  vigilati  dal  Ministero
della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.
183); 
    che l'art. 12, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 41  del  2014
estende ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale  la  normativa
statale, che disciplina l'istituto  dell'aspettativa  dei  professori
universitari  e   prevede   la   possibilita',   per   i   professori
universitari, di essere collocati in aspettativa con assegni; 
    che,  secondo  il  ricorrente,  la  citata  disposizione  avrebbe
violato l'art. 117, terzo comma, Cost. in  materia  di  coordinamento
della finanza pubblica, in relazione all'art. 3-bis,  comma  11,  del
d.lgs.  n.  502  del  1992,  il  quale  porrebbe  un   principio   di
coordinamento della finanza pubblica,  prevedendo,  per  i  direttori
generali  che  non  appartengano  alla  carriera  universitaria,   il
collocamento in aspettativa senza assegni; 
    che l'art. 25, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 41  del  2014
prevede la permanenza  del  direttore  generale  fino  alla  scadenza
naturale del suo contratto (che nel caso di specie avra' luogo il  31
luglio 2017); 
    che, sempre secondo il ricorrente, la citata disposizione avrebbe
violato l'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione  agli  artt.  10,
11, 12 e 15 del d.lgs.  n.  106  del  2012,  i  quali  stabilirebbero
principi in materia di tutela della salute, stabilendo che  le  leggi
regionali di adeguamento al d.lgs. n. 106 del 2012 debbono  prevedere
che gli organi dell'Istituto di riferimento, in carica alla  data  di
entrata in vigore  della  legge  stessa,  continuino  a  svolgere  le
funzioni cui sono preposti fino all'insediamento dei nuovi organi; 
    che, a giudizio del ricorrente, l'art. 25, comma 2,  della  legge
reg. Abruzzo n. 41 del 2014, nel derogare alle suddette  disposizioni
statali   in   materia   di   nomina   di   organi   degli   Istituti
zooprofilattici,  avrebbe  violato  inoltre  il  principio  di   buon
andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97  Cost.,  in  quanto
non consentirebbe la corretta attuazione del riassetto  organizzativo
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, nonche' il  principio  di
ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost.,  prevedendo  una  disciplina
immotivatamente difforme da quella statale stabilita in via  generale
per la riorganizzazione del citato Istituto; 
    che la Regione Abruzzo non si e' costituita in giudizio; 
    che, nelle more del giudizio, la legge della Regione  Abruzzo  24
marzo 2015, n. 6 (Modifiche e integrazioni alla  legge  regionale  21
novembre  2014,  n.  41   «Riordino   dell'Istituto   Zooprofilattico
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"») ha  modificato
la normativa impugnata, sopprimendo il riferimento al dipendente  del
Servizio sanitario nazionale nell'art. 12, comma 5, della legge  reg.
Abruzzo n. 41 del 2014  e  sostituendo  l'art.  25,  comma  2,  della
medesima legge, prevedendo che gli organi  in  carica  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge  continuino  ad  espletare  le
proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi; 
    che, in seguito a tali modifiche  normative,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso. 
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  12,
comma 5, e 25, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre
2014, n.  41  (Riordino  dell'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"), in riferimento  agli  artt.
3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all'art.
3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502
(Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e agli artt. 10,
11,  12  e  15  del  decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106
(Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della  salute,  a
norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183); 
    che la Regione Abruzzo non si e' costituita; 
    che, nelle more del giudizio, la legge della Regione  Abruzzo  24
marzo 2015, n. 6 (Modifiche e integrazioni alla  legge  regionale  21
novembre  2014,  n.  41   «Riordino   dell'Istituto   Zooprofilattico
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"») ha  modificato
la normativa impugnata; 
    che, previa delibera del Consiglio dei  ministri  dell'11  giugno
2015, il ricorrente ha rinunciato al ricorso; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta rinuncia al  ricorso  determina,  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (da  ultimo,  ordinanza  n.
134 del 2015).